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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 836 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Orvieto, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Loggia dei Mercanti n. 27, presso lo studio dell'avv.to Sergio Finetti che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Orvieto, P.IVA_1 piazza del Popolo n. 21, presso lo studio dell'avv.to Luciana Campanelli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA E C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
C.F. elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini, n. 9, presso lo studio P.IVA_3 dell'avv.to Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA E
C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_3
C.F. elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini, n. 9, presso lo studio P.IVA_3 dell'avv.to Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza dell'11/11/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso datato 19/11/2022, CP_1 Controparte_1 asseriva di essere creditrice nei confronti, tra l'altro, di
[...]
limitatamente all'importo di euro 65.000,00 quale fideiussore per l'esposizione Parte_1 debitoria maturata nella maggior misura pari a complessivi euro 215.907,67, in relazione ai seguenti rapporti contrattuali, stipulati dalla debitrice principale, (già Parte_2
pagina 1 di 10 con Parte_3 Controparte_5 [...]
Controparte_1
1) per l'importo di euro 69.236,48, contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 801246, stipulato in data 14/02/2005, con
[...]
(ora Controparte_6 [...] in virtù di Controparte_1 cambio di denominazione nell'anno 2007, previa incorporazione della e CP_7 della in e successiva fusione CP_8 Controparte_9 di quest'ultima in e, quindi, di cambio di Controparte_10 denominazione sociale in Controparte_11
[...]
2) per l'importo di euro 146.671,19 all'11/10/2022 (comprensivo del debito residuo e degli interessi convenzionali di mora maturati a tale data), contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 10/05/2007, a rogito notaio rep. n. 17.400, racc. n. 10.319, con il Persona_1 quale la Controparte_6 ora
[...] Controparte_1 aveva erogato l'importo di euro 350.000,00 a favore della
[...] già , Parte_2 Controparte_12 con iscrizione di ipoteca volontaria sugli immobili della società mutuataria;
3) fideiussione omnibus rilasciata, tra l'altro, da in data 14/02/2005, fino a Parte_1 concorrenza dell'importo pari a euro 65.000,00 in favore dell'istituto di credito in relazioni alle obbligazioni contratte dalla debitrice principale. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'esposizione debitoria maturata nei termini di cui alla allegazione, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 17/01/2023, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 23/2023 (R.G. n. 2838/2022), contenente l'ingiunzione di pagamento in accoglimento della domanda monitoria formulata, come successivamente corretto in data 6/02/2023 mediante inclusione dell'odierno ricorrente Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 detto decreto ingiuntivo opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione e chiedendo, in via preliminare, accertarsi la prescrizione delle domande avversarie e la nullità, totale o parziale ex art. 1419 c.c., della fideiussione poiché conforme allo schema predisposto dall'ABI; in subordine, dichiararsi la nullità della fideiussione per vessatorietà e lesività delle clausole ivi contenute a fronte della illegittima rinuncia alla consegna di documentazione afferente alla trasparenza bancaria. Per l'effetto dell'accoglimento delle eccezioni formulate, domandava la revoca del decreto opposto, nonché la declaratoria di inefficacia giuridica, con ogni altra conseguenziale pronuncia. Nel merito, chiedeva revocare, dichiarare nulla e/o dichiarare priva di qualsivoglia giuridica efficacia detta ingiunzione poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle domande formulate, detto opponente invocava i seguenti motivi:
1) Prescrizione del credito per decorso del termine massimo decennale previsto, essendo l'obbligazione fideiussoria stata sottoscritta in data 14/02/2005, laddove il credito era stato azionato nel mese di gennaio 2023;
2) Nullità dei contratti di fideiussione poiché conformi allo schema predisposto dall'ABI in violazione della normativa antitrust ovvero nullità parziale delle clausole (di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) e violazione dell'art. 1419 c.c., come da provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005; pagina 2 di 10 3) Conseguente liberazione del fideiussore, non avendo la banca azionato la propria pretesa nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., posto che non erano state proposte le relative istanze nel termine di 6 mesi nei confronti del debitore
4) nullità del decreto poiché adottato in difetto di prova scritta, posto che l'estratto conto ex art. 50 TUB appariva generico, non distinguendo i vari rapporti e le causali degli addebiti (anche in relazione al tasso di interesse applicato), e, comunque, non era provato il potere di rappresentanza in capo al soggetto sottoscrittore, nonché nel giudizio di opposizione detto estratto era privo di qualsivoglia valore probatorio, a nulla rilevando sul punto l'approvazione tacita degli estratti;
5) nullità del contratto di fideiussione per apposizione di clausole vessatorie, avuto riguardo a quelle di cui ai punti 2, 3, 6, 8 e 11 e a quella in punto di rinuncia alla documentazione concernente l'informativa precontrattuale ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia bancaria;
6) errato conteggio dei rapporti di dare e avere, dovendo essere decurtati esattamente tutti gli importi versati da parte debitrice, da conteggiare quale sorte, nonché mancata chiara indicazione dei tassi applicati e mancata specificazione delle operazioni di addebito di ratei di interessi, di interessi di mora e di spese, con violazione della buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito e sua responsabilità contrattuale, concorrente con quella extracontrattuale, nonché estinzione della fideiussione;
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'opposizione in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione svolta, condannare la controparte alla corresponsione della somma, maggiore o minore, rispetto a quella azionata in via monitoria accertata come dovuta e di giustizia in corso di causa, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva: 1) che solo l'ingiunto aveva proposto l'opposizione; Parte_1
2) che l'eccezione di prescrizione era infondata, dovendo trovare applicazione nei confronti del fideiussore la prescrizione decennale e operando quale dies a quo il momento della scadenza dell'obbligazione garantita in applicazione del disposto di cui all'art. 2935 c.c. che prevede tale decorrenza nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, da individuare nel caso concreto nel momento in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dal rapporto di conto corrente o, comunque, dalla chiusura del conto avvenuta nel caso di specie mediante lettera raccomandata dell'8/08/2022, mentre con riferimento al contratto di mutuo da individuare al momento della scadenza dell'ultima rata, laddove nel caso di specie a fronte del pagamento dell'ultima rata al 10/11/2020 e della sospensione delle altre rate da tale momento sino al 10/05/2022, la banca in data 8/08/2022 aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo e, quindi, in data 20/12/2022 (previo passaggio della posizione a sofferenza il 10/11/2022) aveva depositato il ricorso monitorio;
3) che, con riferimento alla violazione della normativa antitrust, controparte non poteva invocare l'accertamento dell'Autorità garante quale prova privilegiata e, comunque, in termini generali non era invocabile la nullità integrale, ma, piuttosto, esclusivamente la nullità parziale delle clausole, comunque, infondata e non provata, precisando che la fideiussione conteneva la clausola di pagamento immediato e a semplice richiesta senza poter opporre eccezioni ossia veniva in rilievo un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; pagina 3 di 10 4) che nel contratto autonomo di garanzia non trovava applicazione l'art. 1957 c.c. e, in ogni caso, non era decorso il termine semestrale di cui alla disposizione richiamata, come da scansioni cronologiche richiamate (tenuto conto della esigibilità del debito da scoperto di conto corrente in data 8/08/2022 e del deposito del ricorso monitorio il successivo 20/12/2022 e, quanto al mutuo, dalla esigibilità del credito dalla scadenza dell'ultima rata;
5) che l'opponente all'epoca della sottoscrizione del contratto di garanzia rivestiva la qualità di socio accomandante (dal 1998 al 26/06/2007);
6) che l'eccezione di vessatorietà delle clausole era generica, così come le doglianze espresse in merito all'asserito errato conteggio, come tutte complessivamente formulate;
7) che la banca aveva tenuto un comportamento improntato alla buona fede e alla correttezza, diversamente dall'opponente, con contegno rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Confermata l'udienza indicata in citazione al 26/09/2023 con ordinanza del 10/01/2023, la prima udienza veniva rinviata al 18/10/2023 in ragione dell'impedimento di parte opposta e al fine di esperire il tentativo di conciliazione. Quindi, venivano concessi alcuni rinvii al fine di consentire alle parti di addivenire alla bonaria composizione della controversia. Con comparsa depositata in data 9/11/2023, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
rappresentando di essere subentrata nella titolarità del credito in virtù di cessione Controparte_2 in blocco, come da avviso in GU, parte II, n. 212 del 14/10/2023 e riportandosi a tutte le istanze, atti e documenti depositati dalla cedente, con richiesta di accoglimento delle domande ed eccezioni dalla stessa proposte. All'udienza del 17/01/2024, il giudice formulava una proposta conciliativa (che prevedeva la corresponsione dell'importo di euro 20.000,00, in un'unica soluzione, oltre al contributo per le spese legali di euro 3.500,00) e rinviava per consentire di valutare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 28/02/2024. Con comparsa depositata in data 4/04/2024, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
rappresentando di essere subentrata nella titolarità del credito in virtù di Controparte_4 cessione in blocco, come da avviso in GU, parte II, n. 25 del 29/02/2024 (come integrata in GU, parte II, n. 29 del 9/03/2024) e riportandosi a tutte le istanze, atti e documenti depositati dalla cedente, con richiesta di accoglimento delle domande ed eccezioni dalla stessa proposte. Concessi alcuni rinvii al fine di verificare l'accettazione della proposta o, comunque, la bonaria composizione del procedimento, all'udienza del 18/12/2024 le parti rappresentavano che non era stato possibile raggiungere un accordo e il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata da parte opponente in ordine alla produzione di documentazione relativa alla procedura esecutiva, rinviava all'udienza del 28/01/2025, assegnando alle parti termini per l'instaurazione del contraddittorio sulla documentazione prodotta. All'udienza del 28/01/2025, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 22/02/2025, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e disponeva l'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., rinviando per esame documenti alla successiva udienza del 30/04/2025, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Quindi, con ordinanza riservata del 12/05/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. alla data dell'11/11/2025, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali e acquisizione di documentazione relativa alla procedura pagina 4 di 10 esecutiva, e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la decisione. In particolare, non può trovare accoglimento la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., formulata da parte opponente all'udienza fissata per la decisione, sulla base della invocata necessità di attendere l'esito della procedura esecutiva al fine di verificare il soddisfacimento della pretesa in tale sede. Al riguardo, occorre in via preliminare evidenziare che la garanzia rilasciata dall'odierno opponente va inquadrata nel contratto autonomo di garanzia, in virtù delle considerazioni che seguono. Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia, che costituisce espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - diversamente dal contratto di fideiussione, che, invece, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, stante l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante – e rinviene causa concreta nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, laddove, invece, nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme: Cass., n. 30181/2018). In sintesi, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia in quanto “l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (v. Cass., n. 19693/2022, che in motivazione richiama Cass., n. 8874/2021) Tanto premesso in termini generali in punto di distinzione delle due fattispecie, ai fini della individuazione della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, premessa la non decisività del dato contestuale del contratto ai fini della ricostruzione della volontà delle parti con riferimento alla definizione formale del contratto come fideiussione (Cass., n. 32786/2022), nell'operazione interpretativa tesa a verificare la sussistenza del contratto autonomo di garanzia assumono particolare rilievo l'inserimento nella fattispecie contrattuale di espressioni quali “a prima richiesta e senza eccezioni” poiché idonee a qualificare di per sé la fattispecie in termini di contratto autonomo di garanzia in ragione dell'incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., n. 22233/2014). In particolare, va richiamata una recente sentenza della Suprema Corte che, nel dare continuità all'orientamento sopra indicato, al fine di individuare la deroga alla normale accessorietà che caratterizza la fideiussione e, conseguentemente, operare l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, ha attribuito rilievo decisivo alla previsione del pagamento alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore di quanto dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, a quella relativa alla non pagina 5 di 10 proponibilità di eccezioni “riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal contratto” – a fronte della deroga implica al disposto degli artt. 1945 e 1952 c.c.
