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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/03/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2348/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Stagno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERUSKO AR IO ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PERUSKO AR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
PERUSKO AR ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
MAROCCHI MARCO GIOVANNI ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5
MAROCCHI MARCO OTTAVIO ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
ANGHINONI NUNZIA e dell'avv. PIACENTINI MARCO
CONVENUTI
E con l'intervento di ), con il Controparte_2 CodiceFiscale_7 patrocinio dell'avv. ANGHINONI CLAUDIO e dell'avv. PASINI MARIO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori:
IN PRIMO LUOGO quanto alle domande formulate nell'interesse di Controparte_2 con riferimento alla vertenza R.G. 3473/2021: pagina 1 di 6 in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda formulata da con atto di citazione in quanto la domanda afferente il Controparte_2 riconoscimento in capo al sig. della sua qualità di comproprietario Controparte_3 della quota di 1/3 del fondo di cui si tratta è già stata oggetto di giudicato.
nel merito: rigettare le domande tutte formulate dal sig. in citazione, Controparte_2 cui ha aderito anche ST TT, in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in atti.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e competente della presente causa.
Per i convenuti e VA ST: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli Controparte_2 scritti difensivi depositati. Con vittoria di spese, compensi e diritti.
Per il convenuto ST TT:
Nel merito: ogni diversa e contraria domanda rigettata, dichiararsi acquistata per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. da , quale erede di Controparte_2 _3
, la quota indivisa di 1/3 del fondo rustico denominato censito in
[...] Org_1
RT (MN) al Catasto Fabbricati Fg. 9 mappale 103, sub 1, sub, 2, sub 3, e mappale 102 graffato al mappale 105 nonché al Catasto Terreni del medesimo comune, al Fg. 9, mappali 9, 12, 18, 100 o diversa quota ritenuta di giustizia, come in fatto posseduta. Così ricostituita la proprietà immobiliare e verificata la comoda divisibilità del suddetto immobile, procedersi allo scioglimento della relativa comunione con assegnazione a ST TT della proprietà esclusiva della porzione corrispondente al valore della quota di competenza. Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, in caso di opposizione.
Per l'intervenuto : Controparte_2
Nel merito: ogni diversa e contraria domanda disattesa e respinta, dichiararsi acquistata per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. da , quale erede di Controparte_2 _3
, la quota indivisa di 1/3 del fondo rustico denominato censito in
[...] Org_1
RT (MN) al Catasto Fabbricati Fg. 9 mappale 103, sub 1, sub, 2, sub 3, e mappale 102 graffato al mappale 105 nonché al Catasto Terreni del medesimo comune, al Fg. 9, mappali 9, 12, 18, 100 o diversa quota ritenuta di giustizia. e, verificata la comoda divisibilità del suddetto immobile, procedersi allo scioglimento della relativa pagina 2 di 6 comunione con assegnazione all'attore della proprietà esclusiva della porzione corrispondente al valore della quota posseduta. Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Spese e compensi di causa rifusi. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale di ST TT e la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la convenzione esibita (doc. n. 5) veniva sottoscritta dai fratelli lo CP_2 stesso giorno della formalizzazione del rogito di acquisto del Fondo Cà Vecchia in data 29.09.1973.
2) Vero che i fratelli , TT, e fin dall'acquisto del 1973 E_ _3 Per_1 hanno coltivato e gestito il fondo agricolo comportandosi quali Parte_3 comproprietari per pari quota indivisa dello stesso anche di fronte a terzi?
3) Vero che tutti i proventi della coltivazione del fondo confluivano Parte_3 sull'unico conto corrente n. 6104 acceso presso la ? CP_4
4) Vero che sul medesimo conto corrente venivano addebitate le rate del mutuo contratto per l'acquisto del fondo?
5) Vero che nel 1992 grazie ai buoni uffici del Geom. i fratelli Persona_2 _3
e TT da una parte e RI dall'altra procedevano alla divisione consensuale e di fatto del fondo in ragione di 2/3 in favore dei primi e 1/3 in ragione del Parte_3 secondo, come evidenziato nelle planimetrie esibite (doc. n. 12, 13: in colore azzurro le porzioni attribuite a ST TT e e in colore rosso quelle attribuite a _3
), rispettando le quote di comproprietà che ritenevano in essere? E_
6) Vero che dal 1992 ST TT e hanno coltivato e posseduto in modo _3 esclusivo i terreni e i fabbricati evidenziati in colore azzurro nelle planimetrie che si esibiscono (doc. n. 12 e 13) comportandosi quali comproprietari anche di fronte a terzi?
7) Vero che detta situazione è tutt'ora in essere?
8) Vero che tutte le competenze e gli oneri spettanti al geom. per Controparte_5
l'opera di accatastamento eseguita nel giugno 2016 (si esibisce il doc. n. 20), su indicazione dei committenti TT e da una parte e e VA _3 CP_1 dall'altra (figli di RI) venivano suddivisi in tre quote uguali di 1/3 a carico di TT, 1/3 a carico di , 1/3 a carico di e VA (doc. n. 20), in _3 CP_1 relazione alle quote di comproprietà e compossesso? Si indicano testi: residente in [...]
103/A; Geom. residente a [...], di Controparte_5 Testimone_3
RT (MN), di RT (MN), di san CP_2 Tes_4 Testimone_5
Giorgio (MN), di RT (MN). Testimone_6
Disporsi C.T.U. su idoneo quesito al fine di procedere, previo accertamento della divisibilità dell'immobile in oggetto ed indicazione del relativo valore, alla formazione del progetto divisionale, sulla base del possesso come in fatto, con assegnazione a
, quale erede di , del lotto in ragione della quota di Controparte_2 Controparte_3 proprietà di legittima spettanza.
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione le attrici convenivano i convenuti affermando di essere comproprietarie, insieme a questi, dei beni meglio indicati in citazione di cui chiedevano la divisione.
In particolare rappresentavano di essere divenute comproprietarie, per successione ereditaria in morte del padre , dei beni in questione e che, del pari, E_
e ST VA erano divenuto comproprietari per successione Controparte_1 ereditaria del padre RI mentre ST TT, fratello di , era E_ comproprietario con una quota del 5%.
I convenuti si costituivano chiedendo l'accoglimento della domanda.
Interveniva volontariamente il quale dava atto di aver notificato alle Controparte_2 parti di questo giudizio un atto di citazione con cui aveva chiesto 1) la dichiarazione dell'usucapione di un terzo del medesimo fondo oggetto del presente giudizio e 2) lo scioglimento della comunione in relazione allo stesso bene. L'intervenuto chiedeva quindi la riunione di questo al procedimento da lui incardinato di cui ancora non conosceva l'RG ma di cui indicava la data di udienza. I due procedimento venivano quindi riuniti. Venivano quindi rigettati i capitoli di prova relativi all'usucapione e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di usucapione avanzata da
. Controparte_2
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda deve essere rigettata. Va detto che , in citazione, allegava che, con l'atto di compravendita Controparte_2 meglio indicato in citazione, e e ST TT avevano E_ E_ acquistato l'immobile oggetto di causa, dichiarando, con separata scrittura, che
“l'acquisto, benché formalmente compiuto da essi soli, era stato nella realtà effettuato anche nell'interesse, in quote paritari, degli altri fratelli e Persona_3 _3
”, deceduto quest'ultimo il 7.3.2019 e di cui l'attore era erede.
[...]
