Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 19 settembre 2024
Inammissibile
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/02/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01442/2025REG.PROV.COLL.
N. 02359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2359 del 2024, proposto da
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RI Fabi, non costituita in giudizio;
nei confronti
CH Tricarico, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 18986/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente in primo grado, studentessa iscritta al IV anno di Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” (Tirana), presentava domanda di partecipazione ai fini dell’ammissione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, a.a. 2022/2023, in relazione alla procedura di selezione “Anno accademico 2022/2023. Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento”, bandito in data 30 giugno 2022, senza collocarsi utilmente in graduatoria.
La ricorrente adiva, quindi, il Tar del Lazio – Roma, impugnando la graduatoria finale del 12 ottobre 2022 unitamente al relativo avviso pubblico.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso e depositava altresì la nuova graduatoria del 30 gennaio 2023, formata all’esito dell’attività di riesame in autotutela delle domande di partecipazione alla procedura.
Con successiva impugnativa tramite motivi aggiunti la ricorrente contestava la nuova graduatoria unitamente ai connessi atti della procedura, chiedendone l’annullamento con conseguente ammissione al richiesto anno di corso (successivo al primo) della facoltà di medicina e chirurgia presso l’intimata Università.
Con la sentenza impugnata il Tar per il Lazio dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e accoglieva il ricorso per motivi aggiunti in relazione ai profili inerenti alla predeterminazione dei criteri di valutazione ad opera della lex specialis della procedura con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Appellata ritualmente la sentenza nessuno si è costituito per parte appellata.
Con ordinanza n.7676/2024 il Consiglio di Stato disponeva che l’Università appellante riferisse sullo stato della procedura oggetto di impugnazione, anche con riferimento ai contenziosi ancora pendenti, a quelli definiti e alle determinazioni conseguentemente assunte.
All’esito dell’istruttoria, all’udienza del 18 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
L’esito dell’istruttoria ha evidenziato che la ricorrente non è immatricolata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza.
È stato, inoltre, accertato che a seguito della rielaborazione della graduatoria impugnata effettuata con l’eliminazione del criterio preferenziale del superamento del test nazionale ai sensi della L. 264/1999, l’originaria ricorrente non sarebbe vincitrice dell'avviso per posti liberi 2022/2023.
Per costante orientamento giurisprudenziale, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale “ defensor legitimitatis ”, un astratto interesse dell’ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 219).
Nella specie è stato accertato, con l’istruttoria espletata che anche con l’eliminazione del criterio contestato l’originaria ricorrente non rientrerebbe nei posti utili messi a concorso.
Deve ritenersi, pertanto, che l’originario ricorso fosse inammissibile per carenza di interesse.
L’appello deve essere, quindi, accolto, con assorbimento della trattazione dei motivi di impugnazione e la sentenza appellata cassata senza rinvio.
Nulla sulle spese in considerazione del fatto che l’appello viene accolto a seguito delle evidenze emerse dell’istruttoria e che l’appellata non costituendosi non ha resistito all’accoglimento dell’impugnazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l’originario ricorso e per l’effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO