Art. 44. (Disposizioni in materia di obblighi contributivi).
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.