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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2024
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Fabio Laurenzi Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1910/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5511/2024, resa dal Tribunale di Milano in data 8.5.2024, pubblicata il 29.5.2024, pendente tra
nata a [...] il [...] residente a [...] Parte_1
C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Scafa del Foro di Roma, presso il cui studio, in Roma, Via Cicerone 44, ha eletto domicilio APPELLANTE e
nato a [...] il [...] residente a [...] Controparte_1 C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Cassinelli del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Via Aristide de Togni n. 7, ha eletto domicilio APPELLATO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Luisa Russo
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: ”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) anche in accoglimento dei motivi di appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto: Adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli ai sensi e per gli effetti degli artt. 473bis.34 e 437bis. 22 c.p.c.; Nel merito B. Accertare e dichiarare la nullità delle clausole n° 10, 13 e 14 delle condizioni della separazione consensuale, per i motivi indicati in narrativa. C. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 6 dicembre 2014 in Milano (atto n. 0048 registro 05 parte 2 serie C/3, anno 2014, trascritto presso il Comune di Roma atto n. 0053 serie C 05 anno 2015 alle seguenti condizioni: C.1 L'affidamento dei figli sarà condiviso tra i genitori che pagina 1 di 20 assumeranno insieme ogni decisione a loro relativa;
e saranno collocati presso la madre. C.2 Persona_1 Per_2 Il padre starà con i figli a fine settimana alternati a partire dalle 18:30 del venerdì quando li preleverà presso l'istituto scolastico (o a casa della madre qualora sia lei a prenderli a scuola), ed ivi li riporterà il lunedì mattina immediatamente successivo;
nella settimana che si conclude senza fine settimana paterno, il padre terrà con sé i figli dal mercoledì alle 19:00 al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, il padre starà con i figli dalle 19:00 del mercoledì e li riporterà a scuola il giorno successivo nel corso della settimana in cui il fine settimana è di lui competenza;
la madre quantomeno fino al termine della scuola media inferiore preleverà i figli a scuola nei giorni di visita del padre, il quale li preleverà a casa della madre;
C.3 Vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 presso ciascun genitore;
Pasqua ad anni alterni, seguendo le vacanze scolastiche;
vacanze di carnevale ad anni alterni;
vi sarà alternanza anche per i ponti scolastici;
Si precisa che ponti e vacanze in generale sospendono l'alternanza dei finesettimana;
C.4 Vacanze estive: il padre – così come la madre
- trascorrerà con i figli 3 settimane di cui due ad Agosto e una a Luglio, da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno. C.5 Le parti, previo accordo, potranno sempre modificare i presenti accordi nell'interesse dei figli e di esigenze che dovessero emergere. C.6 La casa familiare sita in Via Pier Paolo Pasolini 86 e relative pertinenze è assegnata al padre. C.7 Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 1.600,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente, adottando ogni conseguente pronuncia di condanna. C.8 La spese straordinarie scolastiche (compresa la mensa scolastica ed il doposcuola e le vacanze studio) e le spese sportive saranno a carico del padre, il quale si impegna a far frequentare l'Istituto San Carlo fino al completamento della scuola media inferiore dei due figli. Tutte le altre spese saranno ripartite tra i genitori nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre. I figli usufruiranno dell'assicurazione medica aziendale di cui sono beneficiari;
i genitori concorderanno i medici a cui rivolgersi e l'opportunità (anche alla luce delle norme del fondo assicurativo); il padre rimborserà alla madre la spesa medica pagata per conto dei figli e, successivamente, la madre rimborserà al padre il 20% del costo della franchigia e di eventuali costi non riconosciuti dall'assicurazione stessa;
per il resto si seguirà il protocollo adottato dal Tribunale di Milano. C.9 Il padre rinuncia in favore della moglie della quota dell'assegno unico. C.10 Le parti si impegnano a sottoscrivere i documenti validi all'espatrio per i figli. D. Accertare e dichiarare il diritto di all'assegno di divorzio nella misura di € 700,00 mensili e, per Parte_1 l'effetto, condannare il IG. far data dalla domanda giudiziale, a versare alla IG.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la su detta somma, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di Pt_1 a, somma rivalutabile annualmente a far data dalla domanda giudiziale in base all'indice ISTAT. E. Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra alla restituzione della somma di € 6.128,30, Parte_1 corrisposta al IG. a titolo di spese legali, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il IG. al pagamento in favore della IG.ra della predetta somma, Controparte_1 Parte_1 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 31 maggio 2024 (data del pagamento) fino all'integrale soddisfo. F. In via istruttoria, si chiede che venga ordinata al IG. la produzione: Controparte_1 F.1) delle buste paga, delle dichiarazioni dei redditi e de nto/i correnti e del/i conto/i titoli e delle carte di credito relativamente al periodo dal 2010 (anno antecedente alla nascita di al 2019 Persona_1 (compreso); F.2) dei contratti di lavoro con ENI S.pA. e società del Gruppo, e, in particolare, di quello come CFO fino all'aprile 2012 e Amministratore Delegato dal 2014 al 2018. In secondo luogo, benchè si tratti di circostanze non contestate, chiede ammettersi prova per Parte_1 interrogatorio form e per testimoni sui seguenti capitoli: P_
1) “Vero è che la IG.ra ha ricevuto dal padre con bonifico del 28 giugno 2019, che si mostra al teste, Parte_1 la somma di € 200.000,00 a titolo di prestito?”;
2) “Vero è che il IG. è creditore di della somma di € 70.000,00?”; Testimone_1 Parte_1
3) “Vero è che per accodo tra i coniugi contribuiva con i soldi e la carriera e con il Controparte_1 Parte_1 lavoro casalingo, occupandosi dei bamb re che con lo stipendio?” pagina 2 di 20 4) “Vero è che dal 1° giugno 2015 al 12 dicembre 2016 ha vissuto a Zagabria (Croazia) con il Parte_1 marito?”,
5) “Vero è che nel periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 marzo 2012 in cui il IG. ha lavorato a Controparte_1 Londra, il IG. era a casa solo il sabato e la domenica?” P_
5) “Vero è che nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2018 in cui il IG. ha lavorato in Controparte_1 Croazia, il IG. era a casa solo il venerdì dalle ore 19:00 alla domenica P_
6) “Vero è che tra il 1° aprile 2012 ed il 30 settembre 2014 e dopo il 30 settembre 2018, quando il marito è tornato a lavorare a Milano, si occupava dei compiti di cura ed assistenza dei figli?” Parte_1
7) “Vero è che nel periodo dal 1° aprile 2012 al 30 settembre 2014 e dal 1° ottobre 2018 ad oggi il IG.
[...] ha svolto il seguente orario di lavoro: 08:30 – 18:30/19:00? P_
8) “Vero è che lavora come funzionario dal 1° Maggio 2012 ed oggi è ancora funzionario?” Parte_1
9) “Vero è che e hanno convissuto dal 1° dicembre 2010 fino al matrimonio del 6 Parte_1 Controparte_1 dicembre 2014 n residente in [...] 11; - residente in [...]. Testimone_2 2) dis zione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado: “E' evidente che la moglie abbia concertato ogni passaggio, sistemata la separazione, acquistata una bella casa e iniziata la convivenza con il giovane compagno, il passaggio successivo a quanto ottenuto diventa quello di ottenere denaro dal marito che elevi ulteriormente il tenore di vita del neo costituito nucleo familiare, quello con il fidanzato, di cui in prima battuta viene taciuta la convivenza ma poi ammessa perché era impossibile negarla. Un'occasione, il divorzio, per tentare una speculazione economica ai danni del marito e pure a spese dei figli ” (pagina 11); “significa soltanto che la madre intende utilizzare quanto richiede in più per assicurarsi a spese dei sacrifici del marito e a spese dei figli , che non mancano di nulla, un tenore di vita più agiato per sé e per il compagno” (pagina 33, ultimo capoverso); “… tutto quanto richiesto in maggior misura è motivato solo da un intento puramente speculativo da parte della madre, si perdoni la ripetizione ma pare necessario ripeterlo” (pagina 34, secondo capoverso); “… appare piuttosto un mero mercanteggiamento” (pagina 34 ultimo capoverso)”. Per parte appellata: “ Dichiarare il giudizio improcedibile in quanto si è disattesa la produzione di cui all'art. 473 bis n. 31 c.p.c.; Respingere le domande tutte di controparte;
Con condanna alle spese di lite, in particolare in relazione alle domande avversarie che si qualificano temerarie, nulle e/o improcedibili, destituite da alcun fondamento giuridico e di merito voglia il Tribunale statuire ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In via istruttoria si chiede l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del IGnor convivente della signora si Parte_2 Pt_1 chiede respingersi ogni domanda istruttoria di controparte in q enti o da provare documentalmente o pacifiche”. Per il PG: conferma de provvedimento impugnato con rigetto del ricorso in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con pronuncia resa in data 8.5.2024, il Tribunale di Milano - decidendo sulla domanda promossa da avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Controparte_1 celebrato a Milano il 6.12.2014 con , nel corso del quale, rispettivamente in data 11.9.2011 Parte_1 e 22.3.2014, sono nati i figli e e la richiesta di affido condiviso dei minori, di Persona_1 Per_2 regolamentazione delle frequentazioni e di contributo al loro mantenimento - ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ha affidato i figli minori in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ha regolamentato con modalità ampie il diritto di visita del padre (in particolare prevedendo, salvo diversi accordi tra le parti, che che il padre starà con i figli a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, al lunedì mattino con rientro a scuola;
nelle settimane che esitano con il week end materno, da mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì con rientro a scuola;
nelle altre settimane da mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino pagina 3 di 20 successivo con rientro a scuola;
vacanze di Natale alternate dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, Pasqua e Carnevale ad anni alternati con la madre;
vacanze estive, tre settimane di cui due in agosto e una a luglio, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno), ha onerato il padre a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento economico dei figli, l'importo mensile di 800,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese di retta scolastica, dell'attività sportiva praticata nella scuola, del dopo scuola e della mensa scolastica, nonché il 70% delle ulteriori spese extra, come da linee guida del Tribunale di Milano, ha disposto la percezione al 100% da parte della madre dell'assegno unico per i figli, ha rigettato le domande di assegno divorziale a favore della moglie e di nullità delle clausole concordate in sede di separazione ed ha condannato parte resistente alla rifusione delle spese di lite di controparte nella misura di 2/3. In particolare il Tribunale, previo accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio dei coniugi, separatisi consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 14.12.2022, prendendo atto che le parti, comparse personalmente, si sono dichiarate soddisfatte degli accordi di separazione in relazione al regime di affido e alla regolamentazione degli incontri con i figli minori, chiedendone la conferma, ha concentrato le proprie valutazioni sulle questioni di natura economica, unici aspetti sui quali i coniugi non hanno raggiunto posizioni omogenee, dichiarando, inoltre, l'infondatezza della domanda di nullità delle clausole concordate in sede di separazione, concernenti aspetti economici, avanzata dalla in quanto ampiamente vagliate Pt_1 dal Tribunale in sede di omologa dell'accordo separativo e valutate non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e comunque coerenti con l'interesse dei minori. Quanto alle statuizioni di natura economica, il Tribunale, ricostruendo le condizioni economico reddituali delle parti, ha riportato che è dipendente della pubblica amministrazione, Parte_1 che percepisce una retribuzione computata su 12 mensilità, ammontante, per l'anno di imposta 2023, a 2.429,00 euro, per l'anno di imposta 2022, a 2.367,00 euro e per l'anno di imposta 2021 a 2.200,00 euro, che ha venduto al marito la propria quota della casa coniugale per la somma di 417.000,00 euro, che ha acquistato una nuova casa, contraendo un mutuo comportante il rimborso di rate mensili di circa 320,00 euro, che attualmente convive con il nuovo compagno, il quale, verosimilmente, concorre alle spese del menage familiare, mentre, è un dirigente Controparte_1 che percepisce una retribuzione mensile ammontante, per l'anno di imposta 2023, a 7.871,00 euro, per l'anno di imposta 2022, a 7.014,00 euro e per l'anno di imposta 2021, a 7.293,00 euro, che è proprietario di un appartamento a Roma, dal quale ricava u canone di locazione di 13.000,00 euro netti all'anno, che sostiene integralmente un mutuo per la quota della casa familiare acquistata dalla moglie, di 15.734,00 euro annui e che il reddito da lavoro percepito è legato a componenti variabili, la cui permanenza futura non è circostanza certa né vagliabile dal Tribunale. Quanto al contributo paterno al mantenimento dei figli minori, i giudici di prime cure hanno ritenuta congrua, alla luce delle condizioni reddituali dei coniugi come sopra riportate, la somma mensile di 800,00 euro, affermando, in assenza di uno specifico attuale accordo tra le parti, l'impossibilità di riprodurre gli accordi “progressivi” raggiunti in sede di separazione, che avevano previsto un contributo ordinario paterno in misura variabile in dipendenza delle spese scolastiche, con una ripartizione per voce delle spese extra. Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che entrambi i genitori hanno dirottato gran parte delle loro risorse sul percorso scolastico dei figli, entrambi iscritti all'onerosa scuola privata San Carlo di Milano, i cui costi sono stati interamente posti a carico del padre, con un'incidenza mensile di oltre 2.000,00 euro (circa 25.000,00 euro annui), esborso che, a dire dei giudici di primo grado, riduce sensibilmente la possibilità del di versare un assegno ordinario di importo superiore a P_ quello statuito, tenuto, altresì, conto dei tempi di frequentazione dei due minori, non lontani dalla parità, con conseguente mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori.
pagina 4 di 20 Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto congruo il contributo paterno di 800,00 euro mensili, già concordato dai genitori in sede di accordi separativi, somma destinata a coprire in via perequativa le esigenze alimentari e le utenze, comunque proporzionata alle condizioni economiche delle parti e agli impegni di spesa già esistenti ed ha affermato che detto contributo non può essere parametrato alle asserite esigenze dei figli necessarie per “frequentare” con tenore analogo agli altri ragazzi il Collegio San Carlo, sussistendo, comunque, la possibilità di trasferire i minori in altro istituto scolastico. Quanto alle spese straordinarie, il Tribunale ha confermato che rimanessero a carico del padre, nella misura del 100% quelle scolastiche, suddividendo le restanti nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre e prevedendo, quanto alle spese sanitarie, la suddivisione della sola eventuale franchigia non coperta dall' assicurazione sanitaria. Con riferimento all'assegno divorzile a favore della moglie, il Tribunale ha evidenziato che la al momento della separazione, si è dichiarata economicamente autosufficiente, che il Pt_1 matrimonio ha avuto una durata di 8 anni, che la resistente è entrata in INAIL nel 2011 e pertanto prima di sposarsi, rimanendo sempre all'interno dell'istituto, mantenendo la sua qualifica iniziale e godendo di una componente variabile rinnovata annualmente, che la sua carriera è da considerarsi del tutto indipendente dalle vicende familiari, che pur affermando di avere perso un anno di aspettativa, (2015/2016), non ha, tuttavia, dimostrato né l'entità, né la certezza della dedotta perdita di uno scatto di progressione e che, comunque, condivide la spese del proprio menage familiare con un nuovo compagno. Alla luce di tali premesse, il Tribunale ha radicalmente escluso la componente assistenziale dell'assegno divorzile ed ha ritenuto non provata la componente perequativa/compensativa, alla luce della durata relativamente breve del matrimonio e del fatto che le scelte lavorative della Pt_1 non sono state condizionate o significativamente limitate dalle incombenze familiari. Il Tribunale, inoltre, evidenziando che la vendita al marito della propria quota di proprietà della casa familiare ha fruttato alla una plus valenza di 100.000 euro in tre anni (cfr. DOC.38 difesa Pt_1
, ha affermato che l'attuale differenza reddituale tra le parti, peraltro mitigata dall'esborso Pt_1 mensile di 2.800,00 euro da parte del per i figli, non è riconducibile al sacrificio di una P_ delle parti nel corso del matrimonio, bensì alle scelte liberamente operate dai coniugi dal punto di vista professionale e già esistenti ben prima della celebrazione del matrimonio, non rilevando, quanto alla componente compensativa, il guadagno di uno dei due coniugi, bensì il mancato guadagno dell'altro in virtù delle scelte familiari.