Rappresentava quindi che
• ciascuno dei quattro fratelli aveva trasferito la residenza nei fabbricati annessi al fondo acquistato e iniziando a coltivare la terra quali soci dell'unica impresa familiare;
• ciascuno dei quattro fratelli aveva quindi iniziato a possedere il fondo quale proprietario della quota indivisa;
• l'azienda agricola disponeva di un unico conto corrente intestato a TT e;
E_
• i fratelli RI, TT, e , fino al 1.10.1992 avevano Persona_4 Per_5 continuato a svolgere la propria attività quali soci dell'unica azienda agricola;
pagina 4 di 6 • il 1.10.1992 usciva dalla compagine societaria e i fratelli Persona_3 acquistavano la sua quota con l'impegno di a firmare gli atti Persona_3 necessari per il passaggio di proprietà ai fratelli , RI e TT;
_3
• i fratelli , RI e TT, sempre nel 1992, decidevano di separare le _3 rispettive attività provvedendo alla divisione stragiudiziale del fondo rustico in comproprietà;
• avvalendosi del Geometra convenivano di dividere di fatto il terreno in CP_5 ragione di 2/3 in favore di TT e e di 1/3 in favore di RI;
_3
• a partire dal 1992 e TT iniziavano pertanto la conduzione Controparte_3 esclusiva del terreno e dei fabbricati indicati in colore bleu nella planimetria prodotta mentre RI conduceva in esclusiva il terreno e i fabbricati indicati in colore rosso.
• aveva quindi continuato a possedere il fondo di cui è causa quale Controparte_3 comproprietario della quota indivisa di 1/3, possesso che era proseguito da parte del figlio;
CP_2
• l'attività peraltro risultava formalmente riferita all'unica azienda agricola _3
, RI e TT fino al 29.10.1997;
[...]
• da quel momento le attività venivano formalmente separate e TT e _3 iniziavano la conduzione di una loro azienda agricola.
Su queste basi chiedeva che venisse dichiarato per usucapione Controparte_2
l'acquisto di 1/3 del fondo oggetto di causa e di procedere quindi alla sua divisione.
Si costituivano VA e chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1 usucapione, eccependo, tra l'altro, il giudicato sulla questione dell'acquisto della quota di ¼ da parte di sulla base della scrittura privata cui si è fatto cenno, Controparte_3 per essere stata la questione decisa dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza 590/2016. Si costituivano altresì , ST OV e le quali Parte_1 Parte_2 parimenti eccepivano il giudicato sulla questione della proprietà di ¼ del fondo oggetto di causa in capo a e deducevano che, in ogni caso, difettavano i Controparte_3 presupposti per l'acquisto di usucapione.
ST TT, invece, mutando posizione, aderiva alle domande di . Controparte_2
Occorre a questo punto prendere le mosse dalla statuizione della Corte di Appello di Brescia che ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva, a sua volta, rigettato la domanda di accertamento della comproprietà di Controparte_3 della quota di ¼ del fondo in base alla scrittura privata del 1973. La Corte d'Appello ha infatti considerato la scrittura privata in questione come atto ricognitivo di una precedente mandato ad acquistare da parte dei fratelli e _3 Per_1 di cui, però, agli atti non vi era traccia. pagina 5 di 6
Considerato che
l'atto ricognitivo non può avere effetti traslativi, l'appello è stato rigettato. Su queste basi può quindi affermarsi che , anche recependo Controparte_3
l'impostazione di , non fosse un compossessore del fondo ma un mero Controparte_2 detentore. Peraltro, sulla base delle stesse allegazioni di , può affermarsi che, Controparte_2 almeno fino al 1997, non potesse possedere, essendo il fondo di cui è Controparte_3 causa affittato dalla società familiare di cui era socio. Essendo quindi un mero detentore, per mutare il suo titolo in possesso, Controparte_3 avrebbe dovuto porre in essere condotte tali da dar luogo all'interversione del possesso.
non ha neppure allegato di aver fatto opposizione contro il possessore e Controparte_2 neppure di aver escluso i fratelli dal possesso di una porzione di fondo.
I capitoli di prova reiterati sono, per questo motivo, superflui. La domanda di acquisto per usucapione formulata da va quindi Controparte_2 rigettata. La causa va a questo punto rimessa in istruttoria per le ulteriori domande. Con riguardo alle spese di lite vanno rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di usucapione avanzata da . Controparte_2
2. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso.
Il Giudice
dott. Michele Stagno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Stagno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERUSKO AR IO ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PERUSKO AR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
PERUSKO AR ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
MAROCCHI MARCO GIOVANNI ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5
MAROCCHI MARCO OTTAVIO ST (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
ANGHINONI NUNZIA e dell'avv. PIACENTINI MARCO
CONVENUTI
E con l'intervento di ), con il Controparte_2 CodiceFiscale_7 patrocinio dell'avv. ANGHINONI CLAUDIO e dell'avv. PASINI MARIO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori:
IN PRIMO LUOGO quanto alle domande formulate nell'interesse di Controparte_2 con riferimento alla vertenza R.G. 3473/2021: pagina 1 di 6 in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda formulata da con atto di citazione in quanto la domanda afferente il Controparte_2 riconoscimento in capo al sig. della sua qualità di comproprietario Controparte_3 della quota di 1/3 del fondo di cui si tratta è già stata oggetto di giudicato.
nel merito: rigettare le domande tutte formulate dal sig. in citazione, Controparte_2 cui ha aderito anche ST TT, in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in atti.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e competente della presente causa.
Per i convenuti e VA ST: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli Controparte_2 scritti difensivi depositati. Con vittoria di spese, compensi e diritti.
Per il convenuto ST TT:
Nel merito: ogni diversa e contraria domanda rigettata, dichiararsi acquistata per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. da , quale erede di Controparte_2 _3
, la quota indivisa di 1/3 del fondo rustico denominato censito in
[...] Org_1
RT (MN) al Catasto Fabbricati Fg. 9 mappale 103, sub 1, sub, 2, sub 3, e mappale 102 graffato al mappale 105 nonché al Catasto Terreni del medesimo comune, al Fg. 9, mappali 9, 12, 18, 100 o diversa quota ritenuta di giustizia, come in fatto posseduta. Così ricostituita la proprietà immobiliare e verificata la comoda divisibilità del suddetto immobile, procedersi allo scioglimento della relativa comunione con assegnazione a ST TT della proprietà esclusiva della porzione corrispondente al valore della quota di competenza. Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, in caso di opposizione.
Per l'intervenuto : Controparte_2
Nel merito: ogni diversa e contraria domanda disattesa e respinta, dichiararsi acquistata per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. da , quale erede di Controparte_2 _3
, la quota indivisa di 1/3 del fondo rustico denominato censito in
[...] Org_1
RT (MN) al Catasto Fabbricati Fg. 9 mappale 103, sub 1, sub, 2, sub 3, e mappale 102 graffato al mappale 105 nonché al Catasto Terreni del medesimo comune, al Fg. 9, mappali 9, 12, 18, 100 o diversa quota ritenuta di giustizia. e, verificata la comoda divisibilità del suddetto immobile, procedersi allo scioglimento della relativa pagina 2 di 6 comunione con assegnazione all'attore della proprietà esclusiva della porzione corrispondente al valore della quota posseduta. Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Spese e compensi di causa rifusi. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale di ST TT e la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la convenzione esibita (doc. n. 5) veniva sottoscritta dai fratelli lo CP_2 stesso giorno della formalizzazione del rogito di acquisto del Fondo Cà Vecchia in data 29.09.1973.
2) Vero che i fratelli , TT, e fin dall'acquisto del 1973 E_ _3 Per_1 hanno coltivato e gestito il fondo agricolo comportandosi quali Parte_3 comproprietari per pari quota indivisa dello stesso anche di fronte a terzi?
3) Vero che tutti i proventi della coltivazione del fondo confluivano Parte_3 sull'unico conto corrente n. 6104 acceso presso la ? CP_4
4) Vero che sul medesimo conto corrente venivano addebitate le rate del mutuo contratto per l'acquisto del fondo?
