Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2025, proposto dalla Palermo Football Club S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- in parte qua , del bando, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente Civico dal 29.05.2025 al 13.06.2025, con il quale il Comune di Palermo ha indetto la “ procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e dell'art. 53 del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la durata di anni 10 ”;
- di tutti gli elaborati allegati al predetto bando, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al Disciplinare di gara e al Disciplinare tecnico;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, e comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, ivi inclusa la Delibera C.C. n. 93 dell’8.10.2015, così come modificata ed integrata dalle Deliberazioni C.C. n. 35 del 15.10.2020 e n. 244 del 28.7.2021, il Regolamento CUP in parte qua (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 244 del 28.07.2021), nonché Il Regolamento sulla Pubblicità e relativi allegati, in parte qua e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (di seguito, PGIP) con i relativi allegati, in parte qua, approvati con Deliberazione C.C. 8.10.2015, n. 93, come da ultimo modificata dalla già citata Deliberazione C.C. 35/2020;
- nonché, per quanto e nei limiti di interesse e, dunque, nella misura in cui dovesse ritenersi che oggi è divenuta efficace la clausola ivi contenuta, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24/07/2020 con la quale è stata approvata la concessione d’uso in favore dalla Palermo s.s.d. a r.l. (oggi Palermo Football Club s.p.a.), nella parte in cui (art. 15 bis della convenzione) ha demandato a future procedure ad evidenza pubblica lo sfruttamento degli impianti pubblicitari ubicati nelle aree esterne dello Stadio Comunale NZ RB di Palermo e visibili da pubblica via;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa LE RH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente è titolare della concessione di utilizzo degli spazi dello stadio comunale “NZ RB” di Palermo, in forza della convenzione stipulata con il Comune di Palermo, inizialmente della durata di sei anni, dal 21.12.2020 al 20.12.2026, la cui efficacia è tutt’ora attuale a seguito della deliberazione n. 199 del 26.6.2025 con la quale la Giunta Comunale ne ha approvato il rinnovo, rimanendo sostanzialmente identico il regolamento negoziale.
In particolare, la convenzione prevede:
- all’art. 6, comma 2, che “l’utilizzo degli impianti pubblicitari esistenti è regolato dalle norme legislative e regolamentari previsti in materia nonché dalle prescritte autorizzazioni amministrative ”;
- all’art. 15 che la disciplina sullo sfruttamento degli spazi pubblicitari nell’area interna dell’impianto sportivo, riservata alla ricorrente, deve esercitarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di autorizzazione agli impianti pubblicitari e relativa imposta comunale;
- all’art. 15 bis che “ tutti gli spazi pubblicitari collocati all’esterno dello Stadio NZ RB visibili dalle pubbliche vie restano soggetti alle norme previste dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle pubbliche affissioni, e pertanto potranno essere assegnati esclusivamente a seguito di gara pubblica, previa acquisizione di tutti i pareri di competenza. ”.
Il Comune di Palermo con apposito bando, pubblicato dal 29.05.2025 al 13.06.2025, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle superfici e spazi pubblicitari su tutto il territorio comunale, suddiviso in lotti.
La ricorrente espone che, secondo la planimetria allegata al Piano Generale degli Impianti pubblicitari lo stadio comunale ricade all’interno del macrolotto 10 (ove è ricompreso il microlotto 39), ma non è chiaro se effettivamente gli spazi interni ed esterni all’impianto sportivo siano oggetto della gara.
Espone quindi di aver formulato alla stazione appaltante apposito quesito (sottoforma di FAQ) in data 02.07.2025 chiedendo se “ lo stadio comunale NZ RB e le aree esterne di sua pertinenza ” siano ricomprese nel lotto 39 e documenta che il RUP ha risposto che: “lo stadio comunale NZ RB e le relative aree esterne di pertinenza non sono ricomprese nel lotto 39 ”.
Dubitando in ordine alla valenza delle F.A.Q., ha impugnato:
- il bando per l’assegnazione degli spazi pubblicitari sul territorio comunale, unitamente a tutti gli atti a questo presupposti, in relazione alla possibilità di mettere a gara la disponibilità di utilizzo degli impianti pubblicitari posti all’esterno dello stadio comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24/07/2020 con la quale è stata approvata la concessione d’uso in favore dalla ricorrente, nella parte in cui ha demandato a future procedure ad evidenza pubblica lo sfruttamento degli impianti pubblicitari ubicati nelle aree esterne dello stadio comunale visibili da pubblica via (cfr. art. 15 bis), previsione fin d’allora illegittima, ma la cui efficacia lesiva si è asseritamente manifestata solo con l’indizione della suddetta procedura ad evidenza pubblica.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Eccesso di potere per perplessità e sviamento dalla causa; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”, atteso che l’art. 15 bis della concessione (per come attuato dal bando) è illegittimo nella parte in cui prevede la gara ad evidenza pubblica per l’utilizzo degli spazi pubblicitari esterni allo stadio in quanto la ricorrente è già stata individuata quale aggiudicataria dell’utilizzo di quegli spazi.
Invero, la società Hera Hora s.r.l. (all’epoca controllante dell’odierna ricorrente) si è aggiudicata la “ procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse di società sportive per l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Palermo al campionato di serie D 2019/2020 ”, come risulta dal verbale di aggiudicazione del 24.7.2019.
All’atto di partecipazione alla procedura essa aveva dovuto dichiarare di accettare “ le condizioni generali attualmente vigenti per l’utilizzo dell’impianto sportivo, previste dal contratto di concessione in uso ” all’epoca vigente (repert. n. 16 del 28.4.2011), il quale, all’art. 13, prevedeva la possibilità di “ utilizzare … gli impianti pubblicitari già esistenti … previo assolvimento del pagamento delle imposte dovute ”.
L’art. 15 bis viola il “legittimo affidamento” riposto nella disponibilità degli spazi pertinenziali allo stadio, avendo il Comune, arbitrariamente, modificato le condizioni d’uso degli spazi pubblicitari esterni.
Ulteriormente, viene precisato che la manutenzione della parte esterna dello Stadio è affidata al titolare della concessione, la ricorrente, la quale, tuttavia, non avrebbe diritto a utilizzare, per fini pubblicitari, i cartelloni situati proprio su quelle aree.
2.2. “ Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità ”, atteso che l’art 29 della nuova convenzione approvata con delibera di G.M. n. 19 del 26/6/2025 relativa al rinnovo della concessione in uso dello dello stadio prevede la facoltà di presentare ed eventualmente realizzare un Progetto di fattibilità tecnico ed economico per l’ammodernamento e/o la ristrutturazione dell’impianto sportivo con la possibilità di ottenere il “ il pieno sfruttamento ai fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’Impianto sportivo ” (ivi inclusi, ovviamente, gli impianti pubblicitari).
Ne consegue che il Comune non avrebbe potuto indire una gara pubblica per la concessione degli spazi pubblicitari sulle aree corrispondenti agli spazi esterni, oggetto dell’impegno convenzionale.
3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 il Collegio ha reso alle parti avviso, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., sugli eventuali profili di parziale irricevibilità del ricorso relativamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24/07/2020. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ritiene il Collegio di prescindere dalla questione della tardiva impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24/07/2020, con la quale è stata approvata la concessione d’uso dello Stadio comunale in favore dalla ricorrente e l’annessa convenzione (in relazione alla prospettata insorgenza dell’interesse al ricorso con l’indizione della gara e stante la non vincolatività delle FAQ), atteso che il ricorso è palesemente infondato nel merito.
2. Invero, quanto al primo motivo (relativo all’art. 15 bis della convenzione del 2020, riprodotto con identico contenuto nell’art. 15 bis della convenzione allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 26.6.2025, avente ad oggetto il rinnovo della concessione - atto non impugnato nel presente giudizio):
- l’art. 13 del precedente contratto di concessione (repert. n. 16 del 28.4.2011) non faceva alcun riferimento espresso agli “ spazi pubblicitari collocati all’ESTERNO dello Stadio NZ RB visibili dalle pubbliche vie ”, ma solo agli “ impianti pubblicitari già esistenti ”, che non è dato sapere ove fossero ubicati;
- in ogni caso, il citato art. 13 è antecedente all’adozione del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 14/05/2020 e del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 244 del 28/07/2021, che hanno previsto l’indizione delle gare pubbliche per la concessione degli spazi pubblicitari;
- è evidente che nessun legittimo affidamento poteva quindi la ricorrente porre nella clausola contenuta nell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’iscrizione del Palermo nel campionato di serie D del 12/7/2019, che implicava l’accettazione delle “ condizioni generali attualmente vigenti per l’utilizzo dell’impianto sportivo, previste dal contratto di concessione in uso ”; invero, detta clausola (v. punto 4 delle dichiarazioni dei partecipanti), attiene agli obblighi patrimoniali nei confronti del Comune e non certo allo sfruttamento degli spazi esterni allo stadio a fini pubblicitari.
In conclusione l’art. 15 bis della convenzione del 2020, che prevede l’assegnazione degli impianti pubblicitari negli spazi esterni tramite bando di gara è legittimo ed immune dai vizi dedotti.
3. Per quanto riguarda l’impugnazione della D.D. n. 7725 del 29/05/2025 con la quale è stata bandita la gara pubblica per l’assegnazione degli spazi pubblicitari sul territorio comunale, il secondo motivo è infondato nel merito, per le seguenti ragioni.
L’art. 29 della convenzione ad oggi efficace tra la ricorrente e il Comune di Palermo riporta letteralmente: “ le parti infine convengono la facoltà della Palermo FC S.p.a., nella qualità di Società Sportiva Professionista utilizzatrice dell’impianto oggetto della presente convenzione, di presentare – ed eventualmente realizzare, previa approvazione del Comune – un progetto di fattibilità tecnico ed economico […] al fine di favorire l’ammodernamento e/o comunque la ristrutturazione dello stadio […] Al fine di assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico – finanziario dell’iniziativa, […] il progetto di fattibilità potrà prevedere il piano di sfruttamento ai fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi DI TUTTE LE AREE DI PERTINENZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO [n.d.r.] ”.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, l’art. 29 della convenzione non contiene alcuna prescrizione riguardante lo sfruttamento degli impianti pubblicitari (cui non fa alcun riferimento, in quanto disciplinati dall’art. 15, quanto a quelli situati all’interno dell’impianto sportivo, e dall’art. 15 bis, quanto a quelli negli spazi esterni), ma è evidentemente riferito alla possibilità per la società ricorrente di sfruttare tutte le “ aree di pertinenza dell’impianto sportivo ”, organizzando eventi ed iniziative diverse dalla sola attività sportiva del Palermo calcio per gli eventi calcistici, così da ottenere introiti utili a bilanciare i costi dell’ammodernamento e della ristrutturazione dello stadio .
4. Per le superiori ragioni, il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
5. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tenuto conto dell’assenza di difese da parte del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CA, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
LE RH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RH | ER CA |
IL SEGRETARIO