Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 30/04/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. OL LL Presidente dott. Marzia de FA Giudice rel.
dott. Gabriele Pepe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 130 c.g.c.)
Sul giudizio di rito abbreviato, proposto nel giudizio di responsabilità, iscritto al n°74704 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione NI nei confronti di:
RA RI, nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...], CF
[...], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Donato Pennetta, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Avellino, alla via Fratelli Del Gaudio, 13;
Uditi, all’udienza del 24/3/2026, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Licia Centro, la difesa del convenuto, e con l’assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco;
TT E IR
Con atto di citazione depositato in data 15/5/2025 la Procura Regionale presso la Sezione NI conveniva in giudizio innanzi a questa Corte, tra gli altri, RA RI, già dipendente del Genio Civile di Avellino con qualifica B5, onde sentirla condannare al pagamento, in favore SENTENZA - 106/2026 della Regione NI, della somma di euro 1.753,50, a titolo di danno all’immagine per assenteismo fraudolento, di cui agli artt. 55 quater e quinquies del TUPI, oltre interessi e spese.
Esponeva il Requirente che, nell’ambito di un’attività di indagine, espletata dalla GdF e volta a controllare eventuali episodi di assenteismo di pubblici dipendenti, era emerso che, nel periodo 30 aprile-13 giugno 2018, erano stati commessi plurimi reati, di truffa aggravata e falso, connessi al fenomeno dell’assenteismo da parte di dipendenti del Genio Civile di Avellino, tra cui la RA.
La convenuta si costituiva, deducendo di aver già provveduto al risarcimento del danno patrimoniale e chiedendo, quanto al danno all’immagine, il rigetto della domanda.
Formulava preliminarmente, nella comparsa di risposta, domanda di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. 74/2016, offrendo il pagamento della somma di euro 500,00 ovvero di una somma non superiore al 50% dell’importo azionato in citazione.
Con atto in data 26/9/2025, il P.R. esprimeva parere favorevole in ordine alla proposta istanza, per la somma di euro 876,75, confermando siffatto parere all’udienza odierna.
Il Collegio ha ritenuto di poter accedere alla richiesta di rito abbreviato, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 130 c.g.c., ai sensi del quale: “in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
Nel caso di specie, l’istanza di rito abbreviato è stata ritualmente proposta nella comparsa di risposta, previa acquisizione del parere favorevole del PR, e per un importo pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
L’azione di responsabilità, inoltre, ha ad oggetto una fattispecie per la quale non è configurabile il doloso arricchimento del soggetto agente.
La somma, inoltre, è apparsa a questo Collegio congrua, avuto riguardo all’entità del danno e alla condotta del convenuto, come rappresentata in citazione.
Tale importo risulta essere stato ritualmente versato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, sicchè all’udienza del 24/3/2026 il PR esprimeva il proprio assenso all’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del procedimento abbreviato, nonché alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Quindi, la causa veniva riservata in decisione.
Osserva il Collegio che, essendo stato ritualmente effettuato il pagamento, da parte della convenuta, della somma di euro 876,75, quale portata dal decreto di ammissione al rito abbreviato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese, in base al criterio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da nota allegata al dispositivo.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione NI Dichiara l’estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
pone a carico del convenuto le spese processuali, liquidate come da nota allegata al dispositivo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24/3/2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marzia de FA OL LL
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IO ZI
30/04/2026
(firma digitale)