2. Avverso tale pronuncia, la difesa di , con ricorso depositato in data 26.6.2024, ha Parte_1 proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento e la declaratoria della nullità delle clausole n. 10, 13 e 14 delle condizioni di separazione consensuale, la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 6.12.2014 tra e , l'affidamento Controparte_1 Parte_1 condiviso dei figli minori, un ampio diritto di visita paterno modulato su quanto concordato in sede di separazione consensuale dalle parti, con possibilità per la madre di ritirare i figli da scuola anche nei giorni di spettanza del padre e successivo prelievo da parte del padre da casa della madre, l'assegnazione al della casa familiare sita in Milano, Via Pier Paolo Pasolini n. 86, un P_ contributo mensile paterno al mantenimento dei figli pari a 1.600,00 euro, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, la corresponsione da parte del padre delle spese scolastiche (comprensive di mensa e doposcuola) e sportive nella misura del 100%, con l'impegno del P_ di fare frequentare ai figli l'istituto scolastico San Carlo fino al completamento della scuola media inferiore, la corresponsione delle restanti spese straordinarie tra i genitori nella misura percentuale del 20% a carico della madre e dell'80% a carico del padre, l'integrale percezione dell'assegno unico pagina 5 di 20 da parte della madre, la previsione di un assegno divorzile a favore di , nella misura di Parte_1 700,00 euro mensili, con decorrenza dal momento della domanda e la restituzione alla delle Pt_1 somme già corrisposte alla controparte a titolo di spese legali di primo grado;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testimoni, nonché l'emissione di ordini di esibizione della documentazione fiscale afferente le condizioni patrimoniali del (buste P_ paga, dichiarazioni dei redditi, estratti c/c, titoli, carte di credito dal 2010 al 2019, contratti di lavoro con ENI spa e società del gruppo). Preliminarmente, la difesa di parte appellante, evidenziando che nel corso della separazione consensuale le condizioni economico/patrimoniali delle parti non erano state oggetto di oneri di allegazione e di prova, sicché il giudice non era stato posto nella condizione di valutarne la corrispondenza degli accordi raggiunti dai coniugi all'effettivo interesse dei figli, ha affermato che la da sempre succube del marito, uomo dal carattere autoritario, era stata costretta a Pt_1 sottoscrivere l'accordo di separazione senza una verifica preventiva delle condizioni economiche di ciascuna parte, per mettere fine alla situazione di stress emotivo e psicologico alla quale lei e i figli erano stati sottoposti dal nei mesi precedenti alla presentazione del ricorso, sicché aveva P_ dovuto sottostare alla richiesta del marito di vendergli la propria quota della casa familiare ad un prezzo inferiore (417.000,00 euro) al valore effettivo dell'immobile (stimato in 950.000,00 euro), con il conseguente mancato riconoscimento della differenza di 61.577,00 euro, somma trattenuta dal in virtù di asseriti pagamenti dallo stesso eseguiti e conseguentemente era stata costretta P_ ad acquistare un altro immobile, comportante l'accensione di un mutuo, con rate mensili di 319,00 euro. La difesa ha, inoltre, affermato che nei 12 anni di convivenza prematrimoniale e di matrimonio, il aveva imposto i suoi voleri alla moglie, costringendola ad occuparsi del lavoro casalingo P_ e della cura dei figli e a versare la quasi totalità del proprio stipendio (circa 2.000,00 euro mensili) sul conto corrente comune, convincendola, inoltre, nel 2019, a vendere un appartamento di sua proprietà sito a Roma, dal quale la ricavava un canone di locazione di 700,00 euro mensili, per Pt_1 acquistare al 50% con il marito la casa coniugale sita a Milano, acquisto cui la stessa non era affatto interessata e, che per potere affrontare, aveva dovuto chiedere un prestito ai propri genitori di 200.000, 00 euro, (somma che deve essere ancora restituita nella misura di 70.000 euro). La difesa ha, poi, affermato che oltre ai mesi di congedo per maternità (23-24 settembre 2013, dal 1.7.2014 al 17.8.2014, dal 19.9.2014 al 30.9.2014, dal 17.8.2015 al 12.12.2015), nell'anno 2015, la Pt_1 aveva, in un primo momento, seguito in Croazia il marito, prendendo 12 mesi di aspettativa (dal 13.12.2015 al 12.12.2016), con conseguente mancate retribuzione, contribuzione previdenziale ed avanzamento in carriera e successivamente, una volta tornata dalla Croazia, era rimasta da sola a Milano con i due bambini, per circa due anni, con il solo aiuto pomeridiano di una baby sitter. Ciò posto, con il primo motivo di appello la difesa ha eccepito la nullità della sentenza Pt_1 impugnata per mancata comunicazione degli atti del procedimento di primo grado, avente ad oggetto minori, al Pubblico Ministero, con conseguente violazione degli artt. 70, 71, 72 e 158 c.p.c. ed ha affermato che dalla visione degli atti del giudizio non risulta effettuata alcuna comunicazione all'ufficio del PM. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha eccepito la nullità per motivazione Pt_1 contraddittoria e/o apparente della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta materna di prelevare i figli da scuola nei giorni di visita paterni, nonostante negli accordi di separazione fosse previsto che la madre si impegnava, su richiesta del padre, per i cicli scolastici attuali e fino al termine della scuola media inferiore di accompagnare (o fare accompagnare) presso l'abitazione del padre, nei giorni di sua spettanza, i figli prelevati da scuola (previo rimborso area C) e nonostante la Pt_1 avesse chiesto nei propri atti difensivi di continuare ad andare a prendere i figli a scuola anche nei pagina 6 di 20 giorni di spettanza del padre e ciò in virtù del fatto che il anche prima della separazione, P_ non si era mai occupato di prelevare i figli da scuola e che i due minori solitamente non restano a scuola fino alle 18.30, ma escono alle 15.30, tornando a casa con la madre, facendo merenda, cominciando a studiare e a fare i compiti prima di recarsi dal padre. La difesa ha, quindi, affermato che in occasione dell'udienza tenutasi in data 4.4.2024, la Pt_1 dichiarando che le frequentazioni avvenivano come da accordi separativi e che andavano bene, aveva inteso sostenere che andasse bene anche il prelevamento da parte sua dei figli da scuola anche nei giorni in cui, dalle ore 19.00, stavano con il padre, sicché la sentenza è illogica e conseguentemente inficiata da nullità, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo della madre di prelevare i figli da scuola anche nei giorni di spettanza del padre. In via subordinata, la difesa ha eccepito il mancato ascolto dei minori ex art. 473 bis .4 c.p.c. rispetto ad una questione che li riguarda direttamente, atteso che la mancata previsione del loro ritiro da scuola da parte della madre, anche nei giorni di spettanza paterna, comporta che gli stessi trascorrano a scuola 10 ore e pertanto un tempo molto prolungato e per loro faticoso. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'erroneità/ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande della di incremento dell'assegno di Pt_1 mantenimento dei figli minori nella misura di 1.600,00 euro mensili e di modifica della ripartizione percentuale delle spese straordinarie, richiesta nella misura del 20% a carico della madre e dell' 80% a carico del padre. In particolare, la difesa ha eccepito che la decisione assunta dal Tribunale ha violato il principio di proporzionalità in base al quale i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, nonché il principio di uguaglianza che accomuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati, divorziati o non coniugati, dovendo essere rispettati i parametri delle attuali esigenze dei figli ed il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori (cfr. Cass. Sez.1, ordinanza n.4145 del 10.2.2023). La difesa ha, quindi, dedotto che il Tribunale, affermando che il versamento integrale da parte del padre degli elevati costi dell'istituto scolastico privato frequentato dai minori riduce la sue possibilità di corrispondere un assegno ordinario, ha errato in quanto ha confuso le spese straordinarie con quelle ordinarie, atteso che l'entità della spesa straordinaria è priva di rilevanza ai fini della determinazione del contributo al mantenimento ordinario, che è diretto a coprire le spese abituali dei figli, rappresentando un diritto fondamentale indisponibile, costituzionalmente garantito e non comprimibile, tenuto, altresì, conto del fatto che la decisione di iscrivere i figli al costoso istituto San Carlo di Milano, con conseguente accollo di tutte le relative spese da parte del padre, attiene ad una scelta insindacabile dei genitori. La difesa ha, altresì, contestato l'illogicità della statuizione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto congrua la somma di 800,00 euro quale contributo paterno al mantenimento dei figli, importo non rispondente alle effettive risorse economico/patrimoniali del il quale oltre a P_ godere di redditi molto elevati, dispone di rilevanti risorse patrimoniali (titoli) per un ammontare di 565.000,00 euro, sicché - detratte le spese scolastiche (ammontanti a 2.000,00 euro mensili) e non ritenendosi di considerare l'accensione del mutuo per la durata di 14 anni (del valore di 200.000,00) per l'acquisto del 50% della quota dell'abitazione familiare, in quanto operazione chiaramente volta, stanti le sue elevate capacità patrimoniali, a precostituirsi una posta passiva - residuano nella disponibilità del padre, secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale, circa 5.800,00 euro mensili, somma che non consente di affermare le asserite ridotte possibilità del di versare a favore dei figli un assegno ordinario maggiormente consistente, avendo, P_
pagina 7 di 20 peraltro, lo stesso dichiarato di spendere la somma di 1.200,00 euro mensili per le sole P_ spese condominiali. Al riguardo, la difesa ha affermato che la somma individuata dal Tribunale confligge con il principio di proporzionalità ed eccependo l'erroneità delle valutazioni operate dai giudici di prime cure in relazione alle dichiarazioni dei redditi delle parti, risultando sottostimate quelle del ha sullo specifico aspetto evidenziato che la laureata in giurisprudenza ed P_ Pt_1 impiegata con la qualifica di funzionario presso l'INAIL, per l'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito netto mensile di 2.351,00 euro, che detratta la rata del mutuo, si riduce a 2.032,00 euro, mentre il laureato in Economia e Commercio ed impiegato come dirigente presso ENI P_ spa, ha goduto, per l'anno di imposta 2022, di redditi netti derivanti da lavoro dipendente e dal canone di locazione di un immobile sito a Roma (ammontante a 1.170,00 euro netti mensili), di 115.000,00 euro annui, pari a 9.596,50 euro mensili. Quanto all'anno di imposta 2023, la difesa ha evidenziato che, mentre il reddito della è Pt_1 rimasto pressocché invariato rispetto all'annualità precedente, avendo percepito un reddito netto mensile di 2.426,66, quello del tenuto conto degli introiti attestati dalle buste paga P_ prodotte ( marzo 2023 – febbraio 2024), si è incrementato. La difesa ha, poi, contestato che il Tribunale, nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, non ha considerato i risparmi dei genitori, che, quanto alla Pt_1 ammontano a 25.000,00 euro e quanto al a 565.000,00 euro, sicché, tenuto conto del P_ parametro della proporzionalità, non solo la sentenza appellata deve essere riformata in relazione all'entità del mantenimento indiretto, ma altresì in relazione alla percentuale delle spese straordinarie, da porre a carico del padre nella misura del 70%. La difesa ha, quindi, eccepito che il Tribunale, affermando che i tempi di permanenza dei figli presso i genitori sono pressoché paritetici, non solo ha errato in quanto, in base alla regolamentazione statuita dai giudici di primo grado, la madre tiene con sé i figli 6/7 giorni in più al mese e quando sono malati, ma non ha, inoltre, considerato la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, nel caso in esame svolti in via prevalente dalla madre, anche nei giorni in cui i figli sono presso il padre (andandoli la a prendere a scuola, portandoli a fare merenda e al Pt_1 parco e prelevandoli da scuola per portarli al corso di calcio presso la F.C.D. Calcio Bonola, alla quali sono stati iscritti dal mese di settembre 2024). La difesa ha, poi, affermato l'insufficienza della somma versata nell'attualità dal padre a titolo di mantenimento dei figli, nella prospettiva di garantire loro il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale dei genitori, avuto riguardo alle loro esigenze alloggiative, (avendo la madre dovuto acquistare una nuova abitazione per la quale ha acceso un mutuo ammontante a 115.000,00 euro della durata di 35 anni, con rate mensili di 319,00 euro e di 330,27 dal 21 esimo anno), ai costi delle utenze, alle spese condominiali, agli altri oneri periodici, ammontanti a circa 178,00 euro per figlio, alle esigenze alimentari, alle spese di abbigliamento, alle ricariche del cellulare, alle spese per l'igiene, per i medicinali da banco e per gli integratori per , alle spese per giochi e Per_2 regali per feste e alle spese di trasporto, sicché la ha dovuto imporre sacrifici ai figli, facendoli Pt_1 viaggiare su mezzi pubblici, eliminando pranzi e cene fuori casa, le merende al bar e le spese voluttuarie, acquistando capi di abbigliamento di scarsa qualità e ricorrendo a capi di abbigliamento regalati da amici e parenti. La difesa ha, quindi, dedotto che nel corso della convivenza matrimoniale, il tenore di vita della famiglia era molto elevato, che i due minori erano abituati a frequentare i compagni di scuola del San Carlo, i quali avevano a loro volta un elevato tenore di vita, che la famiglia andava spesso fuori a cena e che le vacanze, comprensive di settimana bianca durante il periodo di Carnevale, erano trascorse in prestigiose località di villeggiatura, circostanze non contestate da controparte.
pagina 8 di 20 La difesa, contestando la mancanza di istruttoria sullo specifico aspetto da parte del Tribunale, ha, tuttavia, affermato che dall'esame dell'estratto conto cointestato relativo al periodo matrimoniale, emerge che la famiglia poteva disporre di una somma mensile di circa 6.000,00 euro ( 2.000 mensili versati dalla e 4.000 mensili versati dal e che in ogni la caso la decisione circa Pt_1 P_ l'entità del mantenimento paterno si attesta erronea in quanto limitata a coprire in via perequativa le esigenze alimentari e le utenze, dovendo, invece, l'assegno di mantenimento coprire anche la quota parte del mutuo, delle spese condominiali, i costi per l'abbigliamento e per la cura personale, le spese di cancelleria, le spese per giochi, feste, pranzi e cene con gli amici, spese, tutte, a cui nell'attualità, provvede la sola madre. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui ha rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile a favore della moglie ed ha, sullo specifico aspetto, evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la non ha mai avanzato domanda di assegno divorzile nella sua componente Pt_1 assistenziale, risultando, pertanto, del tutto irrilevante, ai fini del decidere, la dedotta nuova convivenza della donna con il compagno , circostanza peraltro insussistente e sfornita di Parte_3 prova, sicché non vi è nessuna contribuzione da parte del predetto al menage domestico, percependo l'uomo un modesto stipendio mensile pari a 1.300,00 euro. Quanto alla componente perequativo – compensativa del richiesto assegno divorzile, la difesa ha contestato la valutazione parziale ed incompleta operata dal Tribunale sullo specifico aspetto, con conseguente violazione dell'art. 5 L.Divorzio, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare la difesa, ripercorrendo gli arresti giurisprudenziali in tema di diritto alla debenza dell' assegno divorzile e della rilevanza, a tal fine, del periodo di convivenza prematrimoniale connotata da stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune e con conseguenti scelte condivise dalla coppia, ha affermato che, nel caso in esame, vi è prova sia dell'esistenza di un significativo squilibrio delle posizioni economico/reddituali dei coniugi, sia del fatto che la con le scelte personali e familiari, ha contribuito alle fortune familiari, con corrispondente Pt_1 sacrificio delle proprie aspettative professionali e di carriera lavorativa. La difesa ha, quindi, affermato che la convivenza prematrimoniale è stata avviata dalla coppia nel dicembre 2010, sicché l'unione tra le parti è durata 12 anni (e non 8 come affermato dal Tribunale), che la è stata assunta all'INAIL, sede di Roma, città nella quale il nucleo familiare all'epoca Pt_1 viveva, mentre si trovava al settimo mese di gravidanza, che nel mese di aprile 2012 la donna ha seguito il marito a Milano, trasferendosi presso la sede meneghina dell' INAIL, godendo, poi, di congedi per maternità in concomitanza della nascita dei due figli e prendendo, successivamente, nell'anno 2015, (dal dicembre 2015 al dicembre 2016) un anno di aspettativa non retribuita e senza contribuzione previdenziale, per seguire il marito in Croazia, tornando, infine, con i due figli da sola a Milano, rifiutando, così, il trasferimento preso la sede INAIL di Roma, dove è rimasta per due anni con il solo aiuto pomeridiano di una baby sitter (vivendo i nonni materni a Roma). Al riguardo, la difesa ha affermato che la ha scelto di lavorare all'INAIL in ragione Pt_1 dell'impostazione del rapporto familiare condivisa con il già prima del matrimonio, P_ sacrificando, così, in virtù di tale accordo, la propria crescita professionale, dedicandosi alla famiglia. In particolare, la difesa ha ritenuto provata la sussistenza del nesso di causalità tra le scelte condivise dalla coppia e l'evidente sperequazione reddituale esistente tra le parti ed ha affermato che durante i periodi in cui il aveva lavorato a Londra e poi in Croazia, la era l'unica persona P_ Pt_1 sulla quale i figli potevano contare per la loro cura e assistenza, assetto familiare mantenutosi anche successivamente al rientro del marito dall'estero, con conseguente impossibilità per la moglie di studiare, di partecipare a concorsi pubblici e di beneficiare di progressioni in carriera e di cariche pagina 9 di 20 dirigenziali e con concomitante agevolazione della progressione in carriera del coniuge e formazione del cospicuo patrimonio del P_ La difesa, ha, infine, contestato la realizzazione della plusvalenza di 100.000,00 euro ritenuta dal Tribunale, che non è stata la conseguenza dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ma unicamente la conseguenza del fatto che la era comproprietaria in comunione ordinaria del Pt_1 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare. Conclusivamente, la difesa ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie pari a 700,00 euro mensili o il versamento di una somma a titolo di una tantum . In via subordinata, con il quinto motivo di appello, la difesa ha eccepito, in caso di proposizione di appello incidentale da parte del l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è P_ stata rigettata la domanda di nullità delle clausole di cui ai numeri 10,12 e 13 dell'accordo di separazione consensuale, omologato in data 14.12.2022, di fatto superate dal Tribunale che, correttamente, ha ritenuto di non potere riprodurre nella sentenza di divorzio, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, la disciplina di mantenimento dei figli con un assegno paterno progressivo e variabile in dipendenza delle spese scolastiche. Al riguardo, la difesa ha comunque eccepito che non ricorrevano motivi ostativi alla declaratoria di nullità ex art. 1419 c.c. delle sopra riportate clausole, in quanto confliggenti con l'interesse indisponibile dei figli minori e comunque recepite in assenza di oneri di allegazione e prova sulle disponibilità reddituali delle parti. La difesa, ha quindi, chiesto, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, la riforma della statuizione relativa alla condanna della alle spese di lite, con conseguente restituzione da parte Pt_1 del della somma di 6.128,30 euro già versata. P_
3. Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2024, la difesa di ha chiesto, in via preliminare, una dichiarazione di improcedibilità dell'appello Controparte_1 avendo controparte disatteso la produzione della documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis. 12 e 31 c.p.c. e nel merito, il rigetto di tutte le domande, anche istruttorie, di controparte, con condanna alle spese di lite ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà del giudizio intrapreso;
in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del convivente della Pt_1 Parte_2
Con il proprio atto di costituzione, la difesa contestando l'infondatezza di tutti i motivi di P_ appello di controparte, ha, innanzi tutto, eccepito l'improcedibilità del ricorso, non avendo parte appellante prodotto la documentazione aggiornata di cui all'art.473 bis.31 c.p.c., essendosi limitata a depositare la documentazione già prodotta nel corso del giudizio di primo grado, a differenza del che ha provveduto a depositare una nuova disclosure e gli estratti conto 2024. P_ La difesa, affermando, poi, che l'unione coniugale è venuta meno a causa della relazione extra coniugale avviata dalla con persona più giovane di lei di 10 anni e conosciuta Pt_1 Parte_2 in quanto custode del garage della scuola San Carlo, ha riportato che nel giudizio di separazione, intentato dalla moglie, la stessa era stata assistita da un rinomato avvocato di Milano, specialista nel diritto di famiglia, membro del direttivo dell'associazione italiana avvocati per famiglie e minori, sicché sono del tutto prive di fondamento le affermazioni riportate nel ricorso introduttivo del presente giudizio d'appello, secondo le quali la succube del marito autoritario, sarebbe stata Pt_1 costretta a sottoscrivere l'accordo separativo, che contrariamente a quanto affermato dalla difesa avversaria, è stato il frutto di prolungate, articolate ed approfondite trattative dei difensori delle parti, che hanno comportato un esame completo della documentazione economica dei coniugi, consentendo la regolamentazione di tutti gli aspetti relativi alle posizioni patrimoniali della coppia.
pagina 10 di 20 La difesa ha, quindi, evidenziato che la laureata in giurisprudenza, funzionaria di un Pt_1 importante ente pubblico, figlia e sorella di commercialisti ed avvocati di Roma, è soggetto tutt'altro che sprovveduto e coartato, essendo riuscita, in sede di separazione, ad evitare l'addebito ed avendo, poi, rifiutato un accordo divorzile, tentando di ottenere maggiore denaro dal marito. La difesa ha, quindi, affermato che la moglie ha liberamente deciso di vendere la propria quota della casa familiare per comprare una nuova abitazione del valore di 460.000,00 euro, (operazione che ha rappresentato per la stessa un indiscusso vantaggio economico e speculativo), atteso che l'immobile in comproprietà non poteva essere agevolmente diviso, sia per i costi elevatissimi che tale intervento edilizio avrebbe comportato, ammontanti a circa 100.000,0 euro, sia per l'impossibilità di una serena vicinanza degli ex coniugi all'interno di due appartamenti contigui, stante la nuova convivenza avviata dalla con il compagno. Pt_1 La difesa ha, quindi, affermato che il non ha costretto la moglie a vendere il proprio P_ appartamento sito in Roma, (peraltro situato in una zona popolare della città, del valore di circa 140.000 euro, dal quale non incassava quasi nulla, stante la morosità degli inquilini), essendosi la stessa determinata in tal senso per acquistare, unitamente al marito, la casa familiare di Milano, operazione che ha rappresentato un indiscusso vantaggio patrimoniale. Quanto alle condizioni reddituali/patrimoniali del la difesa ha affermato che la situazione P_ economica del proprio assistito è incontestabile, in quanto puntualmente documentata nel corso del giudizio di primo grado tramite la produzione delle dichiarazioni dei redditi e delle buste paga. In particolare, la difesa ha evidenziato che il dipendente della società ENI spa, ha percepito P_ per gli anni di imposta 2023, una retribuzione mensile che si aggira tra i 5.542,00 e i 5.314,00 euro, al netto del mutuo, dell'assicurazione medica e della locazione dell'autovettura, somme gravate dal pagamento delle spese di condominio e di gestione della casa (pari a 1.877,00 euro) e dal mantenimento dei figli (pari a circa 2.900,00 euro mensili). La difesa ha, quindi, affermato che la situazione economico patrimoniale del evidenzia P_ una tendenza al peggioramento, in quanto con riferimento all'anno 2025, non sarà pagato il bonus differito, con una perdita di circa 15.000,00/20.000,00 euro netti annui, stante, altresì, la componente variabile del reddito del incerta nel suo ammontare, in quanto condizionata dalle P_ performance individuali annuali. La difesa ha, poi, affermato che la componente “in natura” della retribuzione del riguarda P_
l'assicurazione medica (che copre anche i figli) e l'autovettura aziendale, componente che, pur rappresentando un beneficio, genera un flusso di cassa negativo, in quanto foriera di costi a carico del beneficiario, concorrendo, inoltre, alla formazione del reddito e pertanto suscettibile di tassazione, mentre il reddito derivante dall'affitto dell'immobile sito in Roma di proprietà del ammonta a circa 11.704,00 euro netti annui, pari ad un reddito netto mensile di P_ 700,00/800,00 euro, sicché le risorse finanziarie del marito, per l'anno 2023, sono state pari a circa 6.300,00 euro mensili, con situazione attesa, per gli anni di imposta 2024 e 2025, in peggioramento. Quanto alle condizioni economiche della la difesa ha evidenziato che la stessa, gravata dal Pt_1 rimborso della rata mensile del mutuo ammontante a 330,87 euro, gode di un reddito netto mensile di circa 2.400,00 euro, al quale devono essere aggiunti 108,00 euro mensili di assegno unico e 810,00 euro mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento dei figli, per un totale di 3.318,00 euro mensili, somma integrata dallo stipendio del convivente, ammontante a 1.300,00 euro mensili, il quale è tenuto a contribuire al menage familiare, sicché le disponibilità economiche mensili della moglie sono superiori a quelle del marito. La difesa ha, quindi, affermato che non sussistono i presupposti per la dazione di un assegno divorzile, stanti l'adeguatezza del reddito della una differenza reddituale con il marito che si Pt_1 azzera a fronte delle spese delle quali il medesimo è gravato e la consolidata e stabile convivenza con pagina 11 di 20 altra persona che, verosimilmente, contribuisce alle spese familiari (convivenza confermata dalla parte nel corso del giudizio di primo grado e comprovata dai bonifici effettuati dalla donna a favore del nuovo compagno a titolo di rimborso delle spese relative alla nuova casa da ultimare). La difesa ha, poi, dedotto che la nulla ha sacrificato per la famiglia, avendo sempre lavorato, Pt_1 affermandosi professionalmente, essendo un' affermata funzionaria dell'INAIL prossima alla dirigenza ed avendo, nel corso della convivenza matrimoniale, implementato il proprio reddito. In particolare, la difesa ha evidenziato che presso gli Enti pubblici la carriera avanza tramite concorsi a cui la ha partecipato, sicchè la sua carriera non ha subito pregiudizi, avendo avuto tempo di Pt_1 dedicarsi alla propria attività professionale, anche grazie all'orario scolastico dei figli, prolungato nelle ore pomeridiane. Quanto al mantenimento dei due minori, la difesa ha affermato la congruità degli importi versati dal padre a titolo di spese scolastiche e di mantenimento ordinario, stigmatizzando le tesi di controparte circa la necessità di adeguamento delle condizioni della prole agli elevati standards di vita dei compagni di scuola ed evidenziando che, nell'attualità, i due minori godono di una vita benestante, essendo iscritti ad una scuola prestigiosa di Milano, vivendo in ampie abitazioni, praticando sport, svolgendo una bella vita sociale e frequentando località di villeggiatura sia con la madre che con il padre. La difesa ha, quindi, affermato che i genitori, in sede di separazione, hanno ritenuto congruo l'assegno di mantenimento di 800,00 euro mensili, somma che anche nell'attualità, oltre ad essere commisurata alle capacità patrimoniali del padre, è sufficiente a soddisfare le esigenze di vita dei due minori, tenuto altresì, conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (18 giorni al mese presso la madre e 12 presso il padre). Conclusivamente, sullo specifico aspetto, la difesa ha chiesto il rigetto dell'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli e della modifica della somma percentuale delle spese straordinarie, anch'essa correttamente individuata dal Tribunale di Milano. Quanto alla richiesta materna di prelevamento dei figli da scuola nelle giornate di spettanza paterna, la difesa ne ha contestato la fondatezza ed ha affermato che il padre, nei giorni di sua competenza, si reca personalmente a prendere i figli a scuola, ad eccezione di rari casi, nei quali impossibilitato dal lavoro, si appoggia ad una baby sitter fidata, ormai conosciuta dai minori, sicché appare del tutto pretestuosa la domanda di controparte, in quanto sottendente la pretesa di gestire il tempo dei figli nei giorni in cui sono collocati presso il padre e stigmatizzando il ricorso da parte di quest'ultimo ad una baby sitter. Al riguardo la difesa, evidenziando che secondo l'accordo separativo la madre poteva prelevare i figli da scuola nei giorni di spettanza del padre, solo su richiesta di quest'ultimo, ha affermato che i due minori, rispettivamente di 11 e di 13 anni, sono ormai autonomi negli spostamenti, beneficiano della presenza della baby sitter, con la quale si trovano bene e che consente loro di tornare prima a casa, invece di attendere il dopo scuola o di essere recuperati dal padre o dalla madre, essendo, comunque, impossibile prevedere corsi ed attività che prolungano l'orario scolastico o le diverse esigenze e i mutevoli desideri dei figli.
4. Con provvedimento presidenziale del 3.7.2024, è stata disposta la trattazione del procedimento con deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 bis e 127 ter c.p.c. e fissata l'udienza alla data del 17.10.2024. Detta udienza, successivamente rinviata al 12.12.2024, è stata infine fissata alla data del 7.1.2025.
5. L'udienza del 7.1.2025 è stata celebrata con trattazione scritta, nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 3.7.2024.
pagina 12 di 20 All'esito la Corte, lette le note di udienza del 2.1.2025, con le quali le parti si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento e visto il parere del PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di appello non possano trovare accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Devono, innanzi tutto essere rigettate, le richieste di integrazione probatoria introdotte dalla difesa volte a ricostruire le condizioni economico/patrimoniali di , Pt_1 Controparte_1 condividendo la Corte le determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale, ritenendo il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio, idoneo e sufficiente a consentire una motivata decisione su tutte le domande avanzate da parte appellante. Va, in particolare, rilevato che nel corso del giudizio di primo grado e nel presente Controparte_1 giudizio, ha documentato con sufficiente chiarezza la propria situazione economico – reddituale, producendo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta intercorrenti dal 2020023, le busta paga aggiornate, gli estratti conto bancari, i rendiconto titoli e che da tale documentazione fiscale non emergono elementi che possano fare desumere la sussistenza di intenti manifestamente dissimulatori, in concomitanza della vertenza processuale separativa/ divorzile, volti a fornire una rappresentazione delle proprie condizioni patrimoniali deteriore rispetto alla realtà, evidenziandosi, di contro, che dal dato documentale emerge che il reddito del negli P_ ultimi anni di imposta, è aumentato, come, peraltro, quello della Pt_1 Ritiene, pertanto, il Collegio che il contezioso economico, che vede queste parti fortemente confliggenti nell'ambito del giudizio di divorzio, nella totale assenza di volontà di individuare ragionevoli possibilità conciliative, deve trovare soluzione in applicazione dei principi di diritto, come consolidati dal costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, al fine della determinazione del contributo al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. Sez.VI -I 28.3.2019), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene la Corte di potere effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti nel corso del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, deve essere rigettata anche la domanda di improcedibilità dell'appello avanzata dalla difesa di , ritenendosi la documentazione prodotta da Controparte_1 parte appellante, come aggiornata nel presente grado di giudizio con il deposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024), del tutto conforme al dettato di legge. Venendo all'esame del merito del presente giudizio, ritiene il Collegio del tutto infondato il primo motivo di appello, rilevandosi, dalla visione degli atti depositati telematicamente afferenti il giudizio di primo grado, che il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, emesso dal G.D. in data 6.12.2023, è stato ritualmente inviato all'ufficio di Procura per la comunicazione al PM sede e dallo stesso vistato in data 12.12.2023 (cfr. visto a firma dott.ssa Rossana Guareschi), sicché vi è prova documentale che detto ufficio sia stato messo nelle condizioni di valutare se intervenire o meno nel processo. Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta materna di prelevare i figli da scuola nei giorni di visita paterni, osserva la Corte che il Tribunale di Milano ha, correttamente, preso atto di quanto emerso nel corso dell'udienza, tenutasi avanti il G.D. in data 4.4.2024, nella quale entrambi i genitori, in assenza di pagina 13 di 20 riserve, si sono dichiarati soddisfatti delle frequentazioni con i figli, come regolamentate dagli accordi di separazione, omologati in data 14.12.2022, (cfr. le frequentazioni sono come in separazione. Per me vanno bene… cfr. dichiarazioni ). Parte_1 Conseguentemente, i giudici di prime cure, hanno riportato, nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, la regolamentazione concordata dai genitori ai punti 4), 5) e 6) dell'accordo di separazione consensuale, non riportando la seconda parte del punto 12) dell'accordo, in forza del quale la madre si impegnava, su richiesta del padre, per i cicli scolastici attuali e fino al termine della scuola media inferiore, ad accompagnare (o fare accompagnare) presso l'abitazione del padre, nei giorni di sua spettanza i figli prelevati dall'uscita dalla scuola (previo rimborso area C). A tale riguardo si osserva che tale possibilità, confluita in una specifica clausola dell'accordo separativo, non espressamente richiamato da nessuno dei due genitori in sede di comparizione personale avanti il G.D. in data 4.4.2024, era, nella volontà di entrambe le parti, chiaramente subordinata ad una espressa e specifica richiesta del padre e pertanto ad un preventivo accordo tra le parti, in assenza del quale, la regolamentazione degli incontri e le modalità di prelievo dei minori da scuola, deve seguire le modalità concordate dai genitori in sede di separazione ai punti 4), 5) e 6) dell'accordo, come recepite nel dispositivo della sentenza impugnata. Riconoscere, come sostenuto dalla difesa appellante, un diritto della madre a prelevare i figli da scuola anche nelle giornate di spettanza paterna, rappresenta, ad avviso della Corte, un'impropria violazione delle facoltà di visita del padre, il quale, nei giorni di sua spettanza, ha il diritto di organizzarsi come crede, assecondando il desiderio dei minori di restare al scuola anche in orario pomeridiano o recandosi a prelevarli personalmente o con il ricorso ad una baby sitter di propria fiducia, nei giorni in cui l'uscita pomeridiana è anticipata. A tale riguardo si rileva la pretestuosità delle argomentazioni di parte appellante, con riguardo all'eventuale ricorso da parte del padre ad una baby sitter, possibilità non solo riconosciuta a tutti i genitori impegnati lavorativamente, ma messa in conto dalla stessa in sede di accordi Pt_1 separativi, rilevandosi che nella clausola n.12) sopra richiamata, alla madre veniva riconosciuta, sempre su richiesta del padre, la facoltà di accompagnare o di fare accompagnare i due minori a casa del padre, così implicitamente prevedendo, anche da parte della madre, il ricorso all'utilizzo di una baby sitter. Va, inoltre, rilevato che la regolamentazione degli incontri infrasettimanali tra padre e figli, come statuita dalla sentenza impugnata, prevedendo la facoltà del padre di prelevare i figli dall'istituto scolastico dall'uscita da scuola, nell'assenza di previsione di uno specifico orario, consente anche al di organizzarsi del tempo qualificato con i due minori, anche nelle fasce del primo P_ pomeriggio, recandosi a prenderli a scuola prima dell'inizio del dopo scuola e trascorrendo con loro il tempo della merenda, dei compiti o delle attività sportive pomeridiane. Sullo specifico aspetto, deve essere, altresì, superata l'eccezione di nullità della sentenza avanzata in via subordinata dalla difesa appellante, avente ad oggetto il mancato ascolto dei due minori, ritenendosi corretta la decisione dei giudici di prime cure, i quali non hanno ritenuto necessario procedere all'ascolto di e di . A tale riguardo si rileva la strumentalità di tale Persona_1 Per_2 richiesta, in quanto non solo irrilevante ai fini del decidere, ritenendosi che un' ipotetica richiesta dei minori nel senso auspicato dalla difesa non può elidere il diritto paterno di stare con i propri figli nei tempi statuiti dal Tribunale, ma altresì non rispettosa del benessere dei figli, i quali interpellati quali ago della bilancia sulla specifica questione, si troverebbero esposti ad un gravoso conflitto di lealtà rispetto ad un tema del tutto marginale, che vede i genitori confliggenti ed incapaci di raggiungere soluzioni condivise. Deve, poi essere rigettato il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato in 800,00 euro mensili l'entità del contributo paterno al pagina 14 di 20 mantenimento ordinario dei figli minori, oltre il 70% delle spese straordinarie, (così rigettando la richiesta avanzata da volta ad ottenere un contributo economico paterno di 1.600,00 euro Parte_1 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie). A tale riguardo, va precisato che il Tribunale, nell'individuazione di tali statuizioni, ha posto a carico del padre il 100% delle spese di retta scolastica, nonché i costi delle attività sportive praticate nella scuola, del dopo scuola e della mensa scolastica, così limitando enormemente le ulteriori voci di spese straordinarie, gravanti sulla madre nella misura del 30%. Sulla specifica questione, deve, in primis rilevarsi, che la richiesta materna di incremento, in misura raddoppiata, del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, non solo è intervenuta a distanza di poco più di un anno dall'omologa degli accordi di separazione consensuale (14.12.2022), in forza dei quali entrambi i genitori avevano ritenuta congrua la somma di 800,00 euro mensili per il mantenimento indiretto dei due figli da parte del ma è stata, altresì, avanzata nella totale P_ assenza di circostanze sopravvenute atte ad alterare i presupposti e gli assetti economici delle parti, come valutati in sede separativa e fondanti gli accordi raggiunti. Deve, al riguardo, confutarsi la prospettazione difensiva tesa ad affermare che detti accordi separativi siano stati letteralmente estorti dal alla la quale, del tutto sopraffatta e coartata P_ Pt_1 dagli approcci autoritari e persecutori del marito, si è vista costretta ad accettare condizioni del tutto sfavorevoli a se stessa e ai figli, al solo fine di porre fine alla dolorosa vicenda matrimoniale. Rileva, in proposito, il Collegio che tale impostazione sia del tutto confliggente, sia con le indiscutibili competenze personali della persona laureata in giurisprudenza, proveniente da Pt_1 facoltosa famiglia di professionisti romani e funzionaria di un Ente pubblico, sia con l'iter del giudizio separativo, nell'ambito del quale la donna è stata assistita da un affermato avvocato di Milano, specialista di diritto di famiglia, le cui determinazioni, poi confluite negli accordi di separazione, sono conseguite ad approfondite valutazioni fondate sull'analisi e sulla piena conoscenza delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi ed infine verificate nella loro rispondenza al preminente interesse dei minori da un'Autorità giudiziaria, che ha espresso un positivo apprezzamento agli accordi raggiunti, in quanto non contrastanti con norme di ordine pubblico o di carattere imperativo ed espressione della comune volontà dei coniugi, nell'esclusivo interesse dei figli. Va, poi, rilevato che la decisione assunta dal Tribunale di Milano in punto mantenimento dei figli minori, non ha violato, come dedotto dalla difesa appellante, il principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. A tale riguardo, rileva la Corte che, pur sussistendo un evidente divario delle condizioni reddituali dei coniugi, comunque determinato, come di seguito si dirà, da scelte liberamente operate dalle parti nel corso della convivenza e della vita matrimoniale, va, tuttavia, osservato che tale squilibrio si elide notevolmente in considerazione delle spese delle quali il padre è mensilmente onerato. In particolare, dalla documentazione fiscale prodotta agli atti, emerge che il dipendente P_ della società ENI spa, ha percepito per l'anno di imposta 2023 (cfr. PF 2024), un reddito imponibile pari a 181.059,00 euro, che detratti gli oneri fiscali, è pari ad un netto mensile di circa 8.900,00 euro. Tale somma, gravata da costi mensili fissi documentati (rimborso della rata del mutuo contratto dal per l'acquisto della quota della casa familiare di proprietà della moglie, ammontante a P_ circa 1.500,00 euro, spese condominiali e di gestione abitazione, ammontanti a circa 1.800,00 euro mensili, mantenimento dei figli minori per un esborso di circa 3.000,00 euro mensili, comprensivi del 100% delle rette scolastiche, delle spese sportive, della mensa scolastica e del dopo scuola), è
pagina 15 di 20 destinata a ridursi a circa 3.000,00 euro mensili, importo suscettibile di ulteriore decremento, in ragione del 70% delle ulteriori spese straordinarie che il padre è tenuto a versare per i figli. A fronte di ciò, si osserva che la funzionaria per l'anno di imposta 2023 (cfr. 740/2024) Pt_1 CP_2 ha percepito un reddito imponibile pari a 38.144,00 euro, che, detratti gli oneri fiscali di legge, è pari ad un netto mensile di circa 2.500,00 euro, fruisce integralmente dell'assegno unico, ammontante a circa 108,00 euro mensili, percepisce la somma mensile di 800,00 euro per il mantenimento indiretto dei figli, è pressoché sgravata dal pagamento delle spese straordinarie, ad esclusione di una piccolissima parte delle spese sanitarie, peraltro limitate nella misura del 30% della parte residua non coperta dall'assicurazione del ed in virtù della coabitazione con il nuovo compagno P_ (ammessa dalla stessa difesa nella comparsa di costituzione di primo grado del 20.2.2024), può fruire nella gestione del menage familiare, (circostanza non contestata dalla difesa nel corso Pt_1 dell'udienza del 4.4.2024), anche dell'apporto economico del nuovo compagno, il quale percepisce uno stipendio mensile di circa 1.300,00 euro. Va, inoltre, osservato che se è pur vero che il ha documentato la presenza di somme P_ investite in titoli, deve, tuttavia, evidenziarsi che la ha ricevuto dal marito un ingente Pt_1 somma a titolo di riscatto della propria quota di proprietà dell'abitazione familiare, che le ha consentito di acquistare un immobile a Milano, operazione che, tenuto conto degli elevati valori del mercato immobiliare della città, ha rappresentato un importante investimento economico, comportante un indiscusso vantaggio finanziario ed una plusvalenza di circa 100.000, 00 euro in tre anni (come evidenziato dal DOC.38 produzioni difesa di primo grado). Pt_1 Al riguardo, se è pur vero che parte appellante è gravata dal rimborso della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione nella quale attualmente vive con il compagno ed i figli, ammontante a circa 330,00 euro mensili e del mantenimento diretto dei figli nei tempi di permanenza presso di lei, pressoché paritetici con quelli del marito, va, tuttavia, evidenziato che l'apporto economico paterno a favore dei due minori è particolarmente rilevante (attestandosi a più di un terzo del suo stipendio mensile) ed è certamente proporzionato sia alle sue capacità economiche, sia alle condizioni reddituali della madre, la quale, peraltro, è anch'essa tenuta per legge al mantenimento dei figli. Va, sullo specifico aspetto, confutata la tesi difensiva volta ad affermare l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato che l'integrale assunzione da parte del padre di tutte le costose spese scolastiche dei figli, riduce le possibilità del genitore di versare un assegno ordinario di maggiore entità, sull'assunta confusione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Al di là del fatto che le stesse parti, in sede di accordi di separazione, avevano previsto un aumento progressivo dell'assegno di mantenimento a fronte del futuro decremento delle spese scolastiche, così dimostrando di ritenere gli esborsi scolastici assunti integralmente dal padre integrativi dell'assegno ordinario, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ormai affermato che le spese scolastiche, normalmente poste a carico dei genitori pro quota in sede di separazione o di divorzio, non sono spese straordinarie in senso stretto, ma integrano l'assegno di mantenimento, condividendone la natura “ordinaria”, in quanto prevedibili e non munite del carattere dell'eccezionalità (cfr. Cass.civ. sez.I, ordinanza 25.5.2023 n. 14564). Deve, altresì, essere superata l'ulteriore censura mossa alla sentenza di primo grado dalla difesa appellante, in relazione alla dedotta violazione del principio di uguaglianza, con particolare riferimento all'insufficienza della somma versata dal padre rispetto al diritto dei figli di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale dei genitori. A tale riguardo, osserva la Corte, che il celebrato giudizio, non ha dato conto di un tenore di vita particolarmente elevato del nucleo familiare e che, comunque, la conservazione del precedente tenore di vita costituisce un obbiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la disgregazione del nucleo familiare ne consente la piena realizzazione, essendo notorio che essa riduce anche le pagina 16 di 20 possibilità economiche del coniuge onerato e fa comunque venire meno i vantaggi in termini di contenimento delle spese fisse e i risparmi connessi ad abitudini di vita in comune ( cfr. Cass. Sez.1 n.9878 del 28.4.2006). Del resto, non pare che le attuali condizioni di vita dei due minori siano significativamente mutate rispetto al pregresso, come, peraltro, evidenziato da parte appellata, continuando gli stessi a frequentare il prestigioso istituto scolastico San Carlo di Milano, partecipando a tutte le attività sportive/ricreative dallo stesso organizzate, vivendo in abitazioni spaziose, effettuando periodi di vacanza con ciascun genitore e mantenendo le proprie abitudini di vita. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che l'importo di 800,00 euro mensili individuata dal Tribunale a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, debba ritenersi congrua e rispondente al principio di proporzionalità, tenuto conto delle esigenze di vita dei due minori (dovendosi intendere in senso ampio, e pertanto destinato a coprire tutte le spese abituali della prole, l'inciso esigenze alimentari utilizzato dal Tribunale), dei tempi di frequentazione con ciascun genitore, delle condizioni patrimoniali delle parti e degli esborsi di cui entrambi i genitori sono gravati, con particolare riguardo, quanto al padre, ai costi integrativi assunti integralmente in relazione alle spese scolastiche dei due minori, comprensive delle iscrizioni ai corsi sportivi dell'istituto, del dopo scuola e della mensa scolastica. Parimenti, appare congrua la percentuale pro quota delle spese straordinarie individuata dal Tribunale, per altro superiore a quella concordata dai coniugi in sede di separazione consensuale e comunque rispondente al principio di proporzionalità, tenuto, altresì, conto dell'irrisorietà delle restanti spese straordinarie alle quali la madre deve contribuire. Non può, poi, trovare accoglimento il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto a il diritto alla debenza di Parte_1 un assegno divorzile, indicato da parte appellante nella misura di 700,00 euro mensili. Su tale aspetto, le posizioni delle parti appaiono fortemente contrapposte, negando, la difesa la sussistenza dei presupposti per la relativa dazione ed affermando, la difesa P_ Pt_1 l'esistenza delle condizioni per il relativo riconoscimento. Va, al riguardo, rilevato che l'evoluzione della giurisprudenza sull'interpretazione, costituzionalmente orientata dell'art. 5 co. 6 della L.898/70, in ordine i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e al ragionamento logico che il giudice è chiamato ad operare sulle singole fattispecie concrete, come accertate e provate in giudizio, ha portato, innanzi tutto, ad affermare che l'assegno divorzile ha natura e presupposti diversi dall'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. nella separazione personale tra i coniugi, in ragione dei diversi effetti che la pronuncia sullo status nei due casi comporta (da ultimo Cass. Sez. I 28.2.2020 n. 5605). La giurisprudenza, inoltre, superando le criticità conseguenti alle precedenti pronunce, ha infine sancito principi interpretativi che possono, in sintesi, riassumersi nei seguenti incisi: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti, da un lato il tenore di vita, dall'altro il criterio dell'autosufficienza, b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criterio attributivi e criteri determinativi, c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa), d) equiordinazione dei criteri previsti dall'art. 5 co. 6 L.898/70, e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
“adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale, f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio, g) importanza del profilo perequativo-compensativo pagina 17 di 20 dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. Partendo da tali premesse interpretative, le Sezioni unite, hanno affermato che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto il richiesto assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità a procurarseli per ragioni obbiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5 co. 6 parte prima della L.898/70 ed in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative personali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio e quindi, deve quantificare l'assegno rapportandolo, non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello di vita adeguato al contributo apportato alla vita matrimoniale. Passando alla valutazione del caso di specie, ritiene la Corte che, come correttamente affermato dal Tribunale, non solo deve essere radicalmente esclusa la componente assistenziale dell'assegno divorzile, peraltro neppure richiesta dalla difesa appellante, ma altresì quella perequativa/ compensativa, non essendo stata raggiunta la prova del fatto che la sperequazione delle condizioni reddituali dei due coniugi, sia conseguita a scelte familiari intervenute già nella fase della convivenza prematrimoniale. E' infatti, ormai pacifico in giurisprudenza che il periodo di convivenza prematrimoniale debba essere valutato al fine del riconoscimento del diritto alla debenza dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, qualora la convivenza sia stata connotata dai caratteri della stabilità e continuità, in presenza di un progetto di vita comune e di una relazione di continuità tra la fase della convivenza di fatto e la fase del vincolo matrimoniale, con conseguente valutazione della sussistenza del nesso causale tra l'accertata sperequazione dei mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno, del sacrificio di aspettative professionali e reddituali, nonché dell'effettivo nesso causale tra le scelte compiute nella fase di convivenza prematrimoniale e quelle compiute nel corso del matrimonio. Ritiene la Corte che tali elementi non sono stati provati nel corso del presente giudizio, essendo, di contro, emersi, circostanze di segno opposto. Va, al riguardo rilevato che, le parti hanno avviato una convivenza nel mese di dicembre 2010 e che la già nel mese di febbraio del 2011, è stata assunta presso l'INAIL di Roma, circostanza che Pt_1 consente di affermare che tale scelta lavorativa non sia stata determinata dalla convivenza iniziata da soli due mesi, ma da determinazioni personali e professionali verosimilmente maturate dalla nel proprio percorso di studi e pertanto già esistenti al momento dell'avvio della stabile Pt_1 convivenza con il e successivamente mantenute nel corso del matrimonio. P_ Va, inoltre, rilevato che se è pur vero che la durante il matrimonio ha assunto in misura Pt_1 prevalente i compiti di cura dei figli, va, tuttavia osservato che le sue scelte lavorative non sono state limitate in termini significativi dalle incombenze familiari, che, di fatto, non le hanno impedito di dedicarsi alla propria attività lavorativa, di mantenerla nel tempo, di incrementare la propria condizione reddituale e di progredire professionalmente, sicché alcun percorso lavorativo e professionale è stato interrotto o impedito per favorire l'attività lavorativa del marito. A tale proposito, non appaiono dirimenti i periodi di congedo lavorativo concomitanti con le gravidanze, stante la necessarietà di tali sospensioni lavorative, né l'anno di aspettativa nel pagina 18 di 20 2015/2016, rispetto al quale la parte non ha dimostrato, né la perdita e la relativa l'entità dello scatto di progressione in carriera, né la sussistenza di chances lavorative sacrificate. Come correttamente assunto dal Tribunale, deve, pertanto affermarsi che l'attuale differenza reddituale delle parti non è riconducibile al sacrificio delle aspettative professionali e lavorative della nel corso della convivenza e del successivo matrimonio, ma alle scelte liberamente Pt_1 operate da ciascuna parte dal punto di vista professionale e coltivate da entrambe già prima della celebrazione del matrimonio. Appare, al riguardo, dirimente che la appena un anno prima del giudizio di divorzio, nel Pt_1 quale ha introdotto una richiesta di un assegno di mantenimento in assenza di fatti sopravvenuti modificativi delle condizioni personali pregresse, si era dichiarata economicamente autosufficiente, non avanzando, pertanto, nel procedimento di separazione, alcuna domanda di mantenimento separativo, così dimostrando la piena consapevolezza circa l'assenza di sacrifici professionali, che, proprio in ragione dei buoni redditi del marito, non sono stati necessari. Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisano i presupposti per riconoscere il diritto in capo alla né della debenza di un assegno divorzile, né del versamento da parte del Pt_1 di una somma a titolo di una tantum, come richiesto dalla difesa appellante. P_ Quanto, poi, al quinto motivo di appello, avente ad oggetto la richiesta avanzata in via subordinata di declaratoria di nullità delle clausole di cui ai n.10,12 e 13 dell'accordo separativo omologato in data 14.12.2022, la Corte ne rileva l'infondatezza, trattandosi di statuizioni di natura economica che, in assenza di rinnovato accordo delle parti in sede divorzile, devono ritenersi non più operative e definitivamente superate. Come, del resto, correttamente argomentato dal Tribunale, deve, comunque, ritenersi che tali statuizioni, aventi ad oggetto la regolamentazione del mantenimento economico dei figli minori, sono state oggetto di approfondite valutazioni da parte di entrambi i difensori dei coniugi nell'ambito del giudizio separativo ed infine poste al vaglio giurisdizionale di un'Autorità giudiziaria che, recependole, non ha ravvisato profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e al prevalente interesse dei due minori. Deve, infine, essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte appellata, non ravvisandosi nell'azione in questa sede intentata da gli estremi dell'abuso Parte_1 del processo, avendo la parte svolto le proprie argomentazioni nell'esercizio del proprio diritto di difesa. Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta, in ultimo avanzata, dalla difesa con note Pt_1 scritte d'udienza del 2.1.2025, di cancellazione di alcuni passi contenuti nella comparsa di costituzione di controparte, (come meglio indicati nelle conclusioni sopra riportate), in quanto ritenuti sconvenienti ed offensivi nei confronti della propria assistita, trattandosi di espressioni che non eccedono la normale dialettica processuale, che giustifica anche l'uso di espressioni particolarmente critiche, purché pertinenti all'oggetto del giudizio, come nel caso di specie. Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, anche le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte appellata nella misura di 2/3, in ragione della prevalente soccombenza. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 (quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, così dispone: pagina 19 di 20 a) rigetta i motivi di appello proposti da e per l'effetto conferma integralmente la Parte_1 sentenza impugnata;
b) condanna a rifondere alla controparte le spese di lite sostenute nel presente Parte_1 giudizio nella misura di 2/3 pari ad euro 3.500,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA;
c) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento in capo a parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Milano, 7.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Valentina Paletto dott.Fabio Laurenzi
pagina 20 di 20
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Fabio Laurenzi Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1910/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5511/2024, resa dal Tribunale di Milano in data 8.5.2024, pubblicata il 29.5.2024, pendente tra
nata a [...] il [...] residente a [...] Parte_1
C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Scafa del Foro di Roma, presso il cui studio, in Roma, Via Cicerone 44, ha eletto domicilio APPELLANTE e
nato a [...] il [...] residente a [...] Controparte_1 C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Cassinelli del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Via Aristide de Togni n. 7, ha eletto domicilio APPELLATO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Luisa Russo
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: ”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) anche in accoglimento dei motivi di appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto: Adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli ai sensi e per gli effetti degli artt. 473bis.34 e 437bis. 22 c.p.c.; Nel merito B. Accertare e dichiarare la nullità delle clausole n° 10, 13 e 14 delle condizioni della separazione consensuale, per i motivi indicati in narrativa. C. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 6 dicembre 2014 in Milano (atto n. 0048 registro 05 parte 2 serie C/3, anno 2014, trascritto presso il Comune di Roma atto n. 0053 serie C 05 anno 2015 alle seguenti condizioni: C.1 L'affidamento dei figli sarà condiviso tra i genitori che pagina 1 di 20 assumeranno insieme ogni decisione a loro relativa;
e saranno collocati presso la madre. C.2 Persona_1 Per_2 Il padre starà con i figli a fine settimana alternati a partire dalle 18:30 del venerdì quando li preleverà presso l'istituto scolastico (o a casa della madre qualora sia lei a prenderli a scuola), ed ivi li riporterà il lunedì mattina immediatamente successivo;
nella settimana che si conclude senza fine settimana paterno, il padre terrà con sé i figli dal mercoledì alle 19:00 al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, il padre starà con i figli dalle 19:00 del mercoledì e li riporterà a scuola il giorno successivo nel corso della settimana in cui il fine settimana è di lui competenza;
la madre quantomeno fino al termine della scuola media inferiore preleverà i figli a scuola nei giorni di visita del padre, il quale li preleverà a casa della madre;
C.3 Vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 presso ciascun genitore;
Pasqua ad anni alterni, seguendo le vacanze scolastiche;
vacanze di carnevale ad anni alterni;
vi sarà alternanza anche per i ponti scolastici;
Si precisa che ponti e vacanze in generale sospendono l'alternanza dei finesettimana;
C.4 Vacanze estive: il padre – così come la madre
- trascorrerà con i figli 3 settimane di cui due ad Agosto e una a Luglio, da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno. C.5 Le parti, previo accordo, potranno sempre modificare i presenti accordi nell'interesse dei figli e di esigenze che dovessero emergere. C.6 La casa familiare sita in Via Pier Paolo Pasolini 86 e relative pertinenze è assegnata al padre. C.7 Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 1.600,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente, adottando ogni conseguente pronuncia di condanna. C.8 La spese straordinarie scolastiche (compresa la mensa scolastica ed il doposcuola e le vacanze studio) e le spese sportive saranno a carico del padre, il quale si impegna a far frequentare l'Istituto San Carlo fino al completamento della scuola media inferiore dei due figli. Tutte le altre spese saranno ripartite tra i genitori nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre. I figli usufruiranno dell'assicurazione medica aziendale di cui sono beneficiari;
i genitori concorderanno i medici a cui rivolgersi e l'opportunità (anche alla luce delle norme del fondo assicurativo); il padre rimborserà alla madre la spesa medica pagata per conto dei figli e, successivamente, la madre rimborserà al padre il 20% del costo della franchigia e di eventuali costi non riconosciuti dall'assicurazione stessa;
per il resto si seguirà il protocollo adottato dal Tribunale di Milano. C.9 Il padre rinuncia in favore della moglie della quota dell'assegno unico. C.10 Le parti si impegnano a sottoscrivere i documenti validi all'espatrio per i figli. D. Accertare e dichiarare il diritto di all'assegno di divorzio nella misura di € 700,00 mensili e, per Parte_1 l'effetto, condannare il IG. far data dalla domanda giudiziale, a versare alla IG.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la su detta somma, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di Pt_1 a, somma rivalutabile annualmente a far data dalla domanda giudiziale in base all'indice ISTAT. E. Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra alla restituzione della somma di € 6.128,30, Parte_1 corrisposta al IG. a titolo di spese legali, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il IG. al pagamento in favore della IG.ra della predetta somma, Controparte_1 Parte_1 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 31 maggio 2024 (data del pagamento) fino all'integrale soddisfo. F. In via istruttoria, si chiede che venga ordinata al IG. la produzione: Controparte_1 F.1) delle buste paga, delle dichiarazioni dei redditi e de nto/i correnti e del/i conto/i titoli e delle carte di credito relativamente al periodo dal 2010 (anno antecedente alla nascita di al 2019 Persona_1 (compreso); F.2) dei contratti di lavoro con ENI S.pA. e società del Gruppo, e, in particolare, di quello come CFO fino all'aprile 2012 e Amministratore Delegato dal 2014 al 2018. In secondo luogo, benchè si tratti di circostanze non contestate, chiede ammettersi prova per Parte_1 interrogatorio form e per testimoni sui seguenti capitoli: P_
1) “Vero è che la IG.ra ha ricevuto dal padre con bonifico del 28 giugno 2019, che si mostra al teste, Parte_1 la somma di € 200.000,00 a titolo di prestito?”;
2) “Vero è che il IG. è creditore di della somma di € 70.000,00?”; Testimone_1 Parte_1
3) “Vero è che per accodo tra i coniugi contribuiva con i soldi e la carriera e con il Controparte_1 Parte_1 lavoro casalingo, occupandosi dei bamb re che con lo stipendio?” pagina 2 di 20 4) “Vero è che dal 1° giugno 2015 al 12 dicembre 2016 ha vissuto a Zagabria (Croazia) con il Parte_1 marito?”,
5) “Vero è che nel periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 marzo 2012 in cui il IG. ha lavorato a Controparte_1 Londra, il IG. era a casa solo il sabato e la domenica?” P_
5) “Vero è che nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2018 in cui il IG. ha lavorato in Controparte_1 Croazia, il IG. era a casa solo il venerdì dalle ore 19:00 alla domenica P_
6) “Vero è che tra il 1° aprile 2012 ed il 30 settembre 2014 e dopo il 30 settembre 2018, quando il marito è tornato a lavorare a Milano, si occupava dei compiti di cura ed assistenza dei figli?” Parte_1
7) “Vero è che nel periodo dal 1° aprile 2012 al 30 settembre 2014 e dal 1° ottobre 2018 ad oggi il IG.
[...] ha svolto il seguente orario di lavoro: 08:30 – 18:30/19:00? P_
8) “Vero è che lavora come funzionario dal 1° Maggio 2012 ed oggi è ancora funzionario?” Parte_1
9) “Vero è che e hanno convissuto dal 1° dicembre 2010 fino al matrimonio del 6 Parte_1 Controparte_1 dicembre 2014 n residente in [...] 11; - residente in [...]. Testimone_2 2) dis zione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado: “E' evidente che la moglie abbia concertato ogni passaggio, sistemata la separazione, acquistata una bella casa e iniziata la convivenza con il giovane compagno, il passaggio successivo a quanto ottenuto diventa quello di ottenere denaro dal marito che elevi ulteriormente il tenore di vita del neo costituito nucleo familiare, quello con il fidanzato, di cui in prima battuta viene taciuta la convivenza ma poi ammessa perché era impossibile negarla. Un'occasione, il divorzio, per tentare una speculazione economica ai danni del marito e pure a spese dei figli ” (pagina 11); “significa soltanto che la madre intende utilizzare quanto richiede in più per assicurarsi a spese dei sacrifici del marito e a spese dei figli , che non mancano di nulla, un tenore di vita più agiato per sé e per il compagno” (pagina 33, ultimo capoverso); “… tutto quanto richiesto in maggior misura è motivato solo da un intento puramente speculativo da parte della madre, si perdoni la ripetizione ma pare necessario ripeterlo” (pagina 34, secondo capoverso); “… appare piuttosto un mero mercanteggiamento” (pagina 34 ultimo capoverso)”. Per parte appellata: “ Dichiarare il giudizio improcedibile in quanto si è disattesa la produzione di cui all'art. 473 bis n. 31 c.p.c.; Respingere le domande tutte di controparte;
Con condanna alle spese di lite, in particolare in relazione alle domande avversarie che si qualificano temerarie, nulle e/o improcedibili, destituite da alcun fondamento giuridico e di merito voglia il Tribunale statuire ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In via istruttoria si chiede l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del IGnor convivente della signora si Parte_2 Pt_1 chiede respingersi ogni domanda istruttoria di controparte in q enti o da provare documentalmente o pacifiche”. Per il PG: conferma de provvedimento impugnato con rigetto del ricorso in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con pronuncia resa in data 8.5.2024, il Tribunale di Milano - decidendo sulla domanda promossa da avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Controparte_1 celebrato a Milano il 6.12.2014 con , nel corso del quale, rispettivamente in data 11.9.2011 Parte_1 e 22.3.2014, sono nati i figli e e la richiesta di affido condiviso dei minori, di Persona_1 Per_2 regolamentazione delle frequentazioni e di contributo al loro mantenimento - ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ha affidato i figli minori in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ha regolamentato con modalità ampie il diritto di visita del padre (in particolare prevedendo, salvo diversi accordi tra le parti, che che il padre starà con i figli a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, al lunedì mattino con rientro a scuola;
nelle settimane che esitano con il week end materno, da mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì con rientro a scuola;
nelle altre settimane da mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino pagina 3 di 20 successivo con rientro a scuola;
vacanze di Natale alternate dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, Pasqua e Carnevale ad anni alternati con la madre;
vacanze estive, tre settimane di cui due in agosto e una a luglio, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno), ha onerato il padre a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento economico dei figli, l'importo mensile di 800,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese di retta scolastica, dell'attività sportiva praticata nella scuola, del dopo scuola e della mensa scolastica, nonché il 70% delle ulteriori spese extra, come da linee guida del Tribunale di Milano, ha disposto la percezione al 100% da parte della madre dell'assegno unico per i figli, ha rigettato le domande di assegno divorziale a favore della moglie e di nullità delle clausole concordate in sede di separazione ed ha condannato parte resistente alla rifusione delle spese di lite di controparte nella misura di 2/3. In particolare il Tribunale, previo accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio dei coniugi, separatisi consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 14.12.2022, prendendo atto che le parti, comparse personalmente, si sono dichiarate soddisfatte degli accordi di separazione in relazione al regime di affido e alla regolamentazione degli incontri con i figli minori, chiedendone la conferma, ha concentrato le proprie valutazioni sulle questioni di natura economica, unici aspetti sui quali i coniugi non hanno raggiunto posizioni omogenee, dichiarando, inoltre, l'infondatezza della domanda di nullità delle clausole concordate in sede di separazione, concernenti aspetti economici, avanzata dalla in quanto ampiamente vagliate Pt_1 dal Tribunale in sede di omologa dell'accordo separativo e valutate non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e comunque coerenti con l'interesse dei minori. Quanto alle statuizioni di natura economica, il Tribunale, ricostruendo le condizioni economico reddituali delle parti, ha riportato che è dipendente della pubblica amministrazione, Parte_1 che percepisce una retribuzione computata su 12 mensilità, ammontante, per l'anno di imposta 2023, a 2.429,00 euro, per l'anno di imposta 2022, a 2.367,00 euro e per l'anno di imposta 2021 a 2.200,00 euro, che ha venduto al marito la propria quota della casa coniugale per la somma di 417.000,00 euro, che ha acquistato una nuova casa, contraendo un mutuo comportante il rimborso di rate mensili di circa 320,00 euro, che attualmente convive con il nuovo compagno, il quale, verosimilmente, concorre alle spese del menage familiare, mentre, è un dirigente Controparte_1 che percepisce una retribuzione mensile ammontante, per l'anno di imposta 2023, a 7.871,00 euro, per l'anno di imposta 2022, a 7.014,00 euro e per l'anno di imposta 2021, a 7.293,00 euro, che è proprietario di un appartamento a Roma, dal quale ricava u canone di locazione di 13.000,00 euro netti all'anno, che sostiene integralmente un mutuo per la quota della casa familiare acquistata dalla moglie, di 15.734,00 euro annui e che il reddito da lavoro percepito è legato a componenti variabili, la cui permanenza futura non è circostanza certa né vagliabile dal Tribunale. Quanto al contributo paterno al mantenimento dei figli minori, i giudici di prime cure hanno ritenuta congrua, alla luce delle condizioni reddituali dei coniugi come sopra riportate, la somma mensile di 800,00 euro, affermando, in assenza di uno specifico attuale accordo tra le parti, l'impossibilità di riprodurre gli accordi “progressivi” raggiunti in sede di separazione, che avevano previsto un contributo ordinario paterno in misura variabile in dipendenza delle spese scolastiche, con una ripartizione per voce delle spese extra. Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che entrambi i genitori hanno dirottato gran parte delle loro risorse sul percorso scolastico dei figli, entrambi iscritti all'onerosa scuola privata San Carlo di Milano, i cui costi sono stati interamente posti a carico del padre, con un'incidenza mensile di oltre 2.000,00 euro (circa 25.000,00 euro annui), esborso che, a dire dei giudici di primo grado, riduce sensibilmente la possibilità del di versare un assegno ordinario di importo superiore a P_ quello statuito, tenuto, altresì, conto dei tempi di frequentazione dei due minori, non lontani dalla parità, con conseguente mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori.
pagina 4 di 20 Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto congruo il contributo paterno di 800,00 euro mensili, già concordato dai genitori in sede di accordi separativi, somma destinata a coprire in via perequativa le esigenze alimentari e le utenze, comunque proporzionata alle condizioni economiche delle parti e agli impegni di spesa già esistenti ed ha affermato che detto contributo non può essere parametrato alle asserite esigenze dei figli necessarie per “frequentare” con tenore analogo agli altri ragazzi il Collegio San Carlo, sussistendo, comunque, la possibilità di trasferire i minori in altro istituto scolastico. Quanto alle spese straordinarie, il Tribunale ha confermato che rimanessero a carico del padre, nella misura del 100% quelle scolastiche, suddividendo le restanti nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre e prevedendo, quanto alle spese sanitarie, la suddivisione della sola eventuale franchigia non coperta dall' assicurazione sanitaria. Con riferimento all'assegno divorzile a favore della moglie, il Tribunale ha evidenziato che la al momento della separazione, si è dichiarata economicamente autosufficiente, che il Pt_1 matrimonio ha avuto una durata di 8 anni, che la resistente è entrata in INAIL nel 2011 e pertanto prima di sposarsi, rimanendo sempre all'interno dell'istituto, mantenendo la sua qualifica iniziale e godendo di una componente variabile rinnovata annualmente, che la sua carriera è da considerarsi del tutto indipendente dalle vicende familiari, che pur affermando di avere perso un anno di aspettativa, (2015/2016), non ha, tuttavia, dimostrato né l'entità, né la certezza della dedotta perdita di uno scatto di progressione e che, comunque, condivide la spese del proprio menage familiare con un nuovo compagno. Alla luce di tali premesse, il Tribunale ha radicalmente escluso la componente assistenziale dell'assegno divorzile ed ha ritenuto non provata la componente perequativa/compensativa, alla luce della durata relativamente breve del matrimonio e del fatto che le scelte lavorative della Pt_1 non sono state condizionate o significativamente limitate dalle incombenze familiari. Il Tribunale, inoltre, evidenziando che la vendita al marito della propria quota di proprietà della casa familiare ha fruttato alla una plus valenza di 100.000 euro in tre anni (cfr. DOC.38 difesa Pt_1
, ha affermato che l'attuale differenza reddituale tra le parti, peraltro mitigata dall'esborso Pt_1 mensile di 2.800,00 euro da parte del per i figli, non è riconducibile al sacrificio di una P_ delle parti nel corso del matrimonio, bensì alle scelte liberamente operate dai coniugi dal punto di vista professionale e già esistenti ben prima della celebrazione del matrimonio, non rilevando, quanto alla componente compensativa, il guadagno di uno dei due coniugi, bensì il mancato guadagno dell'altro in virtù delle scelte familiari.
