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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/09/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel/Est
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 776/2023,
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e segg. Cod.Civ e 155 e segg. Cod.Civ e 473
bis.47 c.p.c..
promosso da nata a [...] il [...] (CF , residente in [...] C.F._1
Zanellato n. 30 VENARIA R. (TO), rappresentata e difesa dall'avv. Samanta
Pucciarelli, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1504 del 10/09/2024 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
- r i c o r r e n t e -
Contro (CF ), nato il [...] a [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Via Don Sapino n. 7 VENARIA R. (TO)
- r e s i s t e n t e - contumace -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via istruttoria:
- ordinare al signor la produzione della documentazione patrimoniale e reddituale di CP_1
cui all'art. 473 bis 12 cpc.;
- si domanda l'ammissione dei documenti tutti di cui in premessa, trattandosi di documenti
rilevanti al fine del presente giudizio, di recente formazione e comunque successiva alla
precedente attività difensiva.
nel merito:
- Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla mamma con ogni consequenziale Per_1
facoltà, ivi compresa quella di autorizzare l'uscita da scuola della minore delegando a tal fine la
rete parentale;
- Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della minore Controparte_1
versando in favore della signora mediante bonifico bancario, entro il giorno cinque Parte_1
di ogni mese, l'importo di € 300,00, annualmente rivalutato secondo indici ISTAT.
- Disporre che il signor contribuisca al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute nell'interesse della minore, come previsto dal Protocollo d'Intesa fra magistrati e
Avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016.
- Disporre che l'assegno unico per la minore continui ad essere percepito nella misura del 100%
dalla ricorrente che ha la figlia interamente a carico. - Disporre, quanto alle visite padre/figlia, le modalità ritenute meglio rispondenti all'interesse
della minore, previo adeguato percorso di sostegno alla genitorialità da parte del signor
[...]
o di altro intervento che dovesse risultare opportuno in forza delle relazioni sociali da CP_1
acquisire e/o mediante conferimento di apposito incarico ai servizi sociali. In difetto disporre
che il padre abbia facoltà di tenere con sé la minore per due pomeriggi alla settimana, ovvero il
martedi ed il giovedi, dalle 18 alle 21,30 ed a week end alternati la domenica (oppure il sabato
previo accordo tra le
parti) dalle 10 alle 20. Disporre che il suddetto calendario venga osservato anche nei periodi di
vacanza scolastica, ad eccezione di due settimane nel periodo estivo in cui trascorrerà le Per_1
vacanze con la mamma (le ultime due settimane di luglio oppure l'ultima di luglio e la prima
di agosto, in funzione degli impegni lavorativi, da comunicare all'altro genitore con preavviso
di una settimana). Quanto alle festività di Natale, Capodanno, Befana, ponti ecc., le Per_1
trascorrerà come sinora avvenuto con la mamma ed il padre potrà far visita alla minore previo
accordo con l'altro genitore.
- Disporre che il signor avrà facoltà di contattare telefonicamente la minore tutti i CP_1
giorni, una volta al giorno, alle ore 19,00.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
P.M.: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso iscritto in data 17.3.2023, la Sig.ra premesso che dalla sua Parte_1
relazione con era nata la figlia (nata a [...], Controparte_1 Persona_2
il 5.1.2016), chiedeva la regolamentazione dei rapporti con l'altro genitore,
inizialmente instando per l'affidamento condiviso della figlia minore per la Per_1
regolamentazione delle visite padre-figlia, nonché per la quantificazione del contributo di mantenimento da disporre a carico del padre. I Servizi Sociali, incaricati in parallelo procedimento dinnanzi al Tribunale per i
Minorenni di Torino, davano atto, in data 9.8.2023, di una situazione conflittuale, ma,
allo stato non pregiudizievole per la minore.
All'udienza dell'8.1.2024, in assenza del resistente, che, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito, la ricorrente dava atto dell'acuirsi della conflittualità con il
Sig. che risultava ostruzionistico nella cogestione della genitorialità, e per CP_1
tale motivo richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia. La ricorrente dava altresì
atto di una difficoltà di gestione della bambina dovuta anche al diabete mellito del Sig.
