Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 646/2024 R.G., avente ad oggetto
“Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”,
fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.1.2025, ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
In persona dell'Amministratore delegato Parte_1
pro tempore, Dott. e del Presidente del Consiglio di Controparte_1
amministrazione pro tempore, Dott. , P.IVA , con CP_2 P.IVA_1
sede legale in Napoli (NA), alla Via Vicinale Piscinola n. 15, nonché
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, Controparte_3
Dott. c.f. e P.IVA , con sede legale in Controparte_4 P.IVA_2
Bologna (BO), alla Via Guido Reni n. 2/2, iscritta nell'elenco delle società
veicolo della Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia
del 07.06.2017 n. 35545.3, quale cessionaria dei crediti per cui è causa dalla nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_5
entrambi rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione,
dall'Avv. Concetta Saetta, c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_1
dom.ti presso il suo studio in Napoli (NA), alla Via Calabritto n. 20, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di rito, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., al seguente n. di fax 081.5788904 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
E
, P.IVA , con sede in Napoli, alla Via Controparte_5 P.IVA_3
Comunale del Principe n°13/a, in persona del suo legale rapp.te pro - tempore,
Dr. Ing. , nato a [...] il [...], CP_6
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CodiceFiscale_2
Vitale del Foro di Napoli, c.f. ; PEC CodiceFiscale_3
presso il cui studio in Napoli alla Via F.S. Email_2
Correra n°250 è elett.te dom.ta, giusta procura speciale in calce, rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., nonché deliberazione del Direttore Generale
n°649/2024 del 29/03/2024; si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione della Cancelleria, ed in particolare gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176
c.p.c., al numero di fax 081/0098113 e/o all'indirizzo di P.E.C.:
Email_3 3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
c.f. e P.IVA , con sede in Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_5
EN (MO), alla Via San Carlo nn. 8/20 (iscritta presso il registro delle
Imprese di EN al n. REA 222528 - capitale sociale di euro
2.100.435.182,40 interamente versato), iscritta all'Albo Banche Albo presso la Banca d'Italia al n. 4932, capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario,
Albo dei Gruppi Bancari n. 5387/6, in persona del suo procuratore speciale nato a [...] il [...], c.f. CP_8 C.F._4
, autorizzato giusta procura speciale del 11.03.2023 a ministero Notaio
[...]
(Repertorio n. 50144/15086) (All.1), quale società incorporante la Persona_1
in virtù di atto di fusione per Controparte_9
Notaio di EN in data 8.11.2017 rep. n. 46294/14108 e con Persona_1
decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017 (All.2) a sua volta società incorporante la Controparte_10
in , in virtù di atto di fusione per Notaio
[...] Controparte_11
di Roma in data 26.7.2016 rep. n. 52672/26249, registrato a Persona_2
Roma 5 il 29.7.2016 al n. 11214 serie 1T, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 1.8.2016 (All.3), rappresentata e difesa, a mezzo di procura alle liti rilasciata su foglio separato (All.4), dall'Avv. Bruno Cirillo, c.f.
[...]
- il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le C.F._5
comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo PEC:
- ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_4
studio sito in Cava de' Tirreni (Sa) – 84013 – C.so Umberto, n. 144.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE 4
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 CP_3
in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, riportandosi al
[...]
proprio atto di citazione in riassunzione ed alle conclusioni ivi rassegnate,
chiedendone l'integrale accoglimento.
Per l'appellata , Parte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio, come precisate in corso di causa, invocando il rigetto nel rito e/o nel merito dell'avversa domanda di appello in riassunzione e di tutte le avverse domande ivi formulate, anche perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Insiste, all'uopo, per l'accoglimento delle proprie eccezioni e/o domande, anche riconvenzionali, nell'an e nel quantum, formulate nel corso del lungo iter giudiziario.
Per la in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_7
come da conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e sopra riportate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione dell'8.2.2024 il
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, nonché la Parte_3
in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_3
quest'ultima quale cessionaria dei crediti dalla prima vantati nei confronti della , in persona del Parte_2
legale rapp.te pro – tempore, esponevano quanto segue:
- Con atto di citazione notificato in data 25.5.2007, la
[...] [...]
unitamente alla Parte_4 Controparte_10
, chiedevano all'adito Tribunale di Napoli di condannare
[...]
l' (ora ) e/o la Parte_2 Controparte_5
alla corresponsione del credito maturato a titolo di Controparte_12
interessi moratori calcolati secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n.
