CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2024
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.588 del 20.02.2024
Oggetto: decorrenza invalidità e spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia assistenziale, in grado di appello, tra rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Magaraggia Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.Marcella Mattia
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art..414 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Brindisi il 19.04.2022 premesso che il suo precedente ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo del 18.4.2019 (relativo alla verifica delle condizioni sanitarie occorrenti per l'assegno di invalidità civile ex art.13 l.n.118/1971) era stato definito con declaratoria di “non luogo a provvedere” del 16.9.2020 a causa del mancato deposito -da parte sua- delle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza cartolare ex d.l. 19.5.2020, aveva chiesto l'accertamento della sua invalidità in misura del 74%, o superiore, a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.9.2018
e del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, con condanna dell' a corrispondere la CP_1 prestazione e gli interessi legali anche ex art.1283 c.c.
Con la sentenza in epigrafe indicata, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di
Brindisi, aderendo alla relazione medico-legale che aveva riscontrato una invalidità dell'80%, aveva accolto il ricorso solo in parte, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario occorrente per l'assegno di invalidità civile da dicembre 2021. Non aveva condannato l'istituto a corrispondere la prestazione, mancando in atti documentazione reddituale idonea a dimostrare il requisito economico. Aveva infine disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della decorrenza dell'invalidità.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando, con i Parte_1 primi due motivi, l'erroneità della valutazione del Tribunale in ordine alla decorrenza dello stato invalidante, che -come il c.t.u.- non aveva tenuto adeguatamente conto della presenza della cardiopatia sin da dicembre 2017. Con il terzo motivo di appello aveva lamentato l'erroneità della compensazione delle spese e della motivazione all'uopo adottata dal giudice, in quanto la documentazione reddituale si sarebbe potuta acquisire nell'esercizio dei poteri officiosi ex art.421 c.p.c., ai quali sarebbe potuta seguire la condanna dell' a pagare la prestazione (la quale CP_1 comunque, nel frattempo, era stata erogata dall' con decorrenza dal dicembre 2021). CP_1
L'appellante ha quindi chiesto che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa di assegno di invalidità civile e che l' fosse condannato a corrispondere la prestazione da ottobre CP_1
2018, oltre accessori, e –in ogni caso- con vittoria integrale di spese o, in subordine, previa riduzione della compensazione, nella misura della metà.
L' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza del 07.02.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
******
L'impugnazione è infondata.
La valutazione del Tribunale, adottata in adesione alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, risulta motivata e condivisibile.
Nella sentenza impugnata è stato infatti specificato che la decorrenza dello stato di invalidità pari all'80% è stata individuata con riferimento all'epoca in cui è stato documentato l'aggravamento della patologia cardiologica (certificato medico del 01.12.2021).
L'appellante ha criticato tale decorrenza, ritenendo che la situazione risultante dal certificato medico del 01.12.2021 fosse sovrapponibile a quella già risultante dal certificato medico del
28.03.2017, poiché in entrambi i certificati era indicata la medesima capacità cardiaca e la sindrome disventilatoria dell'apparato respiratorio.
Tuttavia il quadro cardiologico dell'appellante documentato nel certificato medico del 2021 non ha la stessa rilevanza di quello documentato nel 2017: sebbene siano riferiti alla medesima patologia, i due certificati non riportano elementi di eguale gravità sugli aspetti funzionali derivanti dall'infermità, poiché solo nel certificato del 2021 si si legge “Attualmente paziente sintomatico per sforzi lievi-moderati, riferisce sporadici episodi di cardiopalmo”.
Giova rammentare, infatti, che, ai fini delle prestazioni di invalidità civile, le patologie documentate devono essere supportate dall'obiettività dell'esame clinico ed assumono importanza per la loro incidenza funzionale, non potendo la loro efficacia invalidante, in mancanza di riscontri concreti delle derivanti limitazioni, conseguire esclusivamente alla definizione letterale delle infermità. Pertanto la censura sollevata verso la decorrenza dell'invalidità indicata nella decisione di primo grado deve essere disattesa. Infondata è altresì la censura relativa alla regolamentazione delle spese del primo grado, posto che il requisito reddituale, al momento della decisione, non era stato dimostrato in maniera adeguata e che l'insorgenza dell'invalidità nella misura percentuale necessaria ai fini dell'insorgenza del diritto all'assegno di invalidità civile è stata accertata con riferimento ad un mese (dicembre 2021) apprezzabilmente posteriore all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (settembre 2018): tali circostanze costituiscono motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.77/2018.
L'appello va quindi respinto.
Le spese di questo grado sono irripetibili, stante la dichiarazione resa dall'interessato ex art.152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.08.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 20.02.2024 N.588 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede:
Rigetta l'appello .
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.588 del 20.02.2024
Oggetto: decorrenza invalidità e spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia assistenziale, in grado di appello, tra rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Magaraggia Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.Marcella Mattia
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art..414 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Brindisi il 19.04.2022 premesso che il suo precedente ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo del 18.4.2019 (relativo alla verifica delle condizioni sanitarie occorrenti per l'assegno di invalidità civile ex art.13 l.n.118/1971) era stato definito con declaratoria di “non luogo a provvedere” del 16.9.2020 a causa del mancato deposito -da parte sua- delle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza cartolare ex d.l. 19.5.2020, aveva chiesto l'accertamento della sua invalidità in misura del 74%, o superiore, a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.9.2018
e del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, con condanna dell' a corrispondere la CP_1 prestazione e gli interessi legali anche ex art.1283 c.c.
Con la sentenza in epigrafe indicata, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di
Brindisi, aderendo alla relazione medico-legale che aveva riscontrato una invalidità dell'80%, aveva accolto il ricorso solo in parte, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario occorrente per l'assegno di invalidità civile da dicembre 2021. Non aveva condannato l'istituto a corrispondere la prestazione, mancando in atti documentazione reddituale idonea a dimostrare il requisito economico. Aveva infine disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della decorrenza dell'invalidità.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando, con i Parte_1 primi due motivi, l'erroneità della valutazione del Tribunale in ordine alla decorrenza dello stato invalidante, che -come il c.t.u.- non aveva tenuto adeguatamente conto della presenza della cardiopatia sin da dicembre 2017. Con il terzo motivo di appello aveva lamentato l'erroneità della compensazione delle spese e della motivazione all'uopo adottata dal giudice, in quanto la documentazione reddituale si sarebbe potuta acquisire nell'esercizio dei poteri officiosi ex art.421 c.p.c., ai quali sarebbe potuta seguire la condanna dell' a pagare la prestazione (la quale CP_1 comunque, nel frattempo, era stata erogata dall' con decorrenza dal dicembre 2021). CP_1
L'appellante ha quindi chiesto che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa di assegno di invalidità civile e che l' fosse condannato a corrispondere la prestazione da ottobre CP_1
2018, oltre accessori, e –in ogni caso- con vittoria integrale di spese o, in subordine, previa riduzione della compensazione, nella misura della metà.
L' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza del 07.02.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
******
L'impugnazione è infondata.
La valutazione del Tribunale, adottata in adesione alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, risulta motivata e condivisibile.
Nella sentenza impugnata è stato infatti specificato che la decorrenza dello stato di invalidità pari all'80% è stata individuata con riferimento all'epoca in cui è stato documentato l'aggravamento della patologia cardiologica (certificato medico del 01.12.2021).
L'appellante ha criticato tale decorrenza, ritenendo che la situazione risultante dal certificato medico del 01.12.2021 fosse sovrapponibile a quella già risultante dal certificato medico del
28.03.2017, poiché in entrambi i certificati era indicata la medesima capacità cardiaca e la sindrome disventilatoria dell'apparato respiratorio.
Tuttavia il quadro cardiologico dell'appellante documentato nel certificato medico del 2021 non ha la stessa rilevanza di quello documentato nel 2017: sebbene siano riferiti alla medesima patologia, i due certificati non riportano elementi di eguale gravità sugli aspetti funzionali derivanti dall'infermità, poiché solo nel certificato del 2021 si si legge “Attualmente paziente sintomatico per sforzi lievi-moderati, riferisce sporadici episodi di cardiopalmo”.
Giova rammentare, infatti, che, ai fini delle prestazioni di invalidità civile, le patologie documentate devono essere supportate dall'obiettività dell'esame clinico ed assumono importanza per la loro incidenza funzionale, non potendo la loro efficacia invalidante, in mancanza di riscontri concreti delle derivanti limitazioni, conseguire esclusivamente alla definizione letterale delle infermità. Pertanto la censura sollevata verso la decorrenza dell'invalidità indicata nella decisione di primo grado deve essere disattesa. Infondata è altresì la censura relativa alla regolamentazione delle spese del primo grado, posto che il requisito reddituale, al momento della decisione, non era stato dimostrato in maniera adeguata e che l'insorgenza dell'invalidità nella misura percentuale necessaria ai fini dell'insorgenza del diritto all'assegno di invalidità civile è stata accertata con riferimento ad un mese (dicembre 2021) apprezzabilmente posteriore all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (settembre 2018): tali circostanze costituiscono motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.77/2018.
L'appello va quindi respinto.
Le spese di questo grado sono irripetibili, stante la dichiarazione resa dall'interessato ex art.152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.08.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 20.02.2024 N.588 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede:
Rigetta l'appello .
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi