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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 596 /2024 R.G.L. promossa da:
), nato il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
a Lamezia Terme (CZ) e residente in [...],
Lamezia Terme (CZ) rappresentato e difeso dall'Avv. Federica
Romano e dall'Avv. Ramona Gualtieri entrambe del Foro di Lamezia
Terme ed elettivamente domiciliate presso lo studio sito in Lamezia
Terme in Via Trento n. 18
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino domiciliataria in Via Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: altre ipotesi
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 6.12.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 15.4.2025
FATTI DI CAUSA E REGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.204/2024, pubblicata il 07/06/2024, il Tribunale di
Asti ha respinto il ricorso proposto da nei confronti Parte_1
del , volto ad ottenere, ai fini Controparte_1
dell'inserimento nelle graduatorie ATA di circolo e di istituto di III fascia (per il profilo di assistente amministrativo e di assistente tecnico) e di I fascia (per il profilo di collaboratore scolastico) per il triennio 2021/2024 di cui al DM n. 50/ 2021 e per la graduatoria permanente ATA 24 mesi, un punteggio di 6 punti per l'anno per il servizio militare volontario prestato non in costanza di nomina (dal
21.1.2003 al 20.1.2004).
Dopo aver ricostruito la normativa che regola la materia, il Tribunale ha evidenziato che, come puntualizzato dalla S.C., “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma
2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali” (cfr. Cass. civ. n. 5679/2020), di guisa che, se il comma 1 detta un principio generale, valido sia per il servizio prestato in corso di rapporto sia per quello prestato prima della nomina, il comma 2 aggiunge un quid pluris relativo al solo servizio militare (ed equiparato) prestato in pendenza di rapporto di lavoro, che viene considerato valutabile “a tutti gli effetti” a fini concorsuali, ossia come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo. Ne
2 consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra, senza tuttavia imporre la equiparazione del servizio prestato in costanza di nomina con quello prestato prima dell'assunzione, distinzione del resto ragionevole, non essendo equiparabile la posizione di colui che è costretto ad assentarsi dal lavoro da quella di chi deve ancora assumere l'incarico, ritardandone in tal modo l'accesso solo possibile (v. Cons. Stato n. 5218/2022; in termini Cons. Stato n. 11602/2022; Corte d'Appello To n.326/2022).
ha proposto appello, cui ha resistito il Parte_1 CP_1
appellato.
All'udienza del 16.4.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. Con un unico motivo articolato l'appellante si duole, sulla base delle difese già svolte, che il Tribunale non abbia disapplicato il DM
n.50/2021, nella parte in cui prevede per il servizio militare prestato precedentemente all'inserimento nelle graduatorie, l'attribuzione di un minor punteggio rispetto a quello prestato in corso di servizio, ponendosi così in contrasto con l'art. 485 co.7 (per personale docente) e art. 569 co. 3 (per personale non docente) del D.Lgs.
297/94 (T.U. in materia di Istruzione), non abrogato, e dall'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 che riconoscono una validità, “a tutti gli effetti” del servizio militare espletato.
2.1 Non ritiene il Collegio accoglibile l'appello.
Proprio con riferimento alla fattispecie per cui è causa si è di recente espressa la S.C. affermando che: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del
2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo
3 in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.” (Cass.n.22429/24).
Con tale sentenza la S.C., dopo aver richiamato le precedenti pronunce con le quali è stata ritenuta illegittima la previsione dei decreti ministeriali (di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico) di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto (Cass. n.5679/2020; Cass.n.15467/2021;
Cass.n.41894/2021; Cass. n.8586/2024) - e ciò sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare vada inteso nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2) - ha così argomentato:
“4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso
.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza,
4 del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette
5 dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e
6 comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma
è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto
7 normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. ---. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili
è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.”
Ritiene il Collegio condivisibili tali articolate argomentazioni, esaurienti ogni profilo in contestazione, e che appaiono preferibili a quelle in senso contrario espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n.9864/24 (richiamata in discussione dalla difesa dell'appellante) ove, peraltro, in motivazione sono menzionati anche precedenti difformi.
In definitiva l'appello è respinto. L'esistenza di pronunce difformi giustifica la compensazione delle spese del grado.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
8 P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c. .
respinge l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 16.4.2025
La Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi
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