Articolo 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 48Articolo 50
Versione
18 marzo 1953
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Versione
12 dicembre 1993
Art. 49. (Deliberazioni di urgenza)

Le deliberazioni degli organi regionali, ((. . .)) possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.
Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1993
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