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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
RA Aragno Presidente
IA De FA UD
RI SA UD Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9575 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
GIOVETTI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso (a seguito di precisazione delle conclusioni all'udienza Parte_1 del 6.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare e urgente: con l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, fino alla conclusione del presente giudizio e, conseguentemente, ordinare alla Questura di SA di restituire la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno ed alla Questura di Torino l'immediato rilascio del ricorrente dal CPR dove si trova trattenuto. In via principale:
1 Accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente ex art. 14 D.lgs. 30/07 e per il rilascio della carta di soggiorno prevista dall'art. 17 del medesimo decreto, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
In via subordinata: accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente ex art. 14 D.lgs. 30/07 e per il rilascio della carta di soggiorno prevista dall'art. 17 del medesimo decreto, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
In via ulteriormente subordinata: Accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto familiare di cittadino comunitario ex artt. 23 comma 1 bis D.lgs. 30/07 annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
In estremo subordine: Accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. d) D.lgs. 286/98, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.5.2025 il sig. cittadino della Parte_1
Turchia, ha impugnato il provvedimento del Questore di SA in data 20.2.2025, notificato l'11.4.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, limitatamente alla parte in cui non riconosce i presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente ex art. 14 D.lgs. 30/07 e della relativa carta di soggiorno ex art. 17 del medesimo decreto, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto familiare di cittadino comunitario ex artt. 23 comma 1 bis
D.lgs. 30/07, di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. d)
D.lgs. 286/98, e di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva conseguentemente l'accertamento del diritto al rilascio di uno dei sopra indicati titoli di soggiorno.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
2 All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha espressamente invertito l'ordine delle domande, chiedendo l'accertamento in via principale del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Esaurita la discussione, il giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di SA, che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, soltanto nella parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo e, in particolare, sulla presenza di una delle condizioni previste dall'art. 19 d.lgs. 286/98 e sul diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
2.1. In ossequio al principio della c.d. ragione più liquida, verrà preliminarmente trattata la domanda formulata dal ricorrente in via principale, avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale.
Occorre innanzi tutto premettere che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta in via principale dal ricorrente è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità
3 per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel
TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
2.2. Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
4 Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, trattandosi di domanda presentata in data 24.11.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel
5 caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza dell'8.7.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia sin dal 2008, e di non essere da allora mai tornato in Turchia;
di abitare a Torino, in via Nizza;
di lavorare in un negozio pizza e kebab in corso Sommelier;
di essere stato trattenuto al CPR per quasi due mesi, sino a maggio 2025; di avere una moglie cittadina italiana, , con cui si Parte_2
è sposato nel 2016 dopo 5/6 anni di convivenza;
di avere avuto due figli, un maschio di 12 anni e una femmina di 10 anni;
che, dopo la separazione, l'ex moglie vive ad Acqui Terme e ha l'affidamento dei figli;
di incontrare i figli circa una volta al mese.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− certificato di matrimonio;
− certificato di nascita dei figli;
− sentenza di separazione, nella quale si dà atto dell'opportunità di mantenere il rapporto padre-figli con la previsione di visite e videochiamate periodiche, pur sotto la vigilanza del Servizio Sociale.
Per contro, pur essendo il ricorrente incensurato (dal casellario giudiziale in atti non emergono precedenti), il provvedimento impugnato dà atto della pendenza di varie denunce per maltrattamenti a suo carico presentate nel periodo 2017-2021.
Come più volte rimarcato, nella valutazione di un provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, bisogna necessariamente tenere in considerazione il bilanciamento degli interessi in gioco che, nel caso di specie, vedono contrapposti, da un lato, l'interesse del ricorrente a poter mantenere il proprio rapporto con i figli cittadini italiani, e dall'altro, l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale che, allo stato attuale, non possono, in alcun modo, risultando anzi il ricorrente incensurato (cfr. casellario giudiziale e certificato carichi pendenti, in atti).
6 Ogni altro ragionamento porterebbe, dunque, ad un automatismo ostativo ed espulsivo che mal si concilia con una valutazione ponderata e bilanciata degli interessi in gioco.1
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale vive continuativamente in Italia da quasi vent'anni e – pur con le difficoltà di cui si dà atto nella sentenza di separazione – sta mantenendo un rapporto con i propri figli minori cittadini italiani.
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto un'ottima padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
Assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso proposto in via subordinata.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
7 − accoglie il ricorso e dichiara che nato in [...] il [...], Parte_1 ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo la normativa ratione temporis applicabile (d.l. n. 130/2020);
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/10/2025
Il Presidente
RA Aragno
Il UD est.
