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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2130/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2130/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
Parte_2
CONVENUTO
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 11.44, innanzi al dott. Giuseppe Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv. F. Obici in sost. avv. A. Roncaglia e per parte convenuta nessuno. L'avv. Obici precisa le conclusioni come da memoria del 7/10/24. Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2130/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Roncaglia
CONTRO
CP_2
[...]
- Convenuti contumaci -
in punto a: assicurazione, azione di rivalsa, pagamento somma.
All'udienza del 28/1/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta;
IN VIA PRINCIPALE
Accertarsi e dichiararsi che la Sig.ra ha stipulato con il contratto assicurativo RCA CP_1 Parte_1 denominato Vittoria Linea Strada” n. 821.013.81917 con termine contrattuale al 16/03/2022 (Doc.2) - regolarmente pagata la rata di premio successiva - che vedeva come autovettura assicurata il mezzo TG CH601PH, CP_3 con efficacia al momento del sinistro;
Accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva, nella verificazione del sinistro del 20/07/2022 del conducente Sig. ; Parte_2 Accertarsi e dichiarasi che il Sig è stato contravvenzionato ex art 187/1 CdS per aver causato il sinistro in Parte_2 quanto alla guida di un mezzo in condizioni di alterazione psico fisica;
Accertarsi e dichiarasi che tale stato di alterazione è stato accertato anche dagli esami clinici e certificato dal medico curante;
Accertarsi e dichiarasi che tale stato fisico e mentale è condizione per l'esercizio della rivalsa ex art 144 Codice
Assicurazioni a favore di;
Parte_1
pagina 2 di 5 Accertarsi e dichiararsi che ha provveduto a liquidare ante causam a favore di € Controparte_4 Parte_3 11.000,00//- € 3.900,00// - € 370,00// - Avv Sabrina Del Viscovo € 418,08 e così per Controparte_5 Controparte_6 complessivi € 15.688,08//; Condannarsi conseguentemente i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla er Pt_1 Parte_1 i motivi esposti in narrativa del presente atto le somme già versate ai danneggiati o di quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, o che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora (20/10/2023- DOC. 7: ) al saldo effettivo. Con vittoria di spese, e compensi della presente causa”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e
118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. La presente controversia concerne una azione di rivalsa svolta dall'assicuratore che ha pagato il risarcimento per un incidente stradale avvenuto nel 2022 con guida in stato di alterazione psico-fisica, confermato da certificazione medica circa la terapia con somministrazione di psicofarmaci seguita dal conducente;
l'assicuratore agisce verso il proprietario del veicolo, in forza della clausola contrattuale - art.
4.1. delle condizioni generali- che esclude, secondo l'allegazione attorea, la copertura assicurativa in questo caso, perché prevede che l'assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada (doc. n. 10).
4. In fatto non è contestato, oltre che documentalmente provato, che in data 20/7/2022 il veicolo
Daewoo KA tg. CH601PH di proprietà di e condotto nell'occasione da , CP_1 Parte_2
veniva coinvolto in un sinistro stradale nel quale perdeva il controllo del mezzo ed invadeva Pt_2
l'opposta corsia di marcia andando a collidere con due vetture provenienti in senso contrario che restavano danneggiate;
gli operanti della polizia locale intervenuti accertarono che l'esclusiva responsabilità del sinistro era ascrivibile al veicolo Daewoo KA tg. CH601PH condotto da e Pt_2
che il conducente si trovava alla guida in stato di alterazione, emersa dopo analisi effettuate in ospedale, dovuta all'assunzione di psicofarmaci: il predetto risultava infatti positivo al test Pt_2
alcolemico e tossicologico;
pertanto, venivano elevate le contravvenzioni di cui agli artt. 143 c. 2, 187
c. 1 CdS;
la circostanza veniva confermata dal certificato del medico curante (doc. n. 5), attestante che il predetto era in terapia farmacologica con Xanax;
l'assicuratore odierna parte attrice provvedeva pagina 3 di 5 quindi a corrispondere ai danneggiati il complessivo importo di € 15.688,08, come documentato dalle quietanze (doc. n. 6) e, in base all'art. 144 CdA e alle pattuizioni di polizza -non contenenti clausole speciali di rinuncia- provvedeva a mettere in mora sia la convenuta proprietaria CP_1 dell'autovettura assicurata (doc. n. 7), che il convenuto (doc. n. 8), allo scopo di Parte_2
ottenere la ripetizione di quanto erogato, senza ottenere riscontro.
5. L'art. 144 del D.LGS. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni) prevede, oltre all'azione diretta del danneggiato, anche il diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, e nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
Inoltre, nel caso specifico, le condizioni generali di contratto del rapporto assicurativo in vigore
(doc. n. 10, pag. 19), regolarmente accettate e sottoscritte da parte convenuta, prevedono -al punto “4.1.
ESCLUSIONI E RIVALSA”- che l'assicurazione non è operante, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:
<nel caso di VEICOLO guidato da persona in stato di ebbrezza;
nel caso di VEICOLO guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del CODICE DELLA STRADA;
>>.
Il riferimento alla sanzione ai sensi dell'art. 187 CdS comporta, nella specie, l'esclusione della copertura assicurativa e il conseguente diritto di rivalsa.
6. Nel caso di specie, attesa la contumacia di parte convenuta, non vi è alcuna contestazione -né in ordine al termine di prescrizione dell'azione di rivalsa e la sua decorrenza, né sull'accertamento di responsabilità dell'autore dell'illecito- mentre i presupposti della domanda, costituiti dalla non operatività della copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e dall'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa, sono entrambi sussistenti e dimostrati nel caso di specie.
Al riguardo va soltanto, in diritto, ricordato che la clausola della polizza assicurativa in questione non ha carattere vessatorio (C. app. Ancona, 2/12/2014, n. 990, Redazione Giuffrè 2016;
Trib. Treviso, 03/01/2023, n. 1, Diritto & Giustizia 2023) e, in fatto, che nel caso in esame sussiste il presupposto che legittima l'azione di rivalsa in quanto risulta inconfutabilmente che il conducente, quando ha provocato il sinistro si trovava sotto l'effetto di psicofarmaci, e per tale ragione è stato sanzionato.
D'altronde, in materia va ricordato il principio secondo cui <In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la disciplina dell'art. 18 co. 2 L.
n.990/1969 (corrispondente al vigente art. 144 co. 2 D. Lgs. n. 209/2015), secondo cui l'assicuratore
pagina 4 di 5 destinatario dell'azione diretta del danneggiato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ove avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione, è applicabile pur quando l'assicuratore abbia risarcito il danno a fronte della mera richiesta del danneggiato, senza l'accertamento della responsabilità dell'assicurato. Per contro l'assicurato, ove non abbia consentito al pagamento o partecipato alla transazione, può opporre all'assicuratore, in sede di regresso, tutte le eccezioni inerenti alla propria responsabilità e all'entità del danno>> (Trib. Modena -Grandi- 1/3/2022, n. 242); ipotesi esclusa, nella specie, per effetto della contumacia.
7. Dalle risultanze di fatto e dalle considerazioni precedenti emerge, pertanto, che la domanda attorea è fondata, e come tale va accolta. al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che <La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente, nella specie contraente, sia al proprietario del veicolo - sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà - in quanto responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio>> (Cass. III, 23/8/2018, n. 21027).
Sulla somma di € 15.688,08 sono dovuti interessi in misura legale dalla data di messa in mora- individuabile nel quinto giorno dal ricevimento (per compiuta giacenza) in data 15/12/2022 da parte convenuta della raccomandata inviata il 24/11/2022 da parte attrice (doc. n. 8), cioè dal 20/12/22- fino alla data di effettivo saldo.
Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata,dichiara tenuti e condanna e , in solido, a corrispondere alla società Parte_2 CP_1 la somma di € 15.688,08, oltre interessi legali dalla data del 24/11/2022 Parte_1 fino a quella di saldo effettivo;
dichiara tenuti e condanna e , in solido, a rifondere a Parte_2 CP_1 [...] le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per Parte_1 spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 28/1/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2130/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
Parte_2
CONVENUTO
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 11.44, innanzi al dott. Giuseppe Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv. F. Obici in sost. avv. A. Roncaglia e per parte convenuta nessuno. L'avv. Obici precisa le conclusioni come da memoria del 7/10/24. Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2130/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Roncaglia
CONTRO
CP_2
[...]
- Convenuti contumaci -
in punto a: assicurazione, azione di rivalsa, pagamento somma.
All'udienza del 28/1/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta;
IN VIA PRINCIPALE
Accertarsi e dichiararsi che la Sig.ra ha stipulato con il contratto assicurativo RCA CP_1 Parte_1 denominato Vittoria Linea Strada” n. 821.013.81917 con termine contrattuale al 16/03/2022 (Doc.2) - regolarmente pagata la rata di premio successiva - che vedeva come autovettura assicurata il mezzo TG CH601PH, CP_3 con efficacia al momento del sinistro;
Accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva, nella verificazione del sinistro del 20/07/2022 del conducente Sig. ; Parte_2 Accertarsi e dichiarasi che il Sig è stato contravvenzionato ex art 187/1 CdS per aver causato il sinistro in Parte_2 quanto alla guida di un mezzo in condizioni di alterazione psico fisica;
Accertarsi e dichiarasi che tale stato di alterazione è stato accertato anche dagli esami clinici e certificato dal medico curante;
Accertarsi e dichiarasi che tale stato fisico e mentale è condizione per l'esercizio della rivalsa ex art 144 Codice
Assicurazioni a favore di;
Parte_1
pagina 2 di 5 Accertarsi e dichiararsi che ha provveduto a liquidare ante causam a favore di € Controparte_4 Parte_3 11.000,00//- € 3.900,00// - € 370,00// - Avv Sabrina Del Viscovo € 418,08 e così per Controparte_5 Controparte_6 complessivi € 15.688,08//; Condannarsi conseguentemente i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla er Pt_1 Parte_1 i motivi esposti in narrativa del presente atto le somme già versate ai danneggiati o di quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, o che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora (20/10/2023- DOC. 7: ) al saldo effettivo. Con vittoria di spese, e compensi della presente causa”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e
118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. La presente controversia concerne una azione di rivalsa svolta dall'assicuratore che ha pagato il risarcimento per un incidente stradale avvenuto nel 2022 con guida in stato di alterazione psico-fisica, confermato da certificazione medica circa la terapia con somministrazione di psicofarmaci seguita dal conducente;
l'assicuratore agisce verso il proprietario del veicolo, in forza della clausola contrattuale - art.
4.1. delle condizioni generali- che esclude, secondo l'allegazione attorea, la copertura assicurativa in questo caso, perché prevede che l'assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada (doc. n. 10).
4. In fatto non è contestato, oltre che documentalmente provato, che in data 20/7/2022 il veicolo
Daewoo KA tg. CH601PH di proprietà di e condotto nell'occasione da , CP_1 Parte_2
veniva coinvolto in un sinistro stradale nel quale perdeva il controllo del mezzo ed invadeva Pt_2
l'opposta corsia di marcia andando a collidere con due vetture provenienti in senso contrario che restavano danneggiate;
gli operanti della polizia locale intervenuti accertarono che l'esclusiva responsabilità del sinistro era ascrivibile al veicolo Daewoo KA tg. CH601PH condotto da e Pt_2
che il conducente si trovava alla guida in stato di alterazione, emersa dopo analisi effettuate in ospedale, dovuta all'assunzione di psicofarmaci: il predetto risultava infatti positivo al test Pt_2
alcolemico e tossicologico;
pertanto, venivano elevate le contravvenzioni di cui agli artt. 143 c. 2, 187
c. 1 CdS;
la circostanza veniva confermata dal certificato del medico curante (doc. n. 5), attestante che il predetto era in terapia farmacologica con Xanax;
l'assicuratore odierna parte attrice provvedeva pagina 3 di 5 quindi a corrispondere ai danneggiati il complessivo importo di € 15.688,08, come documentato dalle quietanze (doc. n. 6) e, in base all'art. 144 CdA e alle pattuizioni di polizza -non contenenti clausole speciali di rinuncia- provvedeva a mettere in mora sia la convenuta proprietaria CP_1 dell'autovettura assicurata (doc. n. 7), che il convenuto (doc. n. 8), allo scopo di Parte_2
ottenere la ripetizione di quanto erogato, senza ottenere riscontro.
