Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 618/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. nato a [...], il [...], rappresentato _1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maura Tenani,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e P_ C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Patricia Russo;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 1.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 31.8.2019 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 3.5.2020), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
C.F. nato a [...], il [...], _1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], P_ C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
2 Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, gli studi del figlio verranno prese concordemente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore, presso il quale il figlio si trova nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra le parti.
3. Nella casa già coniugale sita in Genova, Via Ottorino Respighi 11/4, in comproprietà tra i coniugi ( e 40% ), resterà ad abitare la GN con il figlio Parte_2 Pt_1 P_
; il IG , sebbene non abbia ancora provveduto alla formalità del Per_1 _1
cambio di residenza, si è già trasferito presso altra abitazione, di sua proprietà, in Genova Via
Sibona 2/4, provvedendo ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali.
4.Durante la settimana il padre, accordandosi direttamente con l'altro genitore, potrà vedere liberamente e tenere con sé anche per il pernottamento il figlio . Per_1
Tuttavia, quale prescrizione minima, i coniugi dichiarano e concordano che il padre terrà con sé il figlio minore come segue, con piena applicazione del criterio dell'alternanza durante la settimana ed il fine settimana:
Prima settimana
- da lunedì dall'uscita dell'asilo/dalla casa materna fino a mercoledì mattina con riaccompagnamento all'asilo o presso l'abitazione materna;
-da venerdì dall'uscita dell'asilo/dalla casa materna / fino a lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo o presso l'abitazione materna
Seconda settimana:
- da mercoledì dall'uscita dell'asilo/dalla casa materna fino a venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo o presso l'abitazione materna;
-da lunedì dall'uscita dell'asilo/dalla casa materna fino a mercoledì mattina con riaccompagnamento all'asilo o presso l'abitazione materna.
Festività:
- Festività Natalizie: dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza;
3 - Pasqua e Lunedì dell'Angelo secondo il criterio dell'alternanza;
Le altre principali festività (25 aprile, 1maggio, 2 giugno, 1novembre, 8 dicembre) secondo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive potrà stare con il padre per quindici giorni anche non Per_1
consecutivi, fermo restando per il resto il regime ordinario.
Ciascun genitore potrà recarsi con il figlio in vacanza all'estero in Paesi non in Stato Per_1
di Guerra né in Paesi attenzionati dal Ministero degli Esteri Italiano per altri motivi sanitari, di sicurezza nazionale.
Con impegno dei genitori di comunicare l'uno all'altra, entro il mese di aprile di ogni anno, i periodi di permanenza prescelti.
Resta inteso che in tali periodi i genitori si comunicheranno reciprocamente le proprie reperibilità.
Resta, altresì, inteso che le suddette prescrizioni sono minime ed ampiamente derogabili in base alle esigenze del figlio minore.
Le parti concordemente prevedono che, nel giorno del compleanno di , il genitore che Per_1
nella relativa giornata non è con il bambino possa comunque incontrare il festeggiato previo accordo con l'altro genitore per definirne le modalità.
5. Viste le attuali condizioni economico reddituali dei due genitori, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il IG si obbliga a corrispondere alla Per_1 _1
GN , la somma di € 480,00 che verrà versata anticipatamente entro il P_
giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il IG si obbliga al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al _1
figlio, come individuate e disciplinate secondo il Verbale della riunione ex art. 47 quater ORD
GIUD della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.09.2016, allegato al presente atto
(prod. n.6).
Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla GN P_
.
[...]
4 6. Sempre avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e considerato che attualmente la GN è disoccupata, il IG si obbliga, P_ _1
inoltre, a sostenere i seguenti oneri relativi all'abitazione ex coniugale:
- pagamento integrale delle utenze fino a che la GN non avrà trovato una P_
qualche occupazione e/o avrà terminato gli studi e, comunque, fino al termine massimo del
31.12.2025;
-pagamento della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile in Genova, Via
Respighi 11/4, pari a circa euro 185,00;
-sempre fino a che la GN non avrà trovato una qualche occupazione e/o avrà P_
terminato gli studi, il IG si farà carico del pagamento delle spese ordinarie di Pt_1
amministrazione condominiale relative alla ex casa coniugale nella misura del 100% fino al termine massimo del 31.01.2026 e nella misura del 50% successivamente a tale data.
7. Il IG si obbliga, inoltre, ad intestare a se stesso, entro il mese di _1
gennaio 2026, unitamente alla relativa polizza assicurativa, la vettura Ford TA targata
EA910RM, attualmente intestata alla GN ma nella esclusiva disponibilità P_
del IG . In ragione del riservato uso esclusivo in favore del IG , e fino Pt_1 Pt_1
alla formale intestazione del bene in capo a sé, il predetto continuerà a sostenere tutte le spese e gli oneri relativa alla suddetta vettura (assicurazione, bollo, manutenzione, eventuali riparazioni).
8. La GN ed il IG si obbligano a salvaguardare nel figlio P_ _1
le rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche Per_1
indirettamente, possa screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità del bambino.
I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione nell'educazione e nella cura di . In particolare, ad evitare che lo stesso abbia contatti e/o frequentazioni con Per_1
persone ad essi sentimentalmente legate, fino a che le relative relazioni non saranno stabili e consolidate e, comunque, sempre nel rispetto della sensibilità del minore.
9. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio della carta d'identità e del passaporto a favore del figlio minore,
5 passaporto che verrà conservato dal genitore collocatario e consegnato all'altro in caso di eventuale viaggio.
10. La GN ed il IG si impegnano l'uno nei confronti P_ _1
dell'altra al puntuale adempimento delle condizioni di separazione ed a dirimere ogni eventuale controversia per quanto possibile in via amichevole, nell'interesse precipuo del figlio . Per_1
11. Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
12. I ricorrenti dichiarano di avere, con le precedenti statuizioni, regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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