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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1666/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rutigliano - Via Del Drago Monsignore 1 70018 Rutigliano BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 80147 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1997/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5821 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6966 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 13.7.2022 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, legalmente rappresentata e difesa, impugnava la sentenza n.1997/2021 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento IMU 2013, prot. n. 5821 del 10.10.2019, per l'importo complessivo di euro
334.824,36, e l'avviso di accertamento IMU 2014, prot. N. 6966 del 17.12.2019, per l'importo complessivo di euro 336.507,36, aventi entrambi ad oggetto l'omessa dichiarazione IMU e l'omesso versamento dell'imposta per gli anni 2013 e 2014 in relazione ad un fabbricato industriale di proprietà dell'odierna appellante, sito nel Comune di Rutigliano.
Con l'impugnazione l'appellante censurava la sentenza deducendo:
-la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 per non aver tenuto conto del termine di decadenza relativo all'omessa dichiarazione già maturato al momento della notifica, avvenuta in data 3.1.2020, degli avvisi;
al riguardo, evidenziava che poiché il completamento della costruzione e la successiva iscrizione in catasto erano avvenuti nell'anno 2007, il termine quinquennale di decadenza, decorrente dalla data del 30.12.2008, avrebbe dovuto considerarsi spirato alla data del 31.12.2013; contestava, inoltre, la sentenza nella parte in cui era stato affermato che nel caso in esame non vigesse più
l'obbligo della dichiarazione IMU, essendo lo stesso stato soppresso dall'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. In l. n. 248 del 2006, osservando che per effetto di una modifica operata dalla L. Finanziaria
2007, il venire meno dell'obbligo dichiarativo era stato limitato ai soli ed esclusivi casi in cui gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendessero da atti per i quali fossero applicabili le procedure telematiche dell'Adempimento Unico Informatico, circostanza realizzatasi solo a seguito del provvedimento del 18 dicembre 2007, pubblicato in Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n. 297, con il quale veniva accertata l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.
Assumeva, infine, che anche nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto abrogato l'obbligo dichiarativo, il dies a quo della decadenza avrebbe dovuto essere calcolato partendo dallo stesso anno in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento (31.12.2018 per l'avviso di accertamento dell'anno 2013; 31.12.2019 per l'avviso relativo all'anno 2014) con la conseguenza che la notifica effettuata in data 3.1.2020 doveva considerarsi tardiva, senza che potesse assumere alcuna rilevanza la circostanza che la consegna degli avvisi al messo notificatore fosse avvenuta il 30 dicembre 2019.
Analoghe considerazioni venivano svolte con riferimento all'eccepita decadenza del potere impositivo relativo all'omesso versamento dell'imposta IMU per gli anni 2013 e 2014, questione che si assumeva non era stata in alcun modo trattata dai giudici di primo grado.
In subordine, impugnava anche la parte della sentenza nella quale era stato ritenuto corretto il metodo di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili da parte del Comune di Rutigliano assumendo che gli immobili in questione non avrebbero dovuto essere considerati area fabbricabile ma fabbricato industriale censito in categoria D/7 con diversa quantificazione del valore imponibile;
contestava, ancora, di non aver prodotto elementi atti “ad infirmare la determinazione del valore come determinata dall'ente..” assumendo che attraverso le scritture contabili prodotte nel corso del giudizio di primo grado si sarebbe potuto verificare che il valore dell'immobile era di gran lunga inferiore all'importo di € 12.456.327,00 indicato all'esito della valutazione operata in via presuntiva dal Comune di Rutigliano.
Da ultimo, impugnava il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese assumendo che le stesse avrebbero dovuto essere compensate integralmente tra le parti in ragione della complessità delle questioni oggetto dei ricorsi e del non univoco orientamento giurisprudenziale.
Concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, la riforma della sentenza con conseguente condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con atto depositato in data 17.10.2022 si costituiva in giudizio il Comune di Rutigliano in persona del Sindaco, legalmente rappresentato e difeso, per chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con riferimento alla dedotta decadenza del potere di accertamento deduceva, richiamando un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità in tema di imposta comunale sugli immobili, che l'obbligo, posto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata che l'inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un'autonoma violazione;
rilevava, quindi, che, nel caso di specie, non essendo mai intervenuta la dichiarazione, per l'anno d'imposta 2013 e 2014 l'obbligo dichiarativo doveva essere eseguito, entro il 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013) ed entro il 30 settembre 2015 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014) con scadenza del termine per l'accertamento dell'omessa dichiarazione al 31 dicembre del quinto anno successivo, termine rispettato per entrambi gli anni di imposta, essendo stata validamente effettuata la notifica, attraverso la consegna del plico al servizio postale, in data precedente al 31 dicembre 2019 ovvero in data 30.12.2019.
In relazione alla dedotta erronea assimilazione del fabbricato industriale privo di rendita all'area fabbricabile confutava tale circostanza richiamando il contenuto dello stesso avviso nella parte in cui si faceva espresso riferimento a “fabbricato di categoria D/7”; quanto al calcolo dell'imposta, dopo aver rilevato che a fronte di una totale omissione dichiarativa da parte della società, incombeva sulla stessa l'onere di indicare il costo di costruzione del fabbricato quale risultante dalle scritture contabili in modo da consentire all'ente di determinare il valore dell'immobile e la base di calcolo per l'imposta dovuta per ciascuna annualità, osservava, da un canto, che detto onere non era stato osservato, dall'altro che non poteva essere condivisa la pretesa, avanzata solo nel corso del giudizio tributario, di applicare come valore del fabbricato principale la somma algebrica dei costi di costruzione risultante dal libro cespiti ammortizzabili (pari ad Euro 3.236.679) sia in quanto tale valore era sconosciuto al momento dell'emissione degli avvisi di accertamento, sia in quanto, secondo la normativa di settore, il valore dei fabbricati cat. D privi di rendita avrebbe dovuto essere rivalutato anno per anno mediante coefficienti stabiliti con decreto ministeriale;
peraltro, deduceva che, il Comune, proprio al fine di determinare il valore del fabbricato D privo di rendita per il calcolo dell'imposta annuale, aveva inviato alla società, con nota prot. n. 16309 del 15/10/2018 spedita in data 16/10/2018, un "Questionario per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari ex art. 1 comma 693 della Legge 147/2013", invitandola a dichiarare i costi di costruzione del fabbricato così come rilevati nelle scritture contabili obbligatorie, con l'avvertenza che “in caso d'inottemperanza il valore imponibile sarebbe stato determinato in via induttiva sulla base dei valori di bilancio disponibili ovvero sulla base di fabbricati produttivi similari”, invito cui la contribuente non aveva dato seguito.
Contestava, infine, la sussistenza di elementi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le medesime deduzioni formavano oggetto della successiva memoria depositata in data 25.10.2025.
Con ordinanza emessa in data 17.10.2022 la Corte, ritenuti non sussistenti i requisiti di legge, respingeva l'istanza di sospensione;
quindi, all'udienza del 10.11.2025, celebrata in assenza di entrambe le parti costituite, riservava la decisione, definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio dell'1.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di valutare la fondatezza della eccepita decadenza dell'azione accertatrice per violazione dell'art. 1, co. 161, della L. 296/2006 occorre in primo luogo verificare la sussistenza di entrambe le violazioni oggetto degli avvisi di accertamento in contestazione, ovvero l'omessa dichiarazione IMU e l'omesso versamento dell'imposta relativa agli anni 2013 e 2014.
Riguardo alla sussistenza, alla data dell'accertamento, dell'obbligo dichiarativo di cui all'articolo 10, comma
4, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, occorre rilevare che l'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006, dopo aver sancito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, a far data dalla effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, ha previsto espressamente la permanenza dell'obbligo in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta “dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”.
Sulla base di tale premessa, rilevato che è incontestato che l'atto notarile di acquisizione dell'immobile in esame non sia stato trascritto con procedura telematica sui registri telematici, condividendo, peraltro,
l'impostazione della stessa parte appellante, va riconosciuta la sussistenza dell'obbligo dichiarativo in capo alla società.
Alla luce di un consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'obbligo dichiarativo in materia di tributi locali non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal legislatore, ma permane fino alla presentazione della dichiarazione, va ritenuta infondata la violazione dell'art.1, comma 161, della L. 296/2006 per intervenuta decorrenza, alla data del 31.12.2013, del termine quinquennale di decadenza previsto dalla suddetta norma, atteso che, incombendo sulla società, per lo meno a far data dall'anno 2007 (data di acquisto e inserimento in catasto dell'immobile) l'obbligo dichiarativo e protraendosi l'omissione anche con riferimento alle annualità di imposta successive, la verifica del termine di decadenza non può essere limitata alla decorrenza del primo quinquennio, ma deve essere effettuata con riferimento ad ogni singola annualità.
Ne consegue che, poiché con riferimento all'anno di imposta 2013 l'obbligo di dichiarazione IMU scadeva il 30 giugno 2014 e l'accertamento, alla stregua dell'art.1, comma 161, della L. 296/2006, doveva essere emesso e notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (31.12.2019), l'accertamento in esame va ritenuto legittimo essendo stata provata la consegna dell'atto all'ufficio postale il 30.12.2019, ovvero entro la data di scadenza del termine di decadenza.
Alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che l'avviso sia stato consegnato materialmente alla contribuente il successivo 3.1.2020 in considerazione del principio, già richiamato nella sentenza di primo grado, della “scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell'atto notificato” fondato sulla necessità di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti a carico del notificante e che implica il perfezionamento della notificazione, dal lato del soggetto notificante, al momento della consegna, per la notifica, dell'atto da notificare (cfr. Cass. SU n.40543/2021; Cass. n.17722/2024). Alcun dubbio sulla legittimità dell'avviso concernente l'obbligo di dichiarazione IMU relativo all'anno di imposta 2014 essendo stato l'atto di accertamento consegnato all'ufficio postale il 30.12.2019 ovvero un anno prima della data di scadenza del termine di decadenza (31.12.2020).
Infondata appare inoltre l'eccezione relativa all'omessa trattazione da parte dei giudici di primo grado della questione concernente l'omesso pagamento IMU relativo agli anni di imposta 2013 e 2014 atteso che entrambi gli avvisi impugnati hanno ad oggetto l'omessa dichiarazione e la stessa ha natura assorbente rispetto al mancato versamento.
Passando all'esame dell'eccezione sollevata dall'appellante in relazione alla determinazione del valore imponibile del fabbricato oggetto di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 333/1992, si ritiene corretto il percorso argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata;
ed invero, premettendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è documentalmente provato che in entrambi gli avvisi si faccia espresso riferimento a " “fabbricato di categoria D/7” e non ad "area fabbricabile" e pur riconoscendosi che, alla stregua di quanto previsto dall'art.5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile
IMU, per i fabbricati di categoria D privi di rendita iscritti nel catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente, va determinata in base al costo di acquisizione al lordo degli ammortamenti risultante dalle scritture contabili, rivalutato annualmente secondo coefficienti ministeriali, deve rilevarsi che nel caso di specie il Comune di Rutigliano ha proceduto all'accertamento d'ufficio basandosi su elementi presuntivi basati sui dati ufficiali disponibili (ex art. 1 comma 746 Legge 160/2019) solo a seguito dell'inerzia della società contribuente, invitata, con nota del 16 ottobre 2018, a comunicare i costi di costruzione del fabbricato quale risultante dalle scritture contabili obbligatorie per legge.
In considerazione del valore della controversia corretta appare anche la liquidazione delle spese effettuara dal giudice di primo grado.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5000,00 oltre accessori.
