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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/10/2025, n. 10720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10720 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. 22958 r.g. 2022, avente ad oggetto riconoscimento di mansioni superiori con condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, nonchè alla tredicesima mensilità e quattordicesima aggiuntiva, al compenso per il lavoro straordinario prestato nonché al trattamento di fine rapporto, formulata da
[...]
(Avv. Francesca Massi) nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore;
rilevato in via preliminare che va dichiarata la contumacia di parte convenuta che non si è costituita nel corso del giudizio, nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo;
rilevato che parte ricorrente ha dimostrato mediante l'escussione dei testi l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori per tutto il periodo dedotto in giudizio, a decorrere dall'1.6.2021 e che vanno perciò conseguentemente riconosciute le somme dovute quali differenze retributive;
rilevato che non risulta invece compitamente dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario non essendo stati i testi in grado di riferire in maniera compiuta sugli orari di lavoro;
rilevato che parte ricorrente ha dimostrato di aver reiteratamente offerto la prestazione lavorativa per tutto il tempo da fine novembre e pertanto ha diritto alle differenze retributive sino alla fine del termine apposto al contratto;
rilevato che il riconoscimento di tutte le differenze retributive sino alla fine della scadenza del termine apposto al contratto induce a ritenere conseguentemente assorbita - nel predetto riconoscimento di tutte le debenze sino alla fine del rapporto a termine – ogni pronuncia inerente l'impugnativa del recesso ante tempus;
rilevato che da tutto quanto sopra precede discende l'accoglimento anche delle pretese inerenti il trattamento di fine rapporto e la tredicesima mensilità aggiuntiva in quanto istituti di retribuzione differita;
rilevato che parte ricorrente con la produzione della busta paga di agosto inerente il riconoscimento della quattordicesima mensilità aggiuntiva ha dimostrato la fondatezza della relativa pretesa che va pertanto accolta;
pagina 1 di 2 rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente, versati in atti, appaiono congruamente e correttamente elaborati e in ogni caso sono incontestati;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di una somma pari a 35.655,26 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 8.501,12 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro3.688,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 4.10.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. 22958 r.g. 2022, avente ad oggetto riconoscimento di mansioni superiori con condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, nonchè alla tredicesima mensilità e quattordicesima aggiuntiva, al compenso per il lavoro straordinario prestato nonché al trattamento di fine rapporto, formulata da
[...]
(Avv. Francesca Massi) nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore;
rilevato in via preliminare che va dichiarata la contumacia di parte convenuta che non si è costituita nel corso del giudizio, nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo;
rilevato che parte ricorrente ha dimostrato mediante l'escussione dei testi l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori per tutto il periodo dedotto in giudizio, a decorrere dall'1.6.2021 e che vanno perciò conseguentemente riconosciute le somme dovute quali differenze retributive;
rilevato che non risulta invece compitamente dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario non essendo stati i testi in grado di riferire in maniera compiuta sugli orari di lavoro;
rilevato che parte ricorrente ha dimostrato di aver reiteratamente offerto la prestazione lavorativa per tutto il tempo da fine novembre e pertanto ha diritto alle differenze retributive sino alla fine del termine apposto al contratto;
rilevato che il riconoscimento di tutte le differenze retributive sino alla fine della scadenza del termine apposto al contratto induce a ritenere conseguentemente assorbita - nel predetto riconoscimento di tutte le debenze sino alla fine del rapporto a termine – ogni pronuncia inerente l'impugnativa del recesso ante tempus;
rilevato che da tutto quanto sopra precede discende l'accoglimento anche delle pretese inerenti il trattamento di fine rapporto e la tredicesima mensilità aggiuntiva in quanto istituti di retribuzione differita;
rilevato che parte ricorrente con la produzione della busta paga di agosto inerente il riconoscimento della quattordicesima mensilità aggiuntiva ha dimostrato la fondatezza della relativa pretesa che va pertanto accolta;
pagina 1 di 2 rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente, versati in atti, appaiono congruamente e correttamente elaborati e in ogni caso sono incontestati;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di una somma pari a 35.655,26 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 8.501,12 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro3.688,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 4.10.2025 Il G.L. P. Farina
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