Art. 7.
L'ammontare delle operazioni di prestito di cui allo articolo 77 della legge 30 aprile 1971, n. 206 , che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1971 e' aumentato da lire 383.560.000.000 a lire 431.987.945.000.
L'ammontare delle operazioni di prestito di cui allo articolo 77 della legge 30 aprile 1971, n. 206 , che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1971 e' aumentato da lire 383.560.000.000 a lire 431.987.945.000.