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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/11/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 61 del 2025 R.G.L., su ricorso depositato il 22 gennaio 2025,
avente ad oggetto:
RETRIBUZIONE,
promossa da:
c.f. , res.te In Brugnato (SP), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Luigi MAGGIANI (indirizzo p.e.c. ed Email_1 elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE
contro
: c.f. e p. I.V.A. , sedente Controparte_1 P.IVA_1 alla Spezia (SP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Lorenza PALETTO e Paolo SCAPPAZZONI (indirizzi p.e.c. e ed Email_2 Email_3 elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente di cui in epigrafe, dipendente di parte convenuta sulla , agisce in CP_1 giudizio per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento ad personam della quota di n. 41 giorni per ferie, riposi, ex festività e riduzione di orario di lavoro, con conseguente illegittimità della decurtazione aziendale delle giornate di riposo (cc.dd ferie d'ufficio o anche “RAZ”) posta in essere dalla convenuta a far tempo dall'agosto 2016 e condanna della medesima a riattribuirgli le giornate sottratte;
il tutto, oltre spese da distrarsi al difensore.
Parte convenuta ut supra si costituisce, resiste al ricorso e conclude per il suo rigetto, siccome inammissibile ed infondato, col favore delle spese.
Radicatosi il contraddittorio, preso atto dell'impossibilità di pervenire a conciliazione, dopo la discussione dei patroni seguiva la decisione del giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorrente è dipendente di parte convenuta, in servizio sulla Spezia, fin dal 17 ottobre 1994 [cfr. doc. n. 1), ric. e doc. n. 1), conv.]. Egli espone che, fino al 1995, la società applicava il C.C.N.L. AUSITRA [doc. n. 4), conv.] e dopo quello CK [doc. n. 5), conv.] e che, a seguito di una serie di accordi sindacali [doc. n. 2), ric.], nel passaggio dall'uno all'altro C.C.N.L., è stato previsto che il personale (come esso ricorrente) già in servizio al momento del cambio di contratto mantenesse ad personam il maggior numero di giornate di ferie e r.o.l. (in generale, riposi) prevedute piú favorevolmente dal vecchio
C.C.N.L.. Il ricorrente ha cosí beneficiato nel corso del tempo di un numero complessivo di riposi
(per ferie, r.o.l., ex festività) superiore a quello previsto dal C.C.N.L. CK e pari a
41 giornate, delle quali 11,4 con la causale “ferie d'ufficio” o “RAZ” (id est, riposo aziendale); tale situazione è stata mantenuta col passaggio al C.C.N.L. Porti [doc. n. 8), conv.], avvenuto nel 2000 [cfr. contratto, doc. n. 4), ric., art. 11].
Egli lamenta quindi che, a decorrere dall'agosto 2016, con una temporanea variazione dell'orario di lavoro, non gli sono piú state riconosciute queste giornate aggiuntive ma soltanto le 30 previste dal C.C.N.L. Porti.
Protestando l'illegittimità di siffatta condotta aziendale ed il suo buon diritto al mantenimento dei riposi nel numero in precedenza goduto, non avendo ottenuto soddisfazione stragiudiziale, agisce in giudizio.
3. La convenuta contesta e resiste.
In primo luogo, evidenzia che, a far tempo dal 1° agosto 2016, il ricorrente non è piú turnista sulle 24 ore, ma osserva l'orario giornaliero spezzato e che, poi, dal 1° gennaio
2018, è tornato ad essere turnista ma H18, con esclusione del turno notturno.
In diritto, richiamata l'evoluzione della disciplina contrattuale applicata, osserva che, a tutt'oggi, il ricorrente appartiene a quel novero di personale aziendale, di provenienza dal
(cioè, ante 1° mar. 1995), che continua a godere di un trattamento di Controparte_2 miglior favore, concludendo per l'infondatezza della domanda.
4. Cosí riassunte le richieste e le posizioni delle parti, la domanda è infondata per le considerazioni che seguono.
5. E' vero – e pacifico – che il ricorrente godeva ad personam di 41 giornate di riposi complessivi, come previsto dall'accordo aziendale del 28 giugno 1995 [doc. n. 2), ric., cit.,
p. 4]; questo accordo faceva salvo il trattamento di miglior favore per ferie e r.o.l. eventualmente in godimento sotto il C.C.N.L. AUSITRA, ma introduceva la possibilità dell'assorbimento «per eventuali minori quantità di orario di lavoro settimanale».
Questo assetto è stato mantenuto dal successivo accordo del 3 agosto 1995 [doc. n.
7), conv., p. 15, nota 1)], il quale, però, ancora piú esplicitamente, prevede la riduzione dell'orario di lavoro e la possibilità di cedere fino a sei giorni del monte riposi piú favorevole, in caso di ulteriori riduzioni dell'orario.
Il C.C.N.L. Porti [doc. n. 4), ric., cit., art. 11, 1ª nota], a sua volta, prevede un periodo di ferie pari a trenta giorni ed assicura il mantenimento del trattamento piú favorevole a chi ne godeva alla data del 27 luglio 2000, senza però indicarne l'ammontare. Il principio, in sostanza, appare quello che, a coloro che provenivano dal C.C.N.L.
AUSITRA, con spettanza di riposi iú favorevole rispetto al nuovo C.C.N.L., era assicurato un monte di 41 giornate, però riassorbibili, in caso di riduzione di orario.
Il principio è ragionevole e condivisibile, dal momento che assicura un certo monte riposi piú favorevole ad personam alle condizioni (leggasi: impegno orario lavorativo) del momento, ma consente la sua riparametrazione in riduzione se tali condizioni mutano
(leggasi: riduzioni del tempo dell'orario di lavoro).
6. Inoltre, come si evince dall'Allegato 9) all'accordo del 3 agosto 1995 [doc. n. 7 bis), conv.], al ricorrente - al tempo turnista sulle 24 ore - spettavano 41 giornate complessive di riposo.
Nel corso del tempo, però, l'orario complessivo è diminuito per effetto della sua generalizzata riduzione: a decorrere dal 1° gennaio 2003, le ore sono scese a 38 settimanali e, per il personale turnista sulle 24 ore, sono invece scese a 36 dal 1° gennaio 2004, «con assorbimento di eventuale R.O.L. residuo attualmente in essere nel C.C.N.L. di provenienza», in aderenza a quanto si era osservato sopra [v. doc. n. 9), conv., p. 3 e v. pure doc. n. 5 bis), conv., p. 112].
7. Ora, come risulta sia dal prospetto allegato alla comparsa (p. 4) sia da quello prodotto successivamente (il 30 giu. 2025), oggi il ricorrente rientra nel personale turnista ma non H24 (egli dal 2018 è infatti H18), al quale è però riconosciuto un monte riposi pur sempre piú favorevole di quello spettante al restante personale e pari a 34 giornate.
Pertanto, lo sviluppo della contrattazione collettiva e della carriera del ricorrente dimostrano che, nel suo caso dal 2016, vi è stata la riduzione del monte riposi, ma lo stesso
è coinciso, in un trend di riduzione di orario di lavoro, nel cambio dell'impegno lavorativo e, comunque, nel mantenimento di un regime pur sempre piú favorevole.
La domanda è quindi da respingere, non apparendo fondata la richiesta di mantenere il maggior monte riposi goduto in passato.
8. Il ricorso deve essere rigettato, tuttavia le spese possono compensarsi (v. art. 92,
c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018), in ragione della obiettiva complessità della questione e delle differenti condizioni delle parti.
La prima ragione detta consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 09/10/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)