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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 75/2023 RGC promossa
DA
- , titolare della omonima IT individuale, nato a Parte_1
Montegranaro il 10.12.1979 ed ivi res.te alla c.da S. Tommaso n. 116 bis;
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Giustozzi del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corridonia alla via Lorenzo
Lotto snc;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, già titolare della IT BIEMME di CC MA, Controparte_1
residente in [...];
CF.: ; C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata e con questi domiciliato in Ancona al C.so Garibaldi n. 111, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Rocco;
(appellato – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 1058/2022 del giorno 30.11.2022 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 3387/2012 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa , titolare della Parte_1
omonima IT individuale, ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo (promosso per il pagamento pag. 2/10 degli importi trattenuti a titolo di riserva in contratto) nei suoi confronti proposta dalla IT ME TA di CC MA.
Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta e di proporre altresì appello incidentale.
Con provvedimento inaudita altera parte del 07.02.2023, successivamente confermato dal Collegio, è stata disposta – su ricorso dell'appellante – la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con un diffuso atto di appello impugna la decisione in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. In primo luogo, avrebbe errato il Giudice di prime cure nell'affermare l'inadempimento di esso appellante agli obblighi derivanti dal contratto di appalto del 04.04.2011, posto che in realtà la mancata pag. 3/10 ultimazione delle opere appaltate sarebbe riconducibile al contrario alla responsabilità della subappaltante ME che non avrebbe messo in condizione la IT appellante di proseguire nelle lavorazioni, omettendo di fornire i materiali per le opere e di rinnovare il permesso amministrativo relativo al cantiere. Con un seconda, articolata censura, osserva l'appellante che comunque la quantificazione delle opere contrattuali non eseguite, come effettuata dalla CTU in primo grado, sarebbe assolutamente errata, dacchè la consulente – e di seguito la sentenza che sulla stessa si sarebbe acriticamente adagiata – non avrebbe adeguatamente considerato la disciplina del contratto,
da cui risulterebbe che in realtà le opere non eseguite sarebbero pari soltanto al
10% del totale, e comunque avrebbe applicato un criterio di valutazione economica delle stesse assolutamente inadeguato ad un contratto di appalto a corpo quale era quello di specie. Infine, con una terza censura, l'appellante contesta l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente odierna appellata sul presupposto che l'azione di ingiustificato arricchimento da quest'ultima esercitata (e accolta dal Tribunale) sarebbe assolutamente inammissibile in presenza di un rapporto contrattuale quale quello che occupa.
Costituendosi in appello, la difesa di ha evidenziato le ragioni Controparte_1
di infondatezza dell'impugnazione e, parallelamente, di conferma della decisione impugnata per la quale ha insistito, non senza proporre altresì
avverso la stessa appello incidentale in ordine sia alla mancata dichiarazione di pag. 4/10 risoluzione del contratto di appalto per l'inadempimento della subappaltatrice
IT , sia al rigetto della domanda di applicazione della Parte_1
penale contrattuale prevista per il ritardo nella ultimazione delle opere subappaltate.
Infondato si presenta il primo motivo di censura. Occorre muovere dal dato,
accertato e indiscutibile, per cui la subappaltatrice IT non Parte_1
ebbe, effettivamente, a completare le opere commissionategli, come risulta sia dalla stessa confessione in tal senso resa sotto interrogatorio formale dall'opposto appellante (seppure riferendo la responsabilità della mancata ultimazione alla subappaltante), sia dall'accertamento condotto dalla CTU
svolta in primo grado che peraltro, sul punto specifico, non risulta contestata.
Fermo dunque tale dato oggettivo, come già correttamente deciso dal Tribunale
di Macerata, la subappaltatrice appellante non è riuscita a fornire sufficiente prova del fatto che lo stesso sia comunque riferibile alla responsabilità della subappaltante appellata. E difatti, quanto alla circostanza della scadenza del permesso amministrativo per il cantiere, che non sarebbe stato rinnovato dalla
ME TA, anche volendo dare la stessa per accertata (sulla base di quanto dichiarato dalla difesa della medesima nelle memorie ex art. 183, I° co., cpc), ed anche volendo ritenere che la mancanza del permesso avrebbe effettivamente impedito alla subappaltatrice di continuare le lavorazioni, quel che manca radicalmente però è la prova che detta scadenza del permesso sia intervenuta pag. 5/10 prima (e non dopo) rispetto all'abbandono del cantiere da parte della IT
. Quanto invece alla ulteriore tesi difensiva dell'appellante Parte_1
per cui i lavori non sarebbero proseguiti per mancata fornitura dei materiali da parte della subappaltante, si deve evidenziare che il contratto di subappalto agli atti, peraltro molto dettagliato, non consente affatto di ritenere che le opere dovessero essere eseguite tramite fornitura di materiali da parte della subappaltante, se non con riferimento esclusivo alla fornitura delle tegole per il tetto (espressamente menzionate in contratto come a carico della ME
TA). Ora, anche volendo ritenere che – come dichiarato dal (solo) teste
- effettivamente la ME TA mancò di provvedere alla Testimone_1
fornitura delle tegole (giustificando eventualmente così la mancata posa in opera del manto di copertura del tetto come accertata dalla CTU), il punto è
però che comunque, riguardo a tutti gli altri lavori non eseguiti, la IT
[...]
doveva e deve ritenersi ugualmente inadempiente. A fronte di tale Parte_1
inadempimento e della conseguente mancata ultimazione dei lavori (da ritenersi rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c. in considerazione comunque dell'entità delle opere mancanti) è evidente che, da un lato, le ritenute contrattuali a garanzia – oggetto del decreto ingiuntivo opposto – non possono essere svincolate in favore della subappaltatrice odierna appellante e, dall'altro,
che il contratto di subappalto concluso, in accoglimento dell'appello incidentale sul punto, deve senz'altro essere dichiarato risolto ex art. 1453 c.c.
pag. 6/10 Ciò chiarito, deve preliminarmente essere delibato, in quanto logicamente prodromico, il terzo motivo di appello, con il quale la IT Parte_1
contesta l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta e,
conseguentemente, la legittimità del relativo accoglimento da parte del
Tribunale di Macerata. Al proposito va innanzitutto sottolineato che la doglianza si presenta, sotto il profilo dogmatico, certamente fondata. Nel caso di specie il rapporto che avvinceva la subappaltante e la subappaltatrice era indiscutibilmente di carattere contrattuale e l'azione con la quale la prima pretendeva la restituzione di somme pagate in eccesso rispetto alle opere effettivamente eseguite dalla seconda, avrebbe dovuto trovare comunque titolo e giustificazione contrattuale, sostanziandosi in una domanda restitutoria o, al più, risarcitoria. Fermo quanto precede, l'opponente appellata aveva in effetti in primo grado formulato una domanda ampia – comprensiva anche dell'azione di ingiustificato arricchimento poi accolta dal Giudice di primo grado – nella quale poteva anche ritenersi ricompresa l'indicata domanda restitutoria /
risarcitoria contrattuale. In sede di appello però parte appellata non ha espressamente riproposto ex art. 346 cpc – per il caso di accoglimento dell'avverso appello sull'azione di ingiustificato arricchimento – la predetta domanda restitutoria / risarcitoria formulata (seppur vagamente) in primo grado, ma si è limitata ad insistere per la conferma della decisione gravata
(anche) sul punto relativo all'accoglimento dell'azione ex art. 2041 e segg.ti cpc.
pag. 7/10 In queste condizioni pertanto, rigettata – in riforma sul punto della decisione impugnata – la domanda di ingiustificato arricchimento, non vi è spazio per modificare in questa sede di appello il titolo della pretesa (anche in considerazione del fatto che la dichiarata risoluzione del contratto non legittima tuttavia il giudice a disporre d'ufficio le conseguenti restituzioni in assenza di una specifica domanda di parte in tal senso – cfr. Cass., 28722/2022), che pertanto va complessivamente respinta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le doglianze espresse nel secondo motivo di appello debbono ritenersi integralmente assorbite.
Deve infine essere rigettato anche il motivo di appello incidentale concernente l'applicazione della penale contrattuale da ritardo. La formulazione della clausola contrattuale (art. 3) che prevede la penale in argomento è
indiscutibilmente volta a regolamentare esclusivamente l'ipotesi del ritardo nell'adempimento e non quella dell'inadempimento tout court che nella specie si è verificato. I due fenomeni del ritardo nell'adempimento e dell'inadempimento totale, infatti, vanno ontologicamente distinti e la pattuizione contrattuale prevista per il primo non può automaticamente essere utilizzata nel caso di verificazione del secondo (cfr. Cass., 22050/2019; Cass.,
23706/2009). Si consideri, del resto, che – se da un lato l'appellante incidentale non ha provato (né invero dedotto) di aver affatto conseguito un danno risarcibile (ulteriore al pagamento in eccesso delle opere di cui s'è innanzi detto)
pag. 8/10 per effetto dell'inadempimento (ovvero per la mancata ultimazione dei lavori) –
dall'altro la previsione di un così consistente risarcimento forfettario del danno
(€ 300,00= giornalieri) previsto nella penale da ritardo di cui si tratta, trova una giustificazione logica e giuridica solo allorchè, appunto, l'adempimento sia stato conseguito con ritardo e non invece nel caso in cui esso non sia stato conseguito affatto perché l'opera contrattuale non è stata (integralmente)
realizzata.
Conclusivamente, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, devono essere invece integralmente rigettate le domande riconvenzionali proposte da parte opponente odierna appellata, con l'eccezione di quella, oggetto anche di appello incidentale, di risoluzione del contratto per inadempimento.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza,
vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara risolto il contratto di subappalto per inadempimento della
[...]
; Parte_2
• Rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente ME
TA di CC MA;
pag. 9/10 • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
• Conferma nel resto.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 75/2023 RGC promossa
DA
- , titolare della omonima IT individuale, nato a Parte_1
Montegranaro il 10.12.1979 ed ivi res.te alla c.da S. Tommaso n. 116 bis;
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Giustozzi del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corridonia alla via Lorenzo
Lotto snc;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, già titolare della IT BIEMME di CC MA, Controparte_1
residente in [...];
CF.: ; C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Merlini del Foro di Macerata e con questi domiciliato in Ancona al C.so Garibaldi n. 111, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Rocco;
(appellato – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 1058/2022 del giorno 30.11.2022 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 3387/2012 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa , titolare della Parte_1
omonima IT individuale, ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo (promosso per il pagamento pag. 2/10 degli importi trattenuti a titolo di riserva in contratto) nei suoi confronti proposta dalla IT ME TA di CC MA.
Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta e di proporre altresì appello incidentale.
Con provvedimento inaudita altera parte del 07.02.2023, successivamente confermato dal Collegio, è stata disposta – su ricorso dell'appellante – la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con un diffuso atto di appello impugna la decisione in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. In primo luogo, avrebbe errato il Giudice di prime cure nell'affermare l'inadempimento di esso appellante agli obblighi derivanti dal contratto di appalto del 04.04.2011, posto che in realtà la mancata pag. 3/10 ultimazione delle opere appaltate sarebbe riconducibile al contrario alla responsabilità della subappaltante ME che non avrebbe messo in condizione la IT appellante di proseguire nelle lavorazioni, omettendo di fornire i materiali per le opere e di rinnovare il permesso amministrativo relativo al cantiere. Con un seconda, articolata censura, osserva l'appellante che comunque la quantificazione delle opere contrattuali non eseguite, come effettuata dalla CTU in primo grado, sarebbe assolutamente errata, dacchè la consulente – e di seguito la sentenza che sulla stessa si sarebbe acriticamente adagiata – non avrebbe adeguatamente considerato la disciplina del contratto,
da cui risulterebbe che in realtà le opere non eseguite sarebbero pari soltanto al
10% del totale, e comunque avrebbe applicato un criterio di valutazione economica delle stesse assolutamente inadeguato ad un contratto di appalto a corpo quale era quello di specie. Infine, con una terza censura, l'appellante contesta l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente odierna appellata sul presupposto che l'azione di ingiustificato arricchimento da quest'ultima esercitata (e accolta dal Tribunale) sarebbe assolutamente inammissibile in presenza di un rapporto contrattuale quale quello che occupa.
Costituendosi in appello, la difesa di ha evidenziato le ragioni Controparte_1
di infondatezza dell'impugnazione e, parallelamente, di conferma della decisione impugnata per la quale ha insistito, non senza proporre altresì
avverso la stessa appello incidentale in ordine sia alla mancata dichiarazione di pag. 4/10 risoluzione del contratto di appalto per l'inadempimento della subappaltatrice
IT , sia al rigetto della domanda di applicazione della Parte_1
penale contrattuale prevista per il ritardo nella ultimazione delle opere subappaltate.
Infondato si presenta il primo motivo di censura. Occorre muovere dal dato,
accertato e indiscutibile, per cui la subappaltatrice IT non Parte_1
ebbe, effettivamente, a completare le opere commissionategli, come risulta sia dalla stessa confessione in tal senso resa sotto interrogatorio formale dall'opposto appellante (seppure riferendo la responsabilità della mancata ultimazione alla subappaltante), sia dall'accertamento condotto dalla CTU
svolta in primo grado che peraltro, sul punto specifico, non risulta contestata.
Fermo dunque tale dato oggettivo, come già correttamente deciso dal Tribunale
di Macerata, la subappaltatrice appellante non è riuscita a fornire sufficiente prova del fatto che lo stesso sia comunque riferibile alla responsabilità della subappaltante appellata. E difatti, quanto alla circostanza della scadenza del permesso amministrativo per il cantiere, che non sarebbe stato rinnovato dalla
ME TA, anche volendo dare la stessa per accertata (sulla base di quanto dichiarato dalla difesa della medesima nelle memorie ex art. 183, I° co., cpc), ed anche volendo ritenere che la mancanza del permesso avrebbe effettivamente impedito alla subappaltatrice di continuare le lavorazioni, quel che manca radicalmente però è la prova che detta scadenza del permesso sia intervenuta pag. 5/10 prima (e non dopo) rispetto all'abbandono del cantiere da parte della IT
. Quanto invece alla ulteriore tesi difensiva dell'appellante Parte_1
per cui i lavori non sarebbero proseguiti per mancata fornitura dei materiali da parte della subappaltante, si deve evidenziare che il contratto di subappalto agli atti, peraltro molto dettagliato, non consente affatto di ritenere che le opere dovessero essere eseguite tramite fornitura di materiali da parte della subappaltante, se non con riferimento esclusivo alla fornitura delle tegole per il tetto (espressamente menzionate in contratto come a carico della ME
TA). Ora, anche volendo ritenere che – come dichiarato dal (solo) teste
- effettivamente la ME TA mancò di provvedere alla Testimone_1
fornitura delle tegole (giustificando eventualmente così la mancata posa in opera del manto di copertura del tetto come accertata dalla CTU), il punto è
però che comunque, riguardo a tutti gli altri lavori non eseguiti, la IT
[...]
doveva e deve ritenersi ugualmente inadempiente. A fronte di tale Parte_1
inadempimento e della conseguente mancata ultimazione dei lavori (da ritenersi rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c. in considerazione comunque dell'entità delle opere mancanti) è evidente che, da un lato, le ritenute contrattuali a garanzia – oggetto del decreto ingiuntivo opposto – non possono essere svincolate in favore della subappaltatrice odierna appellante e, dall'altro,
che il contratto di subappalto concluso, in accoglimento dell'appello incidentale sul punto, deve senz'altro essere dichiarato risolto ex art. 1453 c.c.
pag. 6/10 Ciò chiarito, deve preliminarmente essere delibato, in quanto logicamente prodromico, il terzo motivo di appello, con il quale la IT Parte_1
contesta l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta e,
conseguentemente, la legittimità del relativo accoglimento da parte del
Tribunale di Macerata. Al proposito va innanzitutto sottolineato che la doglianza si presenta, sotto il profilo dogmatico, certamente fondata. Nel caso di specie il rapporto che avvinceva la subappaltante e la subappaltatrice era indiscutibilmente di carattere contrattuale e l'azione con la quale la prima pretendeva la restituzione di somme pagate in eccesso rispetto alle opere effettivamente eseguite dalla seconda, avrebbe dovuto trovare comunque titolo e giustificazione contrattuale, sostanziandosi in una domanda restitutoria o, al più, risarcitoria. Fermo quanto precede, l'opponente appellata aveva in effetti in primo grado formulato una domanda ampia – comprensiva anche dell'azione di ingiustificato arricchimento poi accolta dal Giudice di primo grado – nella quale poteva anche ritenersi ricompresa l'indicata domanda restitutoria /
risarcitoria contrattuale. In sede di appello però parte appellata non ha espressamente riproposto ex art. 346 cpc – per il caso di accoglimento dell'avverso appello sull'azione di ingiustificato arricchimento – la predetta domanda restitutoria / risarcitoria formulata (seppur vagamente) in primo grado, ma si è limitata ad insistere per la conferma della decisione gravata
(anche) sul punto relativo all'accoglimento dell'azione ex art. 2041 e segg.ti cpc.
pag. 7/10 In queste condizioni pertanto, rigettata – in riforma sul punto della decisione impugnata – la domanda di ingiustificato arricchimento, non vi è spazio per modificare in questa sede di appello il titolo della pretesa (anche in considerazione del fatto che la dichiarata risoluzione del contratto non legittima tuttavia il giudice a disporre d'ufficio le conseguenti restituzioni in assenza di una specifica domanda di parte in tal senso – cfr. Cass., 28722/2022), che pertanto va complessivamente respinta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le doglianze espresse nel secondo motivo di appello debbono ritenersi integralmente assorbite.
Deve infine essere rigettato anche il motivo di appello incidentale concernente l'applicazione della penale contrattuale da ritardo. La formulazione della clausola contrattuale (art. 3) che prevede la penale in argomento è
indiscutibilmente volta a regolamentare esclusivamente l'ipotesi del ritardo nell'adempimento e non quella dell'inadempimento tout court che nella specie si è verificato. I due fenomeni del ritardo nell'adempimento e dell'inadempimento totale, infatti, vanno ontologicamente distinti e la pattuizione contrattuale prevista per il primo non può automaticamente essere utilizzata nel caso di verificazione del secondo (cfr. Cass., 22050/2019; Cass.,
23706/2009). Si consideri, del resto, che – se da un lato l'appellante incidentale non ha provato (né invero dedotto) di aver affatto conseguito un danno risarcibile (ulteriore al pagamento in eccesso delle opere di cui s'è innanzi detto)
pag. 8/10 per effetto dell'inadempimento (ovvero per la mancata ultimazione dei lavori) –
dall'altro la previsione di un così consistente risarcimento forfettario del danno
(€ 300,00= giornalieri) previsto nella penale da ritardo di cui si tratta, trova una giustificazione logica e giuridica solo allorchè, appunto, l'adempimento sia stato conseguito con ritardo e non invece nel caso in cui esso non sia stato conseguito affatto perché l'opera contrattuale non è stata (integralmente)
realizzata.
Conclusivamente, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, devono essere invece integralmente rigettate le domande riconvenzionali proposte da parte opponente odierna appellata, con l'eccezione di quella, oggetto anche di appello incidentale, di risoluzione del contratto per inadempimento.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza,
vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara risolto il contratto di subappalto per inadempimento della
[...]
; Parte_2
• Rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente ME
TA di CC MA;
pag. 9/10 • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
• Conferma nel resto.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 10/10