-, nonché, infine, alla espressa previsione secondo la quale “in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida” a fronte della “perfetta coerenza” della previsione con la natura autonoma del contratto di garanzia (v., in particolare, Cass., n. 9569/2018, in motivazione). Facendo applicazione di tali coordinate teoriche alla fattispecie concreta, preme osservare che la fideiussione in questione contiene espressa menzione di tutte le clausole indicate dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza del contratto autonomo di garanzia e, in particolare:
-art. 7: “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”;
-art. 9: “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”;
-art. 8: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Ne consegue che, venendo in rilievo il contratto autonomo di garanzia che, come sopra visto, ha la finalità di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, nessun rilievo può essere assegnato alle somme che saranno ottenute in sede esecutiva poiché tale circostanza, non ancora integrata (v. informative del custode in atti, acquisite ex art. 210 c.p.c. e, da ultimo, comunicazione depositata in data 27/10/2025: “Ad oggi non si è ancora pervenuti alla fase distributiva, con la conseguenza che il creditore procedente … non ha incassato le somme ricavate dalla presente procedura esecutiva … Allo stato, pertanto, non è possibile quantificare le somme che saranno oggetto di distribuzione, dovendo, peraltro, ancora essere liquidati a cura del GE i compensi maturati del sottoscritto Custode e Professionista Delegato, somme che verranno poste nel piano di riparto, come anzidetto, quali spese prededucibili”), contrariamente agli assunti di parte opponente (v. precisazione delle conclusioni del 9/09/2025), non incide all'attualità sull'obbligo in capo al garante. Va, comunque, aggiunto per completezza che la garanzia in esame espressamente prevede il carattere solidale (v. art. 3: “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili”), con conseguente obbligo dell'opponente di corrispondere quanto dovuto in assenza di adempimento degli altri obbligati ex art. 1292 c.c. (non potendosi condividere le conclusioni di parte opponente depositate in data 9/09/2025 in punto di sussidiarietà), non risultando pattuito il beneficio dell'escussione, e, al contempo, la responsabilità del garante fino a totale estinzione di ogni credito della banca nei confronti del creditore (v. art. 6 della fideiussione). Dunque, va escluso che dalla conclusione della procedura esecutiva dipenda la decisione della presente causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, in termini generali, a fronte del mancato riparto delle somme in favore del creditore nessuna rilevanza sul piano giuridico può essere attribuita alla mera pendenza di tale procedura, stante la comprovata mancanza di riparto delle somme in favore del creditore all'attualità, dovendo essere pertanto disattese le deduzioni di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Sempre in rito, occorre evidenziare che, venendo in rilievo, la responsabilità del garante, non trova applicazione la mediazione obbligatoria, poiché il contratto autonomo di garanzia non è suscettibile di essere inquadrato nel novero dei contratti bancari (argomento da: Cass., n. 31209 del 21/10/2022; successiva conforme, Cass., n. 26821 del 16/10/2024).
pagina 6 di 10 Tanto premesso, pacifico il rispettivo subentro delle parti intervenute nella titolarità del credito poiché non contestato alla prima difesa utile (in diritto, sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione) e ammesso dalla cedente (v. verbale di udienza del 20/12/2023 ove parte opposta rileva che la partecipazione al giudizio rinviene giustificazione nel carattere non liberatorio della cessione;
sul rilievo da attribuire al contegno della cedente, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 e Corte di Appello Perugia, sentenza n. 431/2025) -ossia da ultimo di vanno esaminati i motivi Controparte_4 di opposizione formulati dall'opponente. Con riferimento alla prescrizione del credito in ragione della sottoscrizione della fideiussione in data 14/02/2005 e della proposizione della domanda giudiziale nel mese di gennaio 2023, giova preliminarmente evidenziare che come sopra indicato la pretesa creditoria azionata riposa su un contratto di conto corrente e su un contratto di mutuo. Premesso che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipula del contratto di garanzia ma solamente alla scadenza dell'obbligazione garantita, dovendosi pertanto avere riguardo ai contratti stipulati dal debitore principale che detta obbligazione contengono, in termini generali si osserva che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi del chiaro disposto dell'art. 2935 c.c. L'applicazione di tale principio al contratto di mutuo determina che la decorrenza della prescrizione decennale, di regola, deve essere individuata al momento della scadenza dell'ultima rata, considerata l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto, appunto, prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ad eccezione del caso in cui il creditore si sia avvalso della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ipotesi in cui, potendo lo stesso esercitare il proprio diritto, la prescrizione inizia a decorrere, mentre nel rapporto di conto corrente tale decorrenza va individuata nel momento in cui il debito diviene esigibile per effetto del recesso della banca e, comunque, dalla chiusura del conto corrente (Cass., n. 5720/2004; Cass., n. 3783/1998). Ciò chiarito in diritto, occorre rimarcare in fatto che nel caso di specie la banca ha intimato il pagamento delle somme dovute, con contestuale declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, al debitore principale e all'odierno opponente, con missive datate 8/08/2022 e inviate a mezzo PEC alla debitrice principale in pari data e all'opponente in data 9/08/2022, ricevuta dal medesimo, come si evince dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (v. doc. 11 allegato al fascicolo monitorio). Appare, quindi, evidente che al momento della notifica del decreto ingiuntivo nel mese di febbraio del 2023 (v. sul punto allegazione di parte opponente e documentazione a corredo dell'atto di citazione in opposizione) non era decorso il termine di prescrizione. Parimenti, infondato, è il motivo di opposizione riguardante la nullità, totale o parziale, della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Difatti, nell'ipotesi di inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, come nel caso di specie alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017) e, conseguentemente, ogni questione relativa alla nullità della clausola che prevede detta deroga in relazione alla violazione della normativa antitrust (v., sul punto, pagina 7 di 10 Cass., n. 660 del 10/01/2025, in motivazione: “La natura attribuita dal giudice di merito alla garanzia (contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione omnibus), che trova in questa sede conferma, impone di ritenere l'infondatezza anche del primo motivo di censura, poiché non possono ad essa estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie – la cui notoria diversità rispetto alla prima è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede – della fideiussione cd. omnibus”). Quanto agli ulteriori motivi di opposizione formulati, occorre premettere che nel caso di specie dalla allegazione del ricorso monitorio e dai documenti prodotti in tale sede emerge chiaramente che la banca ha agito nei confronti del debitore principale per l'importo complessivo di euro 215.907,67, di cui euro 69.236,48 in relazione al rapporto di conto corrente ed euro 146.671,19 in relazione al contratto di mutuo (v. pag. 3 del ricorso monitorio e doc. 9 e 10 allegati). Nei confronti dell'odierno opponente, nella veste di garante, la banca ha, invece e correttamente, agito nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad euro 65.000,00 (v. doc. 3 allegato al ricorso monitorio). Dunque, la pretesa azionata relativa al contratto di mutuo è di ammontare notevolmente superiore all'importo azionato nella presente sede. Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto (v. doc. 4 allegato al fascicolo monitorio), le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c., nonché documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. doc. 5 allegato al monitorio) - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'ammontare dell'importo azionato inferiore al mutuo erogato per euro 347.375,00) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025). Risultano, pertanto, non condivisibili i motivi di opposizione formulati con riferimento alla nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta e all'asserito errato conteggio dei rapporti di dare e avere, gravando sul debitore l'onere della prova dell'ammontare diverso del credito rispetto a quello azionato sulla base dei chiari parametri indicati nei contratti e, in particolare, nel contratto di mutuo. Con riferimento, infine, alla doglianza relativa alla nullità della fideiussione in ragione delle clausole vessatorie ivi indicate, occorre, in primo luogo, evidenziare che nel caso di specie va esclusa la qualità di consumatore in capo all'odierno opponente, il quale al momento del rilascio della fideiussione nell'anno 2005 rivestiva la qualità di socio accomandante della pagina 8 di 10 debitrice principale (e, in particolare: dal 7/12/1998 fino al 26/06/2007, v. doc. 7 nel giudizio di opposizione, visura storica), in virtù delle considerazioni che seguono. Sul punto, si osserva in diritto che secondo recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte dell'odierno opponente, socio accomandante (v. pag. 24 della visura storica in atti). Difatti, alla data dell'8/11/2001 (ossia in prossimità del rilascio della fideiussione), il signor nella veste di socio accomandante deteneva la quota di partecipazione di 12.000.000 di Pt_1 lire ossia pari a quella posseduta dai soci accomandatari ( e Persona_2 Controparte_5
, nonché dell'altro socio accomandante . Persona_3 Persona_4
Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché analoga a quella dei soci accomandatari- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo alla parte opponente, a nulla rilevando la qualità di socio accomandante, posto che la giurisprudenza della Suprema Corte all'evidenza configura in termini di alternatività l'amministrazione o la partecipazione non trascurabile al capitale sociale (v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione;
nella giurisprudenza di merito, per il positivo accertamento del collegamento funzionale anche nell'ipotesi in cui il socio sia accomandante: v. Tribunale Firenze, 24/08/2023; Tribunale Taranto, n. 1547 del 28/05/2024: “Nel caso in esame si deve considerare che, come emerge dall'allegata visura, la società obbligata in via principale era composta di due soci e l'opponente, quale socio accomandante, era allora titolare di una quota pari a quella del socio accomandatario. Non può dirsi quindi che l'opponente avesse una partecipazione trascurabile in seno al sodalizio sociale. Con la conseguenza che tutta la disciplina consumeristica non risulta applicabile al caso in esame”; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023). Così esclusa la qualità di consumatore, non può non rilevarsi che la doglianza relativa alle clausole vessatorie appare manifestamente generica, risultando le clausole richiamate solo numericamente senza alcuna allegazione relativa alla fattispecie concreta anche in punto di applicazione, mentre la doglianza relativa alla rinuncia alla informativa precontrattuale non appare condivisibile in diritto. In primo luogo, occorre ricordare che la disciplina in materia prevede, per un verso, il diritto del cliente ad ottenere una copia del contratto prima della conclusione (art. 8 Delibera CICR 2003) e, per altro verso, l'obbligo della banca di effettuare tale consegna nel caso di richiesta del cliente, nonché l'acquisizione da parte della banca di una attestazione in calce dello pagina 9 di 10 schema contrattuale in cui il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto (art. 7 della circolare della Banca d'Italia n. 299/1999). In fatto, non può non essere evidenziato che nella garanzia in questione il garante dà atto di non essersi avvalso del diritto di ottenere da parte della banca la documentazione concernente l'informativa precontrattuale. Ne consegue che nel caso di specie la condotta della banca appare conforme alla normativa vigente -avendo acquisito la dichiarazione del cliente- e non viene in rilievo la tematica di una clausola applicata alla fattispecie con riferimento alla quale possa assumere rilevanza un profilo di invalidità. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto opposto. Le spese di lite si liquidano giusta soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accertato il subentro nella titolarità del credito per cui è causa dell'intervenuta CP_4
respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 5.000,00 e in favore dell'intervenuta in misura pari a euro 3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso, il 29/11/2025
Il giudice (Marzia Di Bari)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 836 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Orvieto, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Loggia dei Mercanti n. 27, presso lo studio dell'avv.to Sergio Finetti che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Orvieto, P.IVA_1 piazza del Popolo n. 21, presso lo studio dell'avv.to Luciana Campanelli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA E C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
C.F. elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini, n. 9, presso lo studio P.IVA_3 dell'avv.to Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA E
C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_3
C.F. elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini, n. 9, presso lo studio P.IVA_3 dell'avv.to Pierluigi Federici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza dell'11/11/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso datato 19/11/2022, CP_1 Controparte_1 asseriva di essere creditrice nei confronti, tra l'altro, di
[...]
