Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/02/2026, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11473 del 2025, proposto da IA IA RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Del Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
alla Sent. n. 13152/2024 pubbl. il 19/12/2024 RG n. 34983/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia CANE', entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar
nominando , fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo di euro 875,00, oltre accessori, come quantificato nel preavviso di fattura (all. 8);
- ordinando all'amministrazione intimata di dare esecuzione alla Sent. n. 13152/2024 pubbl. il 19/12/2024 RG n. 34983/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia CANE' entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 2.500,00 euro; 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2019/2020,2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CI IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato “ il diritto della parte ricorrente –avendo prestato servizio di docente a tempo determinato -ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l’effetto condanna il Ministero resistente a provvedere all’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 2500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ” (doc. 1).
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva (cfr. docc. 2-3).
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 18.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND ET, Presidente
RI Rosaria Oliva, Referendario
CI IE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI IE RO | ND ET |
IL SEGRETARIO