5) Vero che nel 1992 grazie ai buoni uffici del Geom. i fratelli Persona_2 _3
e TT da una parte e RI dall'altra procedevano alla divisione consensuale e di fatto del fondo in ragione di 2/3 in favore dei primi e 1/3 in ragione del Parte_3 secondo, come evidenziato nelle planimetrie esibite (doc. n. 12, 13: in colore azzurro le porzioni attribuite a ST TT e e in colore rosso quelle attribuite a _3
), rispettando le quote di comproprietà che ritenevano in essere? E_
6) Vero che dal 1992 ST TT e hanno coltivato e posseduto in modo _3 esclusivo i terreni e i fabbricati evidenziati in colore azzurro nelle planimetrie che si esibiscono (doc. n. 12 e 13) comportandosi quali comproprietari anche di fronte a terzi?
7) Vero che detta situazione è tutt'ora in essere?
8) Vero che tutte le competenze e gli oneri spettanti al geom. per Controparte_5
l'opera di accatastamento eseguita nel giugno 2016 (si esibisce il doc. n. 20), su indicazione dei committenti TT e da una parte e e VA _3 CP_1 dall'altra (figli di RI) venivano suddivisi in tre quote uguali di 1/3 a carico di TT, 1/3 a carico di , 1/3 a carico di e VA (doc. n. 20), in _3 CP_1 relazione alle quote di comproprietà e compossesso? Si indicano testi: residente in [...]
103/A; Geom. residente a [...], di Controparte_5 Testimone_3
RT (MN), di RT (MN), di san CP_2 Tes_4 Testimone_5
Giorgio (MN), di RT (MN). Testimone_6
Disporsi C.T.U. su idoneo quesito al fine di procedere, previo accertamento della divisibilità dell'immobile in oggetto ed indicazione del relativo valore, alla formazione del progetto divisionale, sulla base del possesso come in fatto, con assegnazione a
, quale erede di , del lotto in ragione della quota di Controparte_2 Controparte_3 proprietà di legittima spettanza.
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione le attrici convenivano i convenuti affermando di essere comproprietarie, insieme a questi, dei beni meglio indicati in citazione di cui chiedevano la divisione.
In particolare rappresentavano di essere divenute comproprietarie, per successione ereditaria in morte del padre , dei beni in questione e che, del pari, E_
e ST VA erano divenuto comproprietari per successione Controparte_1 ereditaria del padre RI mentre ST TT, fratello di , era E_ comproprietario con una quota del 5%.
I convenuti si costituivano chiedendo l'accoglimento della domanda.
Interveniva volontariamente il quale dava atto di aver notificato alle Controparte_2 parti di questo giudizio un atto di citazione con cui aveva chiesto 1) la dichiarazione dell'usucapione di un terzo del medesimo fondo oggetto del presente giudizio e 2) lo scioglimento della comunione in relazione allo stesso bene. L'intervenuto chiedeva quindi la riunione di questo al procedimento da lui incardinato di cui ancora non conosceva l'RG ma di cui indicava la data di udienza. I due procedimento venivano quindi riuniti. Venivano quindi rigettati i capitoli di prova relativi all'usucapione e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di usucapione avanzata da
. Controparte_2
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda deve essere rigettata. Va detto che , in citazione, allegava che, con l'atto di compravendita Controparte_2 meglio indicato in citazione, e e ST TT avevano E_ E_ acquistato l'immobile oggetto di causa, dichiarando, con separata scrittura, che
“l'acquisto, benché formalmente compiuto da essi soli, era stato nella realtà effettuato anche nell'interesse, in quote paritari, degli altri fratelli e Persona_3 _3
”, deceduto quest'ultimo il 7.3.2019 e di cui l'attore era erede.
[...]
