Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01577/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2024, proposto da
M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nicotera, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 68/2023 emesso in data 08.03.2023 dal Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, nell’ambito del procedimento monitorio avente n. R.G. 927/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. TO AR;
Osservato che:
- M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.r.l. ha agito d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza del decreto meglio indicato in epigrafe;
- dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, con nota depositata in data 10 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato “ di rinunciare al Ricorso RG. n. 1577/2024 ”, avendo il Comune di Nicotera, nelle more del giudizio, provveduto a saldare interamente il credito dalla stessa vantato; con la medesima nota, ha chiesto anche la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, in mancanza della prova dell’intervenuto pagamento e della notifica della rinuncia (cfr. art. 84, comma 3, c.p.a.), la dichiarazione di parte ricorrente deve intendersi alla stregua di una dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, il quale deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, come richiesto da parte ricorrente, stante anche la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e dell’esito del giudizio di ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AR | VO CO |
IL SEGRETARIO