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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 214/2022 e 218/2022 R.G., promossa da
, già Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maria Arena;
appellante-appellata contro
, nata a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Aleksander Fortini;
C.F._1
appellato-appellante
Parte_3
(c.f.: ), in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti An- gelo Ascanio Benevento e Alberto Vella;
appellato
La causa veniva posta in decisione in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3060 del 24 giugno 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da av- Controparte_1
verso l'intimazione di pagamento n. 293 2018 9026257302 000 e le sottostanti cartelle di pagamento n. 293 2009 0065186966 000 e n. 293 2010 0055623822 000, relative a contributi per gli anni 2008 e 2009. Pt_3
Accertata la regolare notifica delle cartelle predette a mani del portiere (avvenuta rispettivamente il 20 ottobre 2009 e il 5 ottobre 2010), il tribunale dichiarava l'opposi- zione inammissibile perché tardivamente proposta oltre i termini previsti dall'art. 617
(quanto ai vizi formali) e dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (quanto ai vizi di merito).
Esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva, successiva alla notifica dei titoli, il giudice del lavoro dichiarava, altresì, prescritti i relativi crediti, avendo prodot- CP_2
to una richiesta di pagamento contributi (compresi anche quelli in questione) con rac- comandata del 12 ottobre 2012, idonea a interrompere la prescrizione, ma tuttavia non seguita da altri validi atti interruttivi: sicché – alla data di proposizione del ricorso introduttivo (4 marzo 2019) il quinquennio decadenziale era ormai spirato.
Accoglieva la domanda riconvenzionale diretta dell , non avendo la ricorrente Pt_3
contestato la sussistenza del credito neppure con riferimento al quantum, e condannava la ricorrente al pagamento dei contributi per gli anni dal 2014 al 2018. Accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale trasversale dell'ente previdenziale, non avendo provato di avere diligentemente avviato le procedure di notifica, riscossione ed CP_2
esecuzione nei termini di legge contro il contribuente, e condannava il concessionario al risarcimento del danno conseguente alla declaratoria di estinzione del credito, porta- to dalle due cartelle impugnate. Dichiarava, infine, la perdita di del diritto al CP_2
discarico ex art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 112/1999. Spese compensate.
Con ricorso depositato il 17 marzo 2022, proponeva appello, limitatamente alla CP_2
domanda riconvenzionale trasversale avanzata dall e accolta in sentenza. Pt_3
Con autonomo ricorso depositato in pari data, proponeva appello Controparte_1
a sua volta. Nei procedimenti successivamente riuniti, si costituivano ed Controparte_1
. Pt_3
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 20 febbraio
2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di censura, l'agente della riscossione censura la sentenza im- pugnata per avere omesso il tribunale di rilevare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia tra lo stesso concessionario e l'ente creditore, che – in quanto attinente alla contabilità pubblica con riferimento ai rapporti di dare e avere tra i due enti – sarebbe stata riservata dalla legge alla Corte dei Conti.
Aggiunge che il difetto di giurisdizione è comunque rilevabile d'ufficio e richiama giurisprudenza di legittimità a suffragio del proprio assunto difensivo.
2. Sulla scorta degli estratti di ruolo prodotti, l'agente della riscossione eccepisce in questa sede l'inesigibilità dei contributi di cui alle cartelle opposte per intervenuto an- nullamento e stralcio ex lege dei relativi crediti: “Indi, ex art. 4 D.L. 41/2021 conver- tito con modifiche dalla L. 69/2021 il credito dell'Ente Previdenziale è stato azzerato
e conseguentemente quest'ultimo non potrà essere riscosso”.
3. Dal canto suo, censura la sentenza del Tribunale di Catania per Controparte_1
avere erratamente rilevato che la stessa aveva presentato e versato in atti istanza di rottamazione, mai richiesta né depositata;
per avere ritenuto inammissibile l'opposi- zione ex art. 617 c.p.c., mentre il ricorso sarebbe stato proposto ex art. 615 c.p.c. avver- so l'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria della tempestività dell'oppo- sizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, siccome previsto dalla giurisprudenza di legittimità all'uopo citata;
per avere evidenziato la sussistenza – tra gli atti di causa – di una richiesta di pagamento del-
l'ente previdenziale con raccomandata del 12 ottobre 2012, idonea a interrompere la prescrizione, mentre l' avrebbe prodotto soltanto una nota dell'1 ottobre 2012, Pt_3
indirizzata all'appellante e relativa al prospetto informatico dei contributi quota A de- gli anni dal 2001 al 2011 con allegata una ricevuta di consegna con firma e data illeg- gibili e quindi inidonea a interrompere i termini di prescrizione, in quanto priva di qualsiasi riferimento alla nota stessa e al mittente: sicché – contrariamente a quanto riportato in sentenza – tali termini sarebbero decorsi già dalla data di notifica delle cartelle.
3.1. Quanto all'accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, avanzata dall per il pagamento dei contributi, relativi agli anni dal 2014 al 2018, parte Pt_3
appellante censura la pronuncia giudiziale di primo grado, assumendo di aver conte- stato – con le memorie ex art. 416 c.p.c. – sia l'an che il quantum della pretesa fatta valere dall'ente previdenziale. Invero, avrebbe eccepito la mancanza di titolo esecutivo per la riscossione dei crediti in questione, avendo parte appellata fondato la propria pretesa su un prospetto informatico di provenienza della stessa senza alcuna attestazio- ne da parte del Dirigente o funzionario autorizzato sulla autenticità della somma richie- sta. Dalla documentazione prodotta dall'istituto non risulterebbe, infatti, alcuna atte- stazione del credito contributivo de quo tale da ritenere fondata e provata la domanda riconvenzionale e condannare l'appellante al pagamento della relativa somma.
4. Alla luce di quanto sopra argomentato, formula istanza di so- Controparte_1
spensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
5. Così riassunti i termini della controversia, l'appello di è infondato. CP_2
5.1. Quanto alla domanda riconvenzionale di deve, infatti, escludersi che Pt_3
sussista la giurisdizione della Corte dei Conti. Appare dirimente al riguardo la consi- derazione – ribadita di recente dalle Sezioni della Suprema Corte con la sentenza n.
2048/2025 – che “l è Controparte_3
stato trasformato in senza scopo di lucro e con personalità giuridica di Parte_3
diritto privato, con la denominazione di
[...]
. Controparte_4
La trasformazione dell operata dal D. Lgs. n. 509/1994 in fondazione con Pt_3
personalità giuridica di diritto privato non ha pregiudicato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che mantiene una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico di assicurare dette prestazioni sociali a particolari categorie di lavoratori (sul punto, Cass. Sez. U., n. 7645/2020; Cass. n.
11417/2016, con ampia ricostruzione normativa). Pertanto, l' , così come gli altri enti pubblici di previdenza ed assistenza Pt_3
trasformati in associazioni o in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge n. 509/194, si è trasformata in una fondazione con personalità giuridica di diritto privato: ciò ha inciso sulla forma giuridica dell'Ente e sulle moda- lità organizzative delle sue funzioni, pur restando immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente, a cui devono ob- bligatoriamente essere iscritti i medici e gli odontoiatri (ex art. 1, comma 3, della legge n. 509/1994).
Se ne trae che l'oggetto del contendere non inerisce alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, né appare suscettibile di produrre ipotetiche ricadute in materia di contabilità pubblica tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 1, comma
3, D. Lgs. n. 509/1994 (trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), a mente del quale l'ente non può fruire di finanziamenti pubblici diretti o indiretti.
5.2. Si ritiene, inoltre, che l'oggetto della domanda riconvenzionale rientri nell'ambi- to della competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. in quanto implica la veri- fica del corretto adempimento del mandato conferito dall'ente di previdenza al conces- sionario per la riscossione del suo credito contributivo. In tale prospettiva, la cognizio- ne della relativa controversia attiene – pur sempre – all'applicazione delle norme ri- guardanti la previdenza obbligatoria e, più in particolare, delle norme che disciplinano le modalità di riscossione della contribuzione obbligatoria da parte dell . Pt_3
5.3. Confermata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del la- voro, va confermata altresì la responsabilità di per la mancata riscossione del CP_2
credito, portato dalla cartella impugnata e dichiarato prescritto.
Sul punto, la Suprema Corte (in caso analogo, relativo a crediti contributivi di
[...]
ha così statuito: “l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le CP_5
modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del con- cessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto ne- cessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sè in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzio- ne per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incari- cato” (Cass. n. 27218/2018).
Va conseguentemente confermata anche la condanna di al pagamento in favore CP_2
dell della somma liquidata in sentenza e non specificamente contestata nel- Pt_3
l'importo dal concessionario.
D'altro canto, il danno subito dall'ente è senz'altro corrispondente al valore della con- tribuzione prescritta, tenuto conto del fatto che, in un sistema previdenziale a riparti- zione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha – quale suo scopo pri- mario – quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di godimento e con- siderato il fatto che l'estinzione del credito contributivo (nella specie, perché prescrit- to) determina la riduzione di tale provvista.
6. Infondato è anche il secondo motivo di censura in ordine all'inesigibilità dei con- tributi de quibus per l'annullamento ex art. 4 D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), inter- venuto nelle more del giudizio.
6.1. La norma prevede che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo resi- duo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo
d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
Ciò premesso, il collegio intende dare seguito ai precedenti di questa Corte, relativi a fattispecie analoghe (v. sent. n.148/2023 e n.292/2023, riguardanti l'applicabilità del-
l'annullamento automatico ex art. 4 D.L. n. 119/2018 ai crediti contributivi di
[...]
. CP_5
Deve, pertanto, escludersi che l'annullamento in questione possa estendersi anche agli enti previdenziali di diritto privato (come l' ) per i motivi di cui alle sentenze Pt_3
predette, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.: “… Sulla base di un'interpretazione normativa costituzionalmente orientata e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.7/2017 (in tema di applicabilità alla Cassa di previdenza dottori commercialisti dell'art.8 comma 3 d.l. 95/2012), una tale esten- sione applicativa si porrebbe infatti in contrasto sia con il principio di ragionevolezza, sia con la tutela degli iscritti, sia con il buon andamento della gestione amministrativa delle Casse. Il carattere mutualistico scelto dal legislatore per le Casse di previdenza private (d.lgs. n.509/1994), a differenza del carattere solidaristico proprio degli enti di previdenza pubblica, si fonda sulla rigorosa proporzionalità tra i contributi e la prestazione, che devono essere mantenuti in equilibrio;
appare quindi contrario al principio di ragionevolezza sottrarre risorse, agli enti che non hanno altra possibilità di finanziarsi che attraverso il versamento contributi degli iscritti che perseguono l'in- teresse “pubblicistico” (la “missione istituzionale”) del pagamento delle prestazioni previdenziali, per dare prevalenza all'interesse - evidentemente recessivo ove sia ope- rato il bilanciamento - di realizzare un'operazione contabile di “pulizia del magaz- zino” che consentirà all'ente efficientamento dell'attività di riscossione … I principi di buon andamento di gestione della e di perseguimento dell'equilibrio finan- CP_5
ziario sono quindi strettamente funzionali alla garanzia e alla tutela delle posizioni previdenziali degli associati (art.38 Cost.), che verrebbero pregiudicate dall'annulla- mento automatico di cui all'art.4 d.l. n. 119/2018 (nella specie art. 4 D.L. n. 41/2021).
La norma (v. dettato sopra riportato) infatti non si limita a prevedere l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora … ma impedisce la riscossione della stessa sorte capitale del credito contributivo. La previsione dell'annullamento “automatico”, inoltre, metterebbe a rischio le prestazioni previdenziali fondate sulla capitalizzazione dei contributi versati dagli iscritti, a prescindere dall'iniziativa di questi “.
D'altronde, sarebbe illegittimo se l'estinzione del credito, insieme a quella del ruolo, si estendesse anche agli enti previdenziali privatizzati, che – non usufruendo di pub- blici finanziamenti – vedrebbero perduti i loro crediti ope legis senza alcun ammor- tamento della perdita. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che l'annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà esse- re soddisfatto nelle forme ordinarie (cfr. Cass. 12229/2019 e n. 21386/2021).
7. Ciò posto, va adesso esaminata la fondatezza dell'appello, proposto da CP_1
.
[...]
7.1. La censura, relativa alla dichiarata inammissibilità e tardività del ricorso intro- duttivo a fronte di un'asserita proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., risulta infondata.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3005/2020) sul punto afferma:
“l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto de- finitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma
3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il con- tribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica- zione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del
29/07/ 2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013)”.
Nel caso di specie, la contribuente è venuta a conoscenza della pretesa impositiva con la notifica delle due cartelle sottostanti l'intimazione impugnata, regolarmente avve- nuta a mani del portiere il 20 ottobre 2019 e il 5 ottobre 2010, siccome riconosciuto dal primo giudice in sentenza. Di talché – in mancanza di tempestiva opposizione nei termini di legge – gli atti impositivi sono divenuti definitivi e gli asseriti vizi degli stessi non possono più essere fatti valere con l'opposizione all'intimazione di paga- mento de qua.
