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3 gennaio 1962
3 gennaio 1962
Art. 4.
L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure:
ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:
da generale a capitano .............................. L. 30.000 tenente ............................................. " 27.000 sottotenente ........................................ " 25.000 ufficiali medici:
da generale a capitano .............................. L. 17.400 tenente ............................................. " 16.600 sottotenente ........................................ " 16.300
L'indennita' mensile di volo di cui all' art. 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233 , viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico dall' art. 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953 .
L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure:
ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:
da generale a capitano .............................. L. 30.000 tenente ............................................. " 27.000 sottotenente ........................................ " 25.000 ufficiali medici:
da generale a capitano .............................. L. 17.400 tenente ............................................. " 16.600 sottotenente ........................................ " 16.300
L'indennita' mensile di volo di cui all' art. 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233 , viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico dall' art. 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 17/04/2015, n. 60Provvedimento: TestoProvvedimento.doc REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 60/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23.260 del registro di Segreteria, proposto dal sig. A. P., nato a [...] il Omissis (CF: Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisabetta MURA (CF: [...]), presso il cui studio, sito in Cagliari, via Cavalcanti n° 9, ha eletto domicilio, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e l'IN (CF: 80078750587). Uditi alla …Leggi di più...
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