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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1238/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1238/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2025, promossa da:
C.F. e P.IV , con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Pecci n. Parte_1 P.IV_1
15, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa Parte_2
dagli Avv.ti Antonio Liguori e Antonella Migliaccio;
Opponente
Nei confronti di
P.IV , con sede legale in Viterbo, Strada Poggino 85/91, Controparte_1 P.IV_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Fabrizio Massarelli e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via G. Matteotti n.
73;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 349/22 emesso dal Tribunale di Viterbo in data
01.04.2022, nel procedimento recante R.G. 816/2022
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 349/22 emesso dal Tribunale di Viterbo, con cui gli veniva intimato di
1 corrispondere alla la somma complessiva di € 11.946,00, oltre spese di procedura, Controparte_1
a titolo di compenso dovuto per la fornitura di prodotti alimentari.
A fondamento dell'opposizione affermava che la merce oggetto della fatture non le era mai stata consegnata e che le fatture prodotte nel fascicolo monitorio, peraltro non accompagnate dall'estratto autentico delle scritture contabili, non potevano assumere nessun rilievo probatorio nel giudizio a cognizione piena instauratosi in seguito all'opposizione.
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la contestando i motivi di opposizione e Controparte_1
chiedendo la conferma del monitorio.
Segnatamente, affermava che i prodotti alimentari indicati nelle fatture n. 19141/2021 e n.
19318/2021, ovvero la granella di nocciole tostate e lo zucchero di canna grezzo, erano stati consegnati, rispettivamente il 16 e 17 settembre 2021, con l'impiego dell'automezzo condotto da
[...]
, in esecuzione degli ordini inviati da legale rappresentante della Persona_1 Parte_2
società opponente, a , dipendente della società opposta. Persona_2
L'effettiva consegna della merce all'opponente era confermata anche dalla firma apposta il calce ai documenti di trasporto dalla persona incaricata al ritiro presso i locali dell'opponente, siti in Strada
Nettunese, Km 18,300.
3. Nello svolgimento del processo, alla prima udienza, la società opponente disconosceva le firme apposte in calce ai documenti di trasporto prodotti da controparte.
Il precedente giudicante concedeva la provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
In particolare, la società opposta eccepiva la tardività del disconoscimento, essendo le fatture già prodotte nel fascicolo monitorio ed affermava che il legale rappresentante della società opponente non poteva disconoscere la firma di un terzo, ovvero apposta sul documento Persona_3
di trasporto relativo alla fattura n. 19141/2021. Inoltre, produceva gli ordini di fornitura impartiti dal legale rappresentante dell'opponente mediante messaggi telefonici.
All'udienza del 05.03.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa
In data 19.02.2025 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
2 4. L'opposizione deve essere rigettata, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 349/22 emesso dal Tribunale di
Viterbo.
La società opposta ha provato di aver effettuato la fornitura di prodotti alimentari Controparte_1 contestata dall'opponente, dimostrando la spettanza del credito al pagamento del prezzo.
Al riguardo giova precisare che il disconoscimento delle firme apposte sui documenti di trasporto
(allegati nn. 3 e 4 della comparsa di risposta) effettuato dall'opponente con le note autorizzate per la prima udienza non può considerarsi tardivo, in quanto tali documenti non erano stati depositati nella produzione del monitorio. Cionondimeno si tratta di un disconoscimento generico, privo di rilevanza secondo il consolidato orientamento nomofilattico in base al quale “Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi”. (Cass. n. 24456 del
21/11/2011).
Pertanto, i suddetti documenti di trasporto sono utilizzabili a fini istruttori.
Orbene detti documenti, unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1
dipendente della società opposta e da , conducente dell'automezzo che ha
[...] Persona_1 effettuato la consegna della merce, consentono di ritenere provata la pretesa dell'opposta. Infatti, i testimoni hanno reso dichiarazioni convergenti e concordanti in ordine alla vendita ed all'effettiva consegna della merce presso i locali della società opponente.
Ne discende, quindi, che risulta provato il diritto della società opposta al pagamento del prezzo ed il provvedimento monitorio merita di essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, della complessità della materia e della limitata attività istruttoria, venendo liquidate secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
3 1. Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.349/22 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 01.04.2022, nel procedimento recante R.G. 816/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 5.077,00, oltre Parte_1
conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 14.05.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1238/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2025, promossa da:
C.F. e P.IV , con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Pecci n. Parte_1 P.IV_1
15, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa Parte_2
dagli Avv.ti Antonio Liguori e Antonella Migliaccio;
Opponente
Nei confronti di
P.IV , con sede legale in Viterbo, Strada Poggino 85/91, Controparte_1 P.IV_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Fabrizio Massarelli e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via G. Matteotti n.
73;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 349/22 emesso dal Tribunale di Viterbo in data
01.04.2022, nel procedimento recante R.G. 816/2022
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 349/22 emesso dal Tribunale di Viterbo, con cui gli veniva intimato di
1 corrispondere alla la somma complessiva di € 11.946,00, oltre spese di procedura, Controparte_1
a titolo di compenso dovuto per la fornitura di prodotti alimentari.
A fondamento dell'opposizione affermava che la merce oggetto della fatture non le era mai stata consegnata e che le fatture prodotte nel fascicolo monitorio, peraltro non accompagnate dall'estratto autentico delle scritture contabili, non potevano assumere nessun rilievo probatorio nel giudizio a cognizione piena instauratosi in seguito all'opposizione.
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la contestando i motivi di opposizione e Controparte_1
chiedendo la conferma del monitorio.
Segnatamente, affermava che i prodotti alimentari indicati nelle fatture n. 19141/2021 e n.
19318/2021, ovvero la granella di nocciole tostate e lo zucchero di canna grezzo, erano stati consegnati, rispettivamente il 16 e 17 settembre 2021, con l'impiego dell'automezzo condotto da
[...]
, in esecuzione degli ordini inviati da legale rappresentante della Persona_1 Parte_2
società opponente, a , dipendente della società opposta. Persona_2
L'effettiva consegna della merce all'opponente era confermata anche dalla firma apposta il calce ai documenti di trasporto dalla persona incaricata al ritiro presso i locali dell'opponente, siti in Strada
Nettunese, Km 18,300.
3. Nello svolgimento del processo, alla prima udienza, la società opponente disconosceva le firme apposte in calce ai documenti di trasporto prodotti da controparte.
Il precedente giudicante concedeva la provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
In particolare, la società opposta eccepiva la tardività del disconoscimento, essendo le fatture già prodotte nel fascicolo monitorio ed affermava che il legale rappresentante della società opponente non poteva disconoscere la firma di un terzo, ovvero apposta sul documento Persona_3
di trasporto relativo alla fattura n. 19141/2021. Inoltre, produceva gli ordini di fornitura impartiti dal legale rappresentante dell'opponente mediante messaggi telefonici.
All'udienza del 05.03.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa
In data 19.02.2025 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
2 4. L'opposizione deve essere rigettata, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 349/22 emesso dal Tribunale di
Viterbo.
La società opposta ha provato di aver effettuato la fornitura di prodotti alimentari Controparte_1 contestata dall'opponente, dimostrando la spettanza del credito al pagamento del prezzo.
Al riguardo giova precisare che il disconoscimento delle firme apposte sui documenti di trasporto
(allegati nn. 3 e 4 della comparsa di risposta) effettuato dall'opponente con le note autorizzate per la prima udienza non può considerarsi tardivo, in quanto tali documenti non erano stati depositati nella produzione del monitorio. Cionondimeno si tratta di un disconoscimento generico, privo di rilevanza secondo il consolidato orientamento nomofilattico in base al quale “Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi”. (Cass. n. 24456 del
21/11/2011).
Pertanto, i suddetti documenti di trasporto sono utilizzabili a fini istruttori.
Orbene detti documenti, unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1
dipendente della società opposta e da , conducente dell'automezzo che ha
[...] Persona_1 effettuato la consegna della merce, consentono di ritenere provata la pretesa dell'opposta. Infatti, i testimoni hanno reso dichiarazioni convergenti e concordanti in ordine alla vendita ed all'effettiva consegna della merce presso i locali della società opponente.
Ne discende, quindi, che risulta provato il diritto della società opposta al pagamento del prezzo ed il provvedimento monitorio merita di essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, della complessità della materia e della limitata attività istruttoria, venendo liquidate secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
3 1. Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.349/22 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 01.04.2022, nel procedimento recante R.G. 816/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 5.077,00, oltre Parte_1
conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 14.05.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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