RI SA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ. Sez. II Ord., 19/03/2021, n. 7842: “Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità ; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2019)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
RA Aragno Presidente
IA De FA UD
RI SA UD Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9575 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1
GIOVETTI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso (a seguito di precisazione delle conclusioni all'udienza Parte_1 del 6.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare e urgente: con l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, fino alla conclusione del presente giudizio e, conseguentemente, ordinare alla Questura di SA di restituire la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno ed alla Questura di Torino l'immediato rilascio del ricorrente dal CPR dove si trova trattenuto. In via principale:
1 Accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente ex art. 14 D.lgs. 30/07 e per il rilascio della carta di soggiorno prevista dall'art. 17 del medesimo decreto, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
In via subordinata: accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente ex art. 14 D.lgs. 30/07 e per il rilascio della carta di soggiorno prevista dall'art. 17 del medesimo decreto, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
In via ulteriormente subordinata: Accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto familiare di cittadino comunitario ex artt. 23 comma 1 bis D.lgs. 30/07 annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
In estremo subordine: Accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. d) D.lgs. 286/98, annullando il provvedimento impugnato e ordinando alla PA convenuta di procedere conseguentemente al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.5.2025 il sig. cittadino della Parte_1
Turchia, ha impugnato il provvedimento del Questore di SA in data 20.2.2025, notificato l'11.4.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, limitatamente alla parte in cui non riconosce i presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente ex art. 14 D.lgs. 30/07 e della relativa carta di soggiorno ex art. 17 del medesimo decreto, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto familiare di cittadino comunitario ex artt. 23 comma 1 bis
D.lgs. 30/07, di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. d)
D.lgs. 286/98, e di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva conseguentemente l'accertamento del diritto al rilascio di uno dei sopra indicati titoli di soggiorno.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
2 All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha espressamente invertito l'ordine delle domande, chiedendo l'accertamento in via principale del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Esaurita la discussione, il giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di SA, che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, soltanto nella parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo e, in particolare, sulla presenza di una delle condizioni previste dall'art. 19 d.lgs. 286/98 e sul diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
2.1. In ossequio al principio della c.d. ragione più liquida, verrà preliminarmente trattata la domanda formulata dal ricorrente in via principale, avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale.
Occorre innanzi tutto premettere che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta in via principale dal ricorrente è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità
3 per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel
TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
2.2. Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
4 Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, trattandosi di domanda presentata in data 24.11.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel
5 caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza dell'8.7.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia sin dal 2008, e di non essere da allora mai tornato in Turchia;
di abitare a Torino, in via Nizza;
di lavorare in un negozio pizza e kebab in corso Sommelier;
di essere stato trattenuto al CPR per quasi due mesi, sino a maggio 2025; di avere una moglie cittadina italiana, , con cui si Parte_2
è sposato nel 2016 dopo 5/6 anni di convivenza;
di avere avuto due figli, un maschio di 12 anni e una femmina di 10 anni;
che, dopo la separazione, l'ex moglie vive ad Acqui Terme e ha l'affidamento dei figli;
di incontrare i figli circa una volta al mese.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− certificato di matrimonio;
− certificato di nascita dei figli;
− sentenza di separazione, nella quale si dà atto dell'opportunità di mantenere il rapporto padre-figli con la previsione di visite e videochiamate periodiche, pur sotto la vigilanza del Servizio Sociale.
Per contro, pur essendo il ricorrente incensurato (dal casellario giudiziale in atti non emergono precedenti), il provvedimento impugnato dà atto della pendenza di varie denunce per maltrattamenti a suo carico presentate nel periodo 2017-2021.
Come più volte rimarcato, nella valutazione di un provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, bisogna necessariamente tenere in considerazione il bilanciamento degli interessi in gioco che, nel caso di specie, vedono contrapposti, da un lato, l'interesse del ricorrente a poter mantenere il proprio rapporto con i figli cittadini italiani, e dall'altro, l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale che, allo stato attuale, non possono, in alcun modo, risultando anzi il ricorrente incensurato (cfr. casellario giudiziale e certificato carichi pendenti, in atti).
6 Ogni altro ragionamento porterebbe, dunque, ad un automatismo ostativo ed espulsivo che mal si concilia con una valutazione ponderata e bilanciata degli interessi in gioco.1
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale vive continuativamente in Italia da quasi vent'anni e – pur con le difficoltà di cui si dà atto nella sentenza di separazione – sta mantenendo un rapporto con i propri figli minori cittadini italiani.
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto un'ottima padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
Assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso proposto in via subordinata.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
7 − accoglie il ricorso e dichiara che nato in [...] il [...], Parte_1 ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo la normativa ratione temporis applicabile (d.l. n. 130/2020);
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/10/2025
Il Presidente
RA Aragno
Il UD est.
RI SA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ. Sez. II Ord., 19/03/2021, n. 7842: “Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità ; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2019)”.