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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4403/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4403/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], con il Pt_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Rita Talarico, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in
Catanzaro, alla via Lungomare n. 339
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2025, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore della ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “l'Avv. Talarico precisa le proprie conclusioni riportandosi al contenuto tutto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo del giudizio nonché a quanto rappresentato e richiesto nelle successive note e verbali di causa in particolare nelle note di udienza del 7 aprile 2023 e chiede che la causa sia trattenuta in decisione”. Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed adottarsi ulteriori provvedimenti accessori, con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente ha premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente, in data 21.08.1999, in
GI (CZ); che dall'unione è nato un figlio, (30.11.2001); che il rapporto coniugale era Per_1 andato, via via, deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio
, maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, sarà affidato al padre con Per_1 facoltà della madre di fargli visita e tenerlo presso di se nei modi e nei tempi da concordarsi con il coniuge;
3) la casa coniugale sita in GI (CZ) via Traversa 3 Giglio n.3, attuale luogo di residenza della istante rimarrà nella disponibilità del sig. e del proprio figlio;
4) il sig. CP_1 CP_1 sarà tenuto a corrispondere alla propria coniuge l'importo di euro 200,00 mensili a titolo di contributo per locazione di un immobile da destinare ad abitazione per la sig.ra 5) la sig.ra Pt_1 dichiara di non essere economicamente autosufficiente pertanto chiede che il Tribunale voglia Pt_1 disporre a carico del coniuge la corresponsione di un assegno mensile per se di euro CP_1
100,00; 6) i coniugi occorrendo si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'esproprio; con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 28 settembre 2021, dinanzi al Presidente, non compariva il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, ed all'esito il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione: 1) autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
2) in considerazione del collocamento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, assegnava la casa familiare a CP_1
; 3) ordinava a di corrispondere al coniuge, presso il domicilio dello stesso (o, in
[...] Pt_1 alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti) ed entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di complessivi € 100,00 quale contributo per il mantenimento del suddetto figlio, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il medesimo figlio.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore, dinanzi al quale non si costituiva il resistente, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
Con note del 1 luglio 2022, parte ricorrente dichiarava che, dall'inizio del 2022, il figlio della coppia,
, si era reso autonomo, aveva spostato il proprio domicilio e la propria residenza in Persona_2 Provincia di Verona ed aveva intrapreso sia un'attività lavorativa che una convivenza. Tanto premesso, chiedeva di revocare l'ordinanza presidenziale del 26.10.2021, nella parte in cui onerava la a corrispondere all'ex coniuge l'importo di euro 100,00 mensili per il mantenimento del figlio Pt_1
, essendo questi divenuto autonomo e non più convivente con i genitori. Per_1
La causa, documentalmente istruita, in assenza di richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, veniva rimessa in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
****
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In ordine all'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne , si rileva che, in allegato alle Per_1 note di trattazione scritta depositate in data 1 luglio 2022, parte ricorrente allegava dichiarazione, sottoscritta dal medesimo figlio, attestante il dato per cui, dall'inizio del 2022, lo stesso si era reso autonomo, aveva spostato il proprio domicilio e la propria residenza in Provincia di Verona ed aveva intrapreso sia un'attività lavorativa che una convivenza.
Deve essere, pertanto, revocare l'ordinanza presidenziale del 26.10.2021, nella parte in cui onerava la a corrispondere all'ex coniuge l'importo di euro 100,00 mensili per il mantenimento del figlio Pt_1
, essendo questi divenuto autonomo e non più convivente con i genitori. Per_1
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la richiesta della ricorrente di imposizione, a carico del coniuge, di un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene osserva il Tribunale che, per un verso, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita della coppia e, per un altro, nulla ha allegato circa la condizione lavorativa del marito e circa i propri redditi.
Pertanto, in assenza di prova dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda, la stessa va rigettata, perché infondata.
Tenuto conto dell'esito della controversia e della parziale soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Pt_1 CP_1 dell'art. 151 comma I c.c.
3. revoca l'obbligo, posto a carico di con ordinanza presidenziale del 26 ottobre Pt_1
2021, di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 100,00;
4. rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GI (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1 parte I Registro degli atti di matrimonio del Comune di GI dell'anno 1999).
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4403/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], con il Pt_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Rita Talarico, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in
Catanzaro, alla via Lungomare n. 339
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2025, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore della ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “l'Avv. Talarico precisa le proprie conclusioni riportandosi al contenuto tutto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo del giudizio nonché a quanto rappresentato e richiesto nelle successive note e verbali di causa in particolare nelle note di udienza del 7 aprile 2023 e chiede che la causa sia trattenuta in decisione”. Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed adottarsi ulteriori provvedimenti accessori, con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente ha premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente, in data 21.08.1999, in
GI (CZ); che dall'unione è nato un figlio, (30.11.2001); che il rapporto coniugale era Per_1 andato, via via, deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio
, maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, sarà affidato al padre con Per_1 facoltà della madre di fargli visita e tenerlo presso di se nei modi e nei tempi da concordarsi con il coniuge;
3) la casa coniugale sita in GI (CZ) via Traversa 3 Giglio n.3, attuale luogo di residenza della istante rimarrà nella disponibilità del sig. e del proprio figlio;
4) il sig. CP_1 CP_1 sarà tenuto a corrispondere alla propria coniuge l'importo di euro 200,00 mensili a titolo di contributo per locazione di un immobile da destinare ad abitazione per la sig.ra 5) la sig.ra Pt_1 dichiara di non essere economicamente autosufficiente pertanto chiede che il Tribunale voglia Pt_1 disporre a carico del coniuge la corresponsione di un assegno mensile per se di euro CP_1
100,00; 6) i coniugi occorrendo si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'esproprio; con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 28 settembre 2021, dinanzi al Presidente, non compariva il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, ed all'esito il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione: 1) autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
2) in considerazione del collocamento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, assegnava la casa familiare a CP_1
; 3) ordinava a di corrispondere al coniuge, presso il domicilio dello stesso (o, in
[...] Pt_1 alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti) ed entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di complessivi € 100,00 quale contributo per il mantenimento del suddetto figlio, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il medesimo figlio.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore, dinanzi al quale non si costituiva il resistente, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
Con note del 1 luglio 2022, parte ricorrente dichiarava che, dall'inizio del 2022, il figlio della coppia,
, si era reso autonomo, aveva spostato il proprio domicilio e la propria residenza in Persona_2 Provincia di Verona ed aveva intrapreso sia un'attività lavorativa che una convivenza. Tanto premesso, chiedeva di revocare l'ordinanza presidenziale del 26.10.2021, nella parte in cui onerava la a corrispondere all'ex coniuge l'importo di euro 100,00 mensili per il mantenimento del figlio Pt_1
, essendo questi divenuto autonomo e non più convivente con i genitori. Per_1
La causa, documentalmente istruita, in assenza di richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, veniva rimessa in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
****
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In ordine all'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne , si rileva che, in allegato alle Per_1 note di trattazione scritta depositate in data 1 luglio 2022, parte ricorrente allegava dichiarazione, sottoscritta dal medesimo figlio, attestante il dato per cui, dall'inizio del 2022, lo stesso si era reso autonomo, aveva spostato il proprio domicilio e la propria residenza in Provincia di Verona ed aveva intrapreso sia un'attività lavorativa che una convivenza.
Deve essere, pertanto, revocare l'ordinanza presidenziale del 26.10.2021, nella parte in cui onerava la a corrispondere all'ex coniuge l'importo di euro 100,00 mensili per il mantenimento del figlio Pt_1
, essendo questi divenuto autonomo e non più convivente con i genitori. Per_1
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la richiesta della ricorrente di imposizione, a carico del coniuge, di un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene osserva il Tribunale che, per un verso, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita della coppia e, per un altro, nulla ha allegato circa la condizione lavorativa del marito e circa i propri redditi.
Pertanto, in assenza di prova dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda, la stessa va rigettata, perché infondata.
Tenuto conto dell'esito della controversia e della parziale soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Pt_1 CP_1 dell'art. 151 comma I c.c.
3. revoca l'obbligo, posto a carico di con ordinanza presidenziale del 26 ottobre Pt_1
2021, di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 100,00;
4. rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GI (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1 parte I Registro degli atti di matrimonio del Comune di GI dell'anno 1999).
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo