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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2603/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240012744362000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate SS ed alla Regione Calabria in data 14 ottobre
2024 e depositato in pari data, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'avv. Difensore_1, che lo rappresenta e difende, ha proposto ricorso avverso la cartella n. 03020240012744362000, inviata da Agenzia delle Entrate SS in data 18.7.2024 ed emessa in materia di Tassa automobilistica - anno di imposta 2021, per € 1.182,17 comprensivi di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) nullità della cartella di pagamento per omessa ed invalida notifica dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento;
b) illegittimità della cartella di pagamento con riferimento alla tassa automobilistica relativa ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2. prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti e della sanzione pecuniaria irrogata.
L'Agenzia Entrate SS si è costituita in giudizio il 6 dicembre 2024, presentando delle controdeduzioni con allegati documenti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti presupposto di quello impugnato. Parimenti, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio il 1° dicembre 2025, presentando delle controdeduzioni ed ha depositato documentazione dalla quale si evince che ha provveduto ad effettuare tempestiva notifica dell'avviso di accertamento della T. auto 2019 e che per quella 2021, è stata emessa direttamente la cartella, giusta L.R. Calabria n. 56/2023; pertanto chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti, risulta destituita di fondamento l'eccezione di difetto degli atti presupposti, atteso che l'atto impugnato si riferisce alla tassa auto 2021 e pertanto è rientrante nella piena vigenza della normativa invocata dalla difesa regionale, art. 6 L.R. Calabria n. 56/2023, che esclude l'obbligo di contestazione dell'avviso di accertamento per tasse auto e relative sanzioni, a partire dal 28 dicembre 2023. Quanto al veicolo AT834E, il furto eccepito dal ricorrente risulta annotato solo nel 2024 (dopo la ricezione dell'atto). L'onere tributario cessa dalla “annualità successiva alla annotazione” sul PRA. ai sensi dell'art.5 del D.L. n.953/1982, convertito, dalla Legge n.53/1983, che ha previsto che la perdita di possesso per forza maggiore o fatto di terzo o l'indisponibilità conseguente a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o della P.A., purché annotata nei pubblici registri, fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta SUCCESSIVI a quello nel quale è stata eseguita l'annotazione. Nel caso di specie, attesa che l'annotazione è stata eseguita nel 2024, non può valere per il 2021.
Del pari, riguardo alla dichiarata demolizione del veicolo Targa_2, risulta agli atti come registrata soltanto una “perdita di possesso” per atto volontario effettuata nel 2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 250,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2603/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240012744362000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate SS ed alla Regione Calabria in data 14 ottobre
2024 e depositato in pari data, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'avv. Difensore_1, che lo rappresenta e difende, ha proposto ricorso avverso la cartella n. 03020240012744362000, inviata da Agenzia delle Entrate SS in data 18.7.2024 ed emessa in materia di Tassa automobilistica - anno di imposta 2021, per € 1.182,17 comprensivi di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) nullità della cartella di pagamento per omessa ed invalida notifica dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento;
b) illegittimità della cartella di pagamento con riferimento alla tassa automobilistica relativa ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2. prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti e della sanzione pecuniaria irrogata.
L'Agenzia Entrate SS si è costituita in giudizio il 6 dicembre 2024, presentando delle controdeduzioni con allegati documenti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti presupposto di quello impugnato. Parimenti, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio il 1° dicembre 2025, presentando delle controdeduzioni ed ha depositato documentazione dalla quale si evince che ha provveduto ad effettuare tempestiva notifica dell'avviso di accertamento della T. auto 2019 e che per quella 2021, è stata emessa direttamente la cartella, giusta L.R. Calabria n. 56/2023; pertanto chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti, risulta destituita di fondamento l'eccezione di difetto degli atti presupposti, atteso che l'atto impugnato si riferisce alla tassa auto 2021 e pertanto è rientrante nella piena vigenza della normativa invocata dalla difesa regionale, art. 6 L.R. Calabria n. 56/2023, che esclude l'obbligo di contestazione dell'avviso di accertamento per tasse auto e relative sanzioni, a partire dal 28 dicembre 2023. Quanto al veicolo AT834E, il furto eccepito dal ricorrente risulta annotato solo nel 2024 (dopo la ricezione dell'atto). L'onere tributario cessa dalla “annualità successiva alla annotazione” sul PRA. ai sensi dell'art.5 del D.L. n.953/1982, convertito, dalla Legge n.53/1983, che ha previsto che la perdita di possesso per forza maggiore o fatto di terzo o l'indisponibilità conseguente a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o della P.A., purché annotata nei pubblici registri, fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta SUCCESSIVI a quello nel quale è stata eseguita l'annotazione. Nel caso di specie, attesa che l'annotazione è stata eseguita nel 2024, non può valere per il 2021.
Del pari, riguardo alla dichiarata demolizione del veicolo Targa_2, risulta agli atti come registrata soltanto una “perdita di possesso” per atto volontario effettuata nel 2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 250,00.