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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4535 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/11/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUANO BRANCA
ALESSANDRA
e
, C.F. , nata a [...] P_ C.F._2
(VI) il 05/07/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato MAZZEO GAETANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
QUANTO ALLA CASA CONIUGALE ED AL MUTUO CONTRATTO DAI
CONIUGI:
2) Assegnarsi la casa coniugale in comproprietà ai coniugi, unitamente ai beni mobili che la arredano, sita in Altavilla Vicentina (VI), Via Lago D'Orta n. 30/c,
alla IG.ra , che continuerà ad abitarla unitamente ai figli P_ Per_1
e con l'intesa tra i coniugi che il IG. provvederà personalmente, Per_2 Pt_1
ed a proprie esclusive spese, al pagamento integrale della rata del mutuo sulla stessa gravante sino alla sua scadenza e con l'ulteriore intesa tra i coniugi che, al momento della vendita dell'immobile, il ricavato verrà distribuito in egual misura (al 50%) tra gli stessi dichiarando ora per allora il IG. di Pt_1
non vantare alcuna pretesa creditoria nei confronti della IG.ra per P_
qualsiasi ragione e/o titolo. Eventuali spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno da suddividersi nella misura del 60% a carico del IG.
e del 40% a carico della IG. . Le spese per la cura primaverile Pt_1 P_
del giardino rimarranno ad esclusivo carico del IG. mentre l'ordinaria Pt_1
manutenzione dello stesso rimarrà a carico della IG.ra . P_
QUANTO ALL'AFFIDAMENTO, ALLA COLLOCAZIONE E AL PIANO
GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE DEVA:
2 3) Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_2
responsabilità genitoriale congiuntamente tra di loro, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la medesima relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi turni di genitorialità.
La figlia avrà collocazione prevalente presso la madre e residenza Per_2
prevalente ed anagrafica presso l'abitazione coniugale.
La figlia rimarrà con il padre nei seguenti periodi: Per_2
- un fine settimana a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19.00 fino al lunedì mattina al rientro a scuola ovvero entro le ore 9.00 presso la madre nei periodi festivi;
- un giorno alla settimana con pernottamento, nella settimana in cui la figlia starà con il padre il fine settimana (il padre riaccompagnerà la figlia a scuola
3 la mattina successiva ovvero la porterà presso la madre entro le ore 9.00 nei periodi festivi);
- due giorni alla settimana alla settimana con pernottamento, nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre (il padre riaccompagnerà la figlia a scuola la mattina successiva ovvero la porterà
presso la madre entro le ore 9.00 nei periodi festivi)
- sette giorni durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno restando inteso che, qualora la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Natale, trascorrerà con la madre il giorno di
Santo Stefano e viceversa;
durante le vacanze pasquali varrà il medesimo criterio per cui, qualora la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua,
trascorrerà con la madre il giorno di Pasquetta e viceversa, fermo restando che il resto della vacanza pasquale sarà trascorsa per intero ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi.
- un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni durante le vacanze estive che verrà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno.;
- il giorno del compleanno del papà e della festa del papà la figlia resterà con il padre, mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resterà con la madre, a prescindere dal giorno/week end di competenza;
- le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori.
Resta inteso che, stante il regime di affidamento condiviso, il IGnor Pt_1
4 potrà stare con la figlia anche per periodi ulteriori o diversi da quelli indicati sempre previo accordo con la IG.ra su orari e modalità, P_
compatibilmente alle eIGenze della moglie e della figlia stessa.
QUANTO AGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER I FIGLI:
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , tramite bonifico bancario Pt_1 P_
sul c/c intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne di € 600,00 al mese Per_1
da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il IG. corrisponderà Pt_1
altresì, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente al figlio maggiorenne sul c/c allo stesso intestato, un importo di € 150,00=; il IG. Per_1 Pt_1
si farà carico dell'acquisto dell'abbigliamento per lo sci nonché del rifornimento di carburante e delle eventuali spese che il figlio dovesse sostenere Per_1
per la riparazione dell'auto in suo utilizzo.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , tramite bonifico bancario Pt_1 P_
sul c/c intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno a titolo di mantenimento per la figlia di € 600,00 al mese da rivalutarsi di Per_2
anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il IG. corrisponderà altresì, entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, direttamente alla figlia sul c/c alla stessa intestato Per_2
unitamente al padre, un importo di € 150,00=.
6) Le spese straordinarie per i figli saranno da suddividersi al 70% a carico del
5 IG. e al 30% a carico della IG.ra ; per la definizione di spese Pt_1 P_
straordinarie dovrà farsi riferimento al protocollo in uso presso Tribunale di
Vicenza sottoscritto in data 26.10.2017.
QUANTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA IG.RA : P_
7) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , tramite bonifico bancario Pt_1 P_
sul c/c intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno a titolo di mantenimento della stessa pari a € 100,00 al mese da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
8) Il IG. consegnerà mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 5 Pt_1 P_
di ogni mese, un buono carburante del valore di € 200,00=.
ALTRE DISPOSIZIONI:
9) L'assegno unico per i figli verrà ripartito tra i genitori al 50% e i figli, ai fini fiscali, sarà posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10) Il costo relativo all'assicurazione annuale della casa coniugale sarà
ripartito al 50% tra i coniugi.
11) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio, residenza o dimora e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio della figlia minore.
12) Con compensazione delle spese e competenze di lite.
6 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sovizzo (VI) in data
31/08/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze della minore;
7 -le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del IG. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il P_
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 600,00 e di corrispondere direttamente al figlio un importo di euro 150,00, nonché di sostenere al 70% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Altavilla Vicentina (VI), Via Lago D'Orta n. 30/c, in favore di P_
quale genitore convivente con i figli;
[...]
- le parti hanno altresì chiesto di porre a carico del IG. l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento, la P_
somma di 100,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia
8 da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, uniti in matrimonio in Sovizzo (VI) in data 31/08/2002 con atto trascritto
[...]
al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sovizzo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4535 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/11/1971, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUANO BRANCA
ALESSANDRA
e
, C.F. , nata a [...] P_ C.F._2
(VI) il 05/07/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato MAZZEO GAETANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
QUANTO ALLA CASA CONIUGALE ED AL MUTUO CONTRATTO DAI
CONIUGI:
2) Assegnarsi la casa coniugale in comproprietà ai coniugi, unitamente ai beni mobili che la arredano, sita in Altavilla Vicentina (VI), Via Lago D'Orta n. 30/c,
alla IG.ra , che continuerà ad abitarla unitamente ai figli P_ Per_1
e con l'intesa tra i coniugi che il IG. provvederà personalmente, Per_2 Pt_1
ed a proprie esclusive spese, al pagamento integrale della rata del mutuo sulla stessa gravante sino alla sua scadenza e con l'ulteriore intesa tra i coniugi che, al momento della vendita dell'immobile, il ricavato verrà distribuito in egual misura (al 50%) tra gli stessi dichiarando ora per allora il IG. di Pt_1
non vantare alcuna pretesa creditoria nei confronti della IG.ra per P_
qualsiasi ragione e/o titolo. Eventuali spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno da suddividersi nella misura del 60% a carico del IG.
e del 40% a carico della IG. . Le spese per la cura primaverile Pt_1 P_
del giardino rimarranno ad esclusivo carico del IG. mentre l'ordinaria Pt_1
manutenzione dello stesso rimarrà a carico della IG.ra . P_
QUANTO ALL'AFFIDAMENTO, ALLA COLLOCAZIONE E AL PIANO
GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE DEVA:
2 3) Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_2
responsabilità genitoriale congiuntamente tra di loro, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la medesima relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi turni di genitorialità.
La figlia avrà collocazione prevalente presso la madre e residenza Per_2
prevalente ed anagrafica presso l'abitazione coniugale.
La figlia rimarrà con il padre nei seguenti periodi: Per_2
- un fine settimana a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19.00 fino al lunedì mattina al rientro a scuola ovvero entro le ore 9.00 presso la madre nei periodi festivi;
- un giorno alla settimana con pernottamento, nella settimana in cui la figlia starà con il padre il fine settimana (il padre riaccompagnerà la figlia a scuola
3 la mattina successiva ovvero la porterà presso la madre entro le ore 9.00 nei periodi festivi);
- due giorni alla settimana alla settimana con pernottamento, nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre (il padre riaccompagnerà la figlia a scuola la mattina successiva ovvero la porterà
presso la madre entro le ore 9.00 nei periodi festivi)
- sette giorni durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno restando inteso che, qualora la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Natale, trascorrerà con la madre il giorno di
Santo Stefano e viceversa;
durante le vacanze pasquali varrà il medesimo criterio per cui, qualora la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua,
trascorrerà con la madre il giorno di Pasquetta e viceversa, fermo restando che il resto della vacanza pasquale sarà trascorsa per intero ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi.
- un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni durante le vacanze estive che verrà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno.;
- il giorno del compleanno del papà e della festa del papà la figlia resterà con il padre, mentre il giorno di compleanno della madre e della festa della mamma resterà con la madre, a prescindere dal giorno/week end di competenza;
- le restanti festività (ponti) verranno equamente divisi tra i genitori.
Resta inteso che, stante il regime di affidamento condiviso, il IGnor Pt_1
4 potrà stare con la figlia anche per periodi ulteriori o diversi da quelli indicati sempre previo accordo con la IG.ra su orari e modalità, P_
compatibilmente alle eIGenze della moglie e della figlia stessa.
QUANTO AGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER I FIGLI:
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , tramite bonifico bancario Pt_1 P_
sul c/c intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne di € 600,00 al mese Per_1
da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il IG. corrisponderà Pt_1
altresì, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente al figlio maggiorenne sul c/c allo stesso intestato, un importo di € 150,00=; il IG. Per_1 Pt_1
si farà carico dell'acquisto dell'abbigliamento per lo sci nonché del rifornimento di carburante e delle eventuali spese che il figlio dovesse sostenere Per_1
per la riparazione dell'auto in suo utilizzo.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , tramite bonifico bancario Pt_1 P_
sul c/c intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno a titolo di mantenimento per la figlia di € 600,00 al mese da rivalutarsi di Per_2
anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il IG. corrisponderà altresì, entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, direttamente alla figlia sul c/c alla stessa intestato Per_2
unitamente al padre, un importo di € 150,00=.
6) Le spese straordinarie per i figli saranno da suddividersi al 70% a carico del
5 IG. e al 30% a carico della IG.ra ; per la definizione di spese Pt_1 P_
straordinarie dovrà farsi riferimento al protocollo in uso presso Tribunale di
Vicenza sottoscritto in data 26.10.2017.
QUANTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA IG.RA : P_
7) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , tramite bonifico bancario Pt_1 P_
sul c/c intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno a titolo di mantenimento della stessa pari a € 100,00 al mese da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
8) Il IG. consegnerà mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 5 Pt_1 P_
di ogni mese, un buono carburante del valore di € 200,00=.
ALTRE DISPOSIZIONI:
9) L'assegno unico per i figli verrà ripartito tra i genitori al 50% e i figli, ai fini fiscali, sarà posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10) Il costo relativo all'assicurazione annuale della casa coniugale sarà
ripartito al 50% tra i coniugi.
11) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio, residenza o dimora e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio della figlia minore.
12) Con compensazione delle spese e competenze di lite.
6 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sovizzo (VI) in data
31/08/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze della minore;
7 -le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del IG. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il P_
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 600,00 e di corrispondere direttamente al figlio un importo di euro 150,00, nonché di sostenere al 70% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Altavilla Vicentina (VI), Via Lago D'Orta n. 30/c, in favore di P_
quale genitore convivente con i figli;
[...]
- le parti hanno altresì chiesto di porre a carico del IG. l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento, la P_
somma di 100,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia
8 da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, uniti in matrimonio in Sovizzo (VI) in data 31/08/2002 con atto trascritto
[...]
al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sovizzo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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