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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3977/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3977/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADARO Parte_1 C.F._1 CARMELO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTESE Controparte_1 C.F._2 SALVATORE e Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO
Scioglimento della comunione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dichiarare aperta la Successione Legittima del Sig. nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Modica il 31/10/2017. ----Dichiarare tra le parti in causa la divisione giudiziale degli immobili, dei mobili, delle somme di denaro caduti in successione, con l'attribuzione all'attore, quale erede legittimo della quota spettante. ----Attribuire ed assegnare le rispettive quote alle parti in causa libere da ogni peso, diritto o gravame, il tutto come da progetto di divisione infra specificato, dichiarando sciolta la comunione ereditaria e ordinaria tra le parti, di modo che possa esservi un'attribuzione e liquidazione della piena proprietà e del possesso di beni divisi in natura, secondo il progetto di divisione e frazionamento (pag. 11 della relazione del CTU) oggetto di accordo tra le parti e di successivo frazionamento è così descritto:: parte attrice:
1. Attribuzione della casa di Marina di Modica via Ferdinando Magellano n. 4 valore € 63.000,00. 2. Attribuzione beni mobili valore € 37.000,00. 3. Attribuzione primo piano allo stato rustico della casa di Via Risorgimento n. 4 che nel frazionamento si individua in Catasto Urbano Foglio 100 p.lla 310 sub 2 F/3, p.lla 311 sub 1 C/6, p.lla 1486 mq 523; 4. Importo pari al 50% del 50% di tutte le somme di depositi postali e altro per un pagina 1 di 4 valore di € 23.731,16. 5. Si precisa che nell'accordo transattivo l'attore rinuncia ad altre differenze in denaro e/o conguaglio in relazione alle quote attribuite alle parti. ----Liquidare e porre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese tutte del giudizio di divisione con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale.
Per parte convenuta:
Dichiarare aperta la successione legittima di;
-Disporre la divisione giudiziale degli Persona_1 immobili e assegnare le rispettive quote alle parti, come da progetto di divisione e di frazionamento condiviso. Precisamente di assegnare alla convenuta: 1)Piano terra della casa di via Risorgimento, con il terreno circostante, sulla scorta del frazionamento condiviso e approvato dalle parti, in catasto al fgl 100, p.lla 310, sub. 1, Cat. A/7, p.lla 1847 mq 487. 2) il 50% dei depositi postali, pari a € 23.731,16, atteso che il 50% rimane di sua proprietà esclusiva. 3) Dichiarare che non vi saranno differenze in denaro o conguagli tra le parti. 4)Liquidare e porre a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese del giudizio.5) compensare le spese processuali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 3.12.2020 allega che in data 31.10.2017 è deceduto in Modica il Parte_1 proprio genitore , nato a [...] il [...], lasciando a succedergli esso attore e la Persona_1 moglie del de cuius, e madre dell'attore, ; che il de cuius con testamento olografo Controparte_1 dell'8.5.2003 ha legato alla moglie la piena proprietà di tutti i beni mobili e l'usufrutto su tutti gli immobili;
dopo avere elencato in dettaglio tutti i beni relitti per un valore complessivo di € 759.812,59, tra cui beni immobili, buoni postali e libretto di risparmio ed ulteriori beni mobili del valore complessivo di € 37.000,00, si duole della lesione della sua quota di legittima a mezzo delle suddette disposizioni testamentarie e chiede la reintegrazione della sua quota e la divisione dei beni previo progetto divisionale da formare con l'ausilio di CTU.
Si costituisce e resiste in giudizio , dichiarando di aderire alla domanda di scioglimento Controparte_3 della comunione ereditaria, fermo il suo diritto reale di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., e fermo restando che i buoni postali cointestati tra coniugi sono caduti in successione solo per metà.
La causa, dopo un primo, fallito tentativo di bonario componimento, viene istruita con CTU per
“accertare il valore dell'asse ereditario (consistenza e valore del relictum), costituito dai beni indicati in citazione (valore calcolato al momento della morte di ); per i buoni postali Persona_1 fruttiferi svolga il CTU due ipotesi di calcolo: 1) imputando il valore per intero;
2) imputando solo il 50% (nell'ipotesi di cointestazione dei buoni tra il de cuius e la moglie, non risulta allo stato degli atti che si sia trattato di donazione, con riserva di approfondimento sul punto); detrarre i debiti ereditari che dovessero risultare nell'espletamento del mandato (ivi ricomprendendo spese di successione e funerarie e i debiti tributari) e agli atti di causa (non vi è allegazione delle parti sul punto, se non con riguardo alla somma di € 5443,97 prelevata dal libretto di risparmio); determini la quota di legittima o quota di riserva spettante all'attore; tenga conto del diritto di abitazione del coniuge ex art. 540 c.c.; in tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli;
ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà (Cass. 26741/17); consideri il valore pervenuto all'attore per successione legittima, ovvero la nuda proprietà di tutti i beni immobili;
anche in questo caso il CTU
pagina 2 di 4 sviluppi due ipotesi di calcolo, considerando il valore della nuda proprietà: 1) al 100%; 2) al50% (581 c.c.); calcoli se vi sia lesione di legittima;
formulare un progetto divisionale, ricercando l'accordo delle parti”.
L'ausiliario del giudice svolge puntualmente il proprio mandato e propone in via conciliativa alle parti il seguente progetto divisionale:
Parte attrice:
1. attribuzione della casa di via Ferdinando Magellano n.4 valore € 63.000,00. Parte_2
2. Attribuzione beni mobili valore € 37.000,00
3. Attribuzione primo piano allo stato rustico della villa in via Risorgimento n. 13 per un valore di € 60.000,00
4. Importo pari al 50% del 50 % di tutte le somme di depositi postali e altro per un valore di € 23.731,16
Per un totale di € 63.000+37.000+60.000+23.731,16= € 162.373,16 1.
Parte convenuta: il piano terra di via Risorgimento n. 13 per un valore di € 142.500,00 e il 50% del 50% delle somme di tutte le somme di depositi postali e altro per un valore di € 23.731,16. Per un totale di € 142.500,00 + 23.731,16= € 166.231,00
Inoltre il lotto del terreno che circonda la Villa in Via Risorgimento va attribuito al 50% alle parti in causa, frazionando Villa e terreno.
Visti i valori riscontrati la parte convenuta deve dare una differenza in denaro di € 3.857,84 alla parte attrice
Convocate dal giudice istruttore per il tentativo di conciliazione sulla base della CTU disposta, entrambe si dichiarano d'accordo sul progetto divisionale del CTU esposto a pag 11 della relazione;
chiedono solo un supplemento di istruttoria per consentire il frazionamento, da parte del CTU, del terreno che circonda la villa di via Risorgimento e dell'edificio ivi insistente, con attribuzione del piano terra alla convenuta e del primo piano all'attore. L'attore dichiara, circa il punto 4, di accettare la somma relativa ai buoni fruttiferi postali nella misura indicata del 25%.
Quindi viene disposta integrazione di CTU, dando mandato all'ing. di procedere al Persona_2 frazionamento indicato;
all'esito del frazionamento, le parti chiedono recepirsi con sentenza il progetto divisionale, previo scioglimento della comunione ereditaria, come da conclusioni conformi sopra riportate, senza alcun conguaglio o differenza in denaro;
la domanda di reintegrazione della quota legittima va dunque ritenuta assorbita nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1 Modica il 31/10/2017;
ordina lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto:
attribuisce a in proprietà piena ed esclusiva: Parte_1
pagina 3 di 4 la casa di via Ferdinando Magellano n. 4, al catasto fabbricati del Comune di Modica Parte_2 foglio 219 part.lla 39 sub 2 cat. A/3 vani 2.5 e annesso giardino di mq.222,00; i beni mobili indicati all'elenco ricognitivo di cui alle pagine da 3 a 6 dell'atto di citazione;
il primo piano allo stato rustico della casa di Via Risorgimento n. 4, individuato in Catasto Urbano del Comune di Modica al Foglio 100 p.lla 310 sub 2 F/3, p.lla 311 sub 1 C/6, p.lla 1486 mq 523; l'importo pari al 50% del 50% di tutte le somme di depositi postali sub c) e d) della citazione, per un valore di € 23.731,16;
attribuisce a in proprietà piena ed esclusiva: Controparte_1
il piano terra della casa di via Risorgimento n. 4, in catasto urbano del Comune di Modica al fgl 100, p.lla 310, sub. 1, Cat. A/7, p.lla 1847 mq 487; l'importo pari al 50% del 50% di tutte le somme di depositi postali sub c) e d) della citazione, per un valore di € 23.731,16.
Pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU già liquidate come da separato provvedimento.
Compensa integralmente le altre spese di lite.
Ragusa, 10 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3977/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADARO Parte_1 C.F._1 CARMELO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTESE Controparte_1 C.F._2 SALVATORE e Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO
Scioglimento della comunione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dichiarare aperta la Successione Legittima del Sig. nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Modica il 31/10/2017. ----Dichiarare tra le parti in causa la divisione giudiziale degli immobili, dei mobili, delle somme di denaro caduti in successione, con l'attribuzione all'attore, quale erede legittimo della quota spettante. ----Attribuire ed assegnare le rispettive quote alle parti in causa libere da ogni peso, diritto o gravame, il tutto come da progetto di divisione infra specificato, dichiarando sciolta la comunione ereditaria e ordinaria tra le parti, di modo che possa esservi un'attribuzione e liquidazione della piena proprietà e del possesso di beni divisi in natura, secondo il progetto di divisione e frazionamento (pag. 11 della relazione del CTU) oggetto di accordo tra le parti e di successivo frazionamento è così descritto:: parte attrice:
1. Attribuzione della casa di Marina di Modica via Ferdinando Magellano n. 4 valore € 63.000,00. 2. Attribuzione beni mobili valore € 37.000,00. 3. Attribuzione primo piano allo stato rustico della casa di Via Risorgimento n. 4 che nel frazionamento si individua in Catasto Urbano Foglio 100 p.lla 310 sub 2 F/3, p.lla 311 sub 1 C/6, p.lla 1486 mq 523; 4. Importo pari al 50% del 50% di tutte le somme di depositi postali e altro per un pagina 1 di 4 valore di € 23.731,16. 5. Si precisa che nell'accordo transattivo l'attore rinuncia ad altre differenze in denaro e/o conguaglio in relazione alle quote attribuite alle parti. ----Liquidare e porre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese tutte del giudizio di divisione con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale.
Per parte convenuta:
Dichiarare aperta la successione legittima di;
-Disporre la divisione giudiziale degli Persona_1 immobili e assegnare le rispettive quote alle parti, come da progetto di divisione e di frazionamento condiviso. Precisamente di assegnare alla convenuta: 1)Piano terra della casa di via Risorgimento, con il terreno circostante, sulla scorta del frazionamento condiviso e approvato dalle parti, in catasto al fgl 100, p.lla 310, sub. 1, Cat. A/7, p.lla 1847 mq 487. 2) il 50% dei depositi postali, pari a € 23.731,16, atteso che il 50% rimane di sua proprietà esclusiva. 3) Dichiarare che non vi saranno differenze in denaro o conguagli tra le parti. 4)Liquidare e porre a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese del giudizio.5) compensare le spese processuali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 3.12.2020 allega che in data 31.10.2017 è deceduto in Modica il Parte_1 proprio genitore , nato a [...] il [...], lasciando a succedergli esso attore e la Persona_1 moglie del de cuius, e madre dell'attore, ; che il de cuius con testamento olografo Controparte_1 dell'8.5.2003 ha legato alla moglie la piena proprietà di tutti i beni mobili e l'usufrutto su tutti gli immobili;
dopo avere elencato in dettaglio tutti i beni relitti per un valore complessivo di € 759.812,59, tra cui beni immobili, buoni postali e libretto di risparmio ed ulteriori beni mobili del valore complessivo di € 37.000,00, si duole della lesione della sua quota di legittima a mezzo delle suddette disposizioni testamentarie e chiede la reintegrazione della sua quota e la divisione dei beni previo progetto divisionale da formare con l'ausilio di CTU.
Si costituisce e resiste in giudizio , dichiarando di aderire alla domanda di scioglimento Controparte_3 della comunione ereditaria, fermo il suo diritto reale di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., e fermo restando che i buoni postali cointestati tra coniugi sono caduti in successione solo per metà.
La causa, dopo un primo, fallito tentativo di bonario componimento, viene istruita con CTU per
“accertare il valore dell'asse ereditario (consistenza e valore del relictum), costituito dai beni indicati in citazione (valore calcolato al momento della morte di ); per i buoni postali Persona_1 fruttiferi svolga il CTU due ipotesi di calcolo: 1) imputando il valore per intero;
2) imputando solo il 50% (nell'ipotesi di cointestazione dei buoni tra il de cuius e la moglie, non risulta allo stato degli atti che si sia trattato di donazione, con riserva di approfondimento sul punto); detrarre i debiti ereditari che dovessero risultare nell'espletamento del mandato (ivi ricomprendendo spese di successione e funerarie e i debiti tributari) e agli atti di causa (non vi è allegazione delle parti sul punto, se non con riguardo alla somma di € 5443,97 prelevata dal libretto di risparmio); determini la quota di legittima o quota di riserva spettante all'attore; tenga conto del diritto di abitazione del coniuge ex art. 540 c.c.; in tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli;
ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà (Cass. 26741/17); consideri il valore pervenuto all'attore per successione legittima, ovvero la nuda proprietà di tutti i beni immobili;
anche in questo caso il CTU
pagina 2 di 4 sviluppi due ipotesi di calcolo, considerando il valore della nuda proprietà: 1) al 100%; 2) al50% (581 c.c.); calcoli se vi sia lesione di legittima;
formulare un progetto divisionale, ricercando l'accordo delle parti”.
L'ausiliario del giudice svolge puntualmente il proprio mandato e propone in via conciliativa alle parti il seguente progetto divisionale:
Parte attrice:
1. attribuzione della casa di via Ferdinando Magellano n.4 valore € 63.000,00. Parte_2
2. Attribuzione beni mobili valore € 37.000,00
3. Attribuzione primo piano allo stato rustico della villa in via Risorgimento n. 13 per un valore di € 60.000,00
4. Importo pari al 50% del 50 % di tutte le somme di depositi postali e altro per un valore di € 23.731,16
Per un totale di € 63.000+37.000+60.000+23.731,16= € 162.373,16 1.
Parte convenuta: il piano terra di via Risorgimento n. 13 per un valore di € 142.500,00 e il 50% del 50% delle somme di tutte le somme di depositi postali e altro per un valore di € 23.731,16. Per un totale di € 142.500,00 + 23.731,16= € 166.231,00
Inoltre il lotto del terreno che circonda la Villa in Via Risorgimento va attribuito al 50% alle parti in causa, frazionando Villa e terreno.
Visti i valori riscontrati la parte convenuta deve dare una differenza in denaro di € 3.857,84 alla parte attrice
Convocate dal giudice istruttore per il tentativo di conciliazione sulla base della CTU disposta, entrambe si dichiarano d'accordo sul progetto divisionale del CTU esposto a pag 11 della relazione;
chiedono solo un supplemento di istruttoria per consentire il frazionamento, da parte del CTU, del terreno che circonda la villa di via Risorgimento e dell'edificio ivi insistente, con attribuzione del piano terra alla convenuta e del primo piano all'attore. L'attore dichiara, circa il punto 4, di accettare la somma relativa ai buoni fruttiferi postali nella misura indicata del 25%.
Quindi viene disposta integrazione di CTU, dando mandato all'ing. di procedere al Persona_2 frazionamento indicato;
all'esito del frazionamento, le parti chiedono recepirsi con sentenza il progetto divisionale, previo scioglimento della comunione ereditaria, come da conclusioni conformi sopra riportate, senza alcun conguaglio o differenza in denaro;
la domanda di reintegrazione della quota legittima va dunque ritenuta assorbita nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1 Modica il 31/10/2017;
ordina lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto:
attribuisce a in proprietà piena ed esclusiva: Parte_1
pagina 3 di 4 la casa di via Ferdinando Magellano n. 4, al catasto fabbricati del Comune di Modica Parte_2 foglio 219 part.lla 39 sub 2 cat. A/3 vani 2.5 e annesso giardino di mq.222,00; i beni mobili indicati all'elenco ricognitivo di cui alle pagine da 3 a 6 dell'atto di citazione;
il primo piano allo stato rustico della casa di Via Risorgimento n. 4, individuato in Catasto Urbano del Comune di Modica al Foglio 100 p.lla 310 sub 2 F/3, p.lla 311 sub 1 C/6, p.lla 1486 mq 523; l'importo pari al 50% del 50% di tutte le somme di depositi postali sub c) e d) della citazione, per un valore di € 23.731,16;
attribuisce a in proprietà piena ed esclusiva: Controparte_1
il piano terra della casa di via Risorgimento n. 4, in catasto urbano del Comune di Modica al fgl 100, p.lla 310, sub. 1, Cat. A/7, p.lla 1847 mq 487; l'importo pari al 50% del 50% di tutte le somme di depositi postali sub c) e d) della citazione, per un valore di € 23.731,16.
Pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU già liquidate come da separato provvedimento.
Compensa integralmente le altre spese di lite.
Ragusa, 10 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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