Versione
18 marzo 1953
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12 dicembre 1993
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Art. 49. (Deliberazioni di urgenza)
Le deliberazioni degli organi regionali, ((. . .)) possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.
Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.
Le deliberazioni degli organi regionali, ((. . .)) possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.
Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 01/06/1979, n. 39Provvedimento: […] 2. - All'udienza del 7 marzo 1979 la difesa della Regione Campania ha sostenuto la cessazione della materia del contendere, essendo stata emanata la legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 (ordinamento contabile della regione Campania), la quale, agli artt. 59 e 60 disciplina il procedimento per la liquidazione delle spese, affidandolo ad organi individuali, e al comma quarto dell'ultima disposizione recita: "Gli atti di liquidazione, ove previsto dalle disposizioni vigenti, sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'organo di controllo, salvo il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".Leggi di più...
- ricorso dello stato·
- spettanza allo stato del relativo potere di controllo·
- atto idoneo a dar vita a conflitto di attribuzione·
- sent. 39/79 b. conflitto di attribuzione·
- atti regionali da sottoporre a controllo della commissione statale·
- venir meno solo in parte degli effetti dell'atto impugnato·
- sent. 39/79 c. conflitto di attribuzione·
- cessazione della materia del contendere·
- sent. 39/79 a. conflitto di attribuzione·
- annullamento dell'atto regionale che nega tale potere.·
- insussistenza.·
- atti degli organi monocratici regionali