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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, II Sezione civile, dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 991/2023, avente per oggetto: responsabilità ex art. 2049 - 2051 e 2052 c.c. promossa da:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA AR, giusta procura a margine del presente atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Satriano Marina (CZ), alla via Milano n. 8;
- PARTE ATTRICE - CONTRO
- in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv. Giorgia Angelini e Giovanna Iannazzo, come da procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della Struttura , sito in Controparte_2
Catanzaro, alla Via E. De Riso n. 2;
- PARTE CONVENUTA –
conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28 febbraio 2023, ha Parte_1 evocato in giudizio la società “ (d'ora in poi, soltanto, , proponendo CP_1 CP_1 domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non subìti a causa di un incidente stradale avvenuto in data 6 maggio 2019, alle ore 13:10 circa, mentre era alla guida della propria automobile -Ford Fiesta, targa ED136ZN- in località Copanello di Stalettì, all'altezza del
Km 174 + 100. La parte attrice ha riferito che la causa dell'incidente dovesse ricondursi ad una buca presente sul manto stradale, non oggetto di segnalazione e non visibile in quanto ricoperta da acqua e materiale oleoso. In conseguenza del sinistro, a riferito di essere stata trasportata all'Ospedale Pt_1 di Soverato, presso il quale le veniva diagnostica un “trauma distorsivo rachide cervicale contusione gomito dx, contusione esternale algia 3 dito mano sx. Rachide cervicale contratto, dolente sulle ultime vertebre cervicale limitato e dolente ai minimi gradi dei CP_ movimenti passivi”, con una prognosi di gg. 15 seguito da un periodo di inabilità assoluta, certificata dall' , a mezzo di una serie di referti allegati agli atti. CP_4
Inoltre, la parte danneggiata ha riferito che l'autovettura, coinvolta nell'incidente, aveva riportato danni per un ammontare complessivo pari ad euro 7.854,02. si è costituita in giudizio contestando la domanda attore e, in particolare, CP_1 CP_1 deducendo, in via preliminare, come la parte danneggiata non avesse fornito alcuna prova in ordine all'effettiva presenza di una buca sul manto stradale sul quale avvenne l'incidente: in altri termini, ha evidenziato come alcuna anomalia fosse ravvisabile nell'area in cui CP_1 si era verificato il sinistro. Inoltre, ha dedotto come l'evento di danno, sofferto da dovesse CP_1 Pt_1 ricondursi esclusivamente al comportamento colposo della danneggiata, la quale, superando il limite di velocità di 50 Km/h vigenti in quel tratto di strada, avrebbe causato, in modo esclusivo, l'evento di danno. Tale condotta, nello specifico, secondo la prospettazione di parte convenuta, avrebbe caratteristiche tali da essere riconducibile alla nozione di “caso fortuito”, il quale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., costituisce l'unica causa di esclusione della responsabilità del custode. Il Giudice, in risposta alle richieste istruttorie avanzate dalle parti in lite per mezzo delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 20 febbraio 2024, ha ammesso l'esame del testimone di parte attorea (il quale trovandosi nell'impossibilità di Testimone_1 comparire è stato sostituito con il figlio della danneggiata, ) e dei testimoni Testimone_2 di parte convenuta e . Controparte_5 Controparte_6
All'udienza del 12 dicembre 2024 si è svolto l'esame dei testimoni e Testimone_2
i quali, alla successiva udienza del 18 febbraio 2025, sono stati sentiti, a Controparte_5 prova contraria, su taluna delle circostanze oggetto di prova diretta. Con ordinanza del 26 febbraio 2025, il Giudice ha ritenuto di disporre, su richiesta di parte convenuta, l'acquisizione agli atti del già citato verbale redatto dalla Polizia Stradale di
Soverato. La parte attrice, con note di trattazione scritta del 14 aprile 2025, ha proposto istanza di querela di falso nei confronti del verbale di accertamento dello stato dei luoghi e delle persone redatto, nell'immediatezza dell'incidente, dagli operanti della Polizia Stradale di Soverato. Tale querela di falso si fondava sull'asserita non veridicità del verbale, nella parte in cui descriveva la strada, in cui avvenne il sinistro, come “asfaltata senza anomalie”, in quanto contrastante con gli accertamenti effettuati dall'Ing. , il quale aveva, Persona_1 viceversa, dichiarato la presenza di una “buca del manto stradale lungo la carreggiata e in prossimità della curva”. Il Giudice, con ordinanza del 1° luglio 2025, ha dichiarato l'inammissibilità di tale istanza, evidenziando come la stessa, benché presentata nel rispetto dei presupposti richiesti dall'art. 221, co. 2, c.p.c. fosse volta, al di fuori dei confini dell'istituto, a sindacare le valutazioni svolte dagli operanti. La causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 24.10.2025 e rimessa sul ruolo all'udienza del 12.12.2025 a seguito della revoca dell'ordinanza di ammissione della prova;
per la detta udienza, e a seguito delle conclusioni delle parti decisa con la presente sentenza che si deposita ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione posta all'esame del Giudice concerne la responsabilità di per danno CP_1 cagionato da cose in custodia in conseguenza dell'incidente subìto dalla parte attrice in località Copanello di Stalettì. Appare, quindi, opportuno premettere una breve disamina in ordine a tale fattispecie di responsabilità aquiliana, la quale è disciplinata all'art. 2051 c.c., il quale afferma che:
“Ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale disposizione delinea una fattispecie speciale di responsabilità aquiliana in cui il danno ingiusto provocato all'offeso da una cosa (tanto se inerte quanto in movimento) deve essere risarcito da chi ne abbia la custodia, ossia da colui che sia nelle condizioni di esercitare su di essa un potere materiale costante ed effettivo, anziché meramente accidentale od occasionale (art. 2051 c.c.). In altri termini, ciò che viene in rilievo, ai fini dell'integrazione di tale fattispecie di danno, è l'esistenza di una relazione diretta fra il potere di fatto sulla res e l'evento di danno. Ciò detto, risponde chi è in grado di escludere i terzi dall'ingerenza sulla cosa e, allo stesso tempo, esercita su di essa la vigilanza. Non è, quindi, custode chi usa la cosa sotto l'altrui potere gerarchico o direzionale. Non conta, poi, che il custode sia intervenuto attivamente nel processo dinamico da cui trae origine il danno, essendo sufficiente che quest'ultimo sia causalmente ricollegabile al bene oggetto di custodia. Quanto al criterio di imputazione soggettiva, vi è da dire che la norma non addebita la responsabilità civile al custode perché egli abbia tenuto una condotta colposa. Infatti, l'imputazione è affrancata dalla sua condotta causante l'evento, e quindi astrae – considerato l'evento di danno in sé – dal rispetto di un onere di diligenza.
In altre parole, chi ha la custodia di una certa cosa risponderà dei danni che da essa derivano, quantunque sia materialmente estraneo al dinamismo causativo del pregiudizio. L'imputazione trae difatti la propria ragion d'essere dalla suddetta vigilanza che fa dunque da sprone per l'adozione di condotte tanto precauzionali quanto virtuose, giacché funzionali ad evitare il prodursi di danni nei confronti dei terzi che con quella cosa entrino, in vario modo, in contatto. Di lì il limite del fortuito, il quale non coincide con l'assenza di colpa, ma con l'estensione dell'imputazione che prescinde dalla condotta dell'agente. Quanto al limite del caso fortuito, va ricordato come il custode possa impedire l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria provando la sopravvenienza di un evento imponderabile (nel quale può anche ricomprendersi il comportamento dello stesso danneggiato o dell'“extraneus”), che fuoriesce dalla sua sfera di rischio in quanto non dominabile o controllabile tramite la pur scrupolosa condotta vigilatrice. In altri termini, la diligenza osservata dal custode non lo esonera dalla responsabilità, la cui natura oggettiva (ma non assoluta) implica che, ai fini della sua liberazione dal debito risarcitorio, egli debba dimostrare il fatto naturale o del terzo, imprevedibile e inevitabile tramite le cautele esigibili
(tenuto conto delle circostanze del caso concreto) dal custode stesso. Tale interpretazione del limite del caso fortuito è frutto della tesi, fatta propria dall'orientamento dominante, secondo cui la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. non già avrebbe introdotto nel sistema giuridico un'ipotesi di responsabilità civile aggravata (caratterizzata da una presunzione “iuris tantum” di colpa), vincibile con la prova dell'aver tenuto una condotta diligente da parte dell'agente, bensì una responsabilità oggettiva, emancipata dalla colpa del custode, suscettibile di esclusione, per l'appunto, mediante la dimostrazione del caso fortuito. In altri termini, la sempre più consapevole riconduzione della fattispecie di responsabilità presente nell'art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sia pure non assoluta, ha permesso di evidenziare che, in definitiva, è intorno al rapporto eziologico tra la “cosa in custodia” e l'evento dannoso che ruota in concreto l'applicazione della disposizione. Danneggiato e custode della cosa “presunto responsabile” risultano, in definitiva, accomunati quanto al “thema probandum”, posto che entrambi sono in definitiva chiamati su fronti opposti a misurarsi con la stessa questione: quella appunto relativa al nesso eziologico tra una specifica cosa e il danno intervenuto. Ebbene, dal punto di vista del custode della cosa, convenuto nel giudizio di responsabilità, la prova che la disposizione ha individuato quale unica possibilità perché tale soggetto si sottragga ad un esito sfavorevole nel giudizio, riguarda appunto il “caso fortuito”. In particolare, gli eventi in grado di integrare il “caso fortuito” devono essere non solo
“esterni” rispetto a ciò che la norma individua quale criterio di imputazione, nel nostro specifico caso “la cosa in custodia”, ma dotati di una radicale oggettiva “inevitabilità”, indipendentemente peraltro dal fatto di essere prevedibili o imprevedibili. A questo specifico riguardo, sulla scia di una prospettazione della dottrina, anche la giurisprudenza ha distinto tre diverse figure di caso fortuito alla luce del rapporto che può instaurarsi tra l'evento rilevante in termini di fortuito e il criterio di imputazione in questione.
In primo luogo, si discorre di “fortuito autonomo” nel caso in cui l'evento intervenuto è del tutto assorbente sul piano del nesso eziologico che lo lega al danno e sostanzialmente autonomo dal criterio di imputazione previsto dal legislatore, nel caso in esame la cosa in custodia, la quale dunque è completamente estranea alla catena causale che ha portato al verificarsi del danno.
Dipoi, si parla di “fortuito incidentale” con riferimento alla ipotesi in cui la cosa è presente ed interviene nell'ambito della vicenda, ma rispetto all'evento dannoso svolge un ruolo sostanzialmente passivo a fronte di un altro evento che eziologicamente risulta assorbente. Infine, si individua il “fortuito concorrente” nel caso in cui l'evento esterno interviene unitamente alla cosa, e, dunque, non è in grado di rilevare sul piano eziologico in misura da elidere ogni legame causale tra la res e l'evento dannoso, per cui esso non è in grado di liberare il custode dalla responsabilità che l'art. 2051 c.c. pone a suo carico. Ora, nell'ambito dell'ampia gamma delle situazioni riconducibili al caso fortuito e che, come ricordato, devono fare riferimento a fenomeni esterni alla cosa e del tutto indipendenti dalla sua struttura, ma che possono interagire con la stessa provocando l'evento dannoso, la concreta prassi registra un rilievo crescente riconosciuto, da un lato, al comportamento dello stesso danneggiato e, dall'altro, alla condotta di terzi siano essi riconosciuti o rimasti ignoti. Nel caso di specie, quale possibile evento integrante il caso fortuito viene in rilievo la condotta posta in essere dalla parte attrice, rispetto alla quale, la giurisprudenza ha, in più occasioni, avuto modo di osservare come l'“uso improprio” della cosa da parte del soggetto danneggiato debba in concreto rivelarsi oggettivamente inevitabile da parte del custode della cosa. Al tempo stesso, va sottolineato come risulti irrilevante che il custode abbia la consapevolezza relativa al possibile uso anomalo da parte dei terzi, se questo risulta inevitabile e ascrivibile alla sola condotta del danneggiato. Peraltro, la condotta del danneggiato può avere una valenza assorbente sul piano causale anche se la cosa presenti un difetto o un'insidia normalmente priva di alcuna pericolosità. Ed ancora, come ha confermato la giurisprudenza, pur in presenza di un difetto nell'asfalto di una strada, se un'automobilista subisce un incidente per l'eccessiva velocità tenuta, siffatto evento, del tutto inevitabile da parte del custode della strada, ben può escludere ogni incidenza causale della strada nel prodursi del sinistro.
Ciò detto, il Giudice ritiene che la condotta dell'automobilista-attore sia stata gravemente colposa, a tal punto da divenire causa unica dell'evento dannoso, tale da escludere la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del custode della strada (nella specie, . CP_1
Con riguardo, appunto, al profilo dell'incidenza causale della condotta del danneggiato nel dinamismo che ha portato alla verificazione dell'evento di danno, deve tenersi conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato come quanto più la situazione di danno potenziale è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione per opera del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente da parte dello stesso nel “iter” causale del danno, fino a rendere possibile che il detto “modus agendi” interrompa il nesso tra fatto e accadimento quando sia da escludere che il medesimo comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, al contrario, per l'esclusiva efficienza eziologica nella produzione del sinistro (Cass. civ., Sez. III, Ord., 23.12.2022, n. 37724; sul punto, cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Sent., 13.04.2023, n. 9863; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 21.10.2022, n. 31106).
Nella controversia in esame, varie circostanze depongono nel senso della riconducibilità della condotta di parte attrice alla figura del fortuito autonomo, in grado di elidere il nesso di causalità sussistente tra la cosa in custodia (nel caso di specie, la strada) e l'evento di danno subito dall'automobilista. In primo luogo, deve darsi conto della prova testimoniale di parte attrice, Testimone_2
(figlio di , il quale quel giorno e in quel momento era a bordo della Parte_1 sua vettura e seguiva sulla medesima via la madre;
il teste ha riferito di aver visto il veicolo guidato dalla madre perdere il controllo a causa di una buca del manto stradale, non visibile in quanto occultata dall'acqua piovana e da materiale oleoso. Va evidenziato, a tal riguardo, come l'intrinseca attendibilità del racconto reso dal teste risulti inficiata dalla circostanza – da lui stessa ammessa – che, al momento della verificazione del sinistro, vi fossero due autoveicoli tra la propria e quella di parte attrice. Tale circostanza, insieme al fatto che l'incidente sia avvenuto in un tratto di strada rettilinea immediatamente preceduto da una curva in salita particolarmente arcuata, deve far propendere per la conclusione che il teste difficilmente avrebbe avuto una visibilità tale da poter osservare il sinistro in tutto il suo dinamismo e comprendere come esso si sia verificato proprio per la presenza della detta buca. Quanto alla deposizione resa dal teste di parte convenuta, in qualità di Controparte_5 dipendente dell' occorre sottolineare come risulti attendibile la dichiarazione rese dal CP_1 teste con riguardo all'assenza sul manto stradale di alcuna buca, per aver egli constatato personalmente tale circostanza sia prima che in seguito all'incidente. Il teste ha evidenziato poi che fosse segnalata la curva. L'assenza di anomalie del manto stradale risulta altresì dall'esame delle fotografie allegate alla comparsa di costituzione di dalle quali si può facilmente evincere come non sia CP_1 presente alcuna buca, ma esclusivamente una leggerissima depressione dell'asfalto, peraltro collocata al centro della corsia di marcia e, quindi, non in grado di determinare la perdita di controllo dell'automobile guidata dalla danneggiata, la quale evidentemente è avvenuta prima del tratto di strada a quello in cui tale deflessione del manto stradale si trovava. Quanto alle circostanze di tempo e di luogo sussistenti al momento dell'incidente, sebbene avvenuto con condizioni di visibilità certamente buone, atteso che il sinistro avvenne alle ore 13,00, emerge dalle stesse asserzioni della attrice nel proposto impugnazione al prefetto come le condizioni del tempo fossero piovose, cosicché si imponeva ancor maggior prudenza per il pericolo che la vettura perdesse aderenza, come avvenne proprio dopo aver affrontato la curva. Né appare possibile che la donna tenesse una condotta di guida prudente e confacente alla presenza subito prima del sinistro di una curva, in condizioni di pioggia, in considerazione della stessa dinamica del sinistro, laddove la vettura ebbe a fare un testa coda, attingendo poi il guard rail. Infatti, emerge che la donna venne anche multata con una sanzione amministrativa, a seguito dell'intervento della polizia stradale, per aver commesso l'illecito di cui all'art. 141, co. 2, Cod. Strada, non avendo la stessa tenuto una guida idoneo a conservare il controllo del proprio veicolo, così da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Sul punto, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il verbale di accertamento degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 141, co. 2 e 11 e 15, lett. A) e co. 2, Cod. Strada, redatto dagli operanti della Polizia Stradale, sia stato oggetto di annullamento da parte della a seguito del ricorso ex art. 203 Cod. Strada proposto dalla danneggiata. E ciò per CP_7 la ragione che l'accoglimento del ricorso è dipeso dell'operatività del meccanismo del silenzio-assenso, il quale trova il proprio presupposto nella circostanza che il Prefetto non abbia emesso né un provvedimento espresso di rigetto, né un'ordinanza-ingiunzione di pagamento entro 120 giorni dal ricevimento del ricorso. In altri termini, il fatto che le sanzioni comminate alla siano state presumibilmente annullate in via Pt_1 amministrativa non depone nel senso dell'inattendibilità di quanto acclarato nel verbale, essendo l'annullamento di quest'ultimo frutto dell'operare di un meccanismo di semplificazione amministrativa che nulla a che vedere con il merito delle contestazioni addebitategli. In conclusione, la causa esclusiva dell'incidente dev'essere rintracciata certamente nella condotta gravemente colposa della danneggiata, la quale, nel condurre la propria autovettura, non ha adottato un andamento confacente alle condizioni della strada e alle condizioni metereologiche esistenti al momento del sinistro, andando in tal modo a perdere il controllo del proprio mezzo. Per tutte ragioni enunciate, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., azionata da parte attrice nei confronti di CP_1
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione II, in persona del dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., proposta da nei confronti della società “ ; Parte_2 CP_1
- condanna a rifondere ad “ le spese di lite, che liquida Parte_2 CP_1 nella misura complessiva di euro 2.540,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, insieme ad IVA e CPA. Catanzaro, 26.12.2025 Il giudice
Dott.ssa Adele Ferraro