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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/10/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1384/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. RA AN, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine sino all' 8 settembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n.R.G. 1384/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Davide FIORANI come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Don Luigi Sturzo n. 9
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea BOTTA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4 CP_1
- resistente
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nelle note scritte sostitutive di udienza FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 20.5.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale per sentirlo condannare alla corresponsione in proprio CP_1 favore dell'assegno sociale con la decorrenza di legge. La ricorrente espone di avere presentato domanda amministrativa all'ente convenuto in data 28.9.2024 e che questa è stata ingiustamente respinta come da comunicazione del 10.10.2024, per la volontaria determinazione dello stato di bisogno a seguito di rinuncia dell'assegno di mantenimento da parte dell'assistibile. L'attrice allega di avere infruttuosamente proposto ricorso amministrativo. Tanto premesso, l'istante deduce di essere in possesso di tutti i requisiti per l'erogazione della prestazione richiesta e richiama giurisprudenza di legittimità sulla irrilevanza della mancata richiesta dell'assegno di mantenimento ai fini della sussistenza del requisito dell'effettiva sussistenza dello stato di bisogno del richiedente. Alla luce di quanto esposto, dedotto e argomentato, la sig.ra ha rassegnato le conclusioni sopra indicate. Parte_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l rappresentando che l'assegno CP_1 sociale chiesto da controparte, a seguito di riesame della domanda e nuova istruttoria che ha accertato la sussistenza dei requisiti di legge, è stato liquidato con decorrenza dalla domanda amministrativa con corresponsione degli arretrati. Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate nel termine assegnato fino all'8 ottobre
2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge n. 335 del 1995 e la conseguente condanna dell all'erogazione della CP_1 prestazione, sul presupposto della sussistenza di tutti i requisiti di legge.
L'Ente previdenziale, nella memoria difensiva, ha rappresentato di avere provveduto alla riconoscimento della prestazione e alla sua liquidazione a seguito di riesame dell'istanza. Controparte ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento e si è associato alla domanda di cessata materia del contendere.
La sopravvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa con la decorrenza richiesta determina il venir meno dell'interesse ex art. 100 c.p.c. alla ulteriore coltivazione del presente giudizio, atteso che l'avvenuta integrale soddisfazione della pretesa dell'attrice rende priva di utilità giuridicamente apprezzabile la pronuncia giurisdizionale sul merito della domanda. Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
L' deve ritenersi parte virtualmente soccombente, in quanto ha originariamente rigettato l'istanza, CP_1 anche in sede di ricorso amministrativo, e solo successivamente alla introduzione del presente giudizio, all'esito di un riesame della domanda e di una nuova istruttoria, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione della prestazione, sussistenza della quale non può dubitarsi proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata in premessa. La condotta dell'ente ha costretto controparte ad agire in giudizio. Le spese processuali vanno quindi poste a carico dell nella misura CP_1 indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, e liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente (parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, cause di previdenza e assistenza, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della CP_1 ricorrente, liquidandole in euro 854,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. RA AN, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine sino all' 8 settembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n.R.G. 1384/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Davide FIORANI come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Don Luigi Sturzo n. 9
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea BOTTA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4 CP_1
- resistente
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nelle note scritte sostitutive di udienza FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 20.5.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale per sentirlo condannare alla corresponsione in proprio CP_1 favore dell'assegno sociale con la decorrenza di legge. La ricorrente espone di avere presentato domanda amministrativa all'ente convenuto in data 28.9.2024 e che questa è stata ingiustamente respinta come da comunicazione del 10.10.2024, per la volontaria determinazione dello stato di bisogno a seguito di rinuncia dell'assegno di mantenimento da parte dell'assistibile. L'attrice allega di avere infruttuosamente proposto ricorso amministrativo. Tanto premesso, l'istante deduce di essere in possesso di tutti i requisiti per l'erogazione della prestazione richiesta e richiama giurisprudenza di legittimità sulla irrilevanza della mancata richiesta dell'assegno di mantenimento ai fini della sussistenza del requisito dell'effettiva sussistenza dello stato di bisogno del richiedente. Alla luce di quanto esposto, dedotto e argomentato, la sig.ra ha rassegnato le conclusioni sopra indicate. Parte_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l rappresentando che l'assegno CP_1 sociale chiesto da controparte, a seguito di riesame della domanda e nuova istruttoria che ha accertato la sussistenza dei requisiti di legge, è stato liquidato con decorrenza dalla domanda amministrativa con corresponsione degli arretrati. Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate nel termine assegnato fino all'8 ottobre
2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge n. 335 del 1995 e la conseguente condanna dell all'erogazione della CP_1 prestazione, sul presupposto della sussistenza di tutti i requisiti di legge.
L'Ente previdenziale, nella memoria difensiva, ha rappresentato di avere provveduto alla riconoscimento della prestazione e alla sua liquidazione a seguito di riesame dell'istanza. Controparte ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento e si è associato alla domanda di cessata materia del contendere.
La sopravvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa con la decorrenza richiesta determina il venir meno dell'interesse ex art. 100 c.p.c. alla ulteriore coltivazione del presente giudizio, atteso che l'avvenuta integrale soddisfazione della pretesa dell'attrice rende priva di utilità giuridicamente apprezzabile la pronuncia giurisdizionale sul merito della domanda. Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
L' deve ritenersi parte virtualmente soccombente, in quanto ha originariamente rigettato l'istanza, CP_1 anche in sede di ricorso amministrativo, e solo successivamente alla introduzione del presente giudizio, all'esito di un riesame della domanda e di una nuova istruttoria, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione della prestazione, sussistenza della quale non può dubitarsi proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata in premessa. La condotta dell'ente ha costretto controparte ad agire in giudizio. Le spese processuali vanno quindi poste a carico dell nella misura CP_1 indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, e liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente (parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, cause di previdenza e assistenza, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della CP_1 ricorrente, liquidandole in euro 854,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA AN