2. Avverso tale pronuncia, la difesa di , con ricorso depositato in data 26.6.2024, ha Parte_1 proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento e la declaratoria della nullità delle clausole n. 10, 13 e 14 delle condizioni di separazione consensuale, la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 6.12.2014 tra e , l'affidamento Controparte_1 Parte_1 condiviso dei figli minori, un ampio diritto di visita paterno modulato su quanto concordato in sede di separazione consensuale dalle parti, con possibilità per la madre di ritirare i figli da scuola anche nei giorni di spettanza del padre e successivo prelievo da parte del padre da casa della madre, l'assegnazione al della casa familiare sita in Milano, Via Pier Paolo Pasolini n. 86, un P_ contributo mensile paterno al mantenimento dei figli pari a 1.600,00 euro, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, la corresponsione da parte del padre delle spese scolastiche (comprensive di mensa e doposcuola) e sportive nella misura del 100%, con l'impegno del P_ di fare frequentare ai figli l'istituto scolastico San Carlo fino al completamento della scuola media inferiore, la corresponsione delle restanti spese straordinarie tra i genitori nella misura percentuale del 20% a carico della madre e dell'80% a carico del padre, l'integrale percezione dell'assegno unico pagina 5 di 20 da parte della madre, la previsione di un assegno divorzile a favore di , nella misura di Parte_1 700,00 euro mensili, con decorrenza dal momento della domanda e la restituzione alla delle Pt_1 somme già corrisposte alla controparte a titolo di spese legali di primo grado;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testimoni, nonché l'emissione di ordini di esibizione della documentazione fiscale afferente le condizioni patrimoniali del (buste P_ paga, dichiarazioni dei redditi, estratti c/c, titoli, carte di credito dal 2010 al 2019, contratti di lavoro con ENI spa e società del gruppo). Preliminarmente, la difesa di parte appellante, evidenziando che nel corso della separazione consensuale le condizioni economico/patrimoniali delle parti non erano state oggetto di oneri di allegazione e di prova, sicché il giudice non era stato posto nella condizione di valutarne la corrispondenza degli accordi raggiunti dai coniugi all'effettivo interesse dei figli, ha affermato che la da sempre succube del marito, uomo dal carattere autoritario, era stata costretta a Pt_1 sottoscrivere l'accordo di separazione senza una verifica preventiva delle condizioni economiche di ciascuna parte, per mettere fine alla situazione di stress emotivo e psicologico alla quale lei e i figli erano stati sottoposti dal nei mesi precedenti alla presentazione del ricorso, sicché aveva P_ dovuto sottostare alla richiesta del marito di vendergli la propria quota della casa familiare ad un prezzo inferiore (417.000,00 euro) al valore effettivo dell'immobile (stimato in 950.000,00 euro), con il conseguente mancato riconoscimento della differenza di 61.577,00 euro, somma trattenuta dal in virtù di asseriti pagamenti dallo stesso eseguiti e conseguentemente era stata costretta P_ ad acquistare un altro immobile, comportante l'accensione di un mutuo, con rate mensili di 319,00 euro. La difesa ha, inoltre, affermato che nei 12 anni di convivenza prematrimoniale e di matrimonio, il aveva imposto i suoi voleri alla moglie, costringendola ad occuparsi del lavoro casalingo P_ e della cura dei figli e a versare la quasi totalità del proprio stipendio (circa 2.000,00 euro mensili) sul conto corrente comune, convincendola, inoltre, nel 2019, a vendere un appartamento di sua proprietà sito a Roma, dal quale la ricavava un canone di locazione di 700,00 euro mensili, per Pt_1 acquistare al 50% con il marito la casa coniugale sita a Milano, acquisto cui la stessa non era affatto interessata e, che per potere affrontare, aveva dovuto chiedere un prestito ai propri genitori di 200.000, 00 euro, (somma che deve essere ancora restituita nella misura di 70.000 euro). La difesa ha, poi, affermato che oltre ai mesi di congedo per maternità (23-24 settembre 2013, dal 1.7.2014 al 17.8.2014, dal 19.9.2014 al 30.9.2014, dal 17.8.2015 al 12.12.2015), nell'anno 2015, la Pt_1 aveva, in un primo momento, seguito in Croazia il marito, prendendo 12 mesi di aspettativa (dal 13.12.2015 al 12.12.2016), con conseguente mancate retribuzione, contribuzione previdenziale ed avanzamento in carriera e successivamente, una volta tornata dalla Croazia, era rimasta da sola a Milano con i due bambini, per circa due anni, con il solo aiuto pomeridiano di una baby sitter. Ciò posto, con il primo motivo di appello la difesa ha eccepito la nullità della sentenza Pt_1 impugnata per mancata comunicazione degli atti del procedimento di primo grado, avente ad oggetto minori, al Pubblico Ministero, con conseguente violazione degli artt. 70, 71, 72 e 158 c.p.c. ed ha affermato che dalla visione degli atti del giudizio non risulta effettuata alcuna comunicazione all'ufficio del PM. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha eccepito la nullità per motivazione Pt_1 contraddittoria e/o apparente della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta materna di prelevare i figli da scuola nei giorni di visita paterni, nonostante negli accordi di separazione fosse previsto che la madre si impegnava, su richiesta del padre, per i cicli scolastici attuali e fino al termine della scuola media inferiore di accompagnare (o fare accompagnare) presso l'abitazione del padre, nei giorni di sua spettanza, i figli prelevati da scuola (previo rimborso area C) e nonostante la Pt_1 avesse chiesto nei propri atti difensivi di continuare ad andare a prendere i figli a scuola anche nei pagina 6 di 20 giorni di spettanza del padre e ciò in virtù del fatto che il anche prima della separazione, P_ non si era mai occupato di prelevare i figli da scuola e che i due minori solitamente non restano a scuola fino alle 18.30, ma escono alle 15.30, tornando a casa con la madre, facendo merenda, cominciando a studiare e a fare i compiti prima di recarsi dal padre. La difesa ha, quindi, affermato che in occasione dell'udienza tenutasi in data 4.4.2024, la Pt_1 dichiarando che le frequentazioni avvenivano come da accordi separativi e che andavano bene, aveva inteso sostenere che andasse bene anche il prelevamento da parte sua dei figli da scuola anche nei giorni in cui, dalle ore 19.00, stavano con il padre, sicché la sentenza è illogica e conseguentemente inficiata da nullità, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo della madre di prelevare i figli da scuola anche nei giorni di spettanza del padre. In via subordinata, la difesa ha eccepito il mancato ascolto dei minori ex art. 473 bis .4 c.p.c. rispetto ad una questione che li riguarda direttamente, atteso che la mancata previsione del loro ritiro da scuola da parte della madre, anche nei giorni di spettanza paterna, comporta che gli stessi trascorrano a scuola 10 ore e pertanto un tempo molto prolungato e per loro faticoso. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'erroneità/ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande della di incremento dell'assegno di Pt_1 mantenimento dei figli minori nella misura di 1.600,00 euro mensili e di modifica della ripartizione percentuale delle spese straordinarie, richiesta nella misura del 20% a carico della madre e dell' 80% a carico del padre. In particolare, la difesa ha eccepito che la decisione assunta dal Tribunale ha violato il principio di proporzionalità in base al quale i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, nonché il principio di uguaglianza che accomuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati, divorziati o non coniugati, dovendo essere rispettati i parametri delle attuali esigenze dei figli ed il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori (cfr. Cass. Sez.1, ordinanza n.4145 del 10.2.2023). La difesa ha, quindi, dedotto che il Tribunale, affermando che il versamento integrale da parte del padre degli elevati costi dell'istituto scolastico privato frequentato dai minori riduce la sue possibilità di corrispondere un assegno ordinario, ha errato in quanto ha confuso le spese straordinarie con quelle ordinarie, atteso che l'entità della spesa straordinaria è priva di rilevanza ai fini della determinazione del contributo al mantenimento ordinario, che è diretto a coprire le spese abituali dei figli, rappresentando un diritto fondamentale indisponibile, costituzionalmente garantito e non comprimibile, tenuto, altresì, conto del fatto che la decisione di iscrivere i figli al costoso istituto San Carlo di Milano, con conseguente accollo di tutte le relative spese da parte del padre, attiene ad una scelta insindacabile dei genitori. La difesa ha, altresì, contestato l'illogicità della statuizione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto congrua la somma di 800,00 euro quale contributo paterno al mantenimento dei figli, importo non rispondente alle effettive risorse economico/patrimoniali del il quale oltre a P_ godere di redditi molto elevati, dispone di rilevanti risorse patrimoniali (titoli) per un ammontare di 565.000,00 euro, sicché - detratte le spese scolastiche (ammontanti a 2.000,00 euro mensili) e non ritenendosi di considerare l'accensione del mutuo per la durata di 14 anni (del valore di 200.000,00) per l'acquisto del 50% della quota dell'abitazione familiare, in quanto operazione chiaramente volta, stanti le sue elevate capacità patrimoniali, a precostituirsi una posta passiva - residuano nella disponibilità del padre, secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale, circa 5.800,00 euro mensili, somma che non consente di affermare le asserite ridotte possibilità del di versare a favore dei figli un assegno ordinario maggiormente consistente, avendo, P_
pagina 7 di 20 peraltro, lo stesso dichiarato di spendere la somma di 1.200,00 euro mensili per le sole P_ spese condominiali. Al riguardo, la difesa ha affermato che la somma individuata dal Tribunale confligge con il principio di proporzionalità ed eccependo l'erroneità delle valutazioni operate dai giudici di prime cure in relazione alle dichiarazioni dei redditi delle parti, risultando sottostimate quelle del ha sullo specifico aspetto evidenziato che la laureata in giurisprudenza ed P_ Pt_1 impiegata con la qualifica di funzionario presso l'INAIL, per l'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito netto mensile di 2.351,00 euro, che detratta la rata del mutuo, si riduce a 2.032,00 euro, mentre il laureato in Economia e Commercio ed impiegato come dirigente presso ENI P_ spa, ha goduto, per l'anno di imposta 2022, di redditi netti derivanti da lavoro dipendente e dal canone di locazione di un immobile sito a Roma (ammontante a 1.170,00 euro netti mensili), di 115.000,00 euro annui, pari a 9.596,50 euro mensili. Quanto all'anno di imposta 2023, la difesa ha evidenziato che, mentre il reddito della è Pt_1 rimasto pressocché invariato rispetto all'annualità precedente, avendo percepito un reddito netto mensile di 2.426,66, quello del tenuto conto degli introiti attestati dalle buste paga P_ prodotte ( marzo 2023 – febbraio 2024), si è incrementato. La difesa ha, poi, contestato che il Tribunale, nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, non ha considerato i risparmi dei genitori, che, quanto alla Pt_1 ammontano a 25.000,00 euro e quanto al a 565.000,00 euro, sicché, tenuto conto del P_ parametro della proporzionalità, non solo la sentenza appellata deve essere riformata in relazione all'entità del mantenimento indiretto, ma altresì in relazione alla percentuale delle spese straordinarie, da porre a carico del padre nella misura del 70%. La difesa ha, quindi, eccepito che il Tribunale, affermando che i tempi di permanenza dei figli presso i genitori sono pressoché paritetici, non solo ha errato in quanto, in base alla regolamentazione statuita dai giudici di primo grado, la madre tiene con sé i figli 6/7 giorni in più al mese e quando sono malati, ma non ha, inoltre, considerato la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, nel caso in esame svolti in via prevalente dalla madre, anche nei giorni in cui i figli sono presso il padre (andandoli la a prendere a scuola, portandoli a fare merenda e al Pt_1 parco e prelevandoli da scuola per portarli al corso di calcio presso la F.C.D. Calcio Bonola, alla quali sono stati iscritti dal mese di settembre 2024). La difesa ha, poi, affermato l'insufficienza della somma versata nell'attualità dal padre a titolo di mantenimento dei figli, nella prospettiva di garantire loro il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale dei genitori, avuto riguardo alle loro esigenze alloggiative, (avendo la madre dovuto acquistare una nuova abitazione per la quale ha acceso un mutuo ammontante a 115.000,00 euro della durata di 35 anni, con rate mensili di 319,00 euro e di 330,27 dal 21 esimo anno), ai costi delle utenze, alle spese condominiali, agli altri oneri periodici, ammontanti a circa 178,00 euro per figlio, alle esigenze alimentari, alle spese di abbigliamento, alle ricariche del cellulare, alle spese per l'igiene, per i medicinali da banco e per gli integratori per , alle spese per giochi e Per_2 regali per feste e alle spese di trasporto, sicché la ha dovuto imporre sacrifici ai figli, facendoli Pt_1 viaggiare su mezzi pubblici, eliminando pranzi e cene fuori casa, le merende al bar e le spese voluttuarie, acquistando capi di abbigliamento di scarsa qualità e ricorrendo a capi di abbigliamento regalati da amici e parenti. La difesa ha, quindi, dedotto che nel corso della convivenza matrimoniale, il tenore di vita della famiglia era molto elevato, che i due minori erano abituati a frequentare i compagni di scuola del San Carlo, i quali avevano a loro volta un elevato tenore di vita, che la famiglia andava spesso fuori a cena e che le vacanze, comprensive di settimana bianca durante il periodo di Carnevale, erano trascorse in prestigiose località di villeggiatura, circostanze non contestate da controparte.
pagina 8 di 20 La difesa, contestando la mancanza di istruttoria sullo specifico aspetto da parte del Tribunale, ha, tuttavia, affermato che dall'esame dell'estratto conto cointestato relativo al periodo matrimoniale, emerge che la famiglia poteva disporre di una somma mensile di circa 6.000,00 euro ( 2.000 mensili versati dalla e 4.000 mensili versati dal e che in ogni la caso la decisione circa Pt_1 P_ l'entità del mantenimento paterno si attesta erronea in quanto limitata a coprire in via perequativa le esigenze alimentari e le utenze, dovendo, invece, l'assegno di mantenimento coprire anche la quota parte del mutuo, delle spese condominiali, i costi per l'abbigliamento e per la cura personale, le spese di cancelleria, le spese per giochi, feste, pranzi e cene con gli amici, spese, tutte, a cui nell'attualità, provvede la sola madre. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui ha rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile a favore della moglie ed ha, sullo specifico aspetto, evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la non ha mai avanzato domanda di assegno divorzile nella sua componente Pt_1 assistenziale, risultando, pertanto, del tutto irrilevante, ai fini del decidere, la dedotta nuova convivenza della donna con il compagno , circostanza peraltro insussistente e sfornita di Parte_3 prova, sicché non vi è nessuna contribuzione da parte del predetto al menage domestico, percependo l'uomo un modesto stipendio mensile pari a 1.300,00 euro. Quanto alla componente perequativo – compensativa del richiesto assegno divorzile, la difesa ha contestato la valutazione parziale ed incompleta operata dal Tribunale sullo specifico aspetto, con conseguente violazione dell'art. 5 L.Divorzio, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare la difesa, ripercorrendo gli arresti giurisprudenziali in tema di diritto alla debenza dell' assegno divorzile e della rilevanza, a tal fine, del periodo di convivenza prematrimoniale connotata da stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune e con conseguenti scelte condivise dalla coppia, ha affermato che, nel caso in esame, vi è prova sia dell'esistenza di un significativo squilibrio delle posizioni economico/reddituali dei coniugi, sia del fatto che la con le scelte personali e familiari, ha contribuito alle fortune familiari, con corrispondente Pt_1 sacrificio delle proprie aspettative professionali e di carriera lavorativa. La difesa ha, quindi, affermato che la convivenza prematrimoniale è stata avviata dalla coppia nel dicembre 2010, sicché l'unione tra le parti è durata 12 anni (e non 8 come affermato dal Tribunale), che la è stata assunta all'INAIL, sede di Roma, città nella quale il nucleo familiare all'epoca Pt_1 viveva, mentre si trovava al settimo mese di gravidanza, che nel mese di aprile 2012 la donna ha seguito il marito a Milano, trasferendosi presso la sede meneghina dell' INAIL, godendo, poi, di congedi per maternità in concomitanza della nascita dei due figli e prendendo, successivamente, nell'anno 2015, (dal dicembre 2015 al dicembre 2016) un anno di aspettativa non retribuita e senza contribuzione previdenziale, per seguire il marito in Croazia, tornando, infine, con i due figli da sola a Milano, rifiutando, così, il trasferimento preso la sede INAIL di Roma, dove è rimasta per due anni con il solo aiuto pomeridiano di una baby sitter (vivendo i nonni materni a Roma). Al riguardo, la difesa ha affermato che la ha scelto di lavorare all'INAIL in ragione Pt_1 dell'impostazione del rapporto familiare condivisa con il già prima del matrimonio, P_ sacrificando, così, in virtù di tale accordo, la propria crescita professionale, dedicandosi alla famiglia. In particolare, la difesa ha ritenuto provata la sussistenza del nesso di causalità tra le scelte condivise dalla coppia e l'evidente sperequazione reddituale esistente tra le parti ed ha affermato che durante i periodi in cui il aveva lavorato a Londra e poi in Croazia, la era l'unica persona P_ Pt_1 sulla quale i figli potevano contare per la loro cura e assistenza, assetto familiare mantenutosi anche successivamente al rientro del marito dall'estero, con conseguente impossibilità per la moglie di studiare, di partecipare a concorsi pubblici e di beneficiare di progressioni in carriera e di cariche pagina 9 di 20 dirigenziali e con concomitante agevolazione della progressione in carriera del coniuge e formazione del cospicuo patrimonio del P_ La difesa, ha, infine, contestato la realizzazione della plusvalenza di 100.000,00 euro ritenuta dal Tribunale, che non è stata la conseguenza dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ma unicamente la conseguenza del fatto che la era comproprietaria in comunione ordinaria del Pt_1 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare. Conclusivamente, la difesa ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie pari a 700,00 euro mensili o il versamento di una somma a titolo di una tantum . In via subordinata, con il quinto motivo di appello, la difesa ha eccepito, in caso di proposizione di appello incidentale da parte del l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è P_ stata rigettata la domanda di nullità delle clausole di cui ai numeri 10,12 e 13 dell'accordo di separazione consensuale, omologato in data 14.12.2022, di fatto superate dal Tribunale che, correttamente, ha ritenuto di non potere riprodurre nella sentenza di divorzio, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, la disciplina di mantenimento dei figli con un assegno paterno progressivo e variabile in dipendenza delle spese scolastiche. Al riguardo, la difesa ha comunque eccepito che non ricorrevano motivi ostativi alla declaratoria di nullità ex art. 1419 c.c. delle sopra riportate clausole, in quanto confliggenti con l'interesse indisponibile dei figli minori e comunque recepite in assenza di oneri di allegazione e prova sulle disponibilità reddituali delle parti. La difesa, ha quindi, chiesto, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, la riforma della statuizione relativa alla condanna della alle spese di lite, con conseguente restituzione da parte Pt_1 del della somma di 6.128,30 euro già versata. P_
3. Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2024, la difesa di ha chiesto, in via preliminare, una dichiarazione di improcedibilità dell'appello Controparte_1 avendo controparte disatteso la produzione della documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis. 12 e 31 c.p.c. e nel merito, il rigetto di tutte le domande, anche istruttorie, di controparte, con condanna alle spese di lite ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà del giudizio intrapreso;
in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del convivente della Pt_1 Parte_2
Con il proprio atto di costituzione, la difesa contestando l'infondatezza di tutti i motivi di P_ appello di controparte, ha, innanzi tutto, eccepito l'improcedibilità del ricorso, non avendo parte appellante prodotto la documentazione aggiornata di cui all'art.473 bis.31 c.p.c., essendosi limitata a depositare la documentazione già prodotta nel corso del giudizio di primo grado, a differenza del che ha provveduto a depositare una nuova disclosure e gli estratti conto 2024. P_ La difesa, affermando, poi, che l'unione coniugale è venuta meno a causa della relazione extra coniugale avviata dalla con persona più giovane di lei di 10 anni e conosciuta Pt_1 Parte_2 in quanto custode del garage della scuola San Carlo, ha riportato che nel giudizio di separazione, intentato dalla moglie, la stessa era stata assistita da un rinomato avvocato di Milano, specialista nel diritto di famiglia, membro del direttivo dell'associazione italiana avvocati per famiglie e minori, sicché sono del tutto prive di fondamento le affermazioni riportate nel ricorso introduttivo del presente giudizio d'appello, secondo le quali la succube del marito autoritario, sarebbe stata Pt_1 costretta a sottoscrivere l'accordo separativo, che contrariamente a quanto affermato dalla difesa avversaria, è stato il frutto di prolungate, articolate ed approfondite trattative dei difensori delle parti, che hanno comportato un esame completo della documentazione economica dei coniugi, consentendo la regolamentazione di tutti gli aspetti relativi alle posizioni patrimoniali della coppia.