5. L'art. 144 del D.LGS. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni) prevede, oltre all'azione diretta del danneggiato, anche il diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, e nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
Inoltre, nel caso specifico, le condizioni generali di contratto del rapporto assicurativo in vigore
(doc. n. 10, pag. 19), regolarmente accettate e sottoscritte da parte convenuta, prevedono -al punto “4.1.
ESCLUSIONI E RIVALSA”- che l'assicurazione non è operante, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:
<nel caso di VEICOLO guidato da persona in stato di ebbrezza;
nel caso di VEICOLO guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del CODICE DELLA STRADA;
>>.
Il riferimento alla sanzione ai sensi dell'art. 187 CdS comporta, nella specie, l'esclusione della copertura assicurativa e il conseguente diritto di rivalsa.
6. Nel caso di specie, attesa la contumacia di parte convenuta, non vi è alcuna contestazione -né in ordine al termine di prescrizione dell'azione di rivalsa e la sua decorrenza, né sull'accertamento di responsabilità dell'autore dell'illecito- mentre i presupposti della domanda, costituiti dalla non operatività della copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e dall'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa, sono entrambi sussistenti e dimostrati nel caso di specie.
Al riguardo va soltanto, in diritto, ricordato che la clausola della polizza assicurativa in questione non ha carattere vessatorio (C. app. Ancona, 2/12/2014, n. 990, Redazione Giuffrè 2016;
Trib. Treviso, 03/01/2023, n. 1, Diritto & Giustizia 2023) e, in fatto, che nel caso in esame sussiste il presupposto che legittima l'azione di rivalsa in quanto risulta inconfutabilmente che il conducente, quando ha provocato il sinistro si trovava sotto l'effetto di psicofarmaci, e per tale ragione è stato sanzionato.
D'altronde, in materia va ricordato il principio secondo cui <In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la disciplina dell'art. 18 co. 2 L.
n.990/1969 (corrispondente al vigente art. 144 co. 2 D. Lgs. n. 209/2015), secondo cui l'assicuratore
pagina 4 di 5 destinatario dell'azione diretta del danneggiato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ove avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione, è applicabile pur quando l'assicuratore abbia risarcito il danno a fronte della mera richiesta del danneggiato, senza l'accertamento della responsabilità dell'assicurato. Per contro l'assicurato, ove non abbia consentito al pagamento o partecipato alla transazione, può opporre all'assicuratore, in sede di regresso, tutte le eccezioni inerenti alla propria responsabilità e all'entità del danno>> (Trib. Modena -Grandi- 1/3/2022, n. 242); ipotesi esclusa, nella specie, per effetto della contumacia.
7. Dalle risultanze di fatto e dalle considerazioni precedenti emerge, pertanto, che la domanda attorea è fondata, e come tale va accolta. al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che <La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente, nella specie contraente, sia al proprietario del veicolo - sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà - in quanto responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio>> (Cass. III, 23/8/2018, n. 21027).
Sulla somma di € 15.688,08 sono dovuti interessi in misura legale dalla data di messa in mora- individuabile nel quinto giorno dal ricevimento (per compiuta giacenza) in data 15/12/2022 da parte convenuta della raccomandata inviata il 24/11/2022 da parte attrice (doc. n. 8), cioè dal 20/12/22- fino alla data di effettivo saldo.
Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata,dichiara tenuti e condanna e , in solido, a corrispondere alla società Parte_2 CP_1 la somma di € 15.688,08, oltre interessi legali dalla data del 24/11/2022 Parte_1 fino a quella di saldo effettivo;
dichiara tenuti e condanna e , in solido, a rifondere a Parte_2 CP_1 [...] le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per Parte_1 spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 28/1/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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