Bari, 1 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EU UG FR DI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1666/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rutigliano - Via Del Drago Monsignore 1 70018 Rutigliano BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 80147 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1997/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5821 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6966 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 13.7.2022 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, legalmente rappresentata e difesa, impugnava la sentenza n.1997/2021 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento IMU 2013, prot. n. 5821 del 10.10.2019, per l'importo complessivo di euro
334.824,36, e l'avviso di accertamento IMU 2014, prot. N. 6966 del 17.12.2019, per l'importo complessivo di euro 336.507,36, aventi entrambi ad oggetto l'omessa dichiarazione IMU e l'omesso versamento dell'imposta per gli anni 2013 e 2014 in relazione ad un fabbricato industriale di proprietà dell'odierna appellante, sito nel Comune di Rutigliano.
Con l'impugnazione l'appellante censurava la sentenza deducendo:
-la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 per non aver tenuto conto del termine di decadenza relativo all'omessa dichiarazione già maturato al momento della notifica, avvenuta in data 3.1.2020, degli avvisi;
al riguardo, evidenziava che poiché il completamento della costruzione e la successiva iscrizione in catasto erano avvenuti nell'anno 2007, il termine quinquennale di decadenza, decorrente dalla data del 30.12.2008, avrebbe dovuto considerarsi spirato alla data del 31.12.2013; contestava, inoltre, la sentenza nella parte in cui era stato affermato che nel caso in esame non vigesse più
l'obbligo della dichiarazione IMU, essendo lo stesso stato soppresso dall'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. In l. n. 248 del 2006, osservando che per effetto di una modifica operata dalla L. Finanziaria
2007, il venire meno dell'obbligo dichiarativo era stato limitato ai soli ed esclusivi casi in cui gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendessero da atti per i quali fossero applicabili le procedure telematiche dell'Adempimento Unico Informatico, circostanza realizzatasi solo a seguito del provvedimento del 18 dicembre 2007, pubblicato in Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n. 297, con il quale veniva accertata l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.
Assumeva, infine, che anche nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto abrogato l'obbligo dichiarativo, il dies a quo della decadenza avrebbe dovuto essere calcolato partendo dallo stesso anno in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento (31.12.2018 per l'avviso di accertamento dell'anno 2013; 31.12.2019 per l'avviso relativo all'anno 2014) con la conseguenza che la notifica effettuata in data 3.1.2020 doveva considerarsi tardiva, senza che potesse assumere alcuna rilevanza la circostanza che la consegna degli avvisi al messo notificatore fosse avvenuta il 30 dicembre 2019.
Analoghe considerazioni venivano svolte con riferimento all'eccepita decadenza del potere impositivo relativo all'omesso versamento dell'imposta IMU per gli anni 2013 e 2014, questione che si assumeva non era stata in alcun modo trattata dai giudici di primo grado.
In subordine, impugnava anche la parte della sentenza nella quale era stato ritenuto corretto il metodo di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili da parte del Comune di Rutigliano assumendo che gli immobili in questione non avrebbero dovuto essere considerati area fabbricabile ma fabbricato industriale censito in categoria D/7 con diversa quantificazione del valore imponibile;
contestava, ancora, di non aver prodotto elementi atti “ad infirmare la determinazione del valore come determinata dall'ente..” assumendo che attraverso le scritture contabili prodotte nel corso del giudizio di primo grado si sarebbe potuto verificare che il valore dell'immobile era di gran lunga inferiore all'importo di € 12.456.327,00 indicato all'esito della valutazione operata in via presuntiva dal Comune di Rutigliano.
Da ultimo, impugnava il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese assumendo che le stesse avrebbero dovuto essere compensate integralmente tra le parti in ragione della complessità delle questioni oggetto dei ricorsi e del non univoco orientamento giurisprudenziale.
Concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, la riforma della sentenza con conseguente condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con atto depositato in data 17.10.2022 si costituiva in giudizio il Comune di Rutigliano in persona del Sindaco, legalmente rappresentato e difeso, per chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con riferimento alla dedotta decadenza del potere di accertamento deduceva, richiamando un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità in tema di imposta comunale sugli immobili, che l'obbligo, posto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata che l'inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un'autonoma violazione;
rilevava, quindi, che, nel caso di specie, non essendo mai intervenuta la dichiarazione, per l'anno d'imposta 2013 e 2014 l'obbligo dichiarativo doveva essere eseguito, entro il 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013) ed entro il 30 settembre 2015 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014) con scadenza del termine per l'accertamento dell'omessa dichiarazione al 31 dicembre del quinto anno successivo, termine rispettato per entrambi gli anni di imposta, essendo stata validamente effettuata la notifica, attraverso la consegna del plico al servizio postale, in data precedente al 31 dicembre 2019 ovvero in data 30.12.2019.
In relazione alla dedotta erronea assimilazione del fabbricato industriale privo di rendita all'area fabbricabile confutava tale circostanza richiamando il contenuto dello stesso avviso nella parte in cui si faceva espresso riferimento a “fabbricato di categoria D/7”; quanto al calcolo dell'imposta, dopo aver rilevato che a fronte di una totale omissione dichiarativa da parte della società, incombeva sulla stessa l'onere di indicare il costo di costruzione del fabbricato quale risultante dalle scritture contabili in modo da consentire all'ente di determinare il valore dell'immobile e la base di calcolo per l'imposta dovuta per ciascuna annualità, osservava, da un canto, che detto onere non era stato osservato, dall'altro che non poteva essere condivisa la pretesa, avanzata solo nel corso del giudizio tributario, di applicare come valore del fabbricato principale la somma algebrica dei costi di costruzione risultante dal libro cespiti ammortizzabili (pari ad Euro 3.236.679) sia in quanto tale valore era sconosciuto al momento dell'emissione degli avvisi di accertamento, sia in quanto, secondo la normativa di settore, il valore dei fabbricati cat. D privi di rendita avrebbe dovuto essere rivalutato anno per anno mediante coefficienti stabiliti con decreto ministeriale;
peraltro, deduceva che, il Comune, proprio al fine di determinare il valore del fabbricato D privo di rendita per il calcolo dell'imposta annuale, aveva inviato alla società, con nota prot. n. 16309 del 15/10/2018 spedita in data 16/10/2018, un "Questionario per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari ex art. 1 comma 693 della Legge 147/2013", invitandola a dichiarare i costi di costruzione del fabbricato così come rilevati nelle scritture contabili obbligatorie, con l'avvertenza che “in caso d'inottemperanza il valore imponibile sarebbe stato determinato in via induttiva sulla base dei valori di bilancio disponibili ovvero sulla base di fabbricati produttivi similari”, invito cui la contribuente non aveva dato seguito.
Contestava, infine, la sussistenza di elementi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le medesime deduzioni formavano oggetto della successiva memoria depositata in data 25.10.2025.
Con ordinanza emessa in data 17.10.2022 la Corte, ritenuti non sussistenti i requisiti di legge, respingeva l'istanza di sospensione;
quindi, all'udienza del 10.11.2025, celebrata in assenza di entrambe le parti costituite, riservava la decisione, definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio dell'1.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di valutare la fondatezza della eccepita decadenza dell'azione accertatrice per violazione dell'art. 1, co. 161, della L. 296/2006 occorre in primo luogo verificare la sussistenza di entrambe le violazioni oggetto degli avvisi di accertamento in contestazione, ovvero l'omessa dichiarazione IMU e l'omesso versamento dell'imposta relativa agli anni 2013 e 2014.
Riguardo alla sussistenza, alla data dell'accertamento, dell'obbligo dichiarativo di cui all'articolo 10, comma
4, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, occorre rilevare che l'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006, dopo aver sancito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, a far data dalla effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, ha previsto espressamente la permanenza dell'obbligo in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta “dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”.
Sulla base di tale premessa, rilevato che è incontestato che l'atto notarile di acquisizione dell'immobile in esame non sia stato trascritto con procedura telematica sui registri telematici, condividendo, peraltro,
l'impostazione della stessa parte appellante, va riconosciuta la sussistenza dell'obbligo dichiarativo in capo alla società.
Alla luce di un consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'obbligo dichiarativo in materia di tributi locali non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal legislatore, ma permane fino alla presentazione della dichiarazione, va ritenuta infondata la violazione dell'art.1, comma 161, della L. 296/2006 per intervenuta decorrenza, alla data del 31.12.2013, del termine quinquennale di decadenza previsto dalla suddetta norma, atteso che, incombendo sulla società, per lo meno a far data dall'anno 2007 (data di acquisto e inserimento in catasto dell'immobile) l'obbligo dichiarativo e protraendosi l'omissione anche con riferimento alle annualità di imposta successive, la verifica del termine di decadenza non può essere limitata alla decorrenza del primo quinquennio, ma deve essere effettuata con riferimento ad ogni singola annualità.
Ne consegue che, poiché con riferimento all'anno di imposta 2013 l'obbligo di dichiarazione IMU scadeva il 30 giugno 2014 e l'accertamento, alla stregua dell'art.1, comma 161, della L. 296/2006, doveva essere emesso e notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (31.12.2019), l'accertamento in esame va ritenuto legittimo essendo stata provata la consegna dell'atto all'ufficio postale il 30.12.2019, ovvero entro la data di scadenza del termine di decadenza.
Alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che l'avviso sia stato consegnato materialmente alla contribuente il successivo 3.1.2020 in considerazione del principio, già richiamato nella sentenza di primo grado, della “scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell'atto notificato” fondato sulla necessità di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti a carico del notificante e che implica il perfezionamento della notificazione, dal lato del soggetto notificante, al momento della consegna, per la notifica, dell'atto da notificare (cfr. Cass. SU n.40543/2021; Cass. n.17722/2024). Alcun dubbio sulla legittimità dell'avviso concernente l'obbligo di dichiarazione IMU relativo all'anno di imposta 2014 essendo stato l'atto di accertamento consegnato all'ufficio postale il 30.12.2019 ovvero un anno prima della data di scadenza del termine di decadenza (31.12.2020).
Infondata appare inoltre l'eccezione relativa all'omessa trattazione da parte dei giudici di primo grado della questione concernente l'omesso pagamento IMU relativo agli anni di imposta 2013 e 2014 atteso che entrambi gli avvisi impugnati hanno ad oggetto l'omessa dichiarazione e la stessa ha natura assorbente rispetto al mancato versamento.
Passando all'esame dell'eccezione sollevata dall'appellante in relazione alla determinazione del valore imponibile del fabbricato oggetto di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 333/1992, si ritiene corretto il percorso argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata;
ed invero, premettendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è documentalmente provato che in entrambi gli avvisi si faccia espresso riferimento a " “fabbricato di categoria D/7” e non ad "area fabbricabile" e pur riconoscendosi che, alla stregua di quanto previsto dall'art.5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile
IMU, per i fabbricati di categoria D privi di rendita iscritti nel catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente, va determinata in base al costo di acquisizione al lordo degli ammortamenti risultante dalle scritture contabili, rivalutato annualmente secondo coefficienti ministeriali, deve rilevarsi che nel caso di specie il Comune di Rutigliano ha proceduto all'accertamento d'ufficio basandosi su elementi presuntivi basati sui dati ufficiali disponibili (ex art. 1 comma 746 Legge 160/2019) solo a seguito dell'inerzia della società contribuente, invitata, con nota del 16 ottobre 2018, a comunicare i costi di costruzione del fabbricato quale risultante dalle scritture contabili obbligatorie per legge.
In considerazione del valore della controversia corretta appare anche la liquidazione delle spese effettuara dal giudice di primo grado.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5000,00 oltre accessori.
Bari, 1 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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