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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16796 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41755/23 del R.G.A.C.C. e vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Giovanna Ranieri e Gabriele Carmelo Gallo, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, via Calabria n. 56
PARTE OPPONENTE
CONTRO
società unipersonale, p.i. per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1 propria mandataria e procuratrice speciale, p.i. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole giusta procura P.IVA_2 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e nel cui studio in Roma Via in Arcione
n. 71 è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari - opposizione al decreto ingiuntivo n. 9397/2023
(RG. 20009/2023), emesso dal Tribunale di Roma il 18.05.2023.
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 9397/2023 del 18/05/2023, RG n. 20009/2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla e per essa, alla Controparte_1 [...]
l'importo di € 88.629,16, oltre gli interessi come da domanda Controparte_2
e le spese della procedura. Il credito ingiunto derivava da alcuni rapporti bancari andati in sofferenza e precisamente il conto corrente con apertura di credito n. 161/1296 e il mutuo chirografario n. 161/522948000, accesi in origine con la Controparte_3 poi incorporata nella , garantiti con lettere di Controparte_4 fideiussione dall'odierna opponente, pervenuti alla società ingiungente nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione in blocco di crediti intervenuta con la e notiziata nella G.U. parte seconda, n. 145 Parte_2 del 12.12. 2020.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva in via principale il difetto di Pt_1 legittimazione attiva della per avere la sentenza del Tribunale di Pesaro n. CP_1
387 del 21.5.2022, passata in giudicato senza gravame, dichiarato in parte motiva sia la mancata dimostrazione della dedotta cessione, sia la mancata inclusione del credito azionato nella cessione stessa;
in via subordinata eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione processuale della mandataria e la decadenza della , ai sensi dell'art. 1957 c.c, per mancata CP_2 CP_1 prosecuzione dell'azione nei confronti del debitore principale, Controparte_5
[...]
Rigettata la richiesta di sospensione, senza necessità di istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata incamerata per la decisione.
***
L'opposizione, rimessa alla risoluzione di questioni giuridiche – giudicato, carenza di legittimazione processuale e sostanziale, decadenza ex art. 1957 c.c.
- è fondata e va accolta.
Va preliminarmente chiarito che il Tribunale di Pesaro, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo NRG 2148/2017, incardinato, tra gli altri, da
, ha accertato, con sentenza non appellata e passata in giudicato, Parte_1 all'esito di consulenza tecnico contabile, un credito in favore della
[...]
e in danno della odierna opponente di euro 88.629,16, Controparte_4 somma per la quale la , e per essa la nella qualità di cessionaria di CP_1 CP_2 quel credito, ha agito in monitorio presso questo Tribunale ottenendo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9397/2023 del 18/05/2023, nella causa RG n. 20009/2023.
L'opponente con il primo motivo di opposizione ha lamentato la decadenza dal diritto ad agire della , parte, per intervento volontario, nel giudizio CP_1 incardinato presso il Tribunale di Pesaro - definito con la sentenza n. 387 del
2 21.5.2022 - che si era pronunciato, escludendola, sulla sua qualità di successore a titolo particolare, quale cessionaria del credito accertato in favore della
, per cui anche in questa sede si agisce. Controparte_4
Detta eccezione pregiudiziale di giudicato, formulata dall'opponente nella prima difesa e, segnatamente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 14.09.2023, è idonea, e ne costituisce anche ragione più liquida, ai sensi dell'art. 279 comma 2 n. 2 c.p.c, a definire il giudizio.
Nella parte motiva della sopra richiamata sentenza, in atti per produzione di ambo le parti, si legge. “… In definitiva, il mero fatto della cessione di crediti in blocco, notiziato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale allegata dall'intervenuta, non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione. Nella specie non è neppure allegato e provato che il credito in questione integri tutti i requisiti indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in
G.U. Nel contempo di nessuna rilevanza, ai fini de quibus, è il mandato conferito perché la questione non attiene alla Controparte_2 legittimazione processuale, ma alla titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria.
Mancando, dunque, la prova della cessione del credito oggetto di causa, le domande della intervenuta vanno, dunque, respinte.” (cfr. sentenza Tribunale di Pesaro del 21 maggio 2022 in doc 2 fascicolo opponente e in fasc. monitorio opposta)
Per tali ragioni la già menzionata sentenza ha accertato in danno della odierna opponente un debito pari ad €. 88.629,16, oltre gli interessi legali dal 12.6.2017 al saldo, in favore della . Controparte_4
Nel presente giudizio è documentato, oltre che pacifico, che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 17 maggio 2023, qui opposto, fa riferimento, sotto il profilo della legittimazione attiva della , alla cessione CP_1 in blocco notiziata nella Gazzetta Ufficiale Parte seconda n. 145 del 12.12. 2020, richiamata nella dichiarazione e attestazione rilasciata da Intesa San AO in data 21.07.2022, ovvero che anche in questa sede si è inteso agire per accertare, con produzione nuova e di data successiva alla cessione del 12.12. 2020 e alla sentenza del 21.5. 2022, fatti e circostanze – la titolarità dal lato attivo del credito- già decise con forza di giudicato. (cfr. doc 3 e 8 fasc monitorio).
3 Dalla accertata anteriorità della cessione rispetto alla sentenza del Tribunale di
Pesaro che ha statuito in punto di legittimazione attiva, sul rilievo, noto, che la pubblicazione in Gazzetta dell'avvenuta cessione, come previsto dall'art. 58 comma 2, t.u.b., “… di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi” (Cass. 2020 n. 5617), né fa parte “… della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”
(Cass. 2020 n. 5617), deriva l'accoglimento dell'eccezione di giudicato, assorbente su ogni altra domanda promossa in via di subordinata e l'accoglimento della proposta opposizione.
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9397/2023
(RG. 20009/2023), emesso dal Tribunale di Roma il 18.05.2023; condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA e rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41755/23 del R.G.A.C.C. e vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Giovanna Ranieri e Gabriele Carmelo Gallo, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, via Calabria n. 56
PARTE OPPONENTE
CONTRO
società unipersonale, p.i. per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1 propria mandataria e procuratrice speciale, p.i. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole giusta procura P.IVA_2 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e nel cui studio in Roma Via in Arcione
n. 71 è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari - opposizione al decreto ingiuntivo n. 9397/2023
(RG. 20009/2023), emesso dal Tribunale di Roma il 18.05.2023.
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 9397/2023 del 18/05/2023, RG n. 20009/2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla e per essa, alla Controparte_1 [...]
l'importo di € 88.629,16, oltre gli interessi come da domanda Controparte_2
e le spese della procedura. Il credito ingiunto derivava da alcuni rapporti bancari andati in sofferenza e precisamente il conto corrente con apertura di credito n. 161/1296 e il mutuo chirografario n. 161/522948000, accesi in origine con la Controparte_3 poi incorporata nella , garantiti con lettere di Controparte_4 fideiussione dall'odierna opponente, pervenuti alla società ingiungente nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione in blocco di crediti intervenuta con la e notiziata nella G.U. parte seconda, n. 145 Parte_2 del 12.12. 2020.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva in via principale il difetto di Pt_1 legittimazione attiva della per avere la sentenza del Tribunale di Pesaro n. CP_1
387 del 21.5.2022, passata in giudicato senza gravame, dichiarato in parte motiva sia la mancata dimostrazione della dedotta cessione, sia la mancata inclusione del credito azionato nella cessione stessa;
in via subordinata eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione processuale della mandataria e la decadenza della , ai sensi dell'art. 1957 c.c, per mancata CP_2 CP_1 prosecuzione dell'azione nei confronti del debitore principale, Controparte_5
[...]
Rigettata la richiesta di sospensione, senza necessità di istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata incamerata per la decisione.
***
L'opposizione, rimessa alla risoluzione di questioni giuridiche – giudicato, carenza di legittimazione processuale e sostanziale, decadenza ex art. 1957 c.c.
- è fondata e va accolta.
Va preliminarmente chiarito che il Tribunale di Pesaro, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo NRG 2148/2017, incardinato, tra gli altri, da
, ha accertato, con sentenza non appellata e passata in giudicato, Parte_1 all'esito di consulenza tecnico contabile, un credito in favore della
[...]
e in danno della odierna opponente di euro 88.629,16, Controparte_4 somma per la quale la , e per essa la nella qualità di cessionaria di CP_1 CP_2 quel credito, ha agito in monitorio presso questo Tribunale ottenendo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9397/2023 del 18/05/2023, nella causa RG n. 20009/2023.
L'opponente con il primo motivo di opposizione ha lamentato la decadenza dal diritto ad agire della , parte, per intervento volontario, nel giudizio CP_1 incardinato presso il Tribunale di Pesaro - definito con la sentenza n. 387 del
2 21.5.2022 - che si era pronunciato, escludendola, sulla sua qualità di successore a titolo particolare, quale cessionaria del credito accertato in favore della
, per cui anche in questa sede si agisce. Controparte_4
Detta eccezione pregiudiziale di giudicato, formulata dall'opponente nella prima difesa e, segnatamente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 14.09.2023, è idonea, e ne costituisce anche ragione più liquida, ai sensi dell'art. 279 comma 2 n. 2 c.p.c, a definire il giudizio.
Nella parte motiva della sopra richiamata sentenza, in atti per produzione di ambo le parti, si legge. “… In definitiva, il mero fatto della cessione di crediti in blocco, notiziato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale allegata dall'intervenuta, non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione. Nella specie non è neppure allegato e provato che il credito in questione integri tutti i requisiti indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in
G.U. Nel contempo di nessuna rilevanza, ai fini de quibus, è il mandato conferito perché la questione non attiene alla Controparte_2 legittimazione processuale, ma alla titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria.
Mancando, dunque, la prova della cessione del credito oggetto di causa, le domande della intervenuta vanno, dunque, respinte.” (cfr. sentenza Tribunale di Pesaro del 21 maggio 2022 in doc 2 fascicolo opponente e in fasc. monitorio opposta)
Per tali ragioni la già menzionata sentenza ha accertato in danno della odierna opponente un debito pari ad €. 88.629,16, oltre gli interessi legali dal 12.6.2017 al saldo, in favore della . Controparte_4
Nel presente giudizio è documentato, oltre che pacifico, che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 17 maggio 2023, qui opposto, fa riferimento, sotto il profilo della legittimazione attiva della , alla cessione CP_1 in blocco notiziata nella Gazzetta Ufficiale Parte seconda n. 145 del 12.12. 2020, richiamata nella dichiarazione e attestazione rilasciata da Intesa San AO in data 21.07.2022, ovvero che anche in questa sede si è inteso agire per accertare, con produzione nuova e di data successiva alla cessione del 12.12. 2020 e alla sentenza del 21.5. 2022, fatti e circostanze – la titolarità dal lato attivo del credito- già decise con forza di giudicato. (cfr. doc 3 e 8 fasc monitorio).
3 Dalla accertata anteriorità della cessione rispetto alla sentenza del Tribunale di
Pesaro che ha statuito in punto di legittimazione attiva, sul rilievo, noto, che la pubblicazione in Gazzetta dell'avvenuta cessione, come previsto dall'art. 58 comma 2, t.u.b., “… di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi” (Cass. 2020 n. 5617), né fa parte “… della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”
(Cass. 2020 n. 5617), deriva l'accoglimento dell'eccezione di giudicato, assorbente su ogni altra domanda promossa in via di subordinata e l'accoglimento della proposta opposizione.
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9397/2023
(RG. 20009/2023), emesso dal Tribunale di Roma il 18.05.2023; condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA e rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in Roma il 1° dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
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