Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2025, proposto dalla società Dc Edil S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ascrizzi, con domicilio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioia Tauro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del diniego tacito di accesso agli atti opposto dal Comune di Gioia Tauro in relazione alla richiesta inoltrata in data 26.06.2025;
nonché per l’accertamento:
- del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti di cui all’istanza di accesso e per la contestuale condanna del comune di Gioia Tauro all’ostensione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia Tauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa BE ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 25.08.2025 e depositato in data 9.09.2025, la società ricorrente, mediante il rinvio alla documentazione allegata, ha premesso di aver instaurato, nel 2016, presso il Tribunale di Palmi, un procedimento monitorio definito con il Decreto ingiuntivo n. 315/16 del 01/08/16, consolidatosi per mancata opposizione, in forza del quale il Comune di Gioia Tauro è stato condannato al pagamento, in suo favore, della € 94.429,49, oltre accessori, a titolo di corrispettivo dei lavori di cui al contratto di appalto rep. n. 6372 del 22/04/2015.
1.1 Sopravvenuto, nel 2017, il dissesto finanziario dell’ente, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, con deliberazione n. 35 del 28.08.2024, escludeva dalla massa passiva il credito di cui al summenzionato decreto ingiuntivo, con la motivazione appresso trascritta: « Con nota del 16.02.23 n. 4467 questo Osi chiedeva elementi istruttori sul credito di euro 94.429,49, anche su richiesta del legale di parte, avv. Ascrizzi, per lavori di messa in sicurezza della scuola Tre Palmenti, probabilmente finanziati con fondi a destinazione vincolata. La richiesta istruttoria veniva sollecitata in data 10.10.23 prot. 26683, rimasta senza riscontro ».
1.2 Ritenendo che con la deliberazione in parola la Commissione Straordinaria di Liquidazione avesse affermato l’obbligo di pagamento in capo all’Ente medesimo (così a pag. 3 del ricorso, II cv.), la società ricorrente, nel maggio del 2025, avviava presso il Tribunale di Palmi, una procedura esecutiva mobiliare presso terzi a carico del Comune di Gioia Tauro (assunta al n. 424/2025 R.G.ES.). Nel corso della procedura in questione, il terzo pignorato, Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore, dopo aver dichiarato una disponibilità di cassa pari ad € 3.043.510,59, di cui € 148.160,90 vincolati da precedenti pignoramenti, rendeva la dichiarazione negativa appresso trascritta:
- « Si comunica, altresì, che il Comune di Gioia Tauro ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che le somme impignorabili come da delibera di impignorabilità 1° semestre 2025 sono pari ad € 6.215.977,97»;
- « Si rappresenta che l’Ente, Comune di Gioia Tauro, riferisce che il debito per il quale si procede è di competenza dell’organo straordinario di liquidazione (OSL)» ; ed ancora, dopo aver riportato il testo dell’art. 248 D.Lgs 267/2000: « Per quanto sopra, spettando ogni determinazione nel merito al GE, la scrivente ha comunque accantonato per le decisioni di giustizia la somma di euro 158.407,31 - anche se con la presente si rende dichiarazione negativa».
2. Tenuto conto del tenore di siffatta dichiarazione di terzo, la società ricorrente, al fine di verificare la condizione necessaria all’opponibilità del vincolo di indisponibilità di cui alla delibera 1° semestre 2025 citata nella dichiarazione di terzo, ossia l’inesistenza di pagamenti c.d. preferenziali (e cioè effettuati dal Comune di Gioia Tauro senza l’osservanza dell’ordine cronologico determinato dalle fatture ricevute), con istanza del 26.06.2025, chiedeva di avere accesso, ex artt. 22 e ss. L. n. 241/90, allo storico delle fatture presentate dai creditori dell’Ente nonché alle determine dei relativi pagamenti nell’ordine di evasione, a far data dall’adozione del vincolo di indisponibilità fino alla data della richiesta ostensiva (26.06.2025).
3. Stante il mancato riscontro da parte dell’Ente nei successivi 30 giorni, la ricorrente, mercè l’impugnazione del cd. diniego tacito di cui all’art. 25 comma 4 L. n. 241/90, affidata a plurimi motivi di gravame - «Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione). Violazione degli articoli 22 e 24, comma 7, della L. n. 241/1990 » - ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ha chiesto l’accertamento giurisdizionale del proprio diritto ad avere accesso alla documentazione richiesta, siccome strumentale alla riscossione coattiva del proprio credito per il tramite della summenzionata procedura esecutiva.
4. Il Comune di Gioia Tauro ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
4.1 In particolare, ad avviso dell’ente, la documentazione richiesta non sarebbe utile alle ragioni creditorie della società istante, siccome azionate con la summenzionata procedura esecutiva.
Ciò in quanto il credito in questione, tenuto conto dell’epoca di insorgenza del rapporto sostanziale sottostante (2015) e della data di dichiarazione del dissesto finanziario del Comune (2017), rientrerebbe nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione e, come tale, soggiacerebbe al disposto di cui all’art. 248 comma 2 D.lgs. n. 267/2000 (“ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione” ).
Allo stato, il rendiconto non sarebbe stato ancora approvato giacché le attività di ricognizione e liquidazione dei debiti del Comune sarebbero ancora in corso, con conseguente divieto di procedere ad esecuzione forzata di un diritto di credito di cui, comunque, parte ricorrente non avrebbe fornito la prova, non avendo depositato in giudizio il decreto ingiuntivo azionato. In ogni caso, la dichiarazione negativa del terzo sarebbe motivata in ragione non soltanto del dissesto del Comune (che già da solo sarebbe sufficiente a rendere inammissibile l’azione di esecuzione), ma anche sulla presenza di una disponibilità di cassa inferiore alle somme dichiarate impignorabili dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 159 del TUEL, con conseguente inesistenza di un interesse giuridicamente rilevante all’ostensione dei documenti richiesti.
5. In occasione della camera di consiglio del 5 novembre 2025, auditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
7. Come è noto, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 1, lett. b) L. n. 241/90 è condizionato all’esistenza di un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
Avuto specifico riguardo al cd. accesso difensivo, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, è unanime nel ritenere sufficiente l’esistenza di un “ nesso di strumentalità ” tra la documentazione oggetto dell'istanza in contestazione e la situazione giuridica che si vuol tutelare, essendo, all’uopo, del tutto irrilevante sia la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale sottostante che qualsivoglia indagine circa la concreta utilità che il documento potrebbe avere in sede giurisdizionale, così come l'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 27/07/2021, n. 5589; n. 1386/2017).
In particolare, è stato in più occasioni condivisibilmente affermato il principio di diritto secondo cui: « Nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell'ulteriore conclusione del giudizio; ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso; ne consegue che l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria; ciò in quanto il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della “pretesa principale” azionata o da azionare» (così Consiglio di Stato sez. IV, 01/03/2022, n. 1450; cfr. anche sez. V, 07/02/2022, n. 851).
8. Tanto premesso, nel caso in esame, parte ricorrente, mediante il deposito dell’atto di pignoramento e della dichiarazione resa, in data 28.05.2025, dal terzo pignorato, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., ha documentato di avere avviato presso il Tribunale di Palmi la procedura esecutiva presso terzi n. 424/25 RG ES, funzionale alla riscossione coattiva, nei confronti del Comune di Gioia Tauro, del credito portato dal Decreto ingiuntivo n. 315/16 del 01/08/2016 (la cui esistenza deve ritenersi pacifica tra le parti, non essendo stata, a ben vedere, espressamente contestata dalla difesa dell’ente, la quale si è semplicemente limitata a dedurne la mancata – ed irrilevante - produzione agli atti dell’odierno giudizio).
8.1 Ebbene, la pendenza di siffatta procedura esecutiva mobiliare presso il Tribunale di Palmi costituisce, ad avviso del Collegio, la posizione giuridica legittimante l’accesso da parte dell’odierna società ricorrente.
Quest’ultima, infatti, anche in considerazione della natura plurimotivata della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato (cassa insufficiente a fronte delle somme dichiarate impignorabili dall’ente, ex art. 159 comma 3 D.lgs. n. 267/2000, avuto riguardo al primo semestre 2025; dissesto finanziario del 2017 e conseguente pretesa attrazione del credito per cui si procede, risalente al 2015, alla competenza dell’O.S.L.), ha certamente interesse ad avere accesso allo storico delle fatture presentate dai creditori dell’Ente nonché alle determine dei relativi pagamenti nell’ordine di evasione, a far data dall’adozione del vincolo di impignorabilità di cui alla delibera relativa al primo semestre 2025 fino alla data della richiesta ostensiva (26.06.2025).
Ciò all’evidente fine di verificare, per come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211, che l’ente locale non abbia eseguito pagamenti diversi da quelli indicati nella delibera di impignorabilità senza rispettare l’ordine cronologico determinato dalle fatture ricevute ovvero (ove non necessarie le fatture) dalle deliberazioni di impegno, pena la non opposizione, a suo carico, del vincolo in parola (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 4.01.2021, n. 18).
8.2 Sarà, ovviamente, cura del Tribunale di Palmi, quale Giudice della riscossione coattiva del credito portato dal Decreto ingiuntivo n. 315/16 del 01/08/2016, valutare, in concreto, la specifica ed effettiva rilevanza dell’eventuale inosservanza del predetto ordine cronologico nei pagamenti rispetto al diritto della società creditrice ad agire in executivis , in forza di un decreto ingiuntivo risalente al 2016, nei confronti del Comune di Gioia Tauro, tenuto conto del dissesto finanziario da quest’ultimo dichiarato nel 2017.
Siffatta valutazione, attenendo, a ben vedere, all’ammissibilità dell’azione esecutiva presso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 248 comma 2 D.lgs. n. 267/2000, non può essere aprioristicamente svolta dal Comune di Gioia Tauro al fine di contestare l’istanza ostensiva formulata dalla ricorrente, trattandosi semmai di una eccezione difensiva che l’ente debitore ben potrà articolare nella sede giurisdizionale a ciò deputata, ovvero quella esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Palmi.
9. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’accertamento del diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dello storico delle fatture presentate dai creditori del Comune di Gioia Tauro nonché delle determine dei relativi pagamenti nell’ordine di evasione, a far data dall’adozione del vincolo di impignorabilità di cui alla delibera relativa al primo semestre 2025 fino alla data della richiesta ostensiva (26.06.2025).
9.1 Va, dunque, ordinato al Comune di Gioia Tauro di esibire i documenti in questione, anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
10. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti, fatto salvo l'onere relativo al pagamento del contributo unificato che rimane a carico dell’ente locale soccombente, ex art. 13 comma 6 bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dello storico delle fatture presentate dai creditori del Comune di Gioia Tauro nonché delle determine dei relativi pagamenti nell’ordine di evasione, a far data dall’adozione del vincolo di impignorabilità di cui alla delibera relativa al primo semestre 2025 fino alla data della richiesta ostensiva (26.06.2025).
Ordina al Comune di Gioia Tauro di esibire i documenti in questione, anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate e contributo unificato a carico del Comune di Gioia Tauro.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE SC, Presidente
BE ZU, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ZU | TE SC |
IL SEGRETARIO