8. Quanto alla censura in ordine alla domanda riconvenzionale dell' , in ac- Pt_3
coglimento della quale l'appellante è stata condannata al pagamento dei contributi per gli anni dal 2014 al 2018, correttamente il primo giudice ha dichiarato l'assenza di contestazione da parte della sulla sussistenza e sull'ammontare della pretesa CP_1
creditoria.
Nella memoria ex art. 416 c.p.c., depositata a seguito della costituzione dell'ente, parte appellante si limita piuttosto a contestazioni di natura formale, che poi reitera in questa sede: “Si contesta in toto la domanda riconvenzionale avanzata dall , chie- Pt_3
dendone l'integrale rigetto, poiché il credito richiesto, relativamente agli anni contri- butivi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, non risulta iscritto a ruolo e quindi manca il presupposto della loro riscossione coattiva.
In ogni caso, a prescindere dalla sussistenza di un titolo esecutivo per la loro ri- scossione, l ha fondato la propria pretesa contributiva sulla base di un pro- Pt_3
spetto elaborato alla luce di prospetti informatici di provenienza della stessa Fon- dazione, privo, in ogni caso, di alcuna attestazione da parte del Dirigente e/o ispettore autorizzato a ciò, che attesti la autenticità della somma richiesta”.
Orbene, la riscossione coattiva dei crediti contributivi mediante ruolo è espressamente prevista dall'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 46/1999 per le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici anche previdenziali, mentre l è persona giuridica di diritto pri- Pt_3
vato e non rientra, quindi, nel novero degli enti tenuti a effettuare il recupero dei loro crediti con tale modalità.ù
Pur tuttavia, a partire dal 2014, il Regolamento del Controparte_6
ha previsto al comma 1 dell'art. 6 che “il pagamento dei contributi minimi
[...]
obbligatori di cui all'art. 3, comma 3, è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo, secondo modalità e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione”.
Se ne trae che – non essendo tenuto per legge – l' ha comunque la facoltà di Pt_3
decidere se recuperare le quote di contribuzione minima obbligatoria mediante ruolo o direttamente, come nel caso di specie. Tanto precisato, deve rilevarsi poi che la prova dell'obbligatorietà e della debenza delle somme, richieste dall'ente per gli anni dal 2014 al 2018 con la nota n. prot. n.
63363 del 03 giugno 2019 (v. nota in atti), discende dal disposto dell'art. 3 del Rego- lamento , relativo al contributo minimo obbligatorio dovuto da ciascun iscrit- Pt_3
to, e del successivo art. 8: “1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell'iscrizione agli Albi professio- nali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizio- ne medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall'Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per invalidità”.
Come si legge nel prospetto allegato alla nota su citata, ricevuta dalla Zap- Pt_3
pulla il 26 giugno 2019 (v. avviso di ricevimento), i contributi richiesti sono tutti in quota A, corrispondente proprio ai contributi minimi obbligatori (art. 18, comma 2,
Regolamento:
2. La pensione ordinaria è costituita dalla somma delle seguenti quote:
a) “Quota A”, corrispondente ai contributi minimi versati ai sensi dell'art. 3, comma
3; b) “Quota B”, corrispondente ai contributi eccedenti i suddetti minimi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4).
Infine, la sottoscrizione del prospetto da parte del Dirigente, dott. (v. Persona_1
prospetto), conferisce allo stesso carattere di ufficialità e autenticità della sua prove- nienza.
In assenza di contestazioni anche in ordine alla prescrizione, dichiarata non maturata dal primo giudice, la sentenza va confermata con la conseguente debenza del credito contributivo preteso.
9. In definitiva, gli appelli riuniti di e di vanno rigettati. CP_2 Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i para- metri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Non essendo state svolte domande nei confronti di e di nei Controparte_1 CP_2
rispettivi appelli, le spese processuali del grado vanno interamente compensate tra le stesse parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 214/2022 R.G. e n. 218/2022 R.G.,
- rigetta gli appelli proposti da e . CP_2 Controparte_1
- Condanna e alla rifusione in favore della CP_2 Controparte_1 [...]
Parte_4
delle spese processuali del grado, che liquida in €. 1.458,00 a carico di e in €. CP_2
2.906,00 a carico di , oltre il rimborso forfetario delle spese generali Controparte_1
al 15%, CPA e IVA come per legge.
Compensa le spese processuali del grado tra e . CP_2 Controparte_1
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del
20 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 214/2022 e 218/2022 R.G., promossa da
, già Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maria Arena;
appellante-appellata contro
, nata a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Aleksander Fortini;
C.F._1
appellato-appellante
Parte_3
(c.f.: ), in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti An- gelo Ascanio Benevento e Alberto Vella;
appellato
La causa veniva posta in decisione in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3060 del 24 giugno 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da av- Controparte_1
verso l'intimazione di pagamento n. 293 2018 9026257302 000 e le sottostanti cartelle di pagamento n. 293 2009 0065186966 000 e n. 293 2010 0055623822 000, relative a contributi per gli anni 2008 e 2009. Pt_3
Accertata la regolare notifica delle cartelle predette a mani del portiere (avvenuta rispettivamente il 20 ottobre 2009 e il 5 ottobre 2010), il tribunale dichiarava l'opposi- zione inammissibile perché tardivamente proposta oltre i termini previsti dall'art. 617
(quanto ai vizi formali) e dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (quanto ai vizi di merito).
Esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva, successiva alla notifica dei titoli, il giudice del lavoro dichiarava, altresì, prescritti i relativi crediti, avendo prodot- CP_2
to una richiesta di pagamento contributi (compresi anche quelli in questione) con rac- comandata del 12 ottobre 2012, idonea a interrompere la prescrizione, ma tuttavia non seguita da altri validi atti interruttivi: sicché – alla data di proposizione del ricorso introduttivo (4 marzo 2019) il quinquennio decadenziale era ormai spirato.
Accoglieva la domanda riconvenzionale diretta dell , non avendo la ricorrente Pt_3
contestato la sussistenza del credito neppure con riferimento al quantum, e condannava la ricorrente al pagamento dei contributi per gli anni dal 2014 al 2018. Accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale trasversale dell'ente previdenziale, non avendo provato di avere diligentemente avviato le procedure di notifica, riscossione ed CP_2
esecuzione nei termini di legge contro il contribuente, e condannava il concessionario al risarcimento del danno conseguente alla declaratoria di estinzione del credito, porta- to dalle due cartelle impugnate. Dichiarava, infine, la perdita di del diritto al CP_2
discarico ex art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 112/1999. Spese compensate.
Con ricorso depositato il 17 marzo 2022, proponeva appello, limitatamente alla CP_2
domanda riconvenzionale trasversale avanzata dall e accolta in sentenza. Pt_3
Con autonomo ricorso depositato in pari data, proponeva appello Controparte_1
a sua volta. Nei procedimenti successivamente riuniti, si costituivano ed Controparte_1
. Pt_3
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 20 febbraio
2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di censura, l'agente della riscossione censura la sentenza im- pugnata per avere omesso il tribunale di rilevare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia tra lo stesso concessionario e l'ente creditore, che – in quanto attinente alla contabilità pubblica con riferimento ai rapporti di dare e avere tra i due enti – sarebbe stata riservata dalla legge alla Corte dei Conti.
Aggiunge che il difetto di giurisdizione è comunque rilevabile d'ufficio e richiama giurisprudenza di legittimità a suffragio del proprio assunto difensivo.
2. Sulla scorta degli estratti di ruolo prodotti, l'agente della riscossione eccepisce in questa sede l'inesigibilità dei contributi di cui alle cartelle opposte per intervenuto an- nullamento e stralcio ex lege dei relativi crediti: “Indi, ex art. 4 D.L. 41/2021 conver- tito con modifiche dalla L. 69/2021 il credito dell'Ente Previdenziale è stato azzerato
e conseguentemente quest'ultimo non potrà essere riscosso”.
3. Dal canto suo, censura la sentenza del Tribunale di Catania per Controparte_1
avere erratamente rilevato che la stessa aveva presentato e versato in atti istanza di rottamazione, mai richiesta né depositata;
per avere ritenuto inammissibile l'opposi- zione ex art. 617 c.p.c., mentre il ricorso sarebbe stato proposto ex art. 615 c.p.c. avver- so l'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria della tempestività dell'oppo- sizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, siccome previsto dalla giurisprudenza di legittimità all'uopo citata;
per avere evidenziato la sussistenza – tra gli atti di causa – di una richiesta di pagamento del-
l'ente previdenziale con raccomandata del 12 ottobre 2012, idonea a interrompere la prescrizione, mentre l' avrebbe prodotto soltanto una nota dell'1 ottobre 2012, Pt_3
indirizzata all'appellante e relativa al prospetto informatico dei contributi quota A de- gli anni dal 2001 al 2011 con allegata una ricevuta di consegna con firma e data illeg- gibili e quindi inidonea a interrompere i termini di prescrizione, in quanto priva di qualsiasi riferimento alla nota stessa e al mittente: sicché – contrariamente a quanto riportato in sentenza – tali termini sarebbero decorsi già dalla data di notifica delle cartelle.
3.1. Quanto all'accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, avanzata dall per il pagamento dei contributi, relativi agli anni dal 2014 al 2018, parte Pt_3
appellante censura la pronuncia giudiziale di primo grado, assumendo di aver conte- stato – con le memorie ex art. 416 c.p.c. – sia l'an che il quantum della pretesa fatta valere dall'ente previdenziale. Invero, avrebbe eccepito la mancanza di titolo esecutivo per la riscossione dei crediti in questione, avendo parte appellata fondato la propria pretesa su un prospetto informatico di provenienza della stessa senza alcuna attestazio- ne da parte del Dirigente o funzionario autorizzato sulla autenticità della somma richie- sta. Dalla documentazione prodotta dall'istituto non risulterebbe, infatti, alcuna atte- stazione del credito contributivo de quo tale da ritenere fondata e provata la domanda riconvenzionale e condannare l'appellante al pagamento della relativa somma.
4. Alla luce di quanto sopra argomentato, formula istanza di so- Controparte_1
spensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
5. Così riassunti i termini della controversia, l'appello di è infondato. CP_2
5.1. Quanto alla domanda riconvenzionale di deve, infatti, escludersi che Pt_3
sussista la giurisdizione della Corte dei Conti. Appare dirimente al riguardo la consi- derazione – ribadita di recente dalle Sezioni della Suprema Corte con la sentenza n.
2048/2025 – che “l è Controparte_3
stato trasformato in senza scopo di lucro e con personalità giuridica di Parte_3
diritto privato, con la denominazione di
[...]
. Controparte_4
La trasformazione dell operata dal D. Lgs. n. 509/1994 in fondazione con Pt_3
personalità giuridica di diritto privato non ha pregiudicato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che mantiene una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico di assicurare dette prestazioni sociali a particolari categorie di lavoratori (sul punto, Cass. Sez. U., n. 7645/2020; Cass. n.
11417/2016, con ampia ricostruzione normativa). Pertanto, l' , così come gli altri enti pubblici di previdenza ed assistenza Pt_3
trasformati in associazioni o in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge n. 509/194, si è trasformata in una fondazione con personalità giuridica di diritto privato: ciò ha inciso sulla forma giuridica dell'Ente e sulle moda- lità organizzative delle sue funzioni, pur restando immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente, a cui devono ob- bligatoriamente essere iscritti i medici e gli odontoiatri (ex art. 1, comma 3, della legge n. 509/1994).
Se ne trae che l'oggetto del contendere non inerisce alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, né appare suscettibile di produrre ipotetiche ricadute in materia di contabilità pubblica tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 1, comma
3, D. Lgs. n. 509/1994 (trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), a mente del quale l'ente non può fruire di finanziamenti pubblici diretti o indiretti.
5.2. Si ritiene, inoltre, che l'oggetto della domanda riconvenzionale rientri nell'ambi- to della competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. in quanto implica la veri- fica del corretto adempimento del mandato conferito dall'ente di previdenza al conces- sionario per la riscossione del suo credito contributivo. In tale prospettiva, la cognizio- ne della relativa controversia attiene – pur sempre – all'applicazione delle norme ri- guardanti la previdenza obbligatoria e, più in particolare, delle norme che disciplinano le modalità di riscossione della contribuzione obbligatoria da parte dell . Pt_3
5.3. Confermata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del la- voro, va confermata altresì la responsabilità di per la mancata riscossione del CP_2
credito, portato dalla cartella impugnata e dichiarato prescritto.
Sul punto, la Suprema Corte (in caso analogo, relativo a crediti contributivi di
[...]
ha così statuito: “l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le CP_5
modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del con- cessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto ne- cessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sè in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzio- ne per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incari- cato” (Cass. n. 27218/2018).
Va conseguentemente confermata anche la condanna di al pagamento in favore CP_2
dell della somma liquidata in sentenza e non specificamente contestata nel- Pt_3
l'importo dal concessionario.