231/2002, in ragione del ritardato pagamento degli importi contabilizzati per le prestazioni sanitarie ex art. 26 e 44, rese negli esercizi 2004-2005-2006, in favore della Parte_5
- Con il medesimo atto di citazione, la Parte_1
precisava di aver agito unitamente alla Controparte_10
al solo fine di confermare la titolarità degli interessi relativi ad
[...]
alcuni crediti ceduti fino all'anno 2005, in forza di contratto stipulato in data
19.12.2006 che, per espressa pattuizione delle parti, sono sempre rimasti nella titolarità della cedente (doc. n. 02 e n. 03);
- L' e la si costituivano Controparte_5 Controparte_12
ritualmente, contestando la pretesa creditoria e chiedendone il rigetto;
in particolare, l' deduceva l'inapplicabilità al rapporto controverso della P_
disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2002, mentre la deduceva Controparte_12
il difetto di legittimazione passiva;
- Il Tribunale di Napoli espletava l'istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, con la quale il nominato C.T.U., Dr.
, quantificava in € 2.007.529,87 l'importo dovuto dall' Persona_3 [...]
a titolo di interessi moratori calcolati nella misura del saggio Controparte_5
di cui al D.lgs. n. 231/2002, giusta elaborato peritale depositato in data
4.4.2011; 6
- Con sentenza n. 11177/2011, depositata il 17.10.2011, il Tribunale
di Napoli dichiarava il difetto di legittimazione passiva della CP_12
e rigettava la domanda attorea ritenendo erroneamente
[...]
inapplicabile alla fattispecie in esame il D.lgs. n. 231/2002, disponendo la compensazione delle spese di lite.
- Con atto di citazione in appello notificato in data 10-11.09.2012, la unitamente alla Parte_1 [...]
, proponeva tempestiva impugnazione avverso la Controparte_10
sentenza n. 11177/2011 del Tribunale di Napoli, chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'
[...]
, e condanna alle spese del doppio grado di giudizio;
l' Controparte_5 [...]
resisteva al gravame, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_5
impugnata, e la rimaneva contumace nel giudizio di Controparte_12
secondo grado;
- L'adita Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4557/2019 del
19.09.2019, rigettava l'atto di gravame e condannava le appellanti, in solido,
alle spese del grado di giudizio.
- La in data 13-14.05.2020, notificava Parte_1
ricorso per la cassazione della sentenza n. 4557/2019 della Corte di Appello
di Napoli, sulla base dei seguenti motivi: a) per aver erroneamente esteso ai rapporti concessori tra i centri privati accreditati con il Controparte_13
e le i principi giurisprudenziali elaborati
[...] Pt_2 Controparte_14
dalla Corte di Legittimità per la distinta fattispecie afferente i rapporti tra le farmacie e le b) per aver fornito una motivazione Controparte_15
meramente apparente e priva di un compiuto percorso logico – argomentativo 7
da cui desumere la supposta (errata) analogia tra le due fattispecie;
l' P_
resisteva con controricorso, notificato in data 23.06.2020; Controparte_5
- Assegnata la causa alle Sezioni Unite Civili, con sentenza n.
35092/2023 del 14.12.2023, la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dei motivi di ricorso, cassava la sentenza n. 4557/2019 del 19.9.2019, con rinvio dinanzi all'intestata Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, rimettendo la decisione anche sulle spese dei gradi di merito al
Giudice del Rinvio e disponendo la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
- La suddetta sentenza n. 35092/2023 della Corte Suprema di
Cassazione a Sezioni Unite Civili, enunciava il seguente principio di diritto
“Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale
dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto,
accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento,
concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002,
rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs
n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad
esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore
del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione
dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto
da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private
accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002”;
- nelle more del procedimento, la si era resa Controparte_3
cessionaria dalla giusta operazione di Parte_1 8
cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14.07.2020, dei crediti e delle relative fatture dalla stessa vantati ed azionati nel presente giudizio;
della detta cessione di crediti era stato dato avviso all' P_
mediante comunicazione a mezzo PEC inviata in data 13.8.2020.
[...]
Tanto premesso in fatto, la e la Parte_1
, entrambe in persona del rispettivo legale rapp.te pro CP_3
tempore, convenivamo in riassunzione innanzi all'intestata Corte di Appello
la , in persona del legale Parte_2
rapp.te pro – tempore, e la (già Controparte_7 [...]
