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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1560/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 857/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro privato subordinato: licenziamento e reintegrazione” e vertente
TRA
( ) - avv. ANTONIO COSTABILE;
Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABIO IMPARATO.
RICORRENTE
E
) - avv. MARCELLO MUROLO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 27.03.25, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda resistente, con qualifica di impiegato e mansioni di geometra, con regolare contratto di lavoro subordinato part time orizzontale a tempo indeterminato dal
03.01.22 al 07.02.25, data in cui era stato estromesso senza le formalità di legge. Sosteneva, in particolare, che tale licenziamento fosse illegittimo perché il datore di lavoro si era limitato a inoltrare al ricorrente, attraverso l'applicazione di messaggistica WhatsApp, la mera comunicazione Unilav attestante la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, omettendo di indicare le concrete motivazioni che avevano determinato la cessazione del rapporto, che, in ogni caso, dovevano ritenersi insussistenti in quanto l'azienda non era in calo di fatturato e non era stata operata alcuna riorganizzazione. Rimarcava, poi, quale ulteriore prova dell'assenza di un reale motivo oggettivo di licenziamento, la mancata concessione del termine di preavviso di 45 giorni così come disposto dalla normativa pattizia. Concludeva, quindi, per veder dichiarato illegittimo il licenziamento, con conseguente condanna della società resistente alla sua reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento della conseguenziale indennità risarcitoria.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria depositata il 20.05.2025, difendendo la sua scelta di comunicare il licenziamento via WhatsApp e sostenendo che il rapporto di lavoro con il ricorrente non si fosse concluso per iniziativa dell'azienda, ma a seguito di un mutuo consenso tra le parti.
La domanda attorea è fondata e va accolta, seppure per quanto di ragione e nei limiti di cui alla presente motivazione.
Circa la legittimità del licenziamento intimato attraverso messaggio
WhatsApp, in tema di forma scritta prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali e la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (cfr. Cass. 17652/07; Cass. 13375/03). È comunque necessario che siano rispettati dei requisiti, con onere della prova in capo al datore di lavoro: l'avvenuta trasmissione del licenziamento e presa di conoscenza dello stesso da parte del lavoratore;
la chiara
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volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro e la certa provenienza della comunicazione da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve quindi provare che il messaggio sia stato letto e compreso dal dipendente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l. 604/66, la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato, a pena di inefficacia dello stesso.
Tornando al caso che qui occupa, appare incontroverso che al lavoratore non sia stata inoltrata una comunicazione completa dei motivi specifici del licenziamento, non potendo certamente ritenersi esaustiva la mera indicazione del giustificato motivo oggettivo. Di contro, neppure può ritenersi dimostrata l'asserzione della datrice secondo cui il rapporto si sarebbe concluso per mutuo consenso (contrarius consensus). Invero, la parte resistente non prova né chiede di provare tale circostanza se non attraverso il deposito di copia fotografica di un unico messaggio (peraltro privo di data) mandato dal ricorrente, ove lui scrive “grazie per il bonifico se cortesemente lunedì mi fai ricevere il licenziamento per non perdere giorno”
(cfr. doc. in atti). Trattasi, all'evidenza, di uno scritto neutro, privo di un intento inequivoco e risoluto di uscire dalla compagine societaria secondo pregressi accordi con il datore di lavoro.
Peraltro, non è obliterabile il dato secondo cui la stessa datrice ha successivamente annullato il precedente recesso, procedendo alla formalizzazione di un successivo licenziamento sempre con le stesse modalità ovvero attraverso l'inoltro di comunicazione Unilav in data
14.02.2025 senza prova dell'avviso di ricevimento del lavoratore.
Appare palese, pertanto, l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente, con conseguente applicazione della tutela di cui agli artt. 4 e 9 del d.lgs. 23/15 ovvero dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del 14.02.2025 e condanna della parte resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria, la quale, tenuto conto della brevità del rapporto e della esiguità della compagine sociale, va equitativamente determinato in tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, facilmente calcolabili alla luce delle buste paga in atti. Invero, i prospetti indicano come paga base la somma di € 1.604,07, che, ridotta per il part-
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time a 30 ore a € 1.203,05, aumentata del rateo di 13ma, corrisponde a €
1.303,30 che, moltiplicata per 3, sarà pari a € 3.909,91.
Stante la risoluzione del rapporto di lavoro e l'illegittimità del recesso, al lavoratore spetta anche l'indennità sostitutiva del preavviso, anche se non nei termini invocati nell'atto introduttivo. Invero, l'art. 204 del ccnl allegato (non l'art. 87 che disciplina altro istituto), prevede che, per un lavoratore di quinto livello fino a 5 anni di servizio - qual è il ricorrente - spettano solo 20 giorni di preavviso (non 45 chiesti in ricorso), i quali, sempre alla luce delle buste paga in atti, corrispondono a € 1.002,54.
La parte resistente, in definitiva, va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 4.912,45, oltre interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dal giorno successivo al licenziamento del 14.02.2025 sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e per quanto di ragione e, per l'effetto, accertata l'inefficacia del licenziamento irrogato alla parte ricorrente, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 4.912,45, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 05.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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