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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2024, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
29.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1144.2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. to Gabriella Lauretta, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24.02.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro 8.853,78 dall'01/01/2008 al 31/12/2009, eventualmente erogata dall' a titolo di indennità di malattia e maternità,
CP_1 richieste dall' (come specificato dal provvedimento del gennaio e del
CP_1 CP_1 settembre 2022); 2) Sentir dichiarare per l'effetto la ricorrente non tenuta alla restituzione all' della somma di euro 8.853,78 dall'01/01/2008 al 31/12/2009
CP_1 titolo di indennità di malattia e maternità agricola oltre interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig. ra delle somme eventualmente già trattenute a titolo Parte_1 di indebito, per le causali in parola, da esso Istituto;
4)Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari”. Ha, nello specifico, dedotto: che l' , nel settembre 2022, provvedeva alla
CP_1 contestazione di una somma, corrisposta all'istante a titolo di indennità malattia e maternità relativa all'anno 2009); che la richiesta di indebito da parte dell in
CP_1 parola corrispondeva ad euro 8.853,78 dall'01/01/2008 al 31/12/2009 a titolo di indennità di malattia e maternità agricola;
che, tuttavia, l' non dava prova di
CP_1 aver corrisposto alla ricorrente effettivamente tali somme, euro 8.853,78 dall'01/01/2008 al 31/12/2009 a titolo di indennità di malattia e maternità agricola, di cui chiedeva la restituzione;
di avere proposto ricorso al Comitato provinciale
CP_1 senza avere riscontro. In punto di diritto, ha eccepito il mancato pagamento della somma di cui l'
CP_1 assumeva l'indebita erogazione e la prescrizione decennale del diritto dalla data dell'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma ritenuta indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso merita parziale accoglimento, nei limiti e per le argomentazioni di seguito esposte. L'indebito impugnato ha ad oggetto l'indennità di malattia e maternità corrisposte alla ricorrente per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2009. A sostegno dell'impugnazione l'istante ha eccepito: il mancato pagamento della prestazione da parte dell' e la prescrizione del credito dell'istituto; nulla ha dedotto CP_1 nel merito della pretesa restitutoria. Ciò posto, l' ha allegato le stampe dei pagamenti delle prestazioni di malattia e di CP_1 maternità corrisposti dall'Istituto nel corso del 2009, con relative date di valuta e indicazione dei periodi di competenza (all.ti nn. 1, 2, 3 e 4). Ha, altresì, provato la sussistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, allegando le note di sollecito notificate in data 9.11.2011 e 7.11.2013 (all.ti nn. 5, 6, 7 e 8). L' ha ancora documentato l'origine dell'indebito, pur in assenza di specifici CP_1 motivi di doglianza sul punto, scaturito dal disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della Cooperativa Agricola Maria RO RL anno 2008 (come da sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermativa delle decisione di primo grado, in atti ). Deve ancora osservarsi che il difensore della ricorrente, solo in corso di giudizio, ha lamentato di avere casualmente avuto contezza del provvedimento impugnato a seguito di un accesso al cassetto previdenziale. Orbene, tale affermazione contrasta con quanto dichiarato in ricorso, ossia che "l' nel settembre 2022, provvedeva alla CP_1 contestazione di una somma, a suo dire, corrisposta all'istante a titolo di indennità malattia e maternità relativa all'anno 2009” ed in ogni caso è smentita dalla prova dell'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, fornita dall' (all.ti CP_1 nn. 10 e 11 alle note di trattazione scritta del 24.10.24). Da ultimo, l'istante contesta, sul presupposto che la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore debba avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore. Tale motivo di doglianza merita accoglimento. Invero, in merito alla differenza tra importo erogato e importo ora richiesto in restituzione, l' ha precisato che i pagamenti avvengono al netto delle ritenute di CP_1 legge, mentre le richieste di restituzione sono al lordo delle stesse, a norma dell'art. 10 T.U.I.R.,lett. d-bis. L'assunto non è condivisibile, in quanto non tiene conto del mutato quadro normativo. Difatti, con la circolare 22 novembre 2021, n. 174, l' ha fornito le CP_1 CP_1 indicazioni operative sulla nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite, disciplinata dall'articolo 150, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34. In particolare, la norma ha disciplinato le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili Per quanto concerne la decorrenza della nuova disciplina il comma 3 dell'articolo 150 in argomento ha previsto che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle “restituite dal 1° gennaio 2020”, facendo salvi “i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire alla data dal 19 maggio 2020. Nella specie, essendo stata notificata la nota di debito nel 2022, andava applicata la cd.
“nettizzazione degli indebiti”, per cui l'importo effettivo oggetto di restituzione emerge dai prospetti dell' e corrisponde ad € 7.782,18, mentre la somma richiesta CP_1 dall' in restituzione è di € 8.853,78. CP_1
In definitiva deve essere dichiarata dovuta dalla ricorrente all la somma complessiva di CP_1 euro 7.782,18.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara dovuta dalla ricorrente all la somma CP_1 complessiva di euro 7.782,18 ; compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 29.10.24 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
29.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1144.2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. to Gabriella Lauretta, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24.02.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro 8.853,78 dall'01/01/2008 al 31/12/2009, eventualmente erogata dall' a titolo di indennità di malattia e maternità,
CP_1 richieste dall' (come specificato dal provvedimento del gennaio e del
CP_1 CP_1 settembre 2022); 2) Sentir dichiarare per l'effetto la ricorrente non tenuta alla restituzione all' della somma di euro 8.853,78 dall'01/01/2008 al 31/12/2009
CP_1 titolo di indennità di malattia e maternità agricola oltre interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig. ra delle somme eventualmente già trattenute a titolo Parte_1 di indebito, per le causali in parola, da esso Istituto;
4)Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari”. Ha, nello specifico, dedotto: che l' , nel settembre 2022, provvedeva alla
CP_1 contestazione di una somma, corrisposta all'istante a titolo di indennità malattia e maternità relativa all'anno 2009); che la richiesta di indebito da parte dell in
CP_1 parola corrispondeva ad euro 8.853,78 dall'01/01/2008 al 31/12/2009 a titolo di indennità di malattia e maternità agricola;
che, tuttavia, l' non dava prova di
CP_1 aver corrisposto alla ricorrente effettivamente tali somme, euro 8.853,78 dall'01/01/2008 al 31/12/2009 a titolo di indennità di malattia e maternità agricola, di cui chiedeva la restituzione;
di avere proposto ricorso al Comitato provinciale
CP_1 senza avere riscontro. In punto di diritto, ha eccepito il mancato pagamento della somma di cui l'
CP_1 assumeva l'indebita erogazione e la prescrizione decennale del diritto dalla data dell'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma ritenuta indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso merita parziale accoglimento, nei limiti e per le argomentazioni di seguito esposte. L'indebito impugnato ha ad oggetto l'indennità di malattia e maternità corrisposte alla ricorrente per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2009. A sostegno dell'impugnazione l'istante ha eccepito: il mancato pagamento della prestazione da parte dell' e la prescrizione del credito dell'istituto; nulla ha dedotto CP_1 nel merito della pretesa restitutoria. Ciò posto, l' ha allegato le stampe dei pagamenti delle prestazioni di malattia e di CP_1 maternità corrisposti dall'Istituto nel corso del 2009, con relative date di valuta e indicazione dei periodi di competenza (all.ti nn. 1, 2, 3 e 4). Ha, altresì, provato la sussistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, allegando le note di sollecito notificate in data 9.11.2011 e 7.11.2013 (all.ti nn. 5, 6, 7 e 8). L' ha ancora documentato l'origine dell'indebito, pur in assenza di specifici CP_1 motivi di doglianza sul punto, scaturito dal disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della Cooperativa Agricola Maria RO RL anno 2008 (come da sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermativa delle decisione di primo grado, in atti ). Deve ancora osservarsi che il difensore della ricorrente, solo in corso di giudizio, ha lamentato di avere casualmente avuto contezza del provvedimento impugnato a seguito di un accesso al cassetto previdenziale. Orbene, tale affermazione contrasta con quanto dichiarato in ricorso, ossia che "l' nel settembre 2022, provvedeva alla CP_1 contestazione di una somma, a suo dire, corrisposta all'istante a titolo di indennità malattia e maternità relativa all'anno 2009” ed in ogni caso è smentita dalla prova dell'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, fornita dall' (all.ti CP_1 nn. 10 e 11 alle note di trattazione scritta del 24.10.24). Da ultimo, l'istante contesta, sul presupposto che la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore debba avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore. Tale motivo di doglianza merita accoglimento. Invero, in merito alla differenza tra importo erogato e importo ora richiesto in restituzione, l' ha precisato che i pagamenti avvengono al netto delle ritenute di CP_1 legge, mentre le richieste di restituzione sono al lordo delle stesse, a norma dell'art. 10 T.U.I.R.,lett. d-bis. L'assunto non è condivisibile, in quanto non tiene conto del mutato quadro normativo. Difatti, con la circolare 22 novembre 2021, n. 174, l' ha fornito le CP_1 CP_1 indicazioni operative sulla nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite, disciplinata dall'articolo 150, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34. In particolare, la norma ha disciplinato le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili Per quanto concerne la decorrenza della nuova disciplina il comma 3 dell'articolo 150 in argomento ha previsto che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle “restituite dal 1° gennaio 2020”, facendo salvi “i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire alla data dal 19 maggio 2020. Nella specie, essendo stata notificata la nota di debito nel 2022, andava applicata la cd.
“nettizzazione degli indebiti”, per cui l'importo effettivo oggetto di restituzione emerge dai prospetti dell' e corrisponde ad € 7.782,18, mentre la somma richiesta CP_1 dall' in restituzione è di € 8.853,78. CP_1
In definitiva deve essere dichiarata dovuta dalla ricorrente all la somma complessiva di CP_1 euro 7.782,18.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara dovuta dalla ricorrente all la somma CP_1 complessiva di euro 7.782,18 ; compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 29.10.24 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè