Articolo 4 della Legge 29 novembre 1961, n. 1300
Articolo 3Articolo 5
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3 gennaio 1962
Art. 4.
L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure:
ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:
da generale a capitano .............................. L. 30.000 tenente ............................................. " 27.000 sottotenente ........................................ " 25.000 ufficiali medici:
da generale a capitano .............................. L. 17.400 tenente ............................................. " 16.600 sottotenente ........................................ " 16.300
L'indennita' mensile di volo di cui all' art. 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233 , viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico dall' art. 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953 .
Entrata in vigore il 3 gennaio 1962
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