), in persona del legale rapp.te pro tempore, e - Controparte_10
ripetute e trascritte tutte le conclusioni, eccezioni e richieste formulate dalla nel corso del processo di primo e di secondo Parte_1
grado, negli atti di causa e nei verbali di udienza - chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
“A) in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11177/2011
del Tribunale di Napoli, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio
di primo grado e condannare l' , in persona del legale Controparte_5
rapp.te pro tempore, al pagamento del credito dovuto a titolo di interessi
moratori calcolati secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002
per il ritardo nella remunerazione delle prestazioni ex art. 26 e 44 erogate
negli esercizi 2004-2005-2006 dalla nella Parte_1
misura complessiva, come quantificata dal Consulente Tecnico D'Ufficio
nominato dal Tribunale, di € 2.007.529,87, oltre interessi maturati e
maturandi come per legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, in 9
favore della riconoscendone la posizione quale Controparte_3
successore a titolo particolare del diritto di credito ex art. 111 c.p.c.;
B) in conseguenza dell'accoglimento del presente gravame,
condannare l' , in persona del legale rapp.te pro Controparte_5
tempore, al pagamento delle spese e compensi dei gradi di merito, come
disposto dalla sentenza n. 35092/2023 della Corte Suprema di Cassazione,
nonché alle spese e compensi del presente giudizio di rinvio, oltre rimborso
forfettario per spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
il tutto in
favore del difensore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”.;
Con comparsa del 20.5.2024 si costituiva la in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro – tempore, quale società incorporante la in virtù di atto di fusione per Controparte_9
Notaio di EN in data 8 .11.2017 rep. n. 46294/14108 e con Persona_1
decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017 (All.2) - a sua volta società incorporante la Controparte_10
in Amministrazione in virtù di atto di fusione
[...] CP_11
per Notaio di Roma in data 26.7.2016 rep. n. 52672/26249, Persona_2
registrato a Roma 5 il 29.7.2016 al n. 11214, serie 1T, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 1.8.2016 (All.3) - la quale, considerato quanto statuito dalla Suprema Corte, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito,
- accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 11177/2011 del Tribunale di Napoli, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e condannare l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento del Controparte_5 10
credito dovuto a titolo di interessi moratori calcolati secondo il saggio di cui
all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nella remunerazione delle
prestazioni ex art. 26 e 44 erogate negli esercizi 2004-2005-2006 dalla
[...]
nella misura complessiva, come quantificata dal Parte_1
Consulente Tecnico D'Ufficio nominato dal Tribunale, di € 2.007.529,87,
oltre interessi maturati e maturandi come per legge dalla domanda e fino
all'effettivo soddisfo, in favore della riconoscendone la Controparte_3
posizione quale successore a titolo particolare del diritto di credito ex art.
111 c.p.c.;
- condannare l' , in persona del legale rapp.te Controparte_5
pro tempore, al pagamento delle spese e compensi dei gradi di merito, come
disposto dalla sentenza n. 35092/2023 della Corte Suprema di Cassazione,
nonché alle spese e compensi del presente giudizio di rinvio, oltre rimborso
forfettario per spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge”
Con comparsa del 12.6.2024 si costituiva anche la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
- tempore, richiamando ogni propria tesi, argomentazione, deduzione,
domanda e/o eccezione formulata innanzi al Tribunale, alla Corte d'Appello
ed alla Suprema Corte di Cassazione, e domandando in ogni caso il rigetto dell'istanza di condanna dell' , in persona del legale Controparte_5
rapp.te pro tempore, al pagamento del credito a titolo di interessi moratori calcolati secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 nella remunerazione delle prestazioni ex art. 26 e 44 erogate negli esercizi 2004-
2005-2006 e, comunque, il rigetto di tutte le conclusioni delle controparti.
In particolare, la convenuta in riassunzione precisava che la 11
controparte aveva il rigoroso e preciso onere di provare ex art. 2697 c.p.c. –
non essendo comunque ciò possibile in questa sede - l'esistenza a monte di un contratto scritto per le prestazioni sanitarie ex art. 26 e 44 rese negli esercizi
2004-2005-2006; in mancanza dello stesso - rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo - nessuna remunerazione era possibile.
D'altra parte, la quantificazione degli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002
operata dal CTU nel primo grado del giudizio era stata fondata esclusivamente su fattura e non, come invece necessario, su contratto scritto, il quale non era stato evidentemente rinvenuto.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, quindi, riportandosi alle eccezioni tutte già proposte nel corso del giudizio di primo grado, l'
[...]
