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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AN Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3089/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zampieri, Parte_1 C.F._1
WA IC, IO DI e FA CI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.08.2025, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto, condannarsi il Controparte_1
al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 3.134,54 euro, oltre interessi legali dal sorgere
[...] al soddisfo. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il Controparte_2 rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che l'odierno ricorrente ha dedotto di essere stato impiegato dal resistente in CP_1 attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, lamentando, in particolare, di non aver usufruito delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva.
Tanto premesso, occorre rilevare che il CCNL del 29.11.2007 prevedeva all'art. 13 che “8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 (…)” e all'art. 19 che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e
44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto (…)”. Va altresì ricordato in punto di diritto che l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228/2012 dispone che “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013 (…)”.
Ciò detto, va osservato come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5 maggio 2022, n. 14268) abbia evidenziato la “necessità di interpretare le norme interne— e, tra esse, l'articolo 5, comma otto,
DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012— in conformità alle norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo
— in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto,
DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza più recente (cfr. 17 giugno 2024, n.
16715), la quale – dopo aver ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” – ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma
54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 e, conseguentemente, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare dell'importo rivendicato, va disposta la condanna del resistente al pagamento, in suo CP_1 favore, dell'importo complessivo pari a 3.134,54 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024 e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in suo Controparte_1 favore, dell'importo pari a 3.134,54 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AN Di TA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AN Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3089/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zampieri, Parte_1 C.F._1
WA IC, IO DI e FA CI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.08.2025, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto, condannarsi il Controparte_1
al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 3.134,54 euro, oltre interessi legali dal sorgere
[...] al soddisfo. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il Controparte_2 rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che l'odierno ricorrente ha dedotto di essere stato impiegato dal resistente in CP_1 attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, lamentando, in particolare, di non aver usufruito delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva.
Tanto premesso, occorre rilevare che il CCNL del 29.11.2007 prevedeva all'art. 13 che “8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 (…)” e all'art. 19 che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e
44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto (…)”. Va altresì ricordato in punto di diritto che l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228/2012 dispone che “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013 (…)”.
Ciò detto, va osservato come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5 maggio 2022, n. 14268) abbia evidenziato la “necessità di interpretare le norme interne— e, tra esse, l'articolo 5, comma otto,
DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012— in conformità alle norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo
— in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto,
DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza più recente (cfr. 17 giugno 2024, n.
16715), la quale – dopo aver ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” – ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma
54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 e, conseguentemente, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare dell'importo rivendicato, va disposta la condanna del resistente al pagamento, in suo CP_1 favore, dell'importo complessivo pari a 3.134,54 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024 e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in suo Controparte_1 favore, dell'importo pari a 3.134,54 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AN Di TA