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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
812/2023
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 812/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
, rappr. e difesa dagli avv.ti Sicignano e Sorrentino Parte_1
attore
e
Valentina LA, rappr. e difeso dall'avv. Fuccillo
LI ZO, rappr. e difeso dall'avv. Calogero
convenuti
GO AS e RO MA
convenuto contumace
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
1 è titolare di un credito, pari a € 70mila, nei confronti di GO Parte_1
AS di cui al decreto ingiuntivo (definitivo) 966/2021 emessa da questo ufficio in data 8 luglio 2021, derivante dal rapporto sottostante di un contratto preliminare di compravendita posto in essere in data 2 settembre 2017 (con termine per il definitivo fino al 31 dicembre 2020) avente ad oggetto un immobile, ubicato in Scafati contrada castagno alla via della resistenza II traversa 1 A (NCEU fg 18, part. 555, sub 12), inadempiuto dal promittente – venditore (poi condannato alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria), ed impugna, ex art. 2901 cc, l'atto di alienazione successivo posto in essere da GO AS, promittente – venditore, dapprima, in favore di Valentina LA (3 maggio 2017) - prezzo pattuito in € 180mila da corrispondersi anche a mezzo di delegazione di pagamento - e, successivamente, da questa, in favore di RO MA (12 marzo 2018). Si costituisce Valentina LA, e
LI ZO che eccepiscono l'infondatezza della domanda e, già a monte, la prescrizione dell'azione stante il decorso del termine di 5 anni di cui all'art. 2901 cc.
Con ordinanza emessa in data 24 aprile 2024, ogni istanza istruttoria veniva rigettata
(atteso che “la circostanza che la prova per testi non è stata articolata per capi specifici e separati (avendo parte attrice chiesto che i testi riferiscano sulle circostanze dedotte in premessa)..”).
All'udienza del 30 gennaio 2025, il Tribunale si riserva per la decisione, con termini ex art. 10 cpc.
La domanda è infondata.
L'atto impugnato concerne il trasferimento di un immobile alienato da GO
AS e (nemmeno evocata in giudizio) in favore Controparte_1
2 di Valentina LA, in data 3 maggio 2017, avente ad oggetto immobile ubicato in
Scafati, contrada castagno alla via della resistenza II traversa 1 A (NCEU fg 18, part. 555, sub 12), già promesso in vendita da con contratto preliminare Parte_1
posto in essere poco tempo dopo (2 settembre 2017): il prezzo di acquisto, pattuito in € 180mila, è stato regolato mediante il versamento d € 30mila da Valentina LA, acquirente, ai venditori, e la restante somma versata da quest'ultima in favore di terzo intervenuto nell'atto contestato, già creditore dei venditori in Parte_2
virtù di pregresso prestito concesso nel 2010 ma rimasto inadempiuto sin dal 2012
(per cui è sorto anche un contenzioso) con delegazione di pagamento rilasciata a carico di . Il medesimo bene immobile è stato poi promesso in vendita, Parte_3
nel settembre di quell'anno, dai venditori, oramai spogliatisi del bene, in favore di che, all'uopo, ha versato caparra confirmatoria di cui, poi, ha Parte_1
reclamato la restituzione (nella misura pari al doppio, come per legge), con il decreto ingiuntivo emesso da quest'ufficio successivamente (2021), ma tale credito è rimasto insoddisfatto per l'incapienza patrimoniale di GO AS, debitore (già venditore). In pratica, GO AS ha promesso in vendita un bene immobile già alienato al momento della stipulazione del contratto preliminare con l'attore.
Ciò posto, in via preliminare, l'azione revocatoria è prescritta: come noto, ex art. 2903 cc, l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, ampiamente decorsi nel caso in esame, risalendo l'atto contestato al 2 settembre 2017 e la data di notifica dell'atto di citazione (atto interruttivo) al 10 febbraio 2023 (notifica a mani proprie a Valentina LA e . Parte_2
In ogni caso, la domanda è infondata per difetto del requisito soggettivo in capo a
Valentina LA da declinarsi nel modo che segue. Infatti, il credito pecuniario (fatto costitutivo dell'azione revocatoria) di – pari al doppio della caparra Parte_1
3 confirmatoria all'epoca del preliminare corrisposta al promittente – venditore - è sorto in occasione della infruttuosa scadenza del termine per la stipula del definitivo con il promittente – venditore (GO AS) ovverosia il 31 dicembre 2020 (a quell'epoca si cristallizza l'inadempimento del promittente – venditore) allorchè gli atti lesivi della garanzia patrimoniale erano stati già posti in essere (trattasi una successione asseritamente fraudolenta registrata nel 2017, allorché Valentina LA si rende acquirente del cespite, e nel 2018, quando l'acquirente nuovamente aliena il bene a RO MA) di talché, trattandosi di atto pregiudizievole anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto a fini dell'accoglimento della domanda, consiste non più nel dolo generico della conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore bensì nella dolosa pre – ordinazione dell'atto medesimo (in capo al disponente) al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (dolo specifico) correlato, laddove trattasi di atto a titolo oneroso (come nel caso in esame) dell'analogo stato soggettivo del terzo acquirente (Valentina LA) partecipe della dolosa preordinazione e non semplicemente consapevole del pregiudizio. Nessun elemento indiziario, viceversa, in tale senso è stato allegato dall'attore, non assurgendo a circostanza significativa nemmeno le modalità apparentemente irrituali del pagamento mediante delegazione di pagamento rilasciata da GO AS in favore di LI ZO, creditore del primo, mercè l'assegnazione di Valentina LA, debitore per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile, al fine di estinguere le reciproche obbligazioni, che perde ogni connotazione di anomalia laddove è emerso che, effettivamente, un debito dei venditori verso il terzo – delegatario sussisteva da tempo, per questa modalità di pagamento si palesa ben plausibile in relazione alle circostanze del caso concreto perdendo, come detto, ogni connotazione di anomalia.
4 Poiché nessuno degli elementi soggettivi che l'art. 2901 cc esige è munito del correndo probatorio sotto il profilo dello stato soggettivo tanto del disponente quanto del terzo, la domanda è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila, pari all'importo complessivo dei crediti azionati, dichiarati in € 70mila), in base al parametro di cui all'art. 5 (secondo cui “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari, dunque, a € 13.430,00 oltre voci accessorie, da porsi a carico dell'attore
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda con condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite liquidate in € 13.430,00 oltre voci accessorie, in favore, per quote uguali, di ciascuna delle parti costituite, con attribuzione ai rispettivi procuratori - difensori.
Torre Annunziata, 28 giugno 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 812/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
, rappr. e difesa dagli avv.ti Sicignano e Sorrentino Parte_1
attore
e
Valentina LA, rappr. e difeso dall'avv. Fuccillo
LI ZO, rappr. e difeso dall'avv. Calogero
convenuti
GO AS e RO MA
convenuto contumace
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
1 è titolare di un credito, pari a € 70mila, nei confronti di GO Parte_1
AS di cui al decreto ingiuntivo (definitivo) 966/2021 emessa da questo ufficio in data 8 luglio 2021, derivante dal rapporto sottostante di un contratto preliminare di compravendita posto in essere in data 2 settembre 2017 (con termine per il definitivo fino al 31 dicembre 2020) avente ad oggetto un immobile, ubicato in Scafati contrada castagno alla via della resistenza II traversa 1 A (NCEU fg 18, part. 555, sub 12), inadempiuto dal promittente – venditore (poi condannato alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria), ed impugna, ex art. 2901 cc, l'atto di alienazione successivo posto in essere da GO AS, promittente – venditore, dapprima, in favore di Valentina LA (3 maggio 2017) - prezzo pattuito in € 180mila da corrispondersi anche a mezzo di delegazione di pagamento - e, successivamente, da questa, in favore di RO MA (12 marzo 2018). Si costituisce Valentina LA, e
LI ZO che eccepiscono l'infondatezza della domanda e, già a monte, la prescrizione dell'azione stante il decorso del termine di 5 anni di cui all'art. 2901 cc.
Con ordinanza emessa in data 24 aprile 2024, ogni istanza istruttoria veniva rigettata
(atteso che “la circostanza che la prova per testi non è stata articolata per capi specifici e separati (avendo parte attrice chiesto che i testi riferiscano sulle circostanze dedotte in premessa)..”).
All'udienza del 30 gennaio 2025, il Tribunale si riserva per la decisione, con termini ex art. 10 cpc.
La domanda è infondata.
L'atto impugnato concerne il trasferimento di un immobile alienato da GO
AS e (nemmeno evocata in giudizio) in favore Controparte_1
2 di Valentina LA, in data 3 maggio 2017, avente ad oggetto immobile ubicato in
Scafati, contrada castagno alla via della resistenza II traversa 1 A (NCEU fg 18, part. 555, sub 12), già promesso in vendita da con contratto preliminare Parte_1
posto in essere poco tempo dopo (2 settembre 2017): il prezzo di acquisto, pattuito in € 180mila, è stato regolato mediante il versamento d € 30mila da Valentina LA, acquirente, ai venditori, e la restante somma versata da quest'ultima in favore di terzo intervenuto nell'atto contestato, già creditore dei venditori in Parte_2
virtù di pregresso prestito concesso nel 2010 ma rimasto inadempiuto sin dal 2012
(per cui è sorto anche un contenzioso) con delegazione di pagamento rilasciata a carico di . Il medesimo bene immobile è stato poi promesso in vendita, Parte_3
nel settembre di quell'anno, dai venditori, oramai spogliatisi del bene, in favore di che, all'uopo, ha versato caparra confirmatoria di cui, poi, ha Parte_1
reclamato la restituzione (nella misura pari al doppio, come per legge), con il decreto ingiuntivo emesso da quest'ufficio successivamente (2021), ma tale credito è rimasto insoddisfatto per l'incapienza patrimoniale di GO AS, debitore (già venditore). In pratica, GO AS ha promesso in vendita un bene immobile già alienato al momento della stipulazione del contratto preliminare con l'attore.
Ciò posto, in via preliminare, l'azione revocatoria è prescritta: come noto, ex art. 2903 cc, l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, ampiamente decorsi nel caso in esame, risalendo l'atto contestato al 2 settembre 2017 e la data di notifica dell'atto di citazione (atto interruttivo) al 10 febbraio 2023 (notifica a mani proprie a Valentina LA e . Parte_2
In ogni caso, la domanda è infondata per difetto del requisito soggettivo in capo a
Valentina LA da declinarsi nel modo che segue. Infatti, il credito pecuniario (fatto costitutivo dell'azione revocatoria) di – pari al doppio della caparra Parte_1
3 confirmatoria all'epoca del preliminare corrisposta al promittente – venditore - è sorto in occasione della infruttuosa scadenza del termine per la stipula del definitivo con il promittente – venditore (GO AS) ovverosia il 31 dicembre 2020 (a quell'epoca si cristallizza l'inadempimento del promittente – venditore) allorchè gli atti lesivi della garanzia patrimoniale erano stati già posti in essere (trattasi una successione asseritamente fraudolenta registrata nel 2017, allorché Valentina LA si rende acquirente del cespite, e nel 2018, quando l'acquirente nuovamente aliena il bene a RO MA) di talché, trattandosi di atto pregiudizievole anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto a fini dell'accoglimento della domanda, consiste non più nel dolo generico della conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore bensì nella dolosa pre – ordinazione dell'atto medesimo (in capo al disponente) al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (dolo specifico) correlato, laddove trattasi di atto a titolo oneroso (come nel caso in esame) dell'analogo stato soggettivo del terzo acquirente (Valentina LA) partecipe della dolosa preordinazione e non semplicemente consapevole del pregiudizio. Nessun elemento indiziario, viceversa, in tale senso è stato allegato dall'attore, non assurgendo a circostanza significativa nemmeno le modalità apparentemente irrituali del pagamento mediante delegazione di pagamento rilasciata da GO AS in favore di LI ZO, creditore del primo, mercè l'assegnazione di Valentina LA, debitore per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile, al fine di estinguere le reciproche obbligazioni, che perde ogni connotazione di anomalia laddove è emerso che, effettivamente, un debito dei venditori verso il terzo – delegatario sussisteva da tempo, per questa modalità di pagamento si palesa ben plausibile in relazione alle circostanze del caso concreto perdendo, come detto, ogni connotazione di anomalia.
4 Poiché nessuno degli elementi soggettivi che l'art. 2901 cc esige è munito del correndo probatorio sotto il profilo dello stato soggettivo tanto del disponente quanto del terzo, la domanda è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila, pari all'importo complessivo dei crediti azionati, dichiarati in € 70mila), in base al parametro di cui all'art. 5 (secondo cui “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari, dunque, a € 13.430,00 oltre voci accessorie, da porsi a carico dell'attore
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda con condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite liquidate in € 13.430,00 oltre voci accessorie, in favore, per quote uguali, di ciascuna delle parti costituite, con attribuzione ai rispettivi procuratori - difensori.
Torre Annunziata, 28 giugno 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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