Parte
malattia che rischiava di provocare, secondo quanto riferito dalla Sig.ra CP_1
svenimenti, come peraltro riportava fosse già accaduto in presenza della bambina.
Con ordinanza del 26.4.2024, non rinvenendosi allo stato concreti elementi di preoccupazione, in attesa dei necessari approfondimenti, veniva disposto l'affidamento congiunto della minore, con la previsione di visite padre-figlia ed una contribuzione al mantenimento di a carico del padre nei confronti della madre Per_1
nella misura di € 150,00 mensili, oltre ISTAT e 50% di spese straordinarie.
Con il deposito della memoria conclusionale, la ricorrente dava nuovamente atto dell'alta conflittualità con il Sig. che con la propria condotta rischiava CP_1
ripetutamente di compromettere gli interessi della bambina (in via semplificativa e
Parte non esaustiva, negava di rilasciare il consenso per delegare i familiari della Sig.ra a prelevare la bambina a scuola, non versava regolarmente il contributo al mantenimento, non rispettava le regole di visita disposte dal Giudice ecc…); inoltre la ricorrente documentava la condotta minacciosa ed ingiuriosa da parte del resistente nei suoi confronti.
In data 8.12.2024, dopo il deposito delle note di trattazione scritta da parte della ricorrente, che insisteva nelle proprie richieste, la causa veniva trattenuta a decisione,
con prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali e l'avvio della presa in carico da parte del Servizio di Neuropsichiatria infantile e con disposizione ai Servizi incaricati di segnalare eventuali situazione di criticità; il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
In data 28.5.2025 i Servizi Sociali davano atto di una situazione sempre più conflittuale a causa del padre, che si manifestava aggressivo e minaccioso persino con i Servizi
medesimi, mentre la bambina esprimeva preoccupazione nel rimanere la notte a casa del padre, per via del rischio di svenimento dato dalla sua malattia ed infine i Servizi,
nella loro relazione, così concludevano:
II. Con riguardo all'affidamento, alla luce di quanto suesposto, nel superiore interesse della minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico, a causa dell'acuirsi della conflittualità dovuta all'irragionevole condotta del padre, si ritiene opportuno disporre l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” di alla madre, con collocazione Per_1
presso quest'ultima. In tal modo, la madre – che è apparsa in grado di prendersi cura in maniera adeguata della bambina – potrà adottare da sola, anche senza il consenso del padre, tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la delega a prelevare la bambina a scuola, le decisioni in materia di salute, scuola, documenti, residenza ecc., in tal modo solo potendo rispondere in maniera tempestiva ed adeguata alle esigenze di crescita e di vita della stessa, a fronte di un padre immotivatamente ostruzionistico e lesivo degli effettivi interessi della bambina. Ed invero, anche i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio hanno riferito di tale comportamento ostruzionistico del padre, oltre che del suo atteggiamento non collaborativo ed addirittura a tratti aggressivo anche nei confronti degli operatori. Il
padre, inoltre, immotivatamente non consente a delega ai parenti materni della possibilità di prendere la bambina ad es. a scuola, in tal modo non solo ostacolando il soddisfacimento adeguato delle esigenze della minore, ma anche l'attività lavorativa della madre.
Il padre inoltre omette di versare il contributo al mantenimento della figlia, lasciando che sia la sola madre, sulla quale già gravano in via maggiormente incisiva gli oneri di cura ed accudimento ella figlia, ad occuparsi anche di ogni sua esigenza economica. Le riportate condotte paterne comprovano un'inadeguatezza genitoriale del padre che, concentrato sulle proprie rivendicazioni nei confronti della madre della minore,
sacrifica addirittura le esigenze della figlia di cura e accudimento adeguato.
Per quanto riguarda le visite, non avendo i Servizi segnalato problematiche circa l'opportunità per la figlia di vedere il padre in modo differente rispetto a quanto già
statuito, ed avendo la stessa madre ammesso che la figlia sta volentieri con il papà
(salvo per il pernotto) ferma restando la ritrosia di a rimanere di notte con il Per_1
padre, codesto Collegio conferma l'ordinanza 26.4.2024, prevedendo che il padre possa tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (preferibilmente martedì e giovedì)
dalle 18 alle 21.30 e tutte le domeniche o il sabato (senza pernotto), sottolineando la necessità del rispetto puntuale delle suddette regole, per uno sviluppo sereno ed equilibrato di Quanto alle festività di Natale, Capodanno, Befana, ponti ecc., Per_1
le trascorrerà come sinora avvenuto con la mamma ed il padre potrà far visita Per_1
alla minore previo accordo con l'altro genitore.
Sempre nel superiore interesse della figlia, di cui è stata evidenziata la sofferenza per l'alta conflittualità tra i genitori, va disposta la prosecuzione della presa in carico della stessa da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia /NPI, per un idoneo sostegno. Andrà anche disposto l'intervento dell . Controparte_2
I Servizi già incaricati dovranno proseguire con il monitoraggio e la presa in carico di adulti e minore fino a quando ritenuto necessario o utile, segnalando al P.M. presso il
Tribunale per i Minori eventuali condotte dei genitori di gravissimo pregiudizio per la prole.
III. Per quanto concerne la questione economica, dalla documentazione versata in atti
è emerso che la ricorrente percepisce un reddito di circa € 900,00 mensili, oltre a €
250,00 mensili a titolo di Assegno Unico per e che conduce in locazione una casa Per_1
popolare, per un canone mensile di € 50,00; su altro fronte non è dato sapere quale lavoro effettivamente svolga il Sig. che ha dichiarato agli Assistenti Sociali CP_1 di lavorare nel campo dell'edilizia non sempre percependo con regolarità la retribuzione e di condurre in locazione un immobile per un canone mensile di € 450,00.
A fronte dell'ordinanza del 26.4.2024, con cui il Giudice disponeva, a carico del Sig.
[...]
un contributo al mantenimento della figlia di € 150,00, stante la mancata CP_1
collaborazione frattanto determinatasi da parte del Sig. nella gestione di CP_1
si ritiene opportuno, secondo il principio di proporzionalità, aumentare la Per_1
contribuzione del padre al mantenimento della figlia fino ad € 200,00 mensili, oltre a
ISTAT e 50% di spese straordinarie.
L'assegno unico per la figlia sarà interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva di Per_1
V. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla non opposizione dele convenuto rimasto contumace e dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1) DISPONE l'affido esclusivo cd “rafforzato” della figlia minore alla madre, Per_1
con collocazione presso quest'ultima; la madre potrà adottare da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni anche più rilevanti relative alla minore in ogni campo scolastico, sanitario, di residenza, di rilascio documenti ecc.;
il padre potrà incontrare la figlia due pomeriggi a settimana Controparte_1
(preferibilmente martedì e giovedì) dalle 18 alle 21.30 e tutte le domeniche o il sabato
(senza pernotto). Quanto alle festività di Natale, Capodanno, Befana, ponti ecc., Per_1
le trascorrerà come sinora avvenuto con la mamma ed il padre potrà far visita alla minore previo accordo con l'altro genitore. 2) DISPONE che debba contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
versando alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro Parte_1
200,00, oltre ISTAT e 50% di spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Ivrea.
L'assegno unico per la minore verrà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva della figlia.
3) DISPONE che i S.S. proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e che il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI
ed il Servizio di Educativa provvedano a fornire sostegno ad adulti e alla minore,
ciascuno secondo le proprie competenze;
Con onere per tutti i Servizi incaricati di segnalare al P.M. presso il Tribunale per i
Minori eventuali condotte dei genitori di gravissimo pregiudizio per la prole.
4) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi anche ai S.S. ed al Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI e al PM.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 10 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel/Est
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 776/2023,
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e segg. Cod.Civ e 155 e segg. Cod.Civ e 473
bis.47 c.p.c..
promosso da nata a [...] il [...] (CF , residente in [...] C.F._1
Zanellato n. 30 VENARIA R. (TO), rappresentata e difesa dall'avv. Samanta
Pucciarelli, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1504 del 10/09/2024 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
- r i c o r r e n t e -
Contro (CF ), nato il [...] a [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Via Don Sapino n. 7 VENARIA R. (TO)
- r e s i s t e n t e - contumace -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via istruttoria:
- ordinare al signor la produzione della documentazione patrimoniale e reddituale di CP_1
cui all'art. 473 bis 12 cpc.;
- si domanda l'ammissione dei documenti tutti di cui in premessa, trattandosi di documenti
rilevanti al fine del presente giudizio, di recente formazione e comunque successiva alla
precedente attività difensiva.
nel merito:
- Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla mamma con ogni consequenziale Per_1
facoltà, ivi compresa quella di autorizzare l'uscita da scuola della minore delegando a tal fine la
rete parentale;
- Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della minore Controparte_1
versando in favore della signora mediante bonifico bancario, entro il giorno cinque Parte_1
di ogni mese, l'importo di € 300,00, annualmente rivalutato secondo indici ISTAT.
- Disporre che il signor contribuisca al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute nell'interesse della minore, come previsto dal Protocollo d'Intesa fra magistrati e
Avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016.
- Disporre che l'assegno unico per la minore continui ad essere percepito nella misura del 100%
dalla ricorrente che ha la figlia interamente a carico. - Disporre, quanto alle visite padre/figlia, le modalità ritenute meglio rispondenti all'interesse
della minore, previo adeguato percorso di sostegno alla genitorialità da parte del signor
[...]
o di altro intervento che dovesse risultare opportuno in forza delle relazioni sociali da CP_1
acquisire e/o mediante conferimento di apposito incarico ai servizi sociali. In difetto disporre
che il padre abbia facoltà di tenere con sé la minore per due pomeriggi alla settimana, ovvero il
martedi ed il giovedi, dalle 18 alle 21,30 ed a week end alternati la domenica (oppure il sabato
previo accordo tra le
parti) dalle 10 alle 20. Disporre che il suddetto calendario venga osservato anche nei periodi di
vacanza scolastica, ad eccezione di due settimane nel periodo estivo in cui trascorrerà le Per_1
vacanze con la mamma (le ultime due settimane di luglio oppure l'ultima di luglio e la prima
di agosto, in funzione degli impegni lavorativi, da comunicare all'altro genitore con preavviso
di una settimana). Quanto alle festività di Natale, Capodanno, Befana, ponti ecc., le Per_1
trascorrerà come sinora avvenuto con la mamma ed il padre potrà far visita alla minore previo
accordo con l'altro genitore.
- Disporre che il signor avrà facoltà di contattare telefonicamente la minore tutti i CP_1
giorni, una volta al giorno, alle ore 19,00.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
P.M.: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso iscritto in data 17.3.2023, la Sig.ra premesso che dalla sua Parte_1
relazione con era nata la figlia (nata a [...], Controparte_1 Persona_2
il 5.1.2016), chiedeva la regolamentazione dei rapporti con l'altro genitore,
inizialmente instando per l'affidamento condiviso della figlia minore per la Per_1
regolamentazione delle visite padre-figlia, nonché per la quantificazione del contributo di mantenimento da disporre a carico del padre. I Servizi Sociali, incaricati in parallelo procedimento dinnanzi al Tribunale per i
Minorenni di Torino, davano atto, in data 9.8.2023, di una situazione conflittuale, ma,
allo stato non pregiudizievole per la minore.
All'udienza dell'8.1.2024, in assenza del resistente, che, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito, la ricorrente dava atto dell'acuirsi della conflittualità con il
Sig. che risultava ostruzionistico nella cogestione della genitorialità, e per CP_1
tale motivo richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia. La ricorrente dava altresì
atto di una difficoltà di gestione della bambina dovuta anche al diabete mellito del Sig.
Parte
malattia che rischiava di provocare, secondo quanto riferito dalla Sig.ra CP_1
svenimenti, come peraltro riportava fosse già accaduto in presenza della bambina.
Con ordinanza del 26.4.2024, non rinvenendosi allo stato concreti elementi di preoccupazione, in attesa dei necessari approfondimenti, veniva disposto l'affidamento congiunto della minore, con la previsione di visite padre-figlia ed una contribuzione al mantenimento di a carico del padre nei confronti della madre Per_1
nella misura di € 150,00 mensili, oltre ISTAT e 50% di spese straordinarie.
Con il deposito della memoria conclusionale, la ricorrente dava nuovamente atto dell'alta conflittualità con il Sig. che con la propria condotta rischiava CP_1
ripetutamente di compromettere gli interessi della bambina (in via semplificativa e
Parte non esaustiva, negava di rilasciare il consenso per delegare i familiari della Sig.ra a prelevare la bambina a scuola, non versava regolarmente il contributo al mantenimento, non rispettava le regole di visita disposte dal Giudice ecc…); inoltre la ricorrente documentava la condotta minacciosa ed ingiuriosa da parte del resistente nei suoi confronti.
In data 8.12.2024, dopo il deposito delle note di trattazione scritta da parte della ricorrente, che insisteva nelle proprie richieste, la causa veniva trattenuta a decisione,
con prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali e l'avvio della presa in carico da parte del Servizio di Neuropsichiatria infantile e con disposizione ai Servizi incaricati di segnalare eventuali situazione di criticità; il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
In data 28.5.2025 i Servizi Sociali davano atto di una situazione sempre più conflittuale a causa del padre, che si manifestava aggressivo e minaccioso persino con i Servizi
medesimi, mentre la bambina esprimeva preoccupazione nel rimanere la notte a casa del padre, per via del rischio di svenimento dato dalla sua malattia ed infine i Servizi,
nella loro relazione, così concludevano:
II. Con riguardo all'affidamento, alla luce di quanto suesposto, nel superiore interesse della minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico, a causa dell'acuirsi della conflittualità dovuta all'irragionevole condotta del padre, si ritiene opportuno disporre l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” di alla madre, con collocazione Per_1
presso quest'ultima. In tal modo, la madre – che è apparsa in grado di prendersi cura in maniera adeguata della bambina – potrà adottare da sola, anche senza il consenso del padre, tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la delega a prelevare la bambina a scuola, le decisioni in materia di salute, scuola, documenti, residenza ecc., in tal modo solo potendo rispondere in maniera tempestiva ed adeguata alle esigenze di crescita e di vita della stessa, a fronte di un padre immotivatamente ostruzionistico e lesivo degli effettivi interessi della bambina. Ed invero, anche i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio hanno riferito di tale comportamento ostruzionistico del padre, oltre che del suo atteggiamento non collaborativo ed addirittura a tratti aggressivo anche nei confronti degli operatori. Il
padre, inoltre, immotivatamente non consente a delega ai parenti materni della possibilità di prendere la bambina ad es. a scuola, in tal modo non solo ostacolando il soddisfacimento adeguato delle esigenze della minore, ma anche l'attività lavorativa della madre.
Il padre inoltre omette di versare il contributo al mantenimento della figlia, lasciando che sia la sola madre, sulla quale già gravano in via maggiormente incisiva gli oneri di cura ed accudimento ella figlia, ad occuparsi anche di ogni sua esigenza economica. Le riportate condotte paterne comprovano un'inadeguatezza genitoriale del padre che, concentrato sulle proprie rivendicazioni nei confronti della madre della minore,
sacrifica addirittura le esigenze della figlia di cura e accudimento adeguato.
Per quanto riguarda le visite, non avendo i Servizi segnalato problematiche circa l'opportunità per la figlia di vedere il padre in modo differente rispetto a quanto già
statuito, ed avendo la stessa madre ammesso che la figlia sta volentieri con il papà
(salvo per il pernotto) ferma restando la ritrosia di a rimanere di notte con il Per_1
padre, codesto Collegio conferma l'ordinanza 26.4.2024, prevedendo che il padre possa tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (preferibilmente martedì e giovedì)
dalle 18 alle 21.30 e tutte le domeniche o il sabato (senza pernotto), sottolineando la necessità del rispetto puntuale delle suddette regole, per uno sviluppo sereno ed equilibrato di Quanto alle festività di Natale, Capodanno, Befana, ponti ecc., Per_1
le trascorrerà come sinora avvenuto con la mamma ed il padre potrà far visita Per_1
alla minore previo accordo con l'altro genitore.
Sempre nel superiore interesse della figlia, di cui è stata evidenziata la sofferenza per l'alta conflittualità tra i genitori, va disposta la prosecuzione della presa in carico della stessa da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia /NPI, per un idoneo sostegno. Andrà anche disposto l'intervento dell . Controparte_2
I Servizi già incaricati dovranno proseguire con il monitoraggio e la presa in carico di adulti e minore fino a quando ritenuto necessario o utile, segnalando al P.M. presso il
Tribunale per i Minori eventuali condotte dei genitori di gravissimo pregiudizio per la prole.
III. Per quanto concerne la questione economica, dalla documentazione versata in atti
è emerso che la ricorrente percepisce un reddito di circa € 900,00 mensili, oltre a €
250,00 mensili a titolo di Assegno Unico per e che conduce in locazione una casa Per_1
popolare, per un canone mensile di € 50,00; su altro fronte non è dato sapere quale lavoro effettivamente svolga il Sig. che ha dichiarato agli Assistenti Sociali CP_1 di lavorare nel campo dell'edilizia non sempre percependo con regolarità la retribuzione e di condurre in locazione un immobile per un canone mensile di € 450,00.
A fronte dell'ordinanza del 26.4.2024, con cui il Giudice disponeva, a carico del Sig.
[...]
un contributo al mantenimento della figlia di € 150,00, stante la mancata CP_1
collaborazione frattanto determinatasi da parte del Sig. nella gestione di CP_1
si ritiene opportuno, secondo il principio di proporzionalità, aumentare la Per_1
contribuzione del padre al mantenimento della figlia fino ad € 200,00 mensili, oltre a
ISTAT e 50% di spese straordinarie.
L'assegno unico per la figlia sarà interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva di Per_1
V. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla non opposizione dele convenuto rimasto contumace e dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1) DISPONE l'affido esclusivo cd “rafforzato” della figlia minore alla madre, Per_1
con collocazione presso quest'ultima; la madre potrà adottare da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni anche più rilevanti relative alla minore in ogni campo scolastico, sanitario, di residenza, di rilascio documenti ecc.;
il padre potrà incontrare la figlia due pomeriggi a settimana Controparte_1
(preferibilmente martedì e giovedì) dalle 18 alle 21.30 e tutte le domeniche o il sabato
(senza pernotto). Quanto alle festività di Natale, Capodanno, Befana, ponti ecc., Per_1
le trascorrerà come sinora avvenuto con la mamma ed il padre potrà far visita alla minore previo accordo con l'altro genitore. 2) DISPONE che debba contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
versando alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro Parte_1
200,00, oltre ISTAT e 50% di spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Ivrea.
L'assegno unico per la minore verrà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva della figlia.
3) DISPONE che i S.S. proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e che il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI
ed il Servizio di Educativa provvedano a fornire sostegno ad adulti e alla minore,
ciascuno secondo le proprie competenze;
Con onere per tutti i Servizi incaricati di segnalare al P.M. presso il Tribunale per i
Minori eventuali condotte dei genitori di gravissimo pregiudizio per la prole.
4) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi anche ai S.S. ed al Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI e al PM.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 10 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)