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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/06/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2757 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Nicola Rasile e Marianna Lamura, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 6.06.2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini stabiliti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di avere contratto matrimonio in Cerveteri secondo il rito concordatario con in data 12.09.2004, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 116, parte II, Serie A, anno 2004,
scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
Per_
- che dall'unione coniugale è nata la figlia delle parti in data
31.08.2005;
- che la dimora coniugale è stata concordemente fissata dai coniugi nell'immobile sito in Cerveteri, Via M. Pelagalli n. 79/d e che sulla medesima grava un mutuo ipotecario con rata mensile di circa € 1.200,00 che le parti pagano congiuntamente al 50 %;
- di essere impiegata presso una società che lavora in appalto con il comune di Cerveteri (ufficio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani) con una retribuzione mensile di € 1.700,00 per 14 mensilità;
- che il svolge attività di promotore finanziario presso la Sanpaolo CP_1
Invest percependo un reddito di circa € 1.300,00;
2 - che nell'ambito del giudizio di separazione il Tribunale di Civitavecchia
ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti;
- che successivamente, essendo migliorati i rapporti tra le parti, i coniugi hanno rassegnato le conclusioni congiunte;
- che tra le condizioni della separazione era previsto a carico del marito un assegno a titolo di mantenimento della figlia di circa € 300,00 mensili;
Per_
- che dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia il non ha più versato la sua parte del mutuo mensile;
CP_1
- che la somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia concordata in sede di separazione era stata commisurata anche ai guadagni del marito ed alla sua situazione economico-patrimoniale.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, assegnazione della casa coniugale in suo favore e obbligo in capo al di corrispondere in suo CP_1
favore l'importo maggiorato di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie necessarie per la figlia.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 15.01.24 si è costituito il il CP_1
quale ha aderito alla domanda di divorzio, contestando la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente, ed ha concluso chiedendo al Tribunale disporsi a suo
Per_ carico un assegno per il mantenimento della figlia quantificato in € 500,00
e pagamento delle spese straordinarie necessarie per la medesima da
3 suddividersi al 50 % tra i coniugi, oltre all'accertamento del danno endofamiliare subito con conseguente richiesta di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni.
All'udienza presidenziale tenutasi il 27.03.24 il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha formulato a verbale una proposta conciliativa che non veniva accolta dalle parti, e, preso atto della mancata accettazione,
adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti come da separata ordinanza,
rinviando per la decisione della causa all'udienza del 28.02.2025 e onerando i difensori al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornato.
All'udienza del 28.02.2025 i difensori depositavano l'accordo contenente le conclusioni congiunte e il Giudice, preso atto della mancata comparizione delle parti in udienza, rinviava la causa all'udienza cartolare del 6.06.2025
onerando i difensori al deposito di note scritte contenenti l'accordo.
Nelle more le parti procedevano al deposito delle conclusioni congiunte nei termini stabiliti.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/09/2004,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2757/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cerveteri in data 12/09/2004 tra nata a [...] Parte_1
(RM) il 26/08/1971 e nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri
all'atto n. 116, parte 2, serie A, dell'anno 2004;
B) dispone l'assegnazione della coniugale sita in Cerveteri, Via Pelagalli n.
79/d alla Sig.ra Tuttavia, i coniugi porranno, nella Parte_1
immediatezza, il suddetto immobile in vendita a mezzo agenzia di intermediazione immobiliare. Il ricavato della vendita sarà adoperato,
dalle parti, per l'estinzione, parziale del mutuo acceso al momento dell'acquisto con la Barclays Bank;
C) dispone che il Sig. continuerà a versare mensilmente e Controparte_1
Per_ direttamente alla figlia su conto corrente intestato alla medesima, la somma di € 500,00 per il suo mantenimento, oltre ad aggiornamento
ISTAT annuale che il medesimo conteggerà personalmente. Detto
assegno verrà versato, all'avente diritto, entro il giorno 5 di ogni mese. Il
Sig. contribuirà poi al pagamento nei confronti della Controparte_1
Sig,ra del 50% delle spese straordinarie come già Parte_1
stabilito in precedenza;
Per_ D) dispone che il Sig. potrà vedere la figlia ormai Controparte_1
5 maggiorenne prendendo direttamente accordi con la medesima;
E) prende atto che il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle partì; si dà atto che le condizioni sopra descritte produrranno efficacia dalla data di sottoscrizione dell'accordo, a prescindere dalla data di emissione della sentenza;
F) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
G) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 24 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Il Presidente Dott Gianluca Gelso
Dott.ssa Roberta Nardone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2757 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Cerveteri (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Nicola Rasile e Marianna Lamura, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 6.06.2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini stabiliti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di avere contratto matrimonio in Cerveteri secondo il rito concordatario con in data 12.09.2004, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 116, parte II, Serie A, anno 2004,
scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
Per_
- che dall'unione coniugale è nata la figlia delle parti in data
31.08.2005;
- che la dimora coniugale è stata concordemente fissata dai coniugi nell'immobile sito in Cerveteri, Via M. Pelagalli n. 79/d e che sulla medesima grava un mutuo ipotecario con rata mensile di circa € 1.200,00 che le parti pagano congiuntamente al 50 %;
- di essere impiegata presso una società che lavora in appalto con il comune di Cerveteri (ufficio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani) con una retribuzione mensile di € 1.700,00 per 14 mensilità;
- che il svolge attività di promotore finanziario presso la Sanpaolo CP_1
Invest percependo un reddito di circa € 1.300,00;
2 - che nell'ambito del giudizio di separazione il Tribunale di Civitavecchia
ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti;
- che successivamente, essendo migliorati i rapporti tra le parti, i coniugi hanno rassegnato le conclusioni congiunte;
- che tra le condizioni della separazione era previsto a carico del marito un assegno a titolo di mantenimento della figlia di circa € 300,00 mensili;
Per_
- che dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia il non ha più versato la sua parte del mutuo mensile;
CP_1
- che la somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia concordata in sede di separazione era stata commisurata anche ai guadagni del marito ed alla sua situazione economico-patrimoniale.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, assegnazione della casa coniugale in suo favore e obbligo in capo al di corrispondere in suo CP_1
favore l'importo maggiorato di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie necessarie per la figlia.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 15.01.24 si è costituito il il CP_1
quale ha aderito alla domanda di divorzio, contestando la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente, ed ha concluso chiedendo al Tribunale disporsi a suo
Per_ carico un assegno per il mantenimento della figlia quantificato in € 500,00
e pagamento delle spese straordinarie necessarie per la medesima da
3 suddividersi al 50 % tra i coniugi, oltre all'accertamento del danno endofamiliare subito con conseguente richiesta di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni.
All'udienza presidenziale tenutasi il 27.03.24 il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha formulato a verbale una proposta conciliativa che non veniva accolta dalle parti, e, preso atto della mancata accettazione,
adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti come da separata ordinanza,
rinviando per la decisione della causa all'udienza del 28.02.2025 e onerando i difensori al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornato.
All'udienza del 28.02.2025 i difensori depositavano l'accordo contenente le conclusioni congiunte e il Giudice, preso atto della mancata comparizione delle parti in udienza, rinviava la causa all'udienza cartolare del 6.06.2025
onerando i difensori al deposito di note scritte contenenti l'accordo.
Nelle more le parti procedevano al deposito delle conclusioni congiunte nei termini stabiliti.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/09/2004,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2757/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cerveteri in data 12/09/2004 tra nata a [...] Parte_1
(RM) il 26/08/1971 e nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri
all'atto n. 116, parte 2, serie A, dell'anno 2004;
B) dispone l'assegnazione della coniugale sita in Cerveteri, Via Pelagalli n.
79/d alla Sig.ra Tuttavia, i coniugi porranno, nella Parte_1
immediatezza, il suddetto immobile in vendita a mezzo agenzia di intermediazione immobiliare. Il ricavato della vendita sarà adoperato,
dalle parti, per l'estinzione, parziale del mutuo acceso al momento dell'acquisto con la Barclays Bank;
C) dispone che il Sig. continuerà a versare mensilmente e Controparte_1
Per_ direttamente alla figlia su conto corrente intestato alla medesima, la somma di € 500,00 per il suo mantenimento, oltre ad aggiornamento
ISTAT annuale che il medesimo conteggerà personalmente. Detto
assegno verrà versato, all'avente diritto, entro il giorno 5 di ogni mese. Il
Sig. contribuirà poi al pagamento nei confronti della Controparte_1
Sig,ra del 50% delle spese straordinarie come già Parte_1
stabilito in precedenza;
Per_ D) dispone che il Sig. potrà vedere la figlia ormai Controparte_1
5 maggiorenne prendendo direttamente accordi con la medesima;
E) prende atto che il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle partì; si dà atto che le condizioni sopra descritte produrranno efficacia dalla data di sottoscrizione dell'accordo, a prescindere dalla data di emissione della sentenza;
F) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
G) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 24 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Il Presidente Dott Gianluca Gelso
Dott.ssa Roberta Nardone
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