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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott. Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la Sentenza n. 724/07 del Tribunale di Forlì tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], fraz. S. Colombano, con il patrocinio dell'avv. ZAULI GIOVANNI
ricorrente
Nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. MARZOCCHI
CLAUDIO
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.01.2025 il ricorrente ha precisato le proprie Parte_1 conclusioni come da atti già depositati chiedendo al Tribunale di: “a) Disporre la revisione dei provvedimenti a tutela dell'allora minore , ancora titolare di contributo economico all'età di Per_1 quasi 28 anni, la riconosciuta sussistenza di “giustificati motivi” per la revoca dell'assegno contributivo;
b) Revocare, pertanto, l'assegno contributivo a carico del padre e a favore Parte_1 della figlia , come determinato con sentenza del Tribunale di Forlì n. 724/2007 del Per_1
05.11.2007; c) CONDANNARE al pagamento di spese e compensi processuali Controparte_1 del presente giudizio in caso di resistenza”.
Nella medesima udienza la resistente ha precisato le proprie Controparte_1 conclusioni come da atti già depositati chiedendo a questo Tribunale di “respingere la domanda del Sig.
pagina 1 di 5 in quanto priva di specifica allegazione, prova e, pertanto, totalmente infondata. Con Parte_1 vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. depositato il 07/04/2023, chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di mantenimento della figlia di cui alla sentenza n.724, emessa dal Tribunale di Forlì e depositata in data 5.11.2007, relativa alle condizioni di divorzio, nella quale era previsto che egli dovesse corrispondere a entro il 10 di ogni mese, a titolo di concorso al Controparte_1 Per_ mantenimento della figlia minore , la somma di euro 300,00 – da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. di prezzi medi al consumo per le famiglie degli operari ed impiegati – oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la medesima, delle spese mediche e farmaceutiche non mutuabili e delle spese scolastiche, nonché era previsto che si accollasse per intero i costi di cure psicologiche e psichiatriche necessarie per la discendente.
Rappresentava che la figlia, nata in data [...], era divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, posto che la medesima lavora come addetta alle pulizie di interni da oltre 4 anni presso la TREOTTOUNO Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, con contratto a tempo indeterminato.
Rappresentava altresì di essere privo di occupazione lavorativa e di aver da poco subìto un intervento a causa di un tumore al rene, come risulta da referto dell'IRST di Meldola datato 02.03.2023 (cfr. doc.2 del ricorso).
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 19.07.23 Controparte_1 Per_ contestando integralmente gli assunti di controparte e rappresentando anzitutto che la figlia ha una invalidità accertata dalla Commissione medica di Forlì del 74%, con riduzione della capacità lavorativa dal 74 al 99% (v. doc.1 comparsa di risposta).
A peggiorare la condizione della figlia, afferma la resistente, avevano contribuito le condotte del padre Per_ nei confronti di quando era una bambina;
siffatte condotte erano state poi oggetto della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Forlì e divenuta irrevocabile in data 26.01.2005. La resistente ricordava anche che era stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale con decreto Parte_1 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 3.8.2006 che disponeva l'interruzione di qualsiasi contatto tra padre e figlia.
Quanto alla situazione economica della figlia, negava che questa fosse economicamente autosufficiente, affermando che percepisce uno stipendio di appena 312,50 euro mensili e non è in grado di reperire un'occupazione più remunerativa in ragione delle proprie gravi difficoltà di salute.
Inoltre, rappresentava che il Sig. non provvede al mantenimento della figlia dal novembre del Pt_1
2016, costringendola ad inutili tentativi giudiziari di recupero.
Quanto alla sua posizione, la resistente rappresentava di avere sempre regolarmente contribuito al ménage familiare malgrado la sua difficoltà nel reperire una attività lavorativa dovendo prestare Per_ assistenza continuativa alla figlia , avendo peraltro un'altra figlia avuta da una differente relazione.
Attualmente, essendo disoccupata non dispone di redditi, a fronte invece di una situazione economica del ricorrente di gran lunga migliore, disponendo il medesimo da un rilevante patrimonio immobiliare
(v. doc.3 comparsa di risposta).
Rimesse le parti davanti al Giudice Istruttore per la trattazione della causa, all'udienza del 28.09.2023 veniva esperito il tentativo di conciliazione, che falliva, e le parti insistevano nelle proprie istanze.
Non veniva adottato alcun provvedimento provvisorio e urgente e neppure venivano ammesse le istanze di prova orale formulato in ricorso dal Sig. poiché le medesime avevano ad oggetto Pt_1 circostanze documentali nonché superflue ai fini della decisione.
pagina 2 di 5 La causa, istruita con corposa produzione documentale, veniva infine rimessa al Collegio per la decisone sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.01.2025, nel senso indicato in epigrafe.
* * * * *
Osserva il Collegio che il ricorso proposto non risulta meritevole di accoglimento.
Come già esposto, l'odierno ricorrente ha rappresentato di essere disoccupato nonché gravemente malato, avendo subìto nel 2021 un intervento a causa di un tumore al rene.
Tuttavia, nel documento che attesta che il egli abbia l'intervento del 2021 viene dato atto altresì che “Il paziente è in buone condizioni. Nessun disturbo riferito”.
D'altro canto, il ricorrente non ha prodotto documentazione che attesti una eventuale inabilità al lavoro, né ha dato prova di essersi adeguatamente adoperato al fine di reperire una attività lavorativa.
È appena il caso di rammentare come il genitore disoccupato sia comunque tenuto al mantenimento dei Per_ figli, vieppiù che nel caso in esame la figlia presenta un handicap grave per i traumi subìti da bambina.
Invero, è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La mera perdita di lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni economiche. Il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi” (Cass. Civ. sent. n.39411 del 24.08.17).
Prova in tal senso non è stata fornita dal ricorrente, ragione per la quale la circostanza che sia inabile al lavoro e che si sia adeguatamente adoperato al fine di reperire una attività lavorativa non può reputarsi sufficientemente dimostrata.
Per contro, controparte ha dimostrato che il ricorrente dispone di ulteriori redditi come meglio si Pt_1 dirà in seguito. Per_
Ma ciò che più rileva è il fatto che la figlia è affetta da una grave disabilità, pertanto non può essere trattata alla stregua di un figlio adulto completamente abile al lavoro. L'art. 337 septies comma 2 c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. L'art. 473 bis.9 c.p.c. prevede infatti che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino le disposizioni in favore dei figli minori previste nel titolo relativo al procedimento in materia di famiglia. Il legislatore ha pertanto previsto una equiparazione completa del trattamento dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni. Di conseguenza appare inconferente il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza formatasi con riferimento ai figli maggiorenni e abili al lavoro.
La Corte di Cassazione ha affermato che “Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni. (Cass. Sez.
1, 29/07/2021, n. 21819, Rv. 662302 - 02)”
pagina 3 di 5 Ebbene nel caso di specie risulta che sia portatrice di una invalidità accertata dalla Per_1
Commissione medica di Forlì del 74%, con riduzione della capacità lavorativa dal 74 al 99% ex art 2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL 509/88. La ragazza risulta affetta da sindrome post traumatica di innesto ad un ritardo mentale, con disturbo della personalità con notevole instabilità del tono dell'umore e difficoltà marcate nelle relazioni sociali. Inoltre, segue terapie farmacologiche (Eutirox). Pertanto, è stata inserita in un programma di aiuto alle persone con disabilità grave all'interno di una cooperativa sociale forlivese percependo come addetta alle pulizie part time una retribuzione mensile variabile (circa 8 euro all'ora; negli ultimi mesi del 2024 circa 442 euro al mese in media). In tempi recenti ha dato le dimissioni dal lavoro, a causa di una incomprensione che risulta averla profondamente turbata. Emerge dagli atti che ne sia uscita affetta da uno stato di delusione e ansia secondaria alla cessazione del lavoro che necessitano di monitoraggio e di eventuali nuovi interventi psicoterapeutici (si veda il doc. n. 21, relazione psichiatrica). Tutto ciò a conferma dei disturbi già certificati e della sua profonda fragilità.
In ogni caso occorre rammentare che quello di mantenere i figli è un dovere che trova fondamento anzitutto nella Costituzione all'art.30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Ancora, entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter;
in particolare, l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori.
Dunque, non risultando sufficientemente provato il mutamento della condizione reddituale e della capacità lavorativa del ricorrente e risultando provata la disabilità della figlia, non vi è ragione per procedere alla revisione di quanto previsto nella precedente sent. n. 724/2007 in punto di assegno di mantenimento ordinario della figlia posto a carico del padre, trattandosi di statuizione motivatamente e congruamente resa sulla scorta di una ponderata valutazione dei suddetti parametri nonché più in Per_ particolare dei redditi di entrambi i coniugi e delle problematiche di salute della figlia documentate in atti dalla resistente.
Quanto alla capacità economica delle parti, dagli atti prodotti risultano senza dubbio redditi esigui del ricorrente ma non risultano sufficientemente provate le motivazioni per cui egli si trovi privo di Pt_1 attività lavorativa. In ogni caso, egli risulta comproprietario di beni immobili stimati in euro 252.00,00 (come risulta dalla relazione dell'esperto designato nell'ambito della procedura esecutiva instaurata proprio da doc. 3). Per_1
Per contro, è disoccupata e siffatta situazione non appare imputabile a sua Controparte_1 Per_ cattiva volontà o svogliatezza, ma alla necessità di stare al fianco della figlia che necessita di assistenza continua per via della sua condizione, nonché di occuparsi dell'altra figlia piccola.
è dunque priva di reddito come risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2019, Controparte_1
2020 e 2021, nel suo conto corrente risulta un saldo pari a euro 869,79, non possiede un'autovettura, percepisce una indennità di disoccupazione pari a circa euro 522,00 (di natura transitoria) mentre riceve dal padre dell'altra figlia un assegno di mantenimento pari ad euro 330,00. Paga altresì una rata di mutuo per la casa di proprietà pari ad euro 1014,33 mensili e deve sostenere tutte le spese quotidiane di Per_
con lei esclusivamente convivente, tenuto anche conto del fatto che il ricorrente non ha provveduto al regolare mantenimento fino ad ora tanto da rendere necessarie azioni esecutive.
Pertanto, data la differente capacità economica delle parti e di quanto sopra evidenziato, si ritiene equo mantenere il contributo al mantenimento a carico del padre nella somma di euro 300,00, oltre al 50%
pagina 4 di 5 delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale, rigettando le domande avanzate dal ricorrente.
Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali, le medesime vanno interamente poste a carico del ricorrente soccombente, così come disposto dall'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i parametri ex DM 147/2022 nello scaglione delle cause di volontaria giurisdizione - valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Parte_2
in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis 29 c.p.c.,
[...]
Per_
rigetta la domanda di parte ricorrente di revoca di assegno contributivo a favore della figlia pari ad euro 300,00 disposto con sentenza n.724/07 del Tribunale di Forlì;
dispone che corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Parte_1 di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a entro Controparte_1 il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico sul c/c a lei intestato a decorrere dal mese di marzo 2022, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì;
pone interamente a carico del ricorrente soccombente le spese del presente giudizio;
condanna la resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.336,00 per onorario, oltre IVA,CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott. Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la Sentenza n. 724/07 del Tribunale di Forlì tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], fraz. S. Colombano, con il patrocinio dell'avv. ZAULI GIOVANNI
ricorrente
Nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. MARZOCCHI
CLAUDIO
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.01.2025 il ricorrente ha precisato le proprie Parte_1 conclusioni come da atti già depositati chiedendo al Tribunale di: “a) Disporre la revisione dei provvedimenti a tutela dell'allora minore , ancora titolare di contributo economico all'età di Per_1 quasi 28 anni, la riconosciuta sussistenza di “giustificati motivi” per la revoca dell'assegno contributivo;
b) Revocare, pertanto, l'assegno contributivo a carico del padre e a favore Parte_1 della figlia , come determinato con sentenza del Tribunale di Forlì n. 724/2007 del Per_1
05.11.2007; c) CONDANNARE al pagamento di spese e compensi processuali Controparte_1 del presente giudizio in caso di resistenza”.
Nella medesima udienza la resistente ha precisato le proprie Controparte_1 conclusioni come da atti già depositati chiedendo a questo Tribunale di “respingere la domanda del Sig.
pagina 1 di 5 in quanto priva di specifica allegazione, prova e, pertanto, totalmente infondata. Con Parte_1 vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. depositato il 07/04/2023, chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di mantenimento della figlia di cui alla sentenza n.724, emessa dal Tribunale di Forlì e depositata in data 5.11.2007, relativa alle condizioni di divorzio, nella quale era previsto che egli dovesse corrispondere a entro il 10 di ogni mese, a titolo di concorso al Controparte_1 Per_ mantenimento della figlia minore , la somma di euro 300,00 – da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. di prezzi medi al consumo per le famiglie degli operari ed impiegati – oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la medesima, delle spese mediche e farmaceutiche non mutuabili e delle spese scolastiche, nonché era previsto che si accollasse per intero i costi di cure psicologiche e psichiatriche necessarie per la discendente.
Rappresentava che la figlia, nata in data [...], era divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, posto che la medesima lavora come addetta alle pulizie di interni da oltre 4 anni presso la TREOTTOUNO Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, con contratto a tempo indeterminato.
Rappresentava altresì di essere privo di occupazione lavorativa e di aver da poco subìto un intervento a causa di un tumore al rene, come risulta da referto dell'IRST di Meldola datato 02.03.2023 (cfr. doc.2 del ricorso).
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 19.07.23 Controparte_1 Per_ contestando integralmente gli assunti di controparte e rappresentando anzitutto che la figlia ha una invalidità accertata dalla Commissione medica di Forlì del 74%, con riduzione della capacità lavorativa dal 74 al 99% (v. doc.1 comparsa di risposta).
A peggiorare la condizione della figlia, afferma la resistente, avevano contribuito le condotte del padre Per_ nei confronti di quando era una bambina;
siffatte condotte erano state poi oggetto della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Forlì e divenuta irrevocabile in data 26.01.2005. La resistente ricordava anche che era stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale con decreto Parte_1 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 3.8.2006 che disponeva l'interruzione di qualsiasi contatto tra padre e figlia.
Quanto alla situazione economica della figlia, negava che questa fosse economicamente autosufficiente, affermando che percepisce uno stipendio di appena 312,50 euro mensili e non è in grado di reperire un'occupazione più remunerativa in ragione delle proprie gravi difficoltà di salute.
Inoltre, rappresentava che il Sig. non provvede al mantenimento della figlia dal novembre del Pt_1
2016, costringendola ad inutili tentativi giudiziari di recupero.
Quanto alla sua posizione, la resistente rappresentava di avere sempre regolarmente contribuito al ménage familiare malgrado la sua difficoltà nel reperire una attività lavorativa dovendo prestare Per_ assistenza continuativa alla figlia , avendo peraltro un'altra figlia avuta da una differente relazione.
Attualmente, essendo disoccupata non dispone di redditi, a fronte invece di una situazione economica del ricorrente di gran lunga migliore, disponendo il medesimo da un rilevante patrimonio immobiliare
(v. doc.3 comparsa di risposta).
Rimesse le parti davanti al Giudice Istruttore per la trattazione della causa, all'udienza del 28.09.2023 veniva esperito il tentativo di conciliazione, che falliva, e le parti insistevano nelle proprie istanze.
Non veniva adottato alcun provvedimento provvisorio e urgente e neppure venivano ammesse le istanze di prova orale formulato in ricorso dal Sig. poiché le medesime avevano ad oggetto Pt_1 circostanze documentali nonché superflue ai fini della decisione.
pagina 2 di 5 La causa, istruita con corposa produzione documentale, veniva infine rimessa al Collegio per la decisone sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.01.2025, nel senso indicato in epigrafe.
* * * * *
Osserva il Collegio che il ricorso proposto non risulta meritevole di accoglimento.
Come già esposto, l'odierno ricorrente ha rappresentato di essere disoccupato nonché gravemente malato, avendo subìto nel 2021 un intervento a causa di un tumore al rene.
Tuttavia, nel documento che attesta che il egli abbia l'intervento del 2021 viene dato atto altresì che “Il paziente è in buone condizioni. Nessun disturbo riferito”.
D'altro canto, il ricorrente non ha prodotto documentazione che attesti una eventuale inabilità al lavoro, né ha dato prova di essersi adeguatamente adoperato al fine di reperire una attività lavorativa.
È appena il caso di rammentare come il genitore disoccupato sia comunque tenuto al mantenimento dei Per_ figli, vieppiù che nel caso in esame la figlia presenta un handicap grave per i traumi subìti da bambina.
Invero, è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La mera perdita di lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni economiche. Il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi” (Cass. Civ. sent. n.39411 del 24.08.17).
Prova in tal senso non è stata fornita dal ricorrente, ragione per la quale la circostanza che sia inabile al lavoro e che si sia adeguatamente adoperato al fine di reperire una attività lavorativa non può reputarsi sufficientemente dimostrata.
Per contro, controparte ha dimostrato che il ricorrente dispone di ulteriori redditi come meglio si Pt_1 dirà in seguito. Per_
Ma ciò che più rileva è il fatto che la figlia è affetta da una grave disabilità, pertanto non può essere trattata alla stregua di un figlio adulto completamente abile al lavoro. L'art. 337 septies comma 2 c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. L'art. 473 bis.9 c.p.c. prevede infatti che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino le disposizioni in favore dei figli minori previste nel titolo relativo al procedimento in materia di famiglia. Il legislatore ha pertanto previsto una equiparazione completa del trattamento dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni. Di conseguenza appare inconferente il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza formatasi con riferimento ai figli maggiorenni e abili al lavoro.
La Corte di Cassazione ha affermato che “Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni. (Cass. Sez.
1, 29/07/2021, n. 21819, Rv. 662302 - 02)”
pagina 3 di 5 Ebbene nel caso di specie risulta che sia portatrice di una invalidità accertata dalla Per_1
Commissione medica di Forlì del 74%, con riduzione della capacità lavorativa dal 74 al 99% ex art 2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL 509/88. La ragazza risulta affetta da sindrome post traumatica di innesto ad un ritardo mentale, con disturbo della personalità con notevole instabilità del tono dell'umore e difficoltà marcate nelle relazioni sociali. Inoltre, segue terapie farmacologiche (Eutirox). Pertanto, è stata inserita in un programma di aiuto alle persone con disabilità grave all'interno di una cooperativa sociale forlivese percependo come addetta alle pulizie part time una retribuzione mensile variabile (circa 8 euro all'ora; negli ultimi mesi del 2024 circa 442 euro al mese in media). In tempi recenti ha dato le dimissioni dal lavoro, a causa di una incomprensione che risulta averla profondamente turbata. Emerge dagli atti che ne sia uscita affetta da uno stato di delusione e ansia secondaria alla cessazione del lavoro che necessitano di monitoraggio e di eventuali nuovi interventi psicoterapeutici (si veda il doc. n. 21, relazione psichiatrica). Tutto ciò a conferma dei disturbi già certificati e della sua profonda fragilità.
In ogni caso occorre rammentare che quello di mantenere i figli è un dovere che trova fondamento anzitutto nella Costituzione all'art.30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Ancora, entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter;
in particolare, l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori.
Dunque, non risultando sufficientemente provato il mutamento della condizione reddituale e della capacità lavorativa del ricorrente e risultando provata la disabilità della figlia, non vi è ragione per procedere alla revisione di quanto previsto nella precedente sent. n. 724/2007 in punto di assegno di mantenimento ordinario della figlia posto a carico del padre, trattandosi di statuizione motivatamente e congruamente resa sulla scorta di una ponderata valutazione dei suddetti parametri nonché più in Per_ particolare dei redditi di entrambi i coniugi e delle problematiche di salute della figlia documentate in atti dalla resistente.
Quanto alla capacità economica delle parti, dagli atti prodotti risultano senza dubbio redditi esigui del ricorrente ma non risultano sufficientemente provate le motivazioni per cui egli si trovi privo di Pt_1 attività lavorativa. In ogni caso, egli risulta comproprietario di beni immobili stimati in euro 252.00,00 (come risulta dalla relazione dell'esperto designato nell'ambito della procedura esecutiva instaurata proprio da doc. 3). Per_1
Per contro, è disoccupata e siffatta situazione non appare imputabile a sua Controparte_1 Per_ cattiva volontà o svogliatezza, ma alla necessità di stare al fianco della figlia che necessita di assistenza continua per via della sua condizione, nonché di occuparsi dell'altra figlia piccola.
è dunque priva di reddito come risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2019, Controparte_1
2020 e 2021, nel suo conto corrente risulta un saldo pari a euro 869,79, non possiede un'autovettura, percepisce una indennità di disoccupazione pari a circa euro 522,00 (di natura transitoria) mentre riceve dal padre dell'altra figlia un assegno di mantenimento pari ad euro 330,00. Paga altresì una rata di mutuo per la casa di proprietà pari ad euro 1014,33 mensili e deve sostenere tutte le spese quotidiane di Per_
con lei esclusivamente convivente, tenuto anche conto del fatto che il ricorrente non ha provveduto al regolare mantenimento fino ad ora tanto da rendere necessarie azioni esecutive.
Pertanto, data la differente capacità economica delle parti e di quanto sopra evidenziato, si ritiene equo mantenere il contributo al mantenimento a carico del padre nella somma di euro 300,00, oltre al 50%
pagina 4 di 5 delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale, rigettando le domande avanzate dal ricorrente.
Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali, le medesime vanno interamente poste a carico del ricorrente soccombente, così come disposto dall'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i parametri ex DM 147/2022 nello scaglione delle cause di volontaria giurisdizione - valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Parte_2
in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis 29 c.p.c.,
[...]
Per_
rigetta la domanda di parte ricorrente di revoca di assegno contributivo a favore della figlia pari ad euro 300,00 disposto con sentenza n.724/07 del Tribunale di Forlì;
dispone che corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Parte_1 di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a entro Controparte_1 il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico sul c/c a lei intestato a decorrere dal mese di marzo 2022, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì;
pone interamente a carico del ricorrente soccombente le spese del presente giudizio;
condanna la resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.336,00 per onorario, oltre IVA,CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
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