D'altro canto, il danno subito dall'ente è senz'altro corrispondente al valore della con- tribuzione prescritta, tenuto conto del fatto che, in un sistema previdenziale a riparti- zione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha – quale suo scopo pri- mario – quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di godimento e con- siderato il fatto che l'estinzione del credito contributivo (nella specie, perché prescrit- to) determina la riduzione di tale provvista.
6. Infondato è anche il secondo motivo di censura in ordine all'inesigibilità dei con- tributi de quibus per l'annullamento ex art. 4 D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), inter- venuto nelle more del giudizio.
6.1. La norma prevede che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo resi- duo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo
d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
Ciò premesso, il collegio intende dare seguito ai precedenti di questa Corte, relativi a fattispecie analoghe (v. sent. n.148/2023 e n.292/2023, riguardanti l'applicabilità del-
l'annullamento automatico ex art. 4 D.L. n. 119/2018 ai crediti contributivi di
[...]
. CP_5
Deve, pertanto, escludersi che l'annullamento in questione possa estendersi anche agli enti previdenziali di diritto privato (come l' ) per i motivi di cui alle sentenze Pt_3
predette, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.: “… Sulla base di un'interpretazione normativa costituzionalmente orientata e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.7/2017 (in tema di applicabilità alla Cassa di previdenza dottori commercialisti dell'art.8 comma 3 d.l. 95/2012), una tale esten- sione applicativa si porrebbe infatti in contrasto sia con il principio di ragionevolezza, sia con la tutela degli iscritti, sia con il buon andamento della gestione amministrativa delle Casse. Il carattere mutualistico scelto dal legislatore per le Casse di previdenza private (d.lgs. n.509/1994), a differenza del carattere solidaristico proprio degli enti di previdenza pubblica, si fonda sulla rigorosa proporzionalità tra i contributi e la prestazione, che devono essere mantenuti in equilibrio;
appare quindi contrario al principio di ragionevolezza sottrarre risorse, agli enti che non hanno altra possibilità di finanziarsi che attraverso il versamento contributi degli iscritti che perseguono l'in- teresse “pubblicistico” (la “missione istituzionale”) del pagamento delle prestazioni previdenziali, per dare prevalenza all'interesse - evidentemente recessivo ove sia ope- rato il bilanciamento - di realizzare un'operazione contabile di “pulizia del magaz- zino” che consentirà all'ente efficientamento dell'attività di riscossione … I principi di buon andamento di gestione della e di perseguimento dell'equilibrio finan- CP_5
ziario sono quindi strettamente funzionali alla garanzia e alla tutela delle posizioni previdenziali degli associati (art.38 Cost.), che verrebbero pregiudicate dall'annulla- mento automatico di cui all'art.4 d.l. n. 119/2018 (nella specie art. 4 D.L. n. 41/2021).
La norma (v. dettato sopra riportato) infatti non si limita a prevedere l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora … ma impedisce la riscossione della stessa sorte capitale del credito contributivo. La previsione dell'annullamento “automatico”, inoltre, metterebbe a rischio le prestazioni previdenziali fondate sulla capitalizzazione dei contributi versati dagli iscritti, a prescindere dall'iniziativa di questi “.
D'altronde, sarebbe illegittimo se l'estinzione del credito, insieme a quella del ruolo, si estendesse anche agli enti previdenziali privatizzati, che – non usufruendo di pub- blici finanziamenti – vedrebbero perduti i loro crediti ope legis senza alcun ammor- tamento della perdita. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che l'annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà esse- re soddisfatto nelle forme ordinarie (cfr. Cass. 12229/2019 e n. 21386/2021).
7. Ciò posto, va adesso esaminata la fondatezza dell'appello, proposto da CP_1
.
[...]
7.1. La censura, relativa alla dichiarata inammissibilità e tardività del ricorso intro- duttivo a fronte di un'asserita proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., risulta infondata.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3005/2020) sul punto afferma:
“l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto de- finitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma
3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il con- tribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica- zione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del
29/07/ 2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013)”.
Nel caso di specie, la contribuente è venuta a conoscenza della pretesa impositiva con la notifica delle due cartelle sottostanti l'intimazione impugnata, regolarmente avve- nuta a mani del portiere il 20 ottobre 2019 e il 5 ottobre 2010, siccome riconosciuto dal primo giudice in sentenza. Di talché – in mancanza di tempestiva opposizione nei termini di legge – gli atti impositivi sono divenuti definitivi e gli asseriti vizi degli stessi non possono più essere fatti valere con l'opposizione all'intimazione di paga- mento de qua.