pagina 10 di 20 La difesa ha, quindi, evidenziato che la laureata in giurisprudenza, funzionaria di un Pt_1 importante ente pubblico, figlia e sorella di commercialisti ed avvocati di Roma, è soggetto tutt'altro che sprovveduto e coartato, essendo riuscita, in sede di separazione, ad evitare l'addebito ed avendo, poi, rifiutato un accordo divorzile, tentando di ottenere maggiore denaro dal marito. La difesa ha, quindi, affermato che la moglie ha liberamente deciso di vendere la propria quota della casa familiare per comprare una nuova abitazione del valore di 460.000,00 euro, (operazione che ha rappresentato per la stessa un indiscusso vantaggio economico e speculativo), atteso che l'immobile in comproprietà non poteva essere agevolmente diviso, sia per i costi elevatissimi che tale intervento edilizio avrebbe comportato, ammontanti a circa 100.000,0 euro, sia per l'impossibilità di una serena vicinanza degli ex coniugi all'interno di due appartamenti contigui, stante la nuova convivenza avviata dalla con il compagno. Pt_1 La difesa ha, quindi, affermato che il non ha costretto la moglie a vendere il proprio P_ appartamento sito in Roma, (peraltro situato in una zona popolare della città, del valore di circa 140.000 euro, dal quale non incassava quasi nulla, stante la morosità degli inquilini), essendosi la stessa determinata in tal senso per acquistare, unitamente al marito, la casa familiare di Milano, operazione che ha rappresentato un indiscusso vantaggio patrimoniale. Quanto alle condizioni reddituali/patrimoniali del la difesa ha affermato che la situazione P_ economica del proprio assistito è incontestabile, in quanto puntualmente documentata nel corso del giudizio di primo grado tramite la produzione delle dichiarazioni dei redditi e delle buste paga. In particolare, la difesa ha evidenziato che il dipendente della società ENI spa, ha percepito P_ per gli anni di imposta 2023, una retribuzione mensile che si aggira tra i 5.542,00 e i 5.314,00 euro, al netto del mutuo, dell'assicurazione medica e della locazione dell'autovettura, somme gravate dal pagamento delle spese di condominio e di gestione della casa (pari a 1.877,00 euro) e dal mantenimento dei figli (pari a circa 2.900,00 euro mensili). La difesa ha, quindi, affermato che la situazione economico patrimoniale del evidenzia P_ una tendenza al peggioramento, in quanto con riferimento all'anno 2025, non sarà pagato il bonus differito, con una perdita di circa 15.000,00/20.000,00 euro netti annui, stante, altresì, la componente variabile del reddito del incerta nel suo ammontare, in quanto condizionata dalle P_ performance individuali annuali. La difesa ha, poi, affermato che la componente “in natura” della retribuzione del riguarda P_
l'assicurazione medica (che copre anche i figli) e l'autovettura aziendale, componente che, pur rappresentando un beneficio, genera un flusso di cassa negativo, in quanto foriera di costi a carico del beneficiario, concorrendo, inoltre, alla formazione del reddito e pertanto suscettibile di tassazione, mentre il reddito derivante dall'affitto dell'immobile sito in Roma di proprietà del ammonta a circa 11.704,00 euro netti annui, pari ad un reddito netto mensile di P_ 700,00/800,00 euro, sicché le risorse finanziarie del marito, per l'anno 2023, sono state pari a circa 6.300,00 euro mensili, con situazione attesa, per gli anni di imposta 2024 e 2025, in peggioramento. Quanto alle condizioni economiche della la difesa ha evidenziato che la stessa, gravata dal Pt_1 rimborso della rata mensile del mutuo ammontante a 330,87 euro, gode di un reddito netto mensile di circa 2.400,00 euro, al quale devono essere aggiunti 108,00 euro mensili di assegno unico e 810,00 euro mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento dei figli, per un totale di 3.318,00 euro mensili, somma integrata dallo stipendio del convivente, ammontante a 1.300,00 euro mensili, il quale è tenuto a contribuire al menage familiare, sicché le disponibilità economiche mensili della moglie sono superiori a quelle del marito. La difesa ha, quindi, affermato che non sussistono i presupposti per la dazione di un assegno divorzile, stanti l'adeguatezza del reddito della una differenza reddituale con il marito che si Pt_1 azzera a fronte delle spese delle quali il medesimo è gravato e la consolidata e stabile convivenza con pagina 11 di 20 altra persona che, verosimilmente, contribuisce alle spese familiari (convivenza confermata dalla parte nel corso del giudizio di primo grado e comprovata dai bonifici effettuati dalla donna a favore del nuovo compagno a titolo di rimborso delle spese relative alla nuova casa da ultimare). La difesa ha, poi, dedotto che la nulla ha sacrificato per la famiglia, avendo sempre lavorato, Pt_1 affermandosi professionalmente, essendo un' affermata funzionaria dell'INAIL prossima alla dirigenza ed avendo, nel corso della convivenza matrimoniale, implementato il proprio reddito. In particolare, la difesa ha evidenziato che presso gli Enti pubblici la carriera avanza tramite concorsi a cui la ha partecipato, sicchè la sua carriera non ha subito pregiudizi, avendo avuto tempo di Pt_1 dedicarsi alla propria attività professionale, anche grazie all'orario scolastico dei figli, prolungato nelle ore pomeridiane. Quanto al mantenimento dei due minori, la difesa ha affermato la congruità degli importi versati dal padre a titolo di spese scolastiche e di mantenimento ordinario, stigmatizzando le tesi di controparte circa la necessità di adeguamento delle condizioni della prole agli elevati standards di vita dei compagni di scuola ed evidenziando che, nell'attualità, i due minori godono di una vita benestante, essendo iscritti ad una scuola prestigiosa di Milano, vivendo in ampie abitazioni, praticando sport, svolgendo una bella vita sociale e frequentando località di villeggiatura sia con la madre che con il padre. La difesa ha, quindi, affermato che i genitori, in sede di separazione, hanno ritenuto congruo l'assegno di mantenimento di 800,00 euro mensili, somma che anche nell'attualità, oltre ad essere commisurata alle capacità patrimoniali del padre, è sufficiente a soddisfare le esigenze di vita dei due minori, tenuto altresì, conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (18 giorni al mese presso la madre e 12 presso il padre). Conclusivamente, sullo specifico aspetto, la difesa ha chiesto il rigetto dell'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli e della modifica della somma percentuale delle spese straordinarie, anch'essa correttamente individuata dal Tribunale di Milano. Quanto alla richiesta materna di prelevamento dei figli da scuola nelle giornate di spettanza paterna, la difesa ne ha contestato la fondatezza ed ha affermato che il padre, nei giorni di sua competenza, si reca personalmente a prendere i figli a scuola, ad eccezione di rari casi, nei quali impossibilitato dal lavoro, si appoggia ad una baby sitter fidata, ormai conosciuta dai minori, sicché appare del tutto pretestuosa la domanda di controparte, in quanto sottendente la pretesa di gestire il tempo dei figli nei giorni in cui sono collocati presso il padre e stigmatizzando il ricorso da parte di quest'ultimo ad una baby sitter. Al riguardo la difesa, evidenziando che secondo l'accordo separativo la madre poteva prelevare i figli da scuola nei giorni di spettanza del padre, solo su richiesta di quest'ultimo, ha affermato che i due minori, rispettivamente di 11 e di 13 anni, sono ormai autonomi negli spostamenti, beneficiano della presenza della baby sitter, con la quale si trovano bene e che consente loro di tornare prima a casa, invece di attendere il dopo scuola o di essere recuperati dal padre o dalla madre, essendo, comunque, impossibile prevedere corsi ed attività che prolungano l'orario scolastico o le diverse esigenze e i mutevoli desideri dei figli.
4. Con provvedimento presidenziale del 3.7.2024, è stata disposta la trattazione del procedimento con deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 bis e 127 ter c.p.c. e fissata l'udienza alla data del 17.10.2024. Detta udienza, successivamente rinviata al 12.12.2024, è stata infine fissata alla data del 7.1.2025.
5. L'udienza del 7.1.2025 è stata celebrata con trattazione scritta, nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 3.7.2024.
pagina 12 di 20 All'esito la Corte, lette le note di udienza del 2.1.2025, con le quali le parti si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento e visto il parere del PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di appello non possano trovare accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Devono, innanzi tutto essere rigettate, le richieste di integrazione probatoria introdotte dalla difesa volte a ricostruire le condizioni economico/patrimoniali di , Pt_1 Controparte_1 condividendo la Corte le determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale, ritenendo il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio, idoneo e sufficiente a consentire una motivata decisione su tutte le domande avanzate da parte appellante. Va, in particolare, rilevato che nel corso del giudizio di primo grado e nel presente Controparte_1 giudizio, ha documentato con sufficiente chiarezza la propria situazione economico – reddituale, producendo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta intercorrenti dal 2020023, le busta paga aggiornate, gli estratti conto bancari, i rendiconto titoli e che da tale documentazione fiscale non emergono elementi che possano fare desumere la sussistenza di intenti manifestamente dissimulatori, in concomitanza della vertenza processuale separativa/ divorzile, volti a fornire una rappresentazione delle proprie condizioni patrimoniali deteriore rispetto alla realtà, evidenziandosi, di contro, che dal dato documentale emerge che il reddito del negli P_ ultimi anni di imposta, è aumentato, come, peraltro, quello della Pt_1 Ritiene, pertanto, il Collegio che il contezioso economico, che vede queste parti fortemente confliggenti nell'ambito del giudizio di divorzio, nella totale assenza di volontà di individuare ragionevoli possibilità conciliative, deve trovare soluzione in applicazione dei principi di diritto, come consolidati dal costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, al fine della determinazione del contributo al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. Sez.VI -I 28.3.2019), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene la Corte di potere effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti nel corso del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, deve essere rigettata anche la domanda di improcedibilità dell'appello avanzata dalla difesa di , ritenendosi la documentazione prodotta da Controparte_1 parte appellante, come aggiornata nel presente grado di giudizio con il deposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024), del tutto conforme al dettato di legge. Venendo all'esame del merito del presente giudizio, ritiene il Collegio del tutto infondato il primo motivo di appello, rilevandosi, dalla visione degli atti depositati telematicamente afferenti il giudizio di primo grado, che il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, emesso dal G.D. in data 6.12.2023, è stato ritualmente inviato all'ufficio di Procura per la comunicazione al PM sede e dallo stesso vistato in data 12.12.2023 (cfr. visto a firma dott.ssa Rossana Guareschi), sicché vi è prova documentale che detto ufficio sia stato messo nelle condizioni di valutare se intervenire o meno nel processo. Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta materna di prelevare i figli da scuola nei giorni di visita paterni, osserva la Corte che il Tribunale di Milano ha, correttamente, preso atto di quanto emerso nel corso dell'udienza, tenutasi avanti il G.D. in data 4.4.2024, nella quale entrambi i genitori, in assenza di pagina 13 di 20 riserve, si sono dichiarati soddisfatti delle frequentazioni con i figli, come regolamentate dagli accordi di separazione, omologati in data 14.12.2022, (cfr. le frequentazioni sono come in separazione. Per me vanno bene… cfr. dichiarazioni ). Parte_1 Conseguentemente, i giudici di prime cure, hanno riportato, nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, la regolamentazione concordata dai genitori ai punti 4), 5) e 6) dell'accordo di separazione consensuale, non riportando la seconda parte del punto 12) dell'accordo, in forza del quale la madre si impegnava, su richiesta del padre, per i cicli scolastici attuali e fino al termine della scuola media inferiore, ad accompagnare (o fare accompagnare) presso l'abitazione del padre, nei giorni di sua spettanza i figli prelevati dall'uscita dalla scuola (previo rimborso area C). A tale riguardo si osserva che tale possibilità, confluita in una specifica clausola dell'accordo separativo, non espressamente richiamato da nessuno dei due genitori in sede di comparizione personale avanti il G.D. in data 4.4.2024, era, nella volontà di entrambe le parti, chiaramente subordinata ad una espressa e specifica richiesta del padre e pertanto ad un preventivo accordo tra le parti, in assenza del quale, la regolamentazione degli incontri e le modalità di prelievo dei minori da scuola, deve seguire le modalità concordate dai genitori in sede di separazione ai punti 4), 5) e 6) dell'accordo, come recepite nel dispositivo della sentenza impugnata. Riconoscere, come sostenuto dalla difesa appellante, un diritto della madre a prelevare i figli da scuola anche nelle giornate di spettanza paterna, rappresenta, ad avviso della Corte, un'impropria violazione delle facoltà di visita del padre, il quale, nei giorni di sua spettanza, ha il diritto di organizzarsi come crede, assecondando il desiderio dei minori di restare al scuola anche in orario pomeridiano o recandosi a prelevarli personalmente o con il ricorso ad una baby sitter di propria fiducia, nei giorni in cui l'uscita pomeridiana è anticipata. A tale riguardo si rileva la pretestuosità delle argomentazioni di parte appellante, con riguardo all'eventuale ricorso da parte del padre ad una baby sitter, possibilità non solo riconosciuta a tutti i genitori impegnati lavorativamente, ma messa in conto dalla stessa in sede di accordi Pt_1 separativi, rilevandosi che nella clausola n.12) sopra richiamata, alla madre veniva riconosciuta, sempre su richiesta del padre, la facoltà di accompagnare o di fare accompagnare i due minori a casa del padre, così implicitamente prevedendo, anche da parte della madre, il ricorso all'utilizzo di una baby sitter. Va, inoltre, rilevato che la regolamentazione degli incontri infrasettimanali tra padre e figli, come statuita dalla sentenza impugnata, prevedendo la facoltà del padre di prelevare i figli dall'istituto scolastico dall'uscita da scuola, nell'assenza di previsione di uno specifico orario, consente anche al di organizzarsi del tempo qualificato con i due minori, anche nelle fasce del primo P_ pomeriggio, recandosi a prenderli a scuola prima dell'inizio del dopo scuola e trascorrendo con loro il tempo della merenda, dei compiti o delle attività sportive pomeridiane. Sullo specifico aspetto, deve essere, altresì, superata l'eccezione di nullità della sentenza avanzata in via subordinata dalla difesa appellante, avente ad oggetto il mancato ascolto dei due minori, ritenendosi corretta la decisione dei giudici di prime cure, i quali non hanno ritenuto necessario procedere all'ascolto di e di . A tale riguardo si rileva la strumentalità di tale Persona_1 Per_2 richiesta, in quanto non solo irrilevante ai fini del decidere, ritenendosi che un' ipotetica richiesta dei minori nel senso auspicato dalla difesa non può elidere il diritto paterno di stare con i propri figli nei tempi statuiti dal Tribunale, ma altresì non rispettosa del benessere dei figli, i quali interpellati quali ago della bilancia sulla specifica questione, si troverebbero esposti ad un gravoso conflitto di lealtà rispetto ad un tema del tutto marginale, che vede i genitori confliggenti ed incapaci di raggiungere soluzioni condivise. Deve, poi essere rigettato il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato in 800,00 euro mensili l'entità del contributo paterno al pagina 14 di 20 mantenimento ordinario dei figli minori, oltre il 70% delle spese straordinarie, (così rigettando la richiesta avanzata da volta ad ottenere un contributo economico paterno di 1.600,00 euro Parte_1 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie). A tale riguardo, va precisato che il Tribunale, nell'individuazione di tali statuizioni, ha posto a carico del padre il 100% delle spese di retta scolastica, nonché i costi delle attività sportive praticate nella scuola, del dopo scuola e della mensa scolastica, così limitando enormemente le ulteriori voci di spese straordinarie, gravanti sulla madre nella misura del 30%. Sulla specifica questione, deve, in primis rilevarsi, che la richiesta materna di incremento, in misura raddoppiata, del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, non solo è intervenuta a distanza di poco più di un anno dall'omologa degli accordi di separazione consensuale (14.12.2022), in forza dei quali entrambi i genitori avevano ritenuta congrua la somma di 800,00 euro mensili per il mantenimento indiretto dei due figli da parte del ma è stata, altresì, avanzata nella totale P_ assenza di circostanze sopravvenute atte ad alterare i presupposti e gli assetti economici delle parti, come valutati in sede separativa e fondanti gli accordi raggiunti. Deve, al riguardo, confutarsi la prospettazione difensiva tesa ad affermare che detti accordi separativi siano stati letteralmente estorti dal alla la quale, del tutto sopraffatta e coartata P_ Pt_1 dagli approcci autoritari e persecutori del marito, si è vista costretta ad accettare condizioni del tutto sfavorevoli a se stessa e ai figli, al solo fine di porre fine alla dolorosa vicenda matrimoniale. Rileva, in proposito, il Collegio che tale impostazione sia del tutto confliggente, sia con le indiscutibili competenze personali della persona laureata in giurisprudenza, proveniente da Pt_1 facoltosa famiglia di professionisti romani e funzionaria di un Ente pubblico, sia con l'iter del giudizio separativo, nell'ambito del quale la donna è stata assistita da un affermato avvocato di Milano, specialista di diritto di famiglia, le cui determinazioni, poi confluite negli accordi di separazione, sono conseguite ad approfondite valutazioni fondate sull'analisi e sulla piena conoscenza delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi ed infine verificate nella loro rispondenza al preminente interesse dei minori da un'Autorità giudiziaria, che ha espresso un positivo apprezzamento agli accordi raggiunti, in quanto non contrastanti con norme di ordine pubblico o di carattere imperativo ed espressione della comune volontà dei coniugi, nell'esclusivo interesse dei figli. Va, poi, rilevato che la decisione assunta dal Tribunale di Milano in punto mantenimento dei figli minori, non ha violato, come dedotto dalla difesa appellante, il principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. A tale riguardo, rileva la Corte che, pur sussistendo un evidente divario delle condizioni reddituali dei coniugi, comunque determinato, come di seguito si dirà, da scelte liberamente operate dalle parti nel corso della convivenza e della vita matrimoniale, va, tuttavia, osservato che tale squilibrio si elide notevolmente in considerazione delle spese delle quali il padre è mensilmente onerato. In particolare, dalla documentazione fiscale prodotta agli atti, emerge che il dipendente P_ della società ENI spa, ha percepito per l'anno di imposta 2023 (cfr. PF 2024), un reddito imponibile pari a 181.059,00 euro, che detratti gli oneri fiscali, è pari ad un netto mensile di circa 8.900,00 euro. Tale somma, gravata da costi mensili fissi documentati (rimborso della rata del mutuo contratto dal per l'acquisto della quota della casa familiare di proprietà della moglie, ammontante a P_ circa 1.500,00 euro, spese condominiali e di gestione abitazione, ammontanti a circa 1.800,00 euro mensili, mantenimento dei figli minori per un esborso di circa 3.000,00 euro mensili, comprensivi del 100% delle rette scolastiche, delle spese sportive, della mensa scolastica e del dopo scuola), è