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: CP_16
“A. In via principale e nel merito, rigettare l'avverso appello e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 11177/2011 del Tribunale di Napoli,
accogliendo comunque le conclusioni tutte, anche in riconvenzionale,
avanzate dall' nel giudizio di primo grado e Controparte_5
disattendendo nell'an e/o nel quantum – per tutte le suesposte ragioni - la
domanda di condanna al pagamento del credito a titolo di interessi
moratori calcolati secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002, nella misura quantificata dal Consulente Tecnico D'Ufficio di
€ 2.007.529,87
B. disattendere altresì la richiesta di pagamento di interessi in favore
della previa declaratoria di non riconoscimento Controparte_3
della sua posizione di successore a titolo particolare del diritto di
credito ex art. 111 c.p.c.; 12
C. condannare in ogni caso le controparti al pagamento delle spese e
compensi dei gradi di merito, nonché alle spese e compensi del
presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario per spese
generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
All'esito della trattazione, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed alla prefissata udienza del 29.1.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. la
Corte si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
La domanda proposta con l'atto di citazione in riassunzione è fondata e va quindi accolta, nei termini e per le motivazioni di cui in motivazione.
Preliminarmente va chiarito che, con la sentenza di questa Corte di
Appello, in diversa composizione, n. 4557/2019 del 19.9.2019, risultava confermato il rigetto della originaria domanda proposta nei confronti della
, in persona del legale rapp.te pro – tempore. Controparte_12
Tale decisione non costituiva oggetto di impugnazione innanzi alla
Suprema Corte, tanto che la predetta rimaneva del tutto Controparte_12
estranea al giudizio svoltosi innanzi alla stessa;
stante quindi l'avvenuta formazione del giudicato interno sul punto, deve ritenersi che l'eccezione in merito sollevata dalla nella propria comparsa Controparte_5
conclusionale, debba ritenersi del tutto infondata.
Sempre in limine litis, va preso atto che, nelle more del presente procedimento, la in persona dele so legale rapp.te pro Controparte_3 13
– tempore, si è resa cessionaria dalla in virtù Parte_1
dell'operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 82 del
14.07.2020, dei crediti e delle relative fatture dalla stessa vantati ed azionati nel presente giudizio (v. allegato contratto di cessione di crediti del 29.6.2020
ed estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda,
n. 82 del 14.07.2020 - doc. n. 9 e n. 10); di detta cessione è stato dato avviso all' mediante comunicazione a mezzo PEC inviata in Controparte_5
data 13.08.2020 (v. allegata comunicazione Pec contenente l'avviso di cessione, in formato Eml - doc. n. 11).
La , nel costituirsi in giudizio, non ha sollevato Controparte_5
alcuna contestazione sul punto e la ha chiesto Parte_1
in citazione di condannare appunto la , al pagamento Controparte_5
del credito dovuto a titolo di interessi moratori calcolati secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nella remunerazione delle prestazioni ex art. 26 e 44 erogate negli esercizi 2004-2005-2006 dalla
[...]
nella misura complessiva, come quantificata dal Parte_1
Consulente Tecnico D'Ufficio nominato dal Tribunale, di € 2.007.529,87,
oltre interessi maturati e maturandi come per legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, in favore della riconoscendone Controparte_3
la posizione quale successore a titolo particolare del diritto di credito ex art.
111 c.p.c.
Per altro verso, risulta dagli atti che l'originaria attrice - unitamente alla Controparte_17
e in virtù di atto di fusione per Notaio di
[...] Controparte_10 Persona_2
Roma in data 26.7.2016 rep. n. 52672/26249, registrato a Roma 5 il 29.7.2016, 14
al n. 11214, serie 1T, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal
1.8.2016, è stata incorporata dalla Controparte_9
la quale - a propria volta - in virtù di atto di fusione per Notaio
[...] Per_1
di EN in data 8 .11.2017 rep. n. 46294/14108 e con decorrenza degli
[...]
effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017, è stata incorporata dalla
[...]
P_
Quest'ultima interveniva quindi in giudizio, essendo subentrata in forza delle predette vicende successorie nel diritto controverso, aderendo alle domanda attoree e chiedendo quindi di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con condanna della , in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro - tempore, al pagamento del credito dovuto a titolo di interessi moratori calcolati secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs.
n. 231/2002 per il ritardo nella remunerazione delle prestazioni ex art. 26 e 44
erogate negli esercizi 2004-2005-2006 dalla Parte_1
nella misura complessiva, come quantificata dal Consulente Tecnico d'Ufficio
nominato dal Tribunale, di € 2.007.529,87, oltre interessi maturati e maturandi come per legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, in favore della
riconoscendone la posizione quale successore a titolo Controparte_3
particolare del diritto di credito ex art. 111 c.p.c.
Ciò posto, trattandosi di giudizio di rinvio, al fine di comprendere quale sia il residuo thema decidendum nel presente procedimento, pare utile richiamare il principio di diritto enunciato nella specie dalle Sezioni Civili
della Suprema Corte, all'atto della cassazione della precedente sentenza di questa Corte di Appello, in diversa composizione, n. 4557/2019 del 19.9.2019.
Ed invero, lo stesso veniva enunciato nei termini di seguito indicati: 15
“Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario
nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un
contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di
accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo
l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui
all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a
favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della
prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata
corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte
dell'amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo
dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture
private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002”.
Nessun dubbio sussiste quindi, contrariamente a quanto originariamente ed erroneamente affermato da questa Corte, in diversa composizione, con la pronuncia cassata, ed ancora sostenuto dalla P_
nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, in ordine alla
[...]
spettanza in linea di principio alla parte attrice degli interessi richiesti ex D.lgs.
231/2002.
La comparente deduce, in particolare, che la propria controparte avrebbe in ogni caso il rigoroso e preciso onere di provare ex art. 2697 c.p.c.
- non potendolo fare nel presente giudizio, stante il divieto dello ius novorum
ex art. 345 c.p.c. - l'esistenza a monte di un contratto scritto per le prestazioni sanitarie ex art. 26 e 44 rese negli esercizi 2004-2005-2006; in mancanza dello 16
Cont stesso, nessuna remunerazione sarebbe stata possibile. L' sollevava quindi specifica eccezione relativa alla mancanza del contratto scritto per tutti o per alcuni esercizi, questione in ogni caso a suo dire rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Cont Infatti, a dire della la stessa quantificazione degli interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 operata dal CTU nel primo grado del giudizio si era fondata esclusivamente su fattura e non - come sarebbe stato necessario - su contratto scritto, evidentemente non rinvenuto.
Orbene, osserva sul punto questo giudicante che, come chiarito dalla
Suprema Corte anche in epoca recente (Cassazione civile , sez. II , 05/02/2024
, n. 3239, “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso,
preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo
è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione
di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti
dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure
le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte
Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché,
diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa
sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”.
Ciò posto, le questioni, anche relativa alla mancanza dei contratti,
sollevate da parte della nel presente giudizio, appaiono Controparte_5
del tutto inammissibili, rendendo quindi anche superflua qualsiasi indagine in ordine alla documentazione che, comunque, risulta depositata da parte delle attrici in riassunzione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, la Parte_6 [...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al
[...]
pagamento in favore della riconoscendone la posizione Controparte_3
quale successore a titolo particolare del diritto di credito ex art. 111 c.p.c.,
per la causale sopra indicata, del credito maturato a titolo di interessi moratori,
calcolati secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nella remunerazione delle prestazioni ex art. 26 e 44 erogate negli esercizi
2004-2005-2006 dalla nella misura Parte_1
complessiva, come quantificata dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale, di € 2.007.529,87, oltre interessi maturati e maturandi come per legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese e competenze di lite, va innanzitutto evidenziato il principio costantemente richiamato dalla Suprema Corte (v., ex plurimis,
Cassazione civile , sez. III , 17/10/2022 , n. 30377) secondo il quale “Il giudice
del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza
applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, donde
può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle
spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa
nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al
rimborso delle stesse in favore della controparte, e ciò perché il potere del
giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in
ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le
varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l'esito 18
definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio
della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi
con al-terne vicende per le parti”.
Nella specie, quindi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, non vi è alcun dubbio che debba ritenersi parte complessivamente soccombente l' , in persona del legale rapp.te pro – tempore, che va Controparte_5
pertanto condannata al pagamento di spese e competenze di lite in favore degli attori in riassunzione ed Parte_1 CP_18
in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro – tempore; da tale pronuncia
[...]
di condanna vanno solo escluse le spese e competenze relative al giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte, avendo quest'ultima disposto la integrale compensazione delle spese.
E' bene inoltre sottolineare sul punto, per quanto riguarda la concreta liquidazione dei compensi, l'insegnamento della Suprema Corte (v.
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 5426 dell'11.3.2005; cfr. anche n.
30529/2017; n. 21592/2019) secondo il quale, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità
vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio,
essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti. 19
Effettuata tale precisazione, ed in conclusione, le spese e competenze dell'intero giudizio - ad eccezione di quelle riguardati il giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte - andranno liquidate come da dispositivo che segue, tenendo conto delle notule depositate e dei rispettivi scaglioni di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquida-zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 2.000.001,00 ad € 4.000.000,00), considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Va infine disposta la chiesta distrazione di spese e competenze di lite come sopra regolamentate quanto alla sola presente fase di rinvio, ex art. 93
c.p.c., in favore del difensore costituito per le parti attrici in riassunzione, Avv.
Concetta Saetta, dichiaratasi anticipataria.
Quanto, infine, alle spese e competenze di lite riguardanti la
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, subentrata, sulla P_
base delle vicende sopra descritte, alla Controparte_10
originaria attrice, unitamente al
[...] Parte_1
tenuto conto che tale parte non ha proposto alcuna autonoma
[...]
domanda, non risultando chiara neanche la sua legittimazione alla partecipazione al presente giudizio (questione comunque coperta dal giudicato), sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese e competenze tra la stessa e tutte le altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di 20
rinvio riassunto dal in persona del legale Parte_3
rapp.te pro – tempore, e dalla in persona del legale Controparte_3
rapp.te pro – tempore, quest'ultima quale cessionaria dei crediti dalla prima vantati, nei confronti della Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e della
[...] P_
(già ), in persona
[...] Controparte_10
del legale rapp.te pro tempore, con atto di citazione dell'8.2.2024,
conseguente all'annullamento - pronunziato con ordinanza n. 35092/2023
della Suprema Corte di Cassazione, depositata in data 14.12.2023 - della sentenza n. 4557/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data
19.9.2019, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la P_
, in persona del legale rapp.te pro – tempore,al pagamento in
[...]
favore della riconoscendone la posizione quale Controparte_3
successore a titolo particolare del diritto di credito ex art. 111 c.p.c.,
per la causale sopra indicata, del credito maturato a titolo di interessi moratori, calcolati secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n.
231/2002 per il ritardo nella remunerazione delle prestazioni ex art. 26
e 44 erogate negli esercizi 2004-2005-2006 dalla Parte_1
nella misura complessiva, come quantificata dal
[...]
Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale, di €
2.007.529,87, oltre interessi maturati e maturandi come per legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro Controparte_5
– tempore, al pagamento in favore della Parte_7 [...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e dalla
[...] CP_3
in persona del legale rapp.te pro – tempore, delle spese e
[...]
competenze di lite relative al presente grado di giudizio - ad eccezione di quelle relative al giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte,
iscritto al n. 12231/2020 e definito con sentenza n. 35092/2023 del
14.12.2023, dichiarate dalla stessa interamente compensate - che liquida come segue: a) quanto al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale
di Napoli R.G. n. 21307/2007 - conclusosi con sentenza n. 11177/2011
del 14.10.2011, in complessivi € 17.110,00, di cui € 1.110,00 per spese ed € 16.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, nonché
Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge, oltre alle spese di c.t.u., che pone definitivamente a carico della , Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro – tempore; b) quanto al primo giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Napoli - iscritto al n.
3918/2012 R.G. - conclusosi con sentenza n. 4557/2019 del 19.9.2019,
in complessivi € 18.529,00, di cui € 2.529,00 per spese ed € 16.000,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge;
c) quanto al presente giudizio di rinvio - svoltosi innanzi all'intestata Corte di Appello di Napoli -
R.G. n. 646/2024 R.G. - conclusosi con la presente sentenza - in complessivi € 18.529,00, di cui € 2.529,00 per spese ed € 16.000,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, nonché oltre Iva e Cpa,
se dovute, nella rispettiva misura di legge;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede, per il solo presente giudizio di rinvio, ex art. 93 c.p.c., in 22
favore dell'Avv. Concetta Saetta, dichiaratasi anticipataria;
4) Dichiara interamente compensate le spese e competenze dell'intero giudizio tra la in persona del legale rapp.te pro – Controparte_7
tempore, subentrata, sulla base delle vicende sopra descritte, alla originaria Controparte_10
attrice, unitamente al e tutte le altre Parte_1
parti.
Così deciso in Napoli, in data 11.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo