Articolo 1 della Legge 6 febbraio 1987, n. 19
Versione
9 febbraio 1987
Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 , recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria; per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 , le parole: "Alle imprese per la produzione di tubi senza saldatura che presentino" sono sostituite dalle seguenti: "Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino".
3-ter. All' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 , le parole: "al precedente articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti articoli 2 e 2-bis"".
L'articolo 10 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n. 593 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 febbraio 1987.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1987