limitatamente all'importo di euro 65.000,00 quale fideiussore per l'esposizione Parte_1 debitoria maturata nella maggior misura pari a complessivi euro 215.907,67, in relazione ai seguenti rapporti contrattuali, stipulati dalla debitrice principale, (già Parte_2
pagina 1 di 10 con Parte_3 Controparte_5 [...]
Controparte_1
1) per l'importo di euro 69.236,48, contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 801246, stipulato in data 14/02/2005, con
[...]
(ora Controparte_6 [...] in virtù di Controparte_1 cambio di denominazione nell'anno 2007, previa incorporazione della e CP_7 della in e successiva fusione CP_8 Controparte_9 di quest'ultima in e, quindi, di cambio di Controparte_10 denominazione sociale in Controparte_11
[...]
2) per l'importo di euro 146.671,19 all'11/10/2022 (comprensivo del debito residuo e degli interessi convenzionali di mora maturati a tale data), contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 10/05/2007, a rogito notaio rep. n. 17.400, racc. n. 10.319, con il Persona_1 quale la Controparte_6 ora
[...] Controparte_1 aveva erogato l'importo di euro 350.000,00 a favore della
[...] già , Parte_2 Controparte_12 con iscrizione di ipoteca volontaria sugli immobili della società mutuataria;
3) fideiussione omnibus rilasciata, tra l'altro, da in data 14/02/2005, fino a Parte_1 concorrenza dell'importo pari a euro 65.000,00 in favore dell'istituto di credito in relazioni alle obbligazioni contratte dalla debitrice principale. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'esposizione debitoria maturata nei termini di cui alla allegazione, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 17/01/2023, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 23/2023 (R.G. n. 2838/2022), contenente l'ingiunzione di pagamento in accoglimento della domanda monitoria formulata, come successivamente corretto in data 6/02/2023 mediante inclusione dell'odierno ricorrente Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 detto decreto ingiuntivo opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione e chiedendo, in via preliminare, accertarsi la prescrizione delle domande avversarie e la nullità, totale o parziale ex art. 1419 c.c., della fideiussione poiché conforme allo schema predisposto dall'ABI; in subordine, dichiararsi la nullità della fideiussione per vessatorietà e lesività delle clausole ivi contenute a fronte della illegittima rinuncia alla consegna di documentazione afferente alla trasparenza bancaria. Per l'effetto dell'accoglimento delle eccezioni formulate, domandava la revoca del decreto opposto, nonché la declaratoria di inefficacia giuridica, con ogni altra conseguenziale pronuncia. Nel merito, chiedeva revocare, dichiarare nulla e/o dichiarare priva di qualsivoglia giuridica efficacia detta ingiunzione poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle domande formulate, detto opponente invocava i seguenti motivi:
1) Prescrizione del credito per decorso del termine massimo decennale previsto, essendo l'obbligazione fideiussoria stata sottoscritta in data 14/02/2005, laddove il credito era stato azionato nel mese di gennaio 2023;
2) Nullità dei contratti di fideiussione poiché conformi allo schema predisposto dall'ABI in violazione della normativa antitrust ovvero nullità parziale delle clausole (di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) e violazione dell'art. 1419 c.c., come da provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005; pagina 2 di 10 3) Conseguente liberazione del fideiussore, non avendo la banca azionato la propria pretesa nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., posto che non erano state proposte le relative istanze nel termine di 6 mesi nei confronti del debitore
4) nullità del decreto poiché adottato in difetto di prova scritta, posto che l'estratto conto ex art. 50 TUB appariva generico, non distinguendo i vari rapporti e le causali degli addebiti (anche in relazione al tasso di interesse applicato), e, comunque, non era provato il potere di rappresentanza in capo al soggetto sottoscrittore, nonché nel giudizio di opposizione detto estratto era privo di qualsivoglia valore probatorio, a nulla rilevando sul punto l'approvazione tacita degli estratti;
5) nullità del contratto di fideiussione per apposizione di clausole vessatorie, avuto riguardo a quelle di cui ai punti 2, 3, 6, 8 e 11 e a quella in punto di rinuncia alla documentazione concernente l'informativa precontrattuale ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia bancaria;
6) errato conteggio dei rapporti di dare e avere, dovendo essere decurtati esattamente tutti gli importi versati da parte debitrice, da conteggiare quale sorte, nonché mancata chiara indicazione dei tassi applicati e mancata specificazione delle operazioni di addebito di ratei di interessi, di interessi di mora e di spese, con violazione della buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito e sua responsabilità contrattuale, concorrente con quella extracontrattuale, nonché estinzione della fideiussione;
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'opposizione in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione svolta, condannare la controparte alla corresponsione della somma, maggiore o minore, rispetto a quella azionata in via monitoria accertata come dovuta e di giustizia in corso di causa, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva: 1) che solo l'ingiunto aveva proposto l'opposizione; Parte_1
2) che l'eccezione di prescrizione era infondata, dovendo trovare applicazione nei confronti del fideiussore la prescrizione decennale e operando quale dies a quo il momento della scadenza dell'obbligazione garantita in applicazione del disposto di cui all'art. 2935 c.c. che prevede tale decorrenza nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, da individuare nel caso concreto nel momento in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dal rapporto di conto corrente o, comunque, dalla chiusura del conto avvenuta nel caso di specie mediante lettera raccomandata dell'8/08/2022, mentre con riferimento al contratto di mutuo da individuare al momento della scadenza dell'ultima rata, laddove nel caso di specie a fronte del pagamento dell'ultima rata al 10/11/2020 e della sospensione delle altre rate da tale momento sino al 10/05/2022, la banca in data 8/08/2022 aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo e, quindi, in data 20/12/2022 (previo passaggio della posizione a sofferenza il 10/11/2022) aveva depositato il ricorso monitorio;
3) che, con riferimento alla violazione della normativa antitrust, controparte non poteva invocare l'accertamento dell'Autorità garante quale prova privilegiata e, comunque, in termini generali non era invocabile la nullità integrale, ma, piuttosto, esclusivamente la nullità parziale delle clausole, comunque, infondata e non provata, precisando che la fideiussione conteneva la clausola di pagamento immediato e a semplice richiesta senza poter opporre eccezioni ossia veniva in rilievo un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; pagina 3 di 10 4) che nel contratto autonomo di garanzia non trovava applicazione l'art. 1957 c.c. e, in ogni caso, non era decorso il termine semestrale di cui alla disposizione richiamata, come da scansioni cronologiche richiamate (tenuto conto della esigibilità del debito da scoperto di conto corrente in data 8/08/2022 e del deposito del ricorso monitorio il successivo 20/12/2022 e, quanto al mutuo, dalla esigibilità del credito dalla scadenza dell'ultima rata;
5) che l'opponente all'epoca della sottoscrizione del contratto di garanzia rivestiva la qualità di socio accomandante (dal 1998 al 26/06/2007);
6) che l'eccezione di vessatorietà delle clausole era generica, così come le doglianze espresse in merito all'asserito errato conteggio, come tutte complessivamente formulate;
7) che la banca aveva tenuto un comportamento improntato alla buona fede e alla correttezza, diversamente dall'opponente, con contegno rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Confermata l'udienza indicata in citazione al 26/09/2023 con ordinanza del 10/01/2023, la prima udienza veniva rinviata al 18/10/2023 in ragione dell'impedimento di parte opposta e al fine di esperire il tentativo di conciliazione. Quindi, venivano concessi alcuni rinvii al fine di consentire alle parti di addivenire alla bonaria composizione della controversia. Con comparsa depositata in data 9/11/2023, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
rappresentando di essere subentrata nella titolarità del credito in virtù di cessione Controparte_2 in blocco, come da avviso in GU, parte II, n. 212 del 14/10/2023 e riportandosi a tutte le istanze, atti e documenti depositati dalla cedente, con richiesta di accoglimento delle domande ed eccezioni dalla stessa proposte. All'udienza del 17/01/2024, il giudice formulava una proposta conciliativa (che prevedeva la corresponsione dell'importo di euro 20.000,00, in un'unica soluzione, oltre al contributo per le spese legali di euro 3.500,00) e rinviava per consentire di valutare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 28/02/2024. Con comparsa depositata in data 4/04/2024, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
rappresentando di essere subentrata nella titolarità del credito in virtù di Controparte_4 cessione in blocco, come da avviso in GU, parte II, n. 25 del 29/02/2024 (come integrata in GU, parte II, n. 29 del 9/03/2024) e riportandosi a tutte le istanze, atti e documenti depositati dalla cedente, con richiesta di accoglimento delle domande ed eccezioni dalla stessa proposte. Concessi alcuni rinvii al fine di verificare l'accettazione della proposta o, comunque, la bonaria composizione del procedimento, all'udienza del 18/12/2024 le parti rappresentavano che non era stato possibile raggiungere un accordo e il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata da parte opponente in ordine alla produzione di documentazione relativa alla procedura esecutiva, rinviava all'udienza del 28/01/2025, assegnando alle parti termini per l'instaurazione del contraddittorio sulla documentazione prodotta. All'udienza del 28/01/2025, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 22/02/2025, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e disponeva l'acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c., rinviando per esame documenti alla successiva udienza del 30/04/2025, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Quindi, con ordinanza riservata del 12/05/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. alla data dell'11/11/2025, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali e acquisizione di documentazione relativa alla procedura pagina 4 di 10 esecutiva, e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la decisione. In particolare, non può trovare accoglimento la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., formulata da parte opponente all'udienza fissata per la decisione, sulla base della invocata necessità di attendere l'esito della procedura esecutiva al fine di verificare il soddisfacimento della pretesa in tale sede. Al riguardo, occorre in via preliminare evidenziare che la garanzia rilasciata dall'odierno opponente va inquadrata nel contratto autonomo di garanzia, in virtù delle considerazioni che seguono. Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia, che costituisce espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - diversamente dal contratto di fideiussione, che, invece, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, stante l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante – e rinviene causa concreta nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, laddove, invece, nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme: Cass., n. 30181/2018). In sintesi, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia in quanto “l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (v. Cass., n. 19693/2022, che in motivazione richiama Cass., n. 8874/2021) Tanto premesso in termini generali in punto di distinzione delle due fattispecie, ai fini della individuazione della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, premessa la non decisività del dato contestuale del contratto ai fini della ricostruzione della volontà delle parti con riferimento alla definizione formale del contratto come fideiussione (Cass., n. 32786/2022), nell'operazione interpretativa tesa a verificare la sussistenza del contratto autonomo di garanzia assumono particolare rilievo l'inserimento nella fattispecie contrattuale di espressioni quali “a prima richiesta e senza eccezioni” poiché idonee a qualificare di per sé la fattispecie in termini di contratto autonomo di garanzia in ragione dell'incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., n. 22233/2014). In particolare, va richiamata una recente sentenza della Suprema Corte che, nel dare continuità all'orientamento sopra indicato, al fine di individuare la deroga alla normale accessorietà che caratterizza la fideiussione e, conseguentemente, operare l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, ha attribuito rilievo decisivo alla previsione del pagamento alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore di quanto dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, a quella relativa alla non pagina 5 di 10 proponibilità di eccezioni “riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal contratto” – a fronte della deroga implica al disposto degli artt. 1945 e 1952 c.c.