Rappresentava quindi che
• ciascuno dei quattro fratelli aveva trasferito la residenza nei fabbricati annessi al fondo acquistato e iniziando a coltivare la terra quali soci dell'unica impresa familiare;
• ciascuno dei quattro fratelli aveva quindi iniziato a possedere il fondo quale proprietario della quota indivisa;
• l'azienda agricola disponeva di un unico conto corrente intestato a TT e;
E_
• i fratelli RI, TT, e , fino al 1.10.1992 avevano Persona_4 Per_5 continuato a svolgere la propria attività quali soci dell'unica azienda agricola;
pagina 4 di 6 • il 1.10.1992 usciva dalla compagine societaria e i fratelli Persona_3 acquistavano la sua quota con l'impegno di a firmare gli atti Persona_3 necessari per il passaggio di proprietà ai fratelli , RI e TT;
_3
• i fratelli , RI e TT, sempre nel 1992, decidevano di separare le _3 rispettive attività provvedendo alla divisione stragiudiziale del fondo rustico in comproprietà;
• avvalendosi del Geometra convenivano di dividere di fatto il terreno in CP_5 ragione di 2/3 in favore di TT e e di 1/3 in favore di RI;
_3
• a partire dal 1992 e TT iniziavano pertanto la conduzione Controparte_3 esclusiva del terreno e dei fabbricati indicati in colore bleu nella planimetria prodotta mentre RI conduceva in esclusiva il terreno e i fabbricati indicati in colore rosso.
• aveva quindi continuato a possedere il fondo di cui è causa quale Controparte_3 comproprietario della quota indivisa di 1/3, possesso che era proseguito da parte del figlio;
CP_2
• l'attività peraltro risultava formalmente riferita all'unica azienda agricola _3
, RI e TT fino al 29.10.1997;
[...]
• da quel momento le attività venivano formalmente separate e TT e _3 iniziavano la conduzione di una loro azienda agricola.
Su queste basi chiedeva che venisse dichiarato per usucapione Controparte_2
l'acquisto di 1/3 del fondo oggetto di causa e di procedere quindi alla sua divisione.
Si costituivano VA e chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1 usucapione, eccependo, tra l'altro, il giudicato sulla questione dell'acquisto della quota di ¼ da parte di sulla base della scrittura privata cui si è fatto cenno, Controparte_3 per essere stata la questione decisa dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza 590/2016. Si costituivano altresì , ST OV e le quali Parte_1 Parte_2 parimenti eccepivano il giudicato sulla questione della proprietà di ¼ del fondo oggetto di causa in capo a e deducevano che, in ogni caso, difettavano i Controparte_3 presupposti per l'acquisto di usucapione.
ST TT, invece, mutando posizione, aderiva alle domande di . Controparte_2
Occorre a questo punto prendere le mosse dalla statuizione della Corte di Appello di Brescia che ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva, a sua volta, rigettato la domanda di accertamento della comproprietà di Controparte_3 della quota di ¼ del fondo in base alla scrittura privata del 1973. La Corte d'Appello ha infatti considerato la scrittura privata in questione come atto ricognitivo di una precedente mandato ad acquistare da parte dei fratelli e _3 Per_1 di cui, però, agli atti non vi era traccia. pagina 5 di 6
Considerato che
l'atto ricognitivo non può avere effetti traslativi, l'appello è stato rigettato. Su queste basi può quindi affermarsi che , anche recependo Controparte_3
l'impostazione di , non fosse un compossessore del fondo ma un mero Controparte_2 detentore. Peraltro, sulla base delle stesse allegazioni di , può affermarsi che, Controparte_2 almeno fino al 1997, non potesse possedere, essendo il fondo di cui è Controparte_3 causa affittato dalla società familiare di cui era socio. Essendo quindi un mero detentore, per mutare il suo titolo in possesso, Controparte_3 avrebbe dovuto porre in essere condotte tali da dar luogo all'interversione del possesso.
non ha neppure allegato di aver fatto opposizione contro il possessore e Controparte_2 neppure di aver escluso i fratelli dal possesso di una porzione di fondo.
I capitoli di prova reiterati sono, per questo motivo, superflui. La domanda di acquisto per usucapione formulata da va quindi Controparte_2 rigettata. La causa va a questo punto rimessa in istruttoria per le ulteriori domande. Con riguardo alle spese di lite vanno rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di usucapione avanzata da . Controparte_2
2. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso.
Il Giudice
dott. Michele Stagno
pagina 6 di 6