pagina 15 di 20 destinata a ridursi a circa 3.000,00 euro mensili, importo suscettibile di ulteriore decremento, in ragione del 70% delle ulteriori spese straordinarie che il padre è tenuto a versare per i figli. A fronte di ciò, si osserva che la funzionaria per l'anno di imposta 2023 (cfr. 740/2024) Pt_1 CP_2 ha percepito un reddito imponibile pari a 38.144,00 euro, che, detratti gli oneri fiscali di legge, è pari ad un netto mensile di circa 2.500,00 euro, fruisce integralmente dell'assegno unico, ammontante a circa 108,00 euro mensili, percepisce la somma mensile di 800,00 euro per il mantenimento indiretto dei figli, è pressoché sgravata dal pagamento delle spese straordinarie, ad esclusione di una piccolissima parte delle spese sanitarie, peraltro limitate nella misura del 30% della parte residua non coperta dall'assicurazione del ed in virtù della coabitazione con il nuovo compagno P_ (ammessa dalla stessa difesa nella comparsa di costituzione di primo grado del 20.2.2024), può fruire nella gestione del menage familiare, (circostanza non contestata dalla difesa nel corso Pt_1 dell'udienza del 4.4.2024), anche dell'apporto economico del nuovo compagno, il quale percepisce uno stipendio mensile di circa 1.300,00 euro. Va, inoltre, osservato che se è pur vero che il ha documentato la presenza di somme P_ investite in titoli, deve, tuttavia, evidenziarsi che la ha ricevuto dal marito un ingente Pt_1 somma a titolo di riscatto della propria quota di proprietà dell'abitazione familiare, che le ha consentito di acquistare un immobile a Milano, operazione che, tenuto conto degli elevati valori del mercato immobiliare della città, ha rappresentato un importante investimento economico, comportante un indiscusso vantaggio finanziario ed una plusvalenza di circa 100.000, 00 euro in tre anni (come evidenziato dal DOC.38 produzioni difesa di primo grado). Pt_1 Al riguardo, se è pur vero che parte appellante è gravata dal rimborso della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione nella quale attualmente vive con il compagno ed i figli, ammontante a circa 330,00 euro mensili e del mantenimento diretto dei figli nei tempi di permanenza presso di lei, pressoché paritetici con quelli del marito, va, tuttavia, evidenziato che l'apporto economico paterno a favore dei due minori è particolarmente rilevante (attestandosi a più di un terzo del suo stipendio mensile) ed è certamente proporzionato sia alle sue capacità economiche, sia alle condizioni reddituali della madre, la quale, peraltro, è anch'essa tenuta per legge al mantenimento dei figli. Va, sullo specifico aspetto, confutata la tesi difensiva volta ad affermare l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato che l'integrale assunzione da parte del padre di tutte le costose spese scolastiche dei figli, riduce le possibilità del genitore di versare un assegno ordinario di maggiore entità, sull'assunta confusione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Al di là del fatto che le stesse parti, in sede di accordi di separazione, avevano previsto un aumento progressivo dell'assegno di mantenimento a fronte del futuro decremento delle spese scolastiche, così dimostrando di ritenere gli esborsi scolastici assunti integralmente dal padre integrativi dell'assegno ordinario, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ormai affermato che le spese scolastiche, normalmente poste a carico dei genitori pro quota in sede di separazione o di divorzio, non sono spese straordinarie in senso stretto, ma integrano l'assegno di mantenimento, condividendone la natura “ordinaria”, in quanto prevedibili e non munite del carattere dell'eccezionalità (cfr. Cass.civ. sez.I, ordinanza 25.5.2023 n. 14564). Deve, altresì, essere superata l'ulteriore censura mossa alla sentenza di primo grado dalla difesa appellante, in relazione alla dedotta violazione del principio di uguaglianza, con particolare riferimento all'insufficienza della somma versata dal padre rispetto al diritto dei figli di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale dei genitori. A tale riguardo, osserva la Corte, che il celebrato giudizio, non ha dato conto di un tenore di vita particolarmente elevato del nucleo familiare e che, comunque, la conservazione del precedente tenore di vita costituisce un obbiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la disgregazione del nucleo familiare ne consente la piena realizzazione, essendo notorio che essa riduce anche le pagina 16 di 20 possibilità economiche del coniuge onerato e fa comunque venire meno i vantaggi in termini di contenimento delle spese fisse e i risparmi connessi ad abitudini di vita in comune ( cfr. Cass. Sez.1 n.9878 del 28.4.2006). Del resto, non pare che le attuali condizioni di vita dei due minori siano significativamente mutate rispetto al pregresso, come, peraltro, evidenziato da parte appellata, continuando gli stessi a frequentare il prestigioso istituto scolastico San Carlo di Milano, partecipando a tutte le attività sportive/ricreative dallo stesso organizzate, vivendo in abitazioni spaziose, effettuando periodi di vacanza con ciascun genitore e mantenendo le proprie abitudini di vita. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che l'importo di 800,00 euro mensili individuata dal Tribunale a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli, debba ritenersi congrua e rispondente al principio di proporzionalità, tenuto conto delle esigenze di vita dei due minori (dovendosi intendere in senso ampio, e pertanto destinato a coprire tutte le spese abituali della prole, l'inciso esigenze alimentari utilizzato dal Tribunale), dei tempi di frequentazione con ciascun genitore, delle condizioni patrimoniali delle parti e degli esborsi di cui entrambi i genitori sono gravati, con particolare riguardo, quanto al padre, ai costi integrativi assunti integralmente in relazione alle spese scolastiche dei due minori, comprensive delle iscrizioni ai corsi sportivi dell'istituto, del dopo scuola e della mensa scolastica. Parimenti, appare congrua la percentuale pro quota delle spese straordinarie individuata dal Tribunale, per altro superiore a quella concordata dai coniugi in sede di separazione consensuale e comunque rispondente al principio di proporzionalità, tenuto, altresì, conto dell'irrisorietà delle restanti spese straordinarie alle quali la madre deve contribuire. Non può, poi, trovare accoglimento il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto a il diritto alla debenza di Parte_1 un assegno divorzile, indicato da parte appellante nella misura di 700,00 euro mensili. Su tale aspetto, le posizioni delle parti appaiono fortemente contrapposte, negando, la difesa la sussistenza dei presupposti per la relativa dazione ed affermando, la difesa P_ Pt_1 l'esistenza delle condizioni per il relativo riconoscimento. Va, al riguardo, rilevato che l'evoluzione della giurisprudenza sull'interpretazione, costituzionalmente orientata dell'art. 5 co. 6 della L.898/70, in ordine i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e al ragionamento logico che il giudice è chiamato ad operare sulle singole fattispecie concrete, come accertate e provate in giudizio, ha portato, innanzi tutto, ad affermare che l'assegno divorzile ha natura e presupposti diversi dall'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. nella separazione personale tra i coniugi, in ragione dei diversi effetti che la pronuncia sullo status nei due casi comporta (da ultimo Cass. Sez. I 28.2.2020 n. 5605). La giurisprudenza, inoltre, superando le criticità conseguenti alle precedenti pronunce, ha infine sancito principi interpretativi che possono, in sintesi, riassumersi nei seguenti incisi: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti, da un lato il tenore di vita, dall'altro il criterio dell'autosufficienza, b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criterio attributivi e criteri determinativi, c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa), d) equiordinazione dei criteri previsti dall'art. 5 co. 6 L.898/70, e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
“adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale, f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio, g) importanza del profilo perequativo-compensativo pagina 17 di 20 dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. Partendo da tali premesse interpretative, le Sezioni unite, hanno affermato che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto il richiesto assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti, qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità a procurarseli per ragioni obbiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5 co. 6 parte prima della L.898/70 ed in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative personali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio e quindi, deve quantificare l'assegno rapportandolo, non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello di vita adeguato al contributo apportato alla vita matrimoniale. Passando alla valutazione del caso di specie, ritiene la Corte che, come correttamente affermato dal Tribunale, non solo deve essere radicalmente esclusa la componente assistenziale dell'assegno divorzile, peraltro neppure richiesta dalla difesa appellante, ma altresì quella perequativa/ compensativa, non essendo stata raggiunta la prova del fatto che la sperequazione delle condizioni reddituali dei due coniugi, sia conseguita a scelte familiari intervenute già nella fase della convivenza prematrimoniale. E' infatti, ormai pacifico in giurisprudenza che il periodo di convivenza prematrimoniale debba essere valutato al fine del riconoscimento del diritto alla debenza dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, qualora la convivenza sia stata connotata dai caratteri della stabilità e continuità, in presenza di un progetto di vita comune e di una relazione di continuità tra la fase della convivenza di fatto e la fase del vincolo matrimoniale, con conseguente valutazione della sussistenza del nesso causale tra l'accertata sperequazione dei mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno, del sacrificio di aspettative professionali e reddituali, nonché dell'effettivo nesso causale tra le scelte compiute nella fase di convivenza prematrimoniale e quelle compiute nel corso del matrimonio. Ritiene la Corte che tali elementi non sono stati provati nel corso del presente giudizio, essendo, di contro, emersi, circostanze di segno opposto. Va, al riguardo rilevato che, le parti hanno avviato una convivenza nel mese di dicembre 2010 e che la già nel mese di febbraio del 2011, è stata assunta presso l'INAIL di Roma, circostanza che Pt_1 consente di affermare che tale scelta lavorativa non sia stata determinata dalla convivenza iniziata da soli due mesi, ma da determinazioni personali e professionali verosimilmente maturate dalla nel proprio percorso di studi e pertanto già esistenti al momento dell'avvio della stabile Pt_1 convivenza con il e successivamente mantenute nel corso del matrimonio. P_ Va, inoltre, rilevato che se è pur vero che la durante il matrimonio ha assunto in misura Pt_1 prevalente i compiti di cura dei figli, va, tuttavia osservato che le sue scelte lavorative non sono state limitate in termini significativi dalle incombenze familiari, che, di fatto, non le hanno impedito di dedicarsi alla propria attività lavorativa, di mantenerla nel tempo, di incrementare la propria condizione reddituale e di progredire professionalmente, sicché alcun percorso lavorativo e professionale è stato interrotto o impedito per favorire l'attività lavorativa del marito. A tale proposito, non appaiono dirimenti i periodi di congedo lavorativo concomitanti con le gravidanze, stante la necessarietà di tali sospensioni lavorative, né l'anno di aspettativa nel pagina 18 di 20 2015/2016, rispetto al quale la parte non ha dimostrato, né la perdita e la relativa l'entità dello scatto di progressione in carriera, né la sussistenza di chances lavorative sacrificate. Come correttamente assunto dal Tribunale, deve, pertanto affermarsi che l'attuale differenza reddituale delle parti non è riconducibile al sacrificio delle aspettative professionali e lavorative della nel corso della convivenza e del successivo matrimonio, ma alle scelte liberamente Pt_1 operate da ciascuna parte dal punto di vista professionale e coltivate da entrambe già prima della celebrazione del matrimonio. Appare, al riguardo, dirimente che la appena un anno prima del giudizio di divorzio, nel Pt_1 quale ha introdotto una richiesta di un assegno di mantenimento in assenza di fatti sopravvenuti modificativi delle condizioni personali pregresse, si era dichiarata economicamente autosufficiente, non avanzando, pertanto, nel procedimento di separazione, alcuna domanda di mantenimento separativo, così dimostrando la piena consapevolezza circa l'assenza di sacrifici professionali, che, proprio in ragione dei buoni redditi del marito, non sono stati necessari. Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisano i presupposti per riconoscere il diritto in capo alla né della debenza di un assegno divorzile, né del versamento da parte del Pt_1 di una somma a titolo di una tantum, come richiesto dalla difesa appellante. P_ Quanto, poi, al quinto motivo di appello, avente ad oggetto la richiesta avanzata in via subordinata di declaratoria di nullità delle clausole di cui ai n.10,12 e 13 dell'accordo separativo omologato in data 14.12.2022, la Corte ne rileva l'infondatezza, trattandosi di statuizioni di natura economica che, in assenza di rinnovato accordo delle parti in sede divorzile, devono ritenersi non più operative e definitivamente superate. Come, del resto, correttamente argomentato dal Tribunale, deve, comunque, ritenersi che tali statuizioni, aventi ad oggetto la regolamentazione del mantenimento economico dei figli minori, sono state oggetto di approfondite valutazioni da parte di entrambi i difensori dei coniugi nell'ambito del giudizio separativo ed infine poste al vaglio giurisdizionale di un'Autorità giudiziaria che, recependole, non ha ravvisato profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e al prevalente interesse dei due minori. Deve, infine, essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte appellata, non ravvisandosi nell'azione in questa sede intentata da gli estremi dell'abuso Parte_1 del processo, avendo la parte svolto le proprie argomentazioni nell'esercizio del proprio diritto di difesa. Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta, in ultimo avanzata, dalla difesa con note Pt_1 scritte d'udienza del 2.1.2025, di cancellazione di alcuni passi contenuti nella comparsa di costituzione di controparte, (come meglio indicati nelle conclusioni sopra riportate), in quanto ritenuti sconvenienti ed offensivi nei confronti della propria assistita, trattandosi di espressioni che non eccedono la normale dialettica processuale, che giustifica anche l'uso di espressioni particolarmente critiche, purché pertinenti all'oggetto del giudizio, come nel caso di specie. Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, anche le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte appellata nella misura di 2/3, in ragione della prevalente soccombenza. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 (quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, così dispone: pagina 19 di 20 a) rigetta i motivi di appello proposti da e per l'effetto conferma integralmente la Parte_1 sentenza impugnata;
b) condanna a rifondere alla controparte le spese di lite sostenute nel presente Parte_1 giudizio nella misura di 2/3 pari ad euro 3.500,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA;
c) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento in capo a parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Milano, 7.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Valentina Paletto dott.Fabio Laurenzi
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