-, nonché, infine, alla espressa previsione secondo la quale “in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida” a fronte della “perfetta coerenza” della previsione con la natura autonoma del contratto di garanzia (v., in particolare, Cass., n. 9569/2018, in motivazione). Facendo applicazione di tali coordinate teoriche alla fattispecie concreta, preme osservare che la fideiussione in questione contiene espressa menzione di tutte le clausole indicate dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza del contratto autonomo di garanzia e, in particolare:
-art. 7: “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”;
-art. 9: “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”;
-art. 8: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Ne consegue che, venendo in rilievo il contratto autonomo di garanzia che, come sopra visto, ha la finalità di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, nessun rilievo può essere assegnato alle somme che saranno ottenute in sede esecutiva poiché tale circostanza, non ancora integrata (v. informative del custode in atti, acquisite ex art. 210 c.p.c. e, da ultimo, comunicazione depositata in data 27/10/2025: “Ad oggi non si è ancora pervenuti alla fase distributiva, con la conseguenza che il creditore procedente … non ha incassato le somme ricavate dalla presente procedura esecutiva … Allo stato, pertanto, non è possibile quantificare le somme che saranno oggetto di distribuzione, dovendo, peraltro, ancora essere liquidati a cura del GE i compensi maturati del sottoscritto Custode e Professionista Delegato, somme che verranno poste nel piano di riparto, come anzidetto, quali spese prededucibili”), contrariamente agli assunti di parte opponente (v. precisazione delle conclusioni del 9/09/2025), non incide all'attualità sull'obbligo in capo al garante. Va, comunque, aggiunto per completezza che la garanzia in esame espressamente prevede il carattere solidale (v. art. 3: “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili”), con conseguente obbligo dell'opponente di corrispondere quanto dovuto in assenza di adempimento degli altri obbligati ex art. 1292 c.c. (non potendosi condividere le conclusioni di parte opponente depositate in data 9/09/2025 in punto di sussidiarietà), non risultando pattuito il beneficio dell'escussione, e, al contempo, la responsabilità del garante fino a totale estinzione di ogni credito della banca nei confronti del creditore (v. art. 6 della fideiussione). Dunque, va escluso che dalla conclusione della procedura esecutiva dipenda la decisione della presente causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, in termini generali, a fronte del mancato riparto delle somme in favore del creditore nessuna rilevanza sul piano giuridico può essere attribuita alla mera pendenza di tale procedura, stante la comprovata mancanza di riparto delle somme in favore del creditore all'attualità, dovendo essere pertanto disattese le deduzioni di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Sempre in rito, occorre evidenziare che, venendo in rilievo, la responsabilità del garante, non trova applicazione la mediazione obbligatoria, poiché il contratto autonomo di garanzia non è suscettibile di essere inquadrato nel novero dei contratti bancari (argomento da: Cass., n. 31209 del 21/10/2022; successiva conforme, Cass., n. 26821 del 16/10/2024).
pagina 6 di 10 Tanto premesso, pacifico il rispettivo subentro delle parti intervenute nella titolarità del credito poiché non contestato alla prima difesa utile (in diritto, sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione) e ammesso dalla cedente (v. verbale di udienza del 20/12/2023 ove parte opposta rileva che la partecipazione al giudizio rinviene giustificazione nel carattere non liberatorio della cessione;
sul rilievo da attribuire al contegno della cedente, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 e Corte di Appello Perugia, sentenza n. 431/2025) -ossia da ultimo di vanno esaminati i motivi Controparte_4 di opposizione formulati dall'opponente. Con riferimento alla prescrizione del credito in ragione della sottoscrizione della fideiussione in data 14/02/2005 e della proposizione della domanda giudiziale nel mese di gennaio 2023, giova preliminarmente evidenziare che come sopra indicato la pretesa creditoria azionata riposa su un contratto di conto corrente e su un contratto di mutuo. Premesso che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipula del contratto di garanzia ma solamente alla scadenza dell'obbligazione garantita, dovendosi pertanto avere riguardo ai contratti stipulati dal debitore principale che detta obbligazione contengono, in termini generali si osserva che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi del chiaro disposto dell'art. 2935 c.c. L'applicazione di tale principio al contratto di mutuo determina che la decorrenza della prescrizione decennale, di regola, deve essere individuata al momento della scadenza dell'ultima rata, considerata l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto, appunto, prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ad eccezione del caso in cui il creditore si sia avvalso della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ipotesi in cui, potendo lo stesso esercitare il proprio diritto, la prescrizione inizia a decorrere, mentre nel rapporto di conto corrente tale decorrenza va individuata nel momento in cui il debito diviene esigibile per effetto del recesso della banca e, comunque, dalla chiusura del conto corrente (Cass., n. 5720/2004; Cass., n. 3783/1998). Ciò chiarito in diritto, occorre rimarcare in fatto che nel caso di specie la banca ha intimato il pagamento delle somme dovute, con contestuale declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, al debitore principale e all'odierno opponente, con missive datate 8/08/2022 e inviate a mezzo PEC alla debitrice principale in pari data e all'opponente in data 9/08/2022, ricevuta dal medesimo, come si evince dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (v. doc. 11 allegato al fascicolo monitorio). Appare, quindi, evidente che al momento della notifica del decreto ingiuntivo nel mese di febbraio del 2023 (v. sul punto allegazione di parte opponente e documentazione a corredo dell'atto di citazione in opposizione) non era decorso il termine di prescrizione. Parimenti, infondato, è il motivo di opposizione riguardante la nullità, totale o parziale, della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Difatti, nell'ipotesi di inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, come nel caso di specie alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017) e, conseguentemente, ogni