8. Quanto alla censura in ordine alla domanda riconvenzionale dell' , in ac- Pt_3
coglimento della quale l'appellante è stata condannata al pagamento dei contributi per gli anni dal 2014 al 2018, correttamente il primo giudice ha dichiarato l'assenza di contestazione da parte della sulla sussistenza e sull'ammontare della pretesa CP_1
creditoria.
Nella memoria ex art. 416 c.p.c., depositata a seguito della costituzione dell'ente, parte appellante si limita piuttosto a contestazioni di natura formale, che poi reitera in questa sede: “Si contesta in toto la domanda riconvenzionale avanzata dall , chie- Pt_3
dendone l'integrale rigetto, poiché il credito richiesto, relativamente agli anni contri- butivi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, non risulta iscritto a ruolo e quindi manca il presupposto della loro riscossione coattiva.
In ogni caso, a prescindere dalla sussistenza di un titolo esecutivo per la loro ri- scossione, l ha fondato la propria pretesa contributiva sulla base di un pro- Pt_3
spetto elaborato alla luce di prospetti informatici di provenienza della stessa Fon- dazione, privo, in ogni caso, di alcuna attestazione da parte del Dirigente e/o ispettore autorizzato a ciò, che attesti la autenticità della somma richiesta”.
Orbene, la riscossione coattiva dei crediti contributivi mediante ruolo è espressamente prevista dall'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 46/1999 per le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici anche previdenziali, mentre l è persona giuridica di diritto pri- Pt_3
vato e non rientra, quindi, nel novero degli enti tenuti a effettuare il recupero dei loro crediti con tale modalità.ù
Pur tuttavia, a partire dal 2014, il Regolamento del Controparte_6
ha previsto al comma 1 dell'art. 6 che “il pagamento dei contributi minimi
[...]
obbligatori di cui all'art. 3, comma 3, è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo, secondo modalità e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione”.
Se ne trae che – non essendo tenuto per legge – l' ha comunque la facoltà di Pt_3
decidere se recuperare le quote di contribuzione minima obbligatoria mediante ruolo o direttamente, come nel caso di specie. Tanto precisato, deve rilevarsi poi che la prova dell'obbligatorietà e della debenza delle somme, richieste dall'ente per gli anni dal 2014 al 2018 con la nota n. prot. n.
63363 del 03 giugno 2019 (v. nota in atti), discende dal disposto dell'art. 3 del Rego- lamento , relativo al contributo minimo obbligatorio dovuto da ciascun iscrit- Pt_3
to, e del successivo art. 8: “1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell'iscrizione agli Albi professio- nali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizio- ne medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall'Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per invalidità”.
Come si legge nel prospetto allegato alla nota su citata, ricevuta dalla Zap- Pt_3
pulla il 26 giugno 2019 (v. avviso di ricevimento), i contributi richiesti sono tutti in quota A, corrispondente proprio ai contributi minimi obbligatori (art. 18, comma 2,
Regolamento:
2. La pensione ordinaria è costituita dalla somma delle seguenti quote:
a) “Quota A”, corrispondente ai contributi minimi versati ai sensi dell'art. 3, comma
3; b) “Quota B”, corrispondente ai contributi eccedenti i suddetti minimi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4).
Infine, la sottoscrizione del prospetto da parte del Dirigente, dott. (v. Persona_1
prospetto), conferisce allo stesso carattere di ufficialità e autenticità della sua prove- nienza.
In assenza di contestazioni anche in ordine alla prescrizione, dichiarata non maturata dal primo giudice, la sentenza va confermata con la conseguente debenza del credito contributivo preteso.
9. In definitiva, gli appelli riuniti di e di vanno rigettati. CP_2 Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i para- metri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Non essendo state svolte domande nei confronti di e di nei Controparte_1 CP_2
rispettivi appelli, le spese processuali del grado vanno interamente compensate tra le stesse parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 214/2022 R.G. e n. 218/2022 R.G.,
- rigetta gli appelli proposti da e . CP_2 Controparte_1
- Condanna e alla rifusione in favore della CP_2 Controparte_1 [...]
Parte_4
delle spese processuali del grado, che liquida in €. 1.458,00 a carico di e in €. CP_2
2.906,00 a carico di , oltre il rimborso forfetario delle spese generali Controparte_1
al 15%, CPA e IVA come per legge.
Compensa le spese processuali del grado tra e . CP_2 Controparte_1
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del
20 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti