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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 31/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 655/2024 promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Piccolo C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vigevano in in Vigevano (PV), via Manara
Negrone, 46/50,
Attore
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore con sede in Piazza Salimbeni n. 3, C.f. CP_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi, C.F. e con C.F._3
domicilio digitale ex art. 16 - sexies d.l. 179/2012, presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_1
Convenuta
Oggetto:
accertamento del controvalore del rapporto di conto deposito titoli
N.02777/00000000215/00000 alla data del 14.6.2017 e corresponsione del ricavato della pagina 1 di 10 vendita nella misura di ½ al netto della decurtazione del residuo finanziamento
N.3501602796 di originari €. 130.000,00 calcolato alla data del 14.6.2017
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: piaccia al Tribunale Ill.mo Contrariis rejectis
Nel merito: per le causali di narrativa, previe le declaratorie del caso e previo accertamento: a) del controvalore dei titoli depositati nel rapporto titoli N. 02777/00000000215/00000, intestato a e , acceso presso Parte_1 CP l' filiale di Magenta AG 1, alla data del Controparte_3
14.06.2017; b) dell'importo del residuo finanziamento N. 3501602796 di originari €.
130.000,00 alla data del 14.6.2017.
In via principale: dichiarare tenuta e condannare la convenuta a versare e/o corrispondere all'attore il ricavato della vendita dei titoli depositati nel precitato rapporto titoli – nella misura di ½ - calcolato nel controvalore risultante alla data del 14.6.2017, decurtato del residuo finanziamento di cui alla narrativa del presente atto anch'esso calcolato alla data del 14.6.2017, oltre interessi legali da tale data sino all'effettiva corresponsione.
In via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, dichiarare comunque tenuta e condannare la convenuta a versare e/o corrispondere all'attore il ricavato della vendita dei titoli depositati nel precitato rapporto titoli – nella misura di ½ - decurtato dal residuo finanziamento di cui alla narrativa del presente atto, in quella somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, 4% C.P.A. ed I.V.A. di legge, successive e relative occorrende. Salvis Juribus.”
Parte convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, per i motivi di cui in atti, tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di Vinti, in ogni caso, le spese, i Controparte_1 diritti e gli onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale Civile Parte_1
di Pavia esponendo quanto segue:
1. l'esponente alla data del 10.05.2016 era titolare insieme al fratello , nato CP
ad AS (MI) il 25 giugno 1952, c.f. , del conto deposito C.F._4
pagina 2 di 10 titoli N. 02777/00000000215/00000 acceso presso l' Controparte_3 filiale di Magenta AG 1 (d'ora in poi la (doc. 1 copia estratto deposito
[...] CP_1 titoli al 31.05.2016 con controvalore €. 125.000);
2. in data 10 maggio 2016 decedeva in AS il sig. ed in data 05 CP
ottobre 2016 veniva dichiarata, a mezzo atto a rogito Notaio del 5.10.2016 Persona_1 registrato il 07.10.2016, la rinuncia da parte dei chiamati all'eredità (doc. 2 copia atto di rinuncia all'eredità del 5.10.2016);
3. l'esponente unitamente al fratello , precedentemente alla morte di quest'ultimo, in CP data 15 marzo 2012, a fronte dell'erogazione del finanziamento N. 3501602796 di originari
€. 130.000,00, avevano conferito in pegno i titoli oggetto del precitato deposito a garanzia dell'esatto rimborso del finanziamento erogato dalla CP_1
4. alla data del 31.03.2016, il debito residuo del finanziamento di cui sopra, a seguito interrogazione del dettaglio rate fornito dalla convenuta, risultava essere pari ad €. CP_1
88.740,28 (doc. 3 copia estratto interrogazione dettaglio rate residue del finanziamento n.
3501602,9);
5. l'esponente a mezzo raccomandata del 12 giugno 2017, ricevuta dalla Banca convenuta il
14.06.2017, chiedeva espressamente, previa liquidazione (vendita) del controvalore dei titoli contenuti nel deposito titoli n. 0277700000000215, l'estinzione del debito residuo del finanziamento (doc. 4 copia racc. del 12.06.2017);
6. sennonché, la Banca convenuta, non forniva alcuna risposta alla richiesta di cui sopra e non dava alcun esito alla richiesta di vendita dei titoli con contestuale estinzione dell'importo residuo del finanziamento erogato il 15.03.2012;
7. per contro, l'esponente, in data 20.3.2020, tre anni dopo la raccomandata del 12.06.2017, riceveva dalla una comunicazione con la quale, quest'ultima, manifestava CP_1
l'intenzione di escutere il pegno costituito dai titoli oggetto del deposito titoli a fronte di un'esposizione complessiva di €. 100.419,00 di cui: €. 36.491,00 a titolo di capitale residuo ed €. 63.928,00 per rate mensili impagate a partire dal 31.5.2016 (doc. 5 copia racc.
[...]
del 20.3.2020); Controparte_3
pagina 3 di 10 8. l'esponente, a mezzo lettera di legale del 21.4.2020, richiamata la precedente richiesta del 12.6.2017 di estinzione del finanziamento a mezzo vendita dei titoli costituiti in pegno, contestava l'importi del quantum indicato dalla rappresentando espressamente alla CP_1
stessa che, il conteggio della somma dovuta, doveva essere calcolato alla data della precitata raccomandata del 12.6.17 (doc. 6 copia racc avv Bonato del 21.4.2020);
9. la convenuta ometteva ancora una volta di dare riscontro alla missiva del legale CP_1 dell'esponente;
10. nel frattempo, l'esponente, riceveva ulteriori comunicazioni da parte di
[...]
(per conto di contenenti la richiesta di rimborso di CP_4 Pt_2 un'esposizione debitoria originariamente in essere con la (doc 7- Controparte_3
8 lettere del 1.4.21 e del 28.4.2022);
11. sicché l'esponente, stante la mancata risposta della alla comunicazione di cui alla CP_1
racc del 21.4.2020, al fine di ottenere una situazione aggiornata del controvalore del deposito titoli alla data della prima richiesta di vendita dei titoli (a mezzo racc del
12.6.2017) e dell'importo del debito residuo a tale data, promuoveva un procedimento di mediazione “obbligatoria” avanti l'organismo IM RL (doc. 9 domanda di mediazione del 26.1.2022);
12. il primo incontro di mediazione si svolgeva in data 22.2.2023. In tale occasione la che nel frattempo aveva aderito all'invito a mediazione, chiedeva un rinvio per CP_1
“produrre la documentazione concernente le somme rivenenti dall'escussione del pegno e relative alla retrocessione di parte delle stesso alla curatela dell'eredità giacente di CP
oltre la movimentazione del conto deposito titoli fino alla sua estinzione” (doc. 10
[...]
copia verbale di mediazione del 22.2.2022);
13. sennonché, ancora una volta e nonostante l'impegno ed i relativi solleciti inviati dal legale scrivente al legale della la documentazione inerente il deposito titoli non CP_1
veniva mai inoltrata (doc.ti 11-12: copia mail avv Piccolo del 23.2.2023 e mail del
13.3.2023);
14. solo con mail del 14.3.2023, lo studio del legale della Banca, rispondeva al legale scrivente affermando che: “il debito risulta essere stato integralmente soddisfatto in pagina 4 di 10 relazione al contratto di finanziamento in questione” aggiungendo che: “Per quanto riguarda la residua somma di €. Tale importo è stato accreditato all' Controparte_5
a parziale soddisfo del credito vantato da quest'ultima pari a €. 54.772,51 come
[...] riferito dal Curatore dell'eredità giacente e come autorizzato dal Giudice” (doc. 13 copia mail studio legale Verdi del 14.3.2023);
15. il legale scrivente riscontrava la precitata comunicazione osservando come non fosse stata indicata la somma residua accreditata dalla all'eredità giacente di CP_1 CP
e rinnovando la richiesta di invio della documentazione relativa alla movimentazione
[...] del conto deposito titoli in vista dell'incontro di mediazione del 22.3.2023 (doc. 14 copia mail avv Piccolo del 14.3.2023);
16. il legale della riscontrava la precedente mail precisando che la somma CP_1 accreditata all' era di €. 11.452,47 e che la posizione era stata ceduta a Controparte_5
(anch'essa invitata alla mediazione ma non intervenuta) (doc. 15 copia mail Pt_2
studio legale Verdi del 14.3.2023);
17. il procedimento di mediazione, all'incontro del 22.3.2023, stante la mancata produzione della documentazione richiesta da parte della Banca, veniva definitivamente chiuso senza il raggiungimento di nessun accordo tra le parti (doc. 16 copia verbale di mediazione del
22.3.2023).
Dalle mail ricevute dal legale della convenuta si è potuto apprendere che: a) Il CP_1
ricavato della vendita del conto deposito titoli cointestato tra l'esponente ed il fratello
(deceduto il 10.5.2016), di €. 11.452,47 (somma dichiarata ma non verificata CP
per mancata esibizione della documentazione) è stato interamente (e non solamente per ½) accreditato dalla convenuta all'Agenzia di Riscossione a pagamento di debiti dell'eredità di
; b) la Banca non è intenzionata a esibire spontaneamente la documentazione CP
relativa alla movimentazione del conto deposito titoli (!!). Sennonché, a causa dell'ostruzionismo della convenuta (che ha sempre omesso l'esibizione della documentazione inerente il deposito titoli), non è stato possibile: a) accertare il controvalore dei titoli contenuti nel rapporto - N. 02777/00000000215/00000 acceso presso l' filiale di Magenta AG 1- alla data di Controparte_3
pagina 5 di 10 ricevimento (14.06.2017) della raccomandata con la quale l'esponente aveva chiesto la vendita dei titoli e l'estinzione del debito residuo;
b) accertare se – la convenuta – tra CP_1 la richiesta dell'esponente di vendita dei titoli (14.6.2017) e la racc del 20.3.2020 con la quale veniva comunicata l'intenzione di escussione del pegno (ossia dei titoli) abbia intenzionalmente ed arbitrariamente fatto maturare – per circa 3 anni - sul debito residuo interessi moratori che sono stati poi trattenuti dal ricavato della vendita dei titoli dati a pegno;
c) accertare se, il controvalore di mercato dei titoli di cui sopra, alla data della prima richiesta di vendita del 14.06.2017, fosse superiore a quello risultante alla data di vendita degli stessi da parte della convenuta con conseguente perdita in capitale. Ad ogni buon conto, la convenuta – per il tramite della propria difesa – ha pacificamente ammesso che, dalla vendita dei titoli e dall'estinzione del finanziamento residuo, è comunque residuata una somma attiva di €. 11.452,47 e che tale somma è stata (inspiegabilmente) interamente accreditata all'Agenzia di Riscossione in relazione a debiti dell'eredità giacente di CP
. Di talché, la convenuta, ha ammesso di avere arbitrariamente disposto in favore di
[...]
soggetti terzi anche della parte di ricavato (1/2) della vendita dei titoli che – al netto dell'estinzione del debito residuo derivante dal finanziamento – avrebbe invece dovuto restituire all'odierno esponente.
Invita quindi la convenuta a produrre in giudizio: a) la documentazione relativa alla movimentazione del conto deposito titoli N. 02777/00000000215/00000 acceso presso l' filiale di Magenta AG 1 dalla data del Controparte_3
12.6.2017 sino alla sua effettiva estinzione;
b) la documentazione relativa al conteggio del debito residuo derivante dal finanziamento N. 3501602796 di originari €. 130.000,00 dalla data del 12.6.2017 sino alla sua effettiva estinzione con il dettaglio degli interessi moratori applicati e recuperati a decurtazione del controvalore del deposito titoli
Chiedeva pertanto condannarsi controparte,previe le necessarie declaratorie, a versare e/o corrispondere all'attore il ricavato della vendita dei titoli depositati nel precitato rapporto titoli – nella misura di ½ - calcolato nel controvalore risultante alla data del 14.6.2017, decurtato del residuo finanziamento di cui alla narrativa del presente atto anch'esso pagina 6 di 10 calcolato alla data del 14.6.2017, oltre interessi legali da tale data sino all'effettiva corresponsione.
Contr Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue:
a seguito del decesso del signor avvenuto il 10.5.2016, a partire dalla CP
scadenza del 31.05.2016 il sig. non pagava più le rate di Parte_1
ammortamento del finanziamento summenzionato. In tal modo il sig. Parte_1
maturava un debito via via crescente, che era giunto ad ammontare alla data del 20.3.2020 a complessivi Euro 100.419,00 (di cui: Euro 36.491,00 a titolo di capitale residuo ed Euro
63.928,00 per rate mensili impagate a partire dal 31.5.2016. Il tutto oltre interessi), importo a fronte della quale la con la comunicazione ex adverso prodotta sub doc. 5,aveva CP_1 dunque ritenuto necessario comunicare all'attore la risoluzione del rapporto, intimandogli altresì il pagamento del debito, con l'avviso che in mancanza avrebbe agito per il recupero del credito, oltre a far luogo al realizzo del pegno.
Peraltro, a tal fine, avendo tutti gli eredi del sig. , come dedotto anche da CP
parte attrice, rinunciato alla relativa eredità, si rendeva necessario per la allo scopo CP_1 di escutere il pegno anche da quest'ultimo costituito, fare istanza al Tribunale di Milano, perché provvedesse alla nomina di un Curatore dell'eredità giacente, idoneo a divenire centro di imputazione delle iniziative dell'Istituto. Curatore quindi nominato nella persona dell'Avvocato Caterina Santoro in data 27.5.2020 (DOC. 7). Dietro istanza del Curatore dell'eredità giacente, il Tribunale, in data 15.3.2021, autorizzava la convenuta allo svincolo dei titoli costituiti in pegno (valorizzati per Euro 126.463,47), trattenendo per sé, a soddisfazione integrale del credito derivante dal finanziamento del 15.4.2012, l'importo di
Euro 115.011,00 e versando invece sul conto corrente BNL intestato al sig. CP
l'importo residuo, pari ad Euro 11.452,47 – versamento a cui la provvedeva con CP_1
bonifico del 31.5.2021 (DOC. 8) - affinchè il predetto Curatore, una volta ricevuto l'accredito della somma sul conto testè menzionato, provvedesse ad emettere mandato di pagamento in favore dell' , a parziale soddisfazione del credito di Controparte_5 quest'ultima (per Euro 54.772,51) (DOCC. 9 e 10).
pagina 7 di 10 rimetteva poi la somma di Euro 115.011,00 ricavata Controparte_1 dall'escussione del pegno ad alla quale il credito derivante dal predetto Parte_2
finanziamento era stato nel frattempo ceduto, in virtù di atto di scissione stipulato in data
25.11.2020, iscritto nel registro delle imprese di e nel registro delle imprese di Napoli CP_1
in data 26.11.2020 ed avente efficacia giuridica dal 1.12.2020, di cui è stata comunicazione mediante l'avviso di scissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 (DOC. 11).
La lettera di pegno sottoscritta in data 2.3.2012, dal sig. e dal sig. Parte_1
prevedeva espressamente, all'art. 8 (“Realizzazione del Pegno”), che “in CP
caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta,
(…) i titoli costituiti in pegno (…)”. Dunque non era mai stato previsto un obbligo a carico della di far luogo alla realizzazione del pegno, tantomeno dietro richiesta del CP_1
debitore in funzione dell'estinzione del prestito garantito, ma unicamente la sua facoltà di provvedervi, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita. A tanto deve aggiungersi che deceduto il sig. nel 2016 e rinunciata la relativa eredità fra CP gli altri anche da parte del sig. , l'Istituto di credito a maggior ragione Parte_1 non avrebbe potuto far luogo alla richiesta di realizzazione del pegno da quest'ultimo ciò nondimeno formulata nel 2017, per la semplice ragione, da un lato che il sig.
[...]
, avendo rinunciato all'eredità, non avrebbe potuto disporre dei titoli costituiti in Parte_1 pegno, trattandosi di beni comunque facenti capo anche al sig. e dall'altro CP
lato che ogni iniziativa finalizzata alla predetta realizzazione comunque non avrebbe potuto prescindere, a quel punto, dalla nomina di un Curatore dell'eredità giacente (Artt. 528 e 529 cpc).
In altri termini, il sig. se avesse volute evitare la maturazione degli Parte_1
interessi di mora sulle rate di ammortamento del prestito, così come prevista ed accettata dallo stesso a norma di contratto, avrebbe semplicemente dovuto pagarle nei termini, ovverosia rispettare il piano di ammortamento, ciò che ha invece ommesso di fare sin dal
31.5.2016, una volta deceduto il fratello condebitore. Non invece pretendere la pagina 8 di 10 realizzazione del pegno costituito a garanzia del diritto di credito della Banca, quale modalità alternativa e anomala di estinzione del prestito, in alcun modo contemplata dai contratti (di prestito, come di pegno)-
La versava poi l'importo di Euro 11.452,47 sul conto intestato al defunto sig. CP_1
, gestito dal Curatore dell'eredità giacente ed il Curatore ne disponeva poi a CP favore dell' , non la alla quale dunque nulla poteva essere Controparte_5 CP_1
imputato al riguardo, avendo la stessa oltrettutto agito in forza di disposizione del Giudice del Tribunale di Milano, dietro istanza del predetto Curatore.
ben avrebbe potuto far valere le proprie eventuali ragioni nel Controparte_7 procedimento avente ad oggetto l'eredità giacente del fratello, ma non si era minimamente curato di farlo, omettendo per quanto risulta di fornire anche la minima collaborazione al
Curatore, ai fini della gestione della predetta eredità.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
Con ordinanza in data 10 luglio 2024 il Giudice disponeva a carico di parte convenuta l'esibizione della documentazione relativa alla movimentazione del conto deposito titoli N.
02777/00000000215/00000 acceso presso l' Controparte_3
filiale di Magenta AG 1 dalla data del 12.6.2017 sino alla sua effettiva estinzione
[...]
nonché della documentazione relativa al conteggio del debito residuo derivante dal finanziamento N. 3501602796 di originari €. 130.000,00 dalla data del 12.6.2017 sino alla sua effettiva estinzione con il dettaglio degli interessi moratori applicati e recuperati a decurtazione del controvalore del deposito titoli.
Scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni ,la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita veniva trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza in data 6 marzo 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attore sono infondate e devono essere respinte.
pagina 9 di 10 L'attore non ha contestato di non aver più pagato le rate del finanziamento dopo la morte del fratello avvenuta in data 10 maggio 2016.
Anche ammesso che l'estinzione ex art. 7 del contratto di finanziamento (doc.5 di parte convenuta) potesse essere chiesta dal solo l'attore non ha pagato né si Parte_1
è offerto di pagare il residuo del finanziamento con la raccomandata in data 12 giugno
2017 (doc.4 parte attrice) in cui chiede di estinguere il prestito attraverso i titoli dati in garanzia .Trattandosi di obbligazione accessoria ,lo svincolo dei titoli dati in pegno non poteva che essere successivo all'estinzione dell'obbligazione principale non essendo contrattualmente prevista la realizzazione del titoli quale modalità del pagamento delle rate mensili del finanziamento previste in n. di 120 per l'importo di €1518,81 ciascuna
(doc. 5 di parte convenuta).
Consegue il rigetto delle domande dell'attore .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
RIGETTA
Le domande di parte attrice
CONDANNA
a rifondere a Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore le spese di giudizio che liquida in
€3000,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA
Pavia, 31 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa DO Oneto
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 655/2024 promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Piccolo C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vigevano in in Vigevano (PV), via Manara
Negrone, 46/50,
Attore
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore con sede in Piazza Salimbeni n. 3, C.f. CP_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi, C.F. e con C.F._3
domicilio digitale ex art. 16 - sexies d.l. 179/2012, presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_1
Convenuta
Oggetto:
accertamento del controvalore del rapporto di conto deposito titoli
N.02777/00000000215/00000 alla data del 14.6.2017 e corresponsione del ricavato della pagina 1 di 10 vendita nella misura di ½ al netto della decurtazione del residuo finanziamento
N.3501602796 di originari €. 130.000,00 calcolato alla data del 14.6.2017
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: piaccia al Tribunale Ill.mo Contrariis rejectis
Nel merito: per le causali di narrativa, previe le declaratorie del caso e previo accertamento: a) del controvalore dei titoli depositati nel rapporto titoli N. 02777/00000000215/00000, intestato a e , acceso presso Parte_1 CP l' filiale di Magenta AG 1, alla data del Controparte_3
14.06.2017; b) dell'importo del residuo finanziamento N. 3501602796 di originari €.
130.000,00 alla data del 14.6.2017.
In via principale: dichiarare tenuta e condannare la convenuta a versare e/o corrispondere all'attore il ricavato della vendita dei titoli depositati nel precitato rapporto titoli – nella misura di ½ - calcolato nel controvalore risultante alla data del 14.6.2017, decurtato del residuo finanziamento di cui alla narrativa del presente atto anch'esso calcolato alla data del 14.6.2017, oltre interessi legali da tale data sino all'effettiva corresponsione.
In via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, dichiarare comunque tenuta e condannare la convenuta a versare e/o corrispondere all'attore il ricavato della vendita dei titoli depositati nel precitato rapporto titoli – nella misura di ½ - decurtato dal residuo finanziamento di cui alla narrativa del presente atto, in quella somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, 4% C.P.A. ed I.V.A. di legge, successive e relative occorrende. Salvis Juribus.”
Parte convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, per i motivi di cui in atti, tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di Vinti, in ogni caso, le spese, i Controparte_1 diritti e gli onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale Civile Parte_1
di Pavia esponendo quanto segue:
1. l'esponente alla data del 10.05.2016 era titolare insieme al fratello , nato CP
ad AS (MI) il 25 giugno 1952, c.f. , del conto deposito C.F._4
pagina 2 di 10 titoli N. 02777/00000000215/00000 acceso presso l' Controparte_3 filiale di Magenta AG 1 (d'ora in poi la (doc. 1 copia estratto deposito
[...] CP_1 titoli al 31.05.2016 con controvalore €. 125.000);
2. in data 10 maggio 2016 decedeva in AS il sig. ed in data 05 CP
ottobre 2016 veniva dichiarata, a mezzo atto a rogito Notaio del 5.10.2016 Persona_1 registrato il 07.10.2016, la rinuncia da parte dei chiamati all'eredità (doc. 2 copia atto di rinuncia all'eredità del 5.10.2016);
3. l'esponente unitamente al fratello , precedentemente alla morte di quest'ultimo, in CP data 15 marzo 2012, a fronte dell'erogazione del finanziamento N. 3501602796 di originari
€. 130.000,00, avevano conferito in pegno i titoli oggetto del precitato deposito a garanzia dell'esatto rimborso del finanziamento erogato dalla CP_1
4. alla data del 31.03.2016, il debito residuo del finanziamento di cui sopra, a seguito interrogazione del dettaglio rate fornito dalla convenuta, risultava essere pari ad €. CP_1
88.740,28 (doc. 3 copia estratto interrogazione dettaglio rate residue del finanziamento n.
3501602,9);
5. l'esponente a mezzo raccomandata del 12 giugno 2017, ricevuta dalla Banca convenuta il
14.06.2017, chiedeva espressamente, previa liquidazione (vendita) del controvalore dei titoli contenuti nel deposito titoli n. 0277700000000215, l'estinzione del debito residuo del finanziamento (doc. 4 copia racc. del 12.06.2017);
6. sennonché, la Banca convenuta, non forniva alcuna risposta alla richiesta di cui sopra e non dava alcun esito alla richiesta di vendita dei titoli con contestuale estinzione dell'importo residuo del finanziamento erogato il 15.03.2012;
7. per contro, l'esponente, in data 20.3.2020, tre anni dopo la raccomandata del 12.06.2017, riceveva dalla una comunicazione con la quale, quest'ultima, manifestava CP_1
l'intenzione di escutere il pegno costituito dai titoli oggetto del deposito titoli a fronte di un'esposizione complessiva di €. 100.419,00 di cui: €. 36.491,00 a titolo di capitale residuo ed €. 63.928,00 per rate mensili impagate a partire dal 31.5.2016 (doc. 5 copia racc.
[...]
del 20.3.2020); Controparte_3
pagina 3 di 10 8. l'esponente, a mezzo lettera di legale del 21.4.2020, richiamata la precedente richiesta del 12.6.2017 di estinzione del finanziamento a mezzo vendita dei titoli costituiti in pegno, contestava l'importi del quantum indicato dalla rappresentando espressamente alla CP_1
stessa che, il conteggio della somma dovuta, doveva essere calcolato alla data della precitata raccomandata del 12.6.17 (doc. 6 copia racc avv Bonato del 21.4.2020);
9. la convenuta ometteva ancora una volta di dare riscontro alla missiva del legale CP_1 dell'esponente;
10. nel frattempo, l'esponente, riceveva ulteriori comunicazioni da parte di
[...]
(per conto di contenenti la richiesta di rimborso di CP_4 Pt_2 un'esposizione debitoria originariamente in essere con la (doc 7- Controparte_3
8 lettere del 1.4.21 e del 28.4.2022);
11. sicché l'esponente, stante la mancata risposta della alla comunicazione di cui alla CP_1
racc del 21.4.2020, al fine di ottenere una situazione aggiornata del controvalore del deposito titoli alla data della prima richiesta di vendita dei titoli (a mezzo racc del
12.6.2017) e dell'importo del debito residuo a tale data, promuoveva un procedimento di mediazione “obbligatoria” avanti l'organismo IM RL (doc. 9 domanda di mediazione del 26.1.2022);
12. il primo incontro di mediazione si svolgeva in data 22.2.2023. In tale occasione la che nel frattempo aveva aderito all'invito a mediazione, chiedeva un rinvio per CP_1
“produrre la documentazione concernente le somme rivenenti dall'escussione del pegno e relative alla retrocessione di parte delle stesso alla curatela dell'eredità giacente di CP
oltre la movimentazione del conto deposito titoli fino alla sua estinzione” (doc. 10
[...]
copia verbale di mediazione del 22.2.2022);
13. sennonché, ancora una volta e nonostante l'impegno ed i relativi solleciti inviati dal legale scrivente al legale della la documentazione inerente il deposito titoli non CP_1
veniva mai inoltrata (doc.ti 11-12: copia mail avv Piccolo del 23.2.2023 e mail del
13.3.2023);
14. solo con mail del 14.3.2023, lo studio del legale della Banca, rispondeva al legale scrivente affermando che: “il debito risulta essere stato integralmente soddisfatto in pagina 4 di 10 relazione al contratto di finanziamento in questione” aggiungendo che: “Per quanto riguarda la residua somma di €. Tale importo è stato accreditato all' Controparte_5
a parziale soddisfo del credito vantato da quest'ultima pari a €. 54.772,51 come
[...] riferito dal Curatore dell'eredità giacente e come autorizzato dal Giudice” (doc. 13 copia mail studio legale Verdi del 14.3.2023);
15. il legale scrivente riscontrava la precitata comunicazione osservando come non fosse stata indicata la somma residua accreditata dalla all'eredità giacente di CP_1 CP
e rinnovando la richiesta di invio della documentazione relativa alla movimentazione
[...] del conto deposito titoli in vista dell'incontro di mediazione del 22.3.2023 (doc. 14 copia mail avv Piccolo del 14.3.2023);
16. il legale della riscontrava la precedente mail precisando che la somma CP_1 accreditata all' era di €. 11.452,47 e che la posizione era stata ceduta a Controparte_5
(anch'essa invitata alla mediazione ma non intervenuta) (doc. 15 copia mail Pt_2
studio legale Verdi del 14.3.2023);
17. il procedimento di mediazione, all'incontro del 22.3.2023, stante la mancata produzione della documentazione richiesta da parte della Banca, veniva definitivamente chiuso senza il raggiungimento di nessun accordo tra le parti (doc. 16 copia verbale di mediazione del
22.3.2023).
Dalle mail ricevute dal legale della convenuta si è potuto apprendere che: a) Il CP_1
ricavato della vendita del conto deposito titoli cointestato tra l'esponente ed il fratello
(deceduto il 10.5.2016), di €. 11.452,47 (somma dichiarata ma non verificata CP
per mancata esibizione della documentazione) è stato interamente (e non solamente per ½) accreditato dalla convenuta all'Agenzia di Riscossione a pagamento di debiti dell'eredità di
; b) la Banca non è intenzionata a esibire spontaneamente la documentazione CP
relativa alla movimentazione del conto deposito titoli (!!). Sennonché, a causa dell'ostruzionismo della convenuta (che ha sempre omesso l'esibizione della documentazione inerente il deposito titoli), non è stato possibile: a) accertare il controvalore dei titoli contenuti nel rapporto - N. 02777/00000000215/00000 acceso presso l' filiale di Magenta AG 1- alla data di Controparte_3
pagina 5 di 10 ricevimento (14.06.2017) della raccomandata con la quale l'esponente aveva chiesto la vendita dei titoli e l'estinzione del debito residuo;
b) accertare se – la convenuta – tra CP_1 la richiesta dell'esponente di vendita dei titoli (14.6.2017) e la racc del 20.3.2020 con la quale veniva comunicata l'intenzione di escussione del pegno (ossia dei titoli) abbia intenzionalmente ed arbitrariamente fatto maturare – per circa 3 anni - sul debito residuo interessi moratori che sono stati poi trattenuti dal ricavato della vendita dei titoli dati a pegno;
c) accertare se, il controvalore di mercato dei titoli di cui sopra, alla data della prima richiesta di vendita del 14.06.2017, fosse superiore a quello risultante alla data di vendita degli stessi da parte della convenuta con conseguente perdita in capitale. Ad ogni buon conto, la convenuta – per il tramite della propria difesa – ha pacificamente ammesso che, dalla vendita dei titoli e dall'estinzione del finanziamento residuo, è comunque residuata una somma attiva di €. 11.452,47 e che tale somma è stata (inspiegabilmente) interamente accreditata all'Agenzia di Riscossione in relazione a debiti dell'eredità giacente di CP
. Di talché, la convenuta, ha ammesso di avere arbitrariamente disposto in favore di
[...]
soggetti terzi anche della parte di ricavato (1/2) della vendita dei titoli che – al netto dell'estinzione del debito residuo derivante dal finanziamento – avrebbe invece dovuto restituire all'odierno esponente.
Invita quindi la convenuta a produrre in giudizio: a) la documentazione relativa alla movimentazione del conto deposito titoli N. 02777/00000000215/00000 acceso presso l' filiale di Magenta AG 1 dalla data del Controparte_3
12.6.2017 sino alla sua effettiva estinzione;
b) la documentazione relativa al conteggio del debito residuo derivante dal finanziamento N. 3501602796 di originari €. 130.000,00 dalla data del 12.6.2017 sino alla sua effettiva estinzione con il dettaglio degli interessi moratori applicati e recuperati a decurtazione del controvalore del deposito titoli
Chiedeva pertanto condannarsi controparte,previe le necessarie declaratorie, a versare e/o corrispondere all'attore il ricavato della vendita dei titoli depositati nel precitato rapporto titoli – nella misura di ½ - calcolato nel controvalore risultante alla data del 14.6.2017, decurtato del residuo finanziamento di cui alla narrativa del presente atto anch'esso pagina 6 di 10 calcolato alla data del 14.6.2017, oltre interessi legali da tale data sino all'effettiva corresponsione.
Contr Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando quanto segue:
a seguito del decesso del signor avvenuto il 10.5.2016, a partire dalla CP
scadenza del 31.05.2016 il sig. non pagava più le rate di Parte_1
ammortamento del finanziamento summenzionato. In tal modo il sig. Parte_1
maturava un debito via via crescente, che era giunto ad ammontare alla data del 20.3.2020 a complessivi Euro 100.419,00 (di cui: Euro 36.491,00 a titolo di capitale residuo ed Euro
63.928,00 per rate mensili impagate a partire dal 31.5.2016. Il tutto oltre interessi), importo a fronte della quale la con la comunicazione ex adverso prodotta sub doc. 5,aveva CP_1 dunque ritenuto necessario comunicare all'attore la risoluzione del rapporto, intimandogli altresì il pagamento del debito, con l'avviso che in mancanza avrebbe agito per il recupero del credito, oltre a far luogo al realizzo del pegno.
Peraltro, a tal fine, avendo tutti gli eredi del sig. , come dedotto anche da CP
parte attrice, rinunciato alla relativa eredità, si rendeva necessario per la allo scopo CP_1 di escutere il pegno anche da quest'ultimo costituito, fare istanza al Tribunale di Milano, perché provvedesse alla nomina di un Curatore dell'eredità giacente, idoneo a divenire centro di imputazione delle iniziative dell'Istituto. Curatore quindi nominato nella persona dell'Avvocato Caterina Santoro in data 27.5.2020 (DOC. 7). Dietro istanza del Curatore dell'eredità giacente, il Tribunale, in data 15.3.2021, autorizzava la convenuta allo svincolo dei titoli costituiti in pegno (valorizzati per Euro 126.463,47), trattenendo per sé, a soddisfazione integrale del credito derivante dal finanziamento del 15.4.2012, l'importo di
Euro 115.011,00 e versando invece sul conto corrente BNL intestato al sig. CP
l'importo residuo, pari ad Euro 11.452,47 – versamento a cui la provvedeva con CP_1
bonifico del 31.5.2021 (DOC. 8) - affinchè il predetto Curatore, una volta ricevuto l'accredito della somma sul conto testè menzionato, provvedesse ad emettere mandato di pagamento in favore dell' , a parziale soddisfazione del credito di Controparte_5 quest'ultima (per Euro 54.772,51) (DOCC. 9 e 10).
pagina 7 di 10 rimetteva poi la somma di Euro 115.011,00 ricavata Controparte_1 dall'escussione del pegno ad alla quale il credito derivante dal predetto Parte_2
finanziamento era stato nel frattempo ceduto, in virtù di atto di scissione stipulato in data
25.11.2020, iscritto nel registro delle imprese di e nel registro delle imprese di Napoli CP_1
in data 26.11.2020 ed avente efficacia giuridica dal 1.12.2020, di cui è stata comunicazione mediante l'avviso di scissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 (DOC. 11).
La lettera di pegno sottoscritta in data 2.3.2012, dal sig. e dal sig. Parte_1
prevedeva espressamente, all'art. 8 (“Realizzazione del Pegno”), che “in CP
caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta,
(…) i titoli costituiti in pegno (…)”. Dunque non era mai stato previsto un obbligo a carico della di far luogo alla realizzazione del pegno, tantomeno dietro richiesta del CP_1
debitore in funzione dell'estinzione del prestito garantito, ma unicamente la sua facoltà di provvedervi, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita. A tanto deve aggiungersi che deceduto il sig. nel 2016 e rinunciata la relativa eredità fra CP gli altri anche da parte del sig. , l'Istituto di credito a maggior ragione Parte_1 non avrebbe potuto far luogo alla richiesta di realizzazione del pegno da quest'ultimo ciò nondimeno formulata nel 2017, per la semplice ragione, da un lato che il sig.
[...]
, avendo rinunciato all'eredità, non avrebbe potuto disporre dei titoli costituiti in Parte_1 pegno, trattandosi di beni comunque facenti capo anche al sig. e dall'altro CP
lato che ogni iniziativa finalizzata alla predetta realizzazione comunque non avrebbe potuto prescindere, a quel punto, dalla nomina di un Curatore dell'eredità giacente (Artt. 528 e 529 cpc).
In altri termini, il sig. se avesse volute evitare la maturazione degli Parte_1
interessi di mora sulle rate di ammortamento del prestito, così come prevista ed accettata dallo stesso a norma di contratto, avrebbe semplicemente dovuto pagarle nei termini, ovverosia rispettare il piano di ammortamento, ciò che ha invece ommesso di fare sin dal
31.5.2016, una volta deceduto il fratello condebitore. Non invece pretendere la pagina 8 di 10 realizzazione del pegno costituito a garanzia del diritto di credito della Banca, quale modalità alternativa e anomala di estinzione del prestito, in alcun modo contemplata dai contratti (di prestito, come di pegno)-
La versava poi l'importo di Euro 11.452,47 sul conto intestato al defunto sig. CP_1
, gestito dal Curatore dell'eredità giacente ed il Curatore ne disponeva poi a CP favore dell' , non la alla quale dunque nulla poteva essere Controparte_5 CP_1
imputato al riguardo, avendo la stessa oltrettutto agito in forza di disposizione del Giudice del Tribunale di Milano, dietro istanza del predetto Curatore.
ben avrebbe potuto far valere le proprie eventuali ragioni nel Controparte_7 procedimento avente ad oggetto l'eredità giacente del fratello, ma non si era minimamente curato di farlo, omettendo per quanto risulta di fornire anche la minima collaborazione al
Curatore, ai fini della gestione della predetta eredità.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
Con ordinanza in data 10 luglio 2024 il Giudice disponeva a carico di parte convenuta l'esibizione della documentazione relativa alla movimentazione del conto deposito titoli N.
02777/00000000215/00000 acceso presso l' Controparte_3
filiale di Magenta AG 1 dalla data del 12.6.2017 sino alla sua effettiva estinzione
[...]
nonché della documentazione relativa al conteggio del debito residuo derivante dal finanziamento N. 3501602796 di originari €. 130.000,00 dalla data del 12.6.2017 sino alla sua effettiva estinzione con il dettaglio degli interessi moratori applicati e recuperati a decurtazione del controvalore del deposito titoli.
Scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni ,la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita veniva trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza in data 6 marzo 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attore sono infondate e devono essere respinte.
pagina 9 di 10 L'attore non ha contestato di non aver più pagato le rate del finanziamento dopo la morte del fratello avvenuta in data 10 maggio 2016.
Anche ammesso che l'estinzione ex art. 7 del contratto di finanziamento (doc.5 di parte convenuta) potesse essere chiesta dal solo l'attore non ha pagato né si Parte_1
è offerto di pagare il residuo del finanziamento con la raccomandata in data 12 giugno
2017 (doc.4 parte attrice) in cui chiede di estinguere il prestito attraverso i titoli dati in garanzia .Trattandosi di obbligazione accessoria ,lo svincolo dei titoli dati in pegno non poteva che essere successivo all'estinzione dell'obbligazione principale non essendo contrattualmente prevista la realizzazione del titoli quale modalità del pagamento delle rate mensili del finanziamento previste in n. di 120 per l'importo di €1518,81 ciascuna
(doc. 5 di parte convenuta).
Consegue il rigetto delle domande dell'attore .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
RIGETTA
Le domande di parte attrice
CONDANNA
a rifondere a Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore le spese di giudizio che liquida in
€3000,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA
Pavia, 31 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa DO Oneto
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