questione relativa alla nullità della clausola che prevede detta deroga in relazione alla violazione della normativa antitrust (v., sul punto, pagina 7 di 10 Cass., n. 660 del 10/01/2025, in motivazione: “La natura attribuita dal giudice di merito alla garanzia (contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione omnibus), che trova in questa sede conferma, impone di ritenere l'infondatezza anche del primo motivo di censura, poiché non possono ad essa estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie – la cui notoria diversità rispetto alla prima è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede – della fideiussione cd. omnibus”). Quanto agli ulteriori motivi di opposizione formulati, occorre premettere che nel caso di specie dalla allegazione del ricorso monitorio e dai documenti prodotti in tale sede emerge chiaramente che la banca ha agito nei confronti del debitore principale per l'importo complessivo di euro 215.907,67, di cui euro 69.236,48 in relazione al rapporto di conto corrente ed euro 146.671,19 in relazione al contratto di mutuo (v. pag. 3 del ricorso monitorio e doc. 9 e 10 allegati). Nei confronti dell'odierno opponente, nella veste di garante, la banca ha, invece e correttamente, agito nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad euro 65.000,00 (v. doc. 3 allegato al ricorso monitorio). Dunque, la pretesa azionata relativa al contratto di mutuo è di ammontare notevolmente superiore all'importo azionato nella presente sede. Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto (v. doc. 4 allegato al fascicolo monitorio), le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c., nonché documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. doc. 5 allegato al monitorio) - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'ammontare dell'importo azionato inferiore al mutuo erogato per euro 347.375,00) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025). Risultano, pertanto, non condivisibili i motivi di opposizione formulati con riferimento alla nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta e all'asserito errato conteggio dei rapporti di dare e avere, gravando sul debitore l'onere della prova dell'ammontare diverso del credito rispetto a quello azionato sulla base dei chiari parametri indicati nei contratti e, in particolare, nel contratto di mutuo. Con riferimento, infine, alla doglianza relativa alla nullità della fideiussione in ragione delle clausole vessatorie ivi indicate, occorre, in primo luogo, evidenziare che nel caso di specie va esclusa la qualità di consumatore in capo all'odierno opponente, il quale al momento del rilascio della fideiussione nell'anno 2005 rivestiva la qualità di socio accomandante della pagina 8 di 10 debitrice principale (e, in particolare: dal 7/12/1998 fino al 26/06/2007, v. doc. 7 nel giudizio di opposizione, visura storica), in virtù delle considerazioni che seguono. Sul punto, si osserva in diritto che secondo recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte dell'odierno opponente, socio accomandante (v. pag. 24 della visura storica in atti). Difatti, alla data dell'8/11/2001 (ossia in prossimità del rilascio della fideiussione), il signor nella veste di socio accomandante deteneva la quota di partecipazione di 12.000.000 di Pt_1 lire ossia pari a quella posseduta dai soci accomandatari ( e Persona_2 Controparte_5
, nonché dell'altro socio accomandante . Persona_3 Persona_4
Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché analoga a quella dei soci accomandatari- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo alla parte opponente, a nulla rilevando la qualità di socio accomandante, posto che la giurisprudenza della Suprema Corte all'evidenza configura in termini di alternatività l'amministrazione o la partecipazione non trascurabile al capitale sociale (v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione;
nella giurisprudenza di merito, per il positivo accertamento del collegamento funzionale anche nell'ipotesi in cui il socio sia accomandante: v. Tribunale Firenze, 24/08/2023; Tribunale Taranto, n. 1547 del 28/05/2024: “Nel caso in esame si deve considerare che, come emerge dall'allegata visura, la società obbligata in via principale era composta di due soci e l'opponente, quale socio accomandante, era allora titolare di una quota pari a quella del socio accomandatario. Non può dirsi quindi che l'opponente avesse una partecipazione trascurabile in seno al sodalizio sociale. Con la conseguenza che tutta la disciplina consumeristica non risulta applicabile al caso in esame”; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023). Così esclusa la qualità di consumatore, non può non rilevarsi che la doglianza relativa alle clausole vessatorie appare manifestamente generica, risultando le clausole richiamate solo numericamente senza alcuna allegazione relativa alla fattispecie concreta anche in punto di applicazione, mentre la doglianza relativa alla rinuncia alla informativa precontrattuale non appare condivisibile in diritto. In primo luogo, occorre ricordare che la disciplina in materia prevede, per un verso, il diritto del cliente ad ottenere una copia del contratto prima della conclusione (art. 8 Delibera CICR 2003) e, per altro verso, l'obbligo della banca di effettuare tale consegna nel caso di richiesta del cliente, nonché l'acquisizione da parte della banca di una attestazione in calce dello pagina 9 di 10 schema contrattuale in cui il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto (art. 7 della circolare della Banca d'Italia n. 299/1999). In fatto, non può non essere evidenziato che nella garanzia in questione il garante dà atto di non essersi avvalso del diritto di ottenere da parte della banca la documentazione concernente l'informativa precontrattuale. Ne consegue che nel caso di specie la condotta della banca appare conforme alla normativa vigente -avendo acquisito la dichiarazione del cliente- e non viene in rilievo la tematica di una clausola applicata alla fattispecie con riferimento alla quale possa assumere rilevanza un profilo di invalidità. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto opposto. Le spese di lite si liquidano giusta soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accertato il subentro nella titolarità del credito per cui è causa dell'intervenuta CP_4
respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 5.000,00 e in favore dell'intervenuta in misura pari a euro 3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso, il 29/11/2025
Il giudice (Marzia Di Bari)
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