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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IO Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 385/2023 tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Padalino Christian;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 14/03/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere confermata la contumacia del resistente, non essendosi lo stesso costituito, sebbene ritualmente e tempestivamente citato.
2. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto,
pagina 1 di 4 accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, non avendo il resistente nemmeno partecipato all'udienza presidenziale ed essendo rimasto contumace per tutta la durata del giudizio. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
3. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni previste nell'ordinanza presidenziale emessa nel corso del presente procedimento in data 14/03/2023.
Il Collegio ritiene che la richiesta di conferma di quelle condizioni possa essere accolta, considerato che nel corso del procedimento non è stata svolta alcuna attività istruttoria e non sono emerse sopravvenienze di fatto rispetto alla fase presidenziale e considerato, inoltre, che le statuizioni temporanee e urgenti in quella sede adottate possono ritenersi congrue rispetto alle condizioni personali ed economiche delle parti e della prole minorenne.
Nello specifico, deve essere confermato il regime legale di affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori. Non sono emerse ragioni, infatti, per Persona_1 Persona_2
derogare al regime ordinario di affidamento, fermo restando che, considerato che i minori hanno sempre vissuto con la ricorrente, deve essere confermato lo stato di fatto, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. Conseguentemente andrà confermata la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente.
Andranno confermate anche le statuizioni sul diritto di visita paterno dei figli minori. Per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di pagina 2 di 4 accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore
14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Va posto infine a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ER minori e della GL maggiorenne non economicamente indipendente , convivente con la madre, versando alla moglie la somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascuno figlio), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia. Come per legge, va riconosciuto il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il
50% dell'A.U.U. spettante per i figli.
L'importo del contributo di mantenimento appare equo alla luce delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze dei figli, per come emerse nel corso del processo (la ricorrente ha dedotto di svolgere attività lavorativa di impiegata irregolare come colf e domestica, mentre il resistente sarebbe disoccupato)
4. Considerati l'oggetto e l'esito del giudizio, la qualità delle parti, la sostanziale mancata opposizione del resistente alle domande della ricorrente e valutate le peculiarità che hanno caratterizzato il presente procedimento, sussistono eccezionali motivi per dichiarare le spese di lite irripetibili (cfr. Corte Cost. n. 77/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
20/07/1979) e (nato a [...] il [...]), che hanno contratto matrimonio a CP_1
Foggia il 12/09/1997 (atto n. 621, parte II, serie A, anno 1997);
2) affida i figli minori e IO, in atti generalizzati, in via congiunta ad ER1
pagina 3 di 4 entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) disciplina il diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei figli minori come in parte motiva indicato;
5) assegna la casa coniugale alla madre che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori
ER e IO e della GL , maggiorenne ed economicamente non indipendente, ER1
versando alla moglie la somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascuno figlio), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia; riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli;
7) dichiara le spese di lite irripetibili;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Foggia per le annotazioni di legge.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. IO Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IO Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 385/2023 tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Padalino Christian;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 14/03/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere confermata la contumacia del resistente, non essendosi lo stesso costituito, sebbene ritualmente e tempestivamente citato.
2. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto,
pagina 1 di 4 accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, non avendo il resistente nemmeno partecipato all'udienza presidenziale ed essendo rimasto contumace per tutta la durata del giudizio. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
3. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni previste nell'ordinanza presidenziale emessa nel corso del presente procedimento in data 14/03/2023.
Il Collegio ritiene che la richiesta di conferma di quelle condizioni possa essere accolta, considerato che nel corso del procedimento non è stata svolta alcuna attività istruttoria e non sono emerse sopravvenienze di fatto rispetto alla fase presidenziale e considerato, inoltre, che le statuizioni temporanee e urgenti in quella sede adottate possono ritenersi congrue rispetto alle condizioni personali ed economiche delle parti e della prole minorenne.
Nello specifico, deve essere confermato il regime legale di affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori. Non sono emerse ragioni, infatti, per Persona_1 Persona_2
derogare al regime ordinario di affidamento, fermo restando che, considerato che i minori hanno sempre vissuto con la ricorrente, deve essere confermato lo stato di fatto, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. Conseguentemente andrà confermata la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente.
Andranno confermate anche le statuizioni sul diritto di visita paterno dei figli minori. Per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di pagina 2 di 4 accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore
14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Va posto infine a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ER minori e della GL maggiorenne non economicamente indipendente , convivente con la madre, versando alla moglie la somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascuno figlio), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia. Come per legge, va riconosciuto il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il
50% dell'A.U.U. spettante per i figli.
L'importo del contributo di mantenimento appare equo alla luce delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze dei figli, per come emerse nel corso del processo (la ricorrente ha dedotto di svolgere attività lavorativa di impiegata irregolare come colf e domestica, mentre il resistente sarebbe disoccupato)
4. Considerati l'oggetto e l'esito del giudizio, la qualità delle parti, la sostanziale mancata opposizione del resistente alle domande della ricorrente e valutate le peculiarità che hanno caratterizzato il presente procedimento, sussistono eccezionali motivi per dichiarare le spese di lite irripetibili (cfr. Corte Cost. n. 77/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
20/07/1979) e (nato a [...] il [...]), che hanno contratto matrimonio a CP_1
Foggia il 12/09/1997 (atto n. 621, parte II, serie A, anno 1997);
2) affida i figli minori e IO, in atti generalizzati, in via congiunta ad ER1
pagina 3 di 4 entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) disciplina il diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei figli minori come in parte motiva indicato;
5) assegna la casa coniugale alla madre che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori
ER e IO e della GL , maggiorenne ed economicamente non indipendente, ER1
versando alla moglie la somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascuno figlio), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia; riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli;
7) dichiara le spese di lite irripetibili;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Foggia per le annotazioni di legge.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. IO Buccaro
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