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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 11/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 258/2021 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI contro
E + CP_1
CONVENUTI
Oggi 11 marzo 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso per gli attori, in sostituzione dell'Avv. Marcello Caddori, l'Avv. Davide Amadori.
Nessuno è comparso per i convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'Avv. Amadori preliminarmente, dichiara di rinunciare alla domanda relativa al riconoscimento della persistenza delle servitù pubbliche esistenti ed imposte sull'immobile già distinto al N.C.T. al Foglio 17, particella 30 e 74, ed oggetto, presso la
Conservatoria di Nuoro, delle Trascrizioni immobiliari aventi n. Registro Particolare 7329,
Registro Generale 9540 del 22.12.1990, n. Registro Particolare 7321, Registro Generale 9532 del
22.12.1990, n. Registro Particolare 7325, Registro Generale 9536 del 22.12.1990, n. Reg.
Particolare 2418, Registro Generale 3255 del 28.5.1995 e n. Registro Particolare 134, Registro
Generale 165 del 41.1992; discute la causa richiamando gli atti depositati, chiede che la causa sia trattenuta in decisione, precisando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: accertare che gli attori hanno usucapito i terreni siti in Tortolì nella Località “Su Cugumeru” e distinti nel N.C.T. al Foglio 17, particella 160, 163, 167 e 170 , costituenti un corpo unico, e che pertanto, gli attori, in comunione pro indiviso, sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detta unità immobiliare. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza”, chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00.
Alle ore 15,00 è comparso, in sostituzione dell'Avv. Marcello Caddori, l'Avv. Davide Amadori.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
N. R.G. 258/2021
Segue verbale dell'udienza 11.3.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 258 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_3 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Tortolì, nella Via Cedrino n. 28 presso lo studio legale dell'Avv. Marcello
Caddori, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di citazione attori contro
, FU , Controparte_2 CP_3 Per_1 Controparte_4
FU , FU , FU Per_2 Controparte_5 Per_2 Controparte_5
, FU , FU , Per_1 CP_6 Per_2 CP_7 Per_2
FU , , Controparte_8 Per_1 Controparte_9 CP_10 FU FU , FU
[...] Per_3 CP_11 Per_1 Controparte_12
, FU , , Per_2 CP_13 Per_2 Controparte_14
FU , FU , Controparte_15 Per_1 CP_16 Per_2 [...]
, FU , FU CP_17 CP_17 Per_2 CP_18
FU , FU , Per_4 CP_19 Per_2 CP_20 Per_5
FU , FU , CP_21 Per_5 Controparte_22 CP_18 [...]
, , Controparte_23 Controparte_24 CP_24
FU , ,
[...] CP_18 Controparte_25 CP_26
, , FU
[...] Controparte_27 Controparte_28
, FU FU CP_24 CP_29 Per_6 CP_30 Per_6
FU , FU CP_31 Per_6 Controparte_32 CP_33
FU FU , Per_6 CP_34 Per_6 CP_35 Per_7
FU , FU Controparte_36 Per_2 Controparte_37
, FU , FU Per_2 CP_38 Per_2 CP_39
, FU , FU CP_35 Controparte_40 CP_35 CP_41
, FU , FU , CP_35 CP_42 Per_8 CP_43 Per_8
FU , FU , FU CP_44 Per_8 CP_45 CP_18 CP_46
, FU , FU , CP_18 CP_47 CP_18 CP_48 CP_18 CP_49
FU , FU , FU CP_18 Controparte_50 Per_9 CP_51 CP_48
FU FU Controparte_52 CP_48 Controparte_53 CP_48 CP_54
FU , FU FU Per_9 Controparte_55 CP_48 Controparte_56 CP_48
FU , FU , Controparte_57 Per_9 CP_58 Per_9 CP_59
FU , FU , FU
[...] Per_9 CP_60 Per_9 CP_61
, FU , FU Per_9 CP_62 Per_9 Controparte_63
, FU , FU Per_9 Controparte_64 Per_9 Controparte_65
, FU , CP_18 Controparte_66 Per_10 CP_50 CP_12
FU , FU
[...] CP_18 CP_18 Per_4 Controparte_67
, FU ,
[...] Controparte_23 CP_24 Controparte_36
FU , , FU CP_24 CP_68 Controparte_37 Persona_11
FU , FU
[...] Controparte_37 CP_24 CP_69 CP_38
, FU , Persona_11 CP_35 CP_70 Per_1 CP_71
FU , FU , FU Per_1 Controparte_72 Per_1 Controparte_73
, , FU , Per_1 Controparte_74 CP_39 Per_1 CP_75
FU FU
[...] Per_2 Per_12 Controparte_75 , FU , Persona_13 Controparte_40 CP_36
FU , FU , CP_76 Per_1 Controparte_77 Per_1
FU , FU , Controparte_78 Per_14 CP_79 Per_1
FU , , Controparte_80 Per_14 Controparte_81 [...]
, , , CP_82 Controparte_83 CP_84 CP_82
, , , , ,
[...] CP_85 CP_86 CP_87 CP_88
ORRÙ , , FU , CP_89 CP_90 Controparte_91 Per_15 [...]
FU , FU , CP_92 Per_15 Controparte_93 Per_15 [...]
FU;
CP_94 Per_15
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 24.3.2021, notificato nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe e ai loro eventuali eredi per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di Lanusei concessa con decreto del 14.4.2021, vista la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo secondo le regole ordinarie nei confronti di tutti i soggetti convenuti, dovuta all'assenza di dati anagrafici esaustivi, validi all'identificazione, ad eccezione dei convenuti , , , Controparte_32 CP_68 CP_95 CP_86 CP_90
e nei confronti dei quali la notificazione è avvenuta nelle forme ordinarie, gli attori CP_87 hanno intrapreso il presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che i medesimi sono proprietari per intervenuta usucapione ventennale dei fondi distinti al Catasto
Terreni dei in Tortolì località “Su Cugumeru” e distinti nel N.C.T. al F. 17 particella 160, 163, 197
e 170. Per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emananda sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsiasi responsabilità.
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno esposto che sin dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso ad oggi sono al possesso pubblico, pacifico, non contestato, esclusivo ed ininterrotto dei sopra descritti terreni siti in Tortolì nella Località “Su Cugumeru”, confinanti con la proprietà
a Sud, Eredi ad Est, a Nord e ad Ovest, Per_16 Per_17 Persona_18 Persona_19
salvo altri.
In particolare, il possesso è stato esercitato dagli attori per oltre vent'anni sugli immobili oggetto di causa in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto palesatosi pubblicamente, attraverso l'accorpamento di tali particelle in un'unica unità immobiliare, delimitata dagli stessi con l'apposizione di rete agropastorale e picchetti;
inoltre gli attori, anche con l'ausilio di terze persone, nel corso degli anni, oltre ad averli coltivati personalmente mediante la semina di cereali ed altre colture, ne hanno curato personalmente il miglioramento fondiario e lo hanno concesso in uso, nonché compiuto ogni altra attività idonea ad affermare in modo univoco il proprio dominio esclusivo su tale unità immobiliare sopra meglio definita per tutta la sua estensione;
Hanno, altresì sostenuto, che per contro, è pacifica l'assoluta inerzia nella gestione dei beni sopra individuati da parte dei convenuti e/o di terzi, i quali mai hanno interferito col possesso esclusivo degli attori né hanno mai compiuto atti incompatibili col possesso animo domini e/o con la gestione degli usucapenti;
Con le memorie ex art. 183 n.1, comma VI, c.p.c. gli attori hanno dedotto, quanto alle servitù di elettrodotto in favore dell'allora ENEL presenti sui mappali originanti quelli oggetto della presente domanda di usucapione, di non contestare l'esistenza del predetto vincolo e i diritti derivanti dalle trascrizioni in atti, dichiarando sin d'ora di acconsentire alla permanenza dello stesso vincolo.
Ancora, gli attori hanno dedotto che in tale arco temporale i terreno de quibus sono stati utilizzati pubblicamente, pacificamente, in via esclusiva ed ininterrotta dagli stessi mediante la delimitazione, attraverso l'apposizione di rete agropastorale e picchetti, la coltivazione anche con l'ausilio di terze persone che provvedevano altresì alla preventiva effettuazione delle opere di aratura e predisposizione delle particelle per la successiva semina di cereali ed altre colture, attraverso il regolare sfalcio dell'erba che veniva effettuato anche tramite concessione a pascolo dei terreni in determinati periodi dell'anno ed al fine di prevenire incendi, attraverso la potatura delle siepi e l'estirpazione dei rovi, in particolar modo in prossimità delle recinzioni delimitanti i lotti in esame.
Hanno infine allegato che per tutto il suddetto arco temporale e sino ad oggi, nessuno tra i convenuti o, in ogni caso, alcun soggetto terzo rispetto al presente procedimento ha mai utilizzato i fondi per i quali è causa senza l'esplicito consenso degli attori e nemmeno ha contestato il relativo possesso.
Poiché dalle allegate visure storiche risulta che gli immobili per i quali è causa sono catastalmente intestati ad altri soggetti, sussiste l'interesse degli attori a vedere riconosciuto e dichiarato giudizialmente il proprio diritto di proprietà a titolo di usucapione, in forza del possesso ultraventennale esercitato pacificamente sui beni immobili anzidetti e ciò al fine anche di poter procedere alle dovute trascrizioni e volture in proprio favore del titolo dominicale negli uffici competenti.
Il contraddittorio è stato instaurato mediante l'individuazione degli intestatari catastali degli immobili in esame e/o dei loro eredi, i quali, come sopra detto, sono stati citati in giudizio mediante la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e nelle forme ordinarie. Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, sono emerse sull'immobile già distinto al N.C.T. al Foglio 17, particella
30 e 74, le trascrizioni immobiliari aventi delle Trascrizioni immobiliari aventi n. Registro Particolare
7329, Registro Generale 9540 del 22.12.1990, n. Registro Particolare 7321, Registro Generale 9532 del 22.12.1990, n. Registro Particolare 7325, Registro Generale 9536 del 22.12.1990, n. Reg.
Particolare 2418, Registro Generale 3255 del 28.5.1995 e n. Registro Particolare 134, Registro
Generale 165 del 41.1992 a favore della dell' avente Controparte_96
ad oggetto la costituzione di diritti reali a titolo oneroso – servitù di elettrodotto;
oltre alla trascrizione della denuncia di successione di , i cui eredi sono stati ritualmente convenuti nel Persona_20
presente giudizio.
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica dell'espletamento delle rituali formalità notificatorie, all'udienza virtuale del 29.3.2022, sono stati dichiarati contumaci.
All'esito dei richiesti termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., ammesse ed espletate le prove di parte attrice, all'odierna udienza del 11.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopradette conclusioni.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass.
Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo
(animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Nel caso in esame rileva altresì l'art. 1102 c.c. in base al quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Deve infatti osservarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte
d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39). Pertanto, relativamente alla domanda di usucapione promossa dagli attori si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997
n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti
(sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, all'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte degli attori del terreno sito in Tortolì località Su Cugumeru.
Esaminati alle udienze del 6.2.2024 e 22.5.2024, i testi e Testimone_1 Controparte_22
entrambi proprietari di immobili posti nelle vicinanze - dell'attendibilità dei quali non v'è motivo in atti di dubitare, abituali frequentatori dei luoghi da svariati decenni- hanno pienamente confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti dagli stessi, in particolare, individuando con precisione l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti, nonché riconosciuto le stesse nell'estratto di mappa prodotto unitamente all'atto introduttivo esibito durante l'esame, delle quali ha saputo, vieppiù, indicare il numero identificativo, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi.
È emerso, in particolare, dalla loro escussione che dal 1998 i germani hanno posto in essere Pt_2
le attività tipiche del proprietario, ovvero coltivare i fondi (e i testi hanno saputo riferire anche sulla tipologia di colture), delimitando gli stessi con recinzione e cancello di cui detengono in via esclusiva le relative chiavi, ripulendolo periodicamente da sterpaglie ed erbacce anche quale presidio antincendio, utilizzando per dette attività i mezzi meccanici (trattore, decespugliatore e miniscavatore).
I testi hanno concordemente riferito che nel terreno sito in Tortolì nella località Su Cugumeru, i fratelli coltivavano l'orto stagionale, arandolo in parte come sementivo, mettendo a dimora le Pt_2
piante di agrumi, occupandosi personalmente della raccolta dei frutti, della coltivazione, aratura e pulizia del terreno, provvedendo alla fresatura e all'aratura, oltre che a compire tutti i lavori relativi alla coltivazione dell'orto.
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa.
Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr.,
Cass., 25922/05; Cass., 4807/92).
Alla luce di tale principio, la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della prova del possesso di un fondo, utile per l'usucapione, la sua coltivazione è di per sé manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà; pertanto, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà (cfr., Cass., 7500/06; vedi anche Cass., 15446/07, Cass., 13002/2010).
Nel caso di specie il fondo oggetto della domanda di usucapione è rappresentato da un ampio appezzamento di terreno di circa un ettaro composto da quattro particelle che costituiscono un fondo unico, e gli attori hanno fornito la dimostrazione dell'utilizzo del fondo secondo la loro normale destinazione. I predetti testi hanno, pertanto, confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sulle singole porzioni del fondo possedute quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto i testi hanno riferito che il fondo è recintato per l'intero perimetro con rete metallica sostenuta da ferro, entrambi chiusi da un cancello in ferro chiuso con un lucchetto.
Infine, hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del fondo per cui è causa, e di aver sempre visto i medesimi utilizzarlo nell'arco temporale di riferimento e comportarsi come veri proprietari, tanto che anche i testi le hanno ritenuto tali.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno parzialmente modificato l'originaria domanda con rinuncia alla conclusione relativa alla dichiarazione della persistenza delle servitù pubbliche esistenti sugli immobili già distinti al NCT F. 17 particella 30 e 74, trascritte dall'Enel
SpA, si osserva che la rinuncia ad una parte della domanda attrice è espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 183, c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, con correlativa restrizione del thema decidendum, trattandosi di un diritto rientrate nel potere del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato. Tanto è vero che la Suprema Corte ha riconosciuto l'esercizio della detta facoltà anche dopo la precisazione delle conclusioni, fase in cui è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, ma non è vietato restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione.
Conclusivamente gli attori hanno dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi
–desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale manifestata e riferita dai testi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni da parte degli attori, in via esclusiva sui terreni de quibus.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, intestatari catastali e/o i loro eredi, che, non costituendosi in giudizio, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese dell'attore.
Pertanto, per effetto del combinato disposto degli articoli 1140 e 1158 c.c. si è perfezionato in capo agli odierni attori l'acquisto degli immobili per intervenuta usucapione.
Non vi è necessità dell'espressa pronuncia sugli obblighi della Conservatoria dei Registri Immobiliari poiché le conseguenze invocate scaturiscono in via immediata dalla dichiarazione dell'effetto acquisitivo.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dagli attori debbono restare a suo carico. Gli attori, d'altra parte, hanno subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_3 C.F._1
, nata ad [...] il [...], C.F. , proprietari Parte_2 C.F._2 pro indiviso dei terreni siti in Tortolì nella Località “Su Cugumeru” identificati al catasto terreni del medesimo comune al Foglio 17, particella 160, particella 163, particella 167, particella 170;
II. nulla sulle spese.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Lanusei, 11 marzo 2025
Il Giudice
Iride Mura