Articolo 6 della Legge 2 aprile 1968, n. 476
Articolo 5
Versione
12 maggio 1968
Art. 6.
All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147 , concernente disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 maggio 1968