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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa LA DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Castel di Sangro il 08/02/1975 – CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Noride Narducci C.F._1
E
n. a Pizzoferrato il 07/11/1968 – CF Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Roberto Bianco
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 03.7.2025, del seguente preciso tenore:
1) i coniugi vivranno separatamente, assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
2) i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, pertanto alcun contributo viene disposto;
3) la casa coniugale in Pizzoferrato alla Via Pineta n.17/a, già di proprietà del Sig.
, rimarrà assegnata allo stesso con tutti gli arredi e mobilio Parte_2 avendo la consorte già provveduto al ritiro dei propri beni ed effetti personali;
4) il Sig. , tenuto conto della valutazione comparativa dei redditi Parte_2 dei coniugi e riconoscendo che la moglie ha contribuito con proprie risorse al versamento del conguaglio ai fratelli in sede di divisione ed attribuzione della casa già residenza famigliare e dei locali al piano terra, intestati esclusivamente a lui in virtù di atto di donazione, nonché al versamento delle rate ed all'estinzione di un mutuo acceso presso la si obbliga a versare CP_1 alla consorte, Sig.ra , la somma una tantum pari ad € 20.000,00 Parte_1
(ventimila/00) a titolo di mantenimento;
5) i coniugi dichiarano che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante e il versamento effettuato dal Pt_2 sarà a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale;
6) il Sig. cederà alla consorte la proprietà del veicolo Lancia Ypsilon Parte_2
10 Tg. ER951MH allo stesso intestato ma in uso alla moglie e provvederà al pagamento dei costi per il passaggio di proprietà, iscrizione al PRA e comunque di tutte quelle necessarie all'adempimento; 7) la Sig.ra cederà al figlio il furgone Citroen Parte_1 Parte_3
Jumper Tg.DL869KF ed il Sig. provvederà al pagamento delle Parte_2 spese del passaggio di proprietà, iscrizione al PRA e di tutte quelle necessarie all'adempimento;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate da
[...] considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ateleta, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 1994, n. 1, Parte II serie A;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa LA Di OL
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
Il Presidente Estensore
LA Di OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa LA DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Castel di Sangro il 08/02/1975 – CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Noride Narducci C.F._1
E
n. a Pizzoferrato il 07/11/1968 – CF Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Roberto Bianco
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 03.7.2025, del seguente preciso tenore:
1) i coniugi vivranno separatamente, assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
2) i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, pertanto alcun contributo viene disposto;
3) la casa coniugale in Pizzoferrato alla Via Pineta n.17/a, già di proprietà del Sig.
, rimarrà assegnata allo stesso con tutti gli arredi e mobilio Parte_2 avendo la consorte già provveduto al ritiro dei propri beni ed effetti personali;
4) il Sig. , tenuto conto della valutazione comparativa dei redditi Parte_2 dei coniugi e riconoscendo che la moglie ha contribuito con proprie risorse al versamento del conguaglio ai fratelli in sede di divisione ed attribuzione della casa già residenza famigliare e dei locali al piano terra, intestati esclusivamente a lui in virtù di atto di donazione, nonché al versamento delle rate ed all'estinzione di un mutuo acceso presso la si obbliga a versare CP_1 alla consorte, Sig.ra , la somma una tantum pari ad € 20.000,00 Parte_1
(ventimila/00) a titolo di mantenimento;
5) i coniugi dichiarano che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante e il versamento effettuato dal Pt_2 sarà a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale;
6) il Sig. cederà alla consorte la proprietà del veicolo Lancia Ypsilon Parte_2
10 Tg. ER951MH allo stesso intestato ma in uso alla moglie e provvederà al pagamento dei costi per il passaggio di proprietà, iscrizione al PRA e comunque di tutte quelle necessarie all'adempimento; 7) la Sig.ra cederà al figlio il furgone Citroen Parte_1 Parte_3
Jumper Tg.DL869KF ed il Sig. provvederà al pagamento delle Parte_2 spese del passaggio di proprietà, iscrizione al PRA e di tutte quelle necessarie all'adempimento;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate da
[...] considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ateleta, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 1994, n. 1, Parte II serie A;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa LA Di OL
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
Il Presidente Estensore
LA Di OL