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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15525/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15525/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vietri ed elettivamente domiciliata in Salerno, lungomare Cristofaro Colombo n. 78, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Francavilla ed elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n.31, come da procura in atti;
APPELLATO
(C.F. ), domiciliato in Cava Dei Tirreni, via P. Senatore CP_4 C.F._1
1;
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, con deposito delle rispettive note scritte, hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte appellante:
“CHIEDE l' accoglimento delle seguenti conclusioni: a) dichiarare viziata in fatto e in diritto l' impugnata sentenza n. 2205/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 27 marzo 2023, nella causa con n. di R.G. 30864/2021, in quanto la stessa ha manifestamente violato ha violato l' art 2233 C C , l' art 13 della Legge 247/2012 e del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022; b) per l'effetto, previa riforma della sentenza n. 2205/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 27 marzo 2023, nella causa con n. di R.G. 30864/2021, ai sensi dell' art
1 2233 C C e dell' art 13 della Legge 247/2012 e del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 come aggiornato al DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre dichiararsi la condanna in solido dei convenuti Controparte_2
[...
, in persona del legale rapp.te p.t., e il Sig. al pagamento della differenza a titolo di spese di CP_4 izio a favore della società l' i o di E 780,32 di cui E 632,00 per compenso CP_1 professionale ed E 148,32 per differenza esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio d' appello, accessori di legge con attribuzione, in sentenza esecutiva ex lege”.
Parte appellata:
“chiede in via preliminare che venga dichiarata la nullità della citazione con fissazione di nuova udienza nel rispetto dell'art. 163 n. 7 c.p.c. e degli artt. 342 e 343 c.p.c., ovvero, in subordine, che la causa venga rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 in qualità di possessore, utilizzatore, nonché soggetto che ha provveduto alle riparazioni del
[...] lo MINI (tg. FL817KT), conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Milano la società quale mandante della e , al Controparte_2 Controparte_5 CP_4 mento dei danni pati ale occorso in data 09.02.2020.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 09.02.2020, alle ore 02:30 circa, in Cava dei Tirreni, si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva la vettura MINI (tg. FL817KT) e la vettura OPEL (tg. EH86ING), di proprietà di e assicurata per la r.c.a. presso CP_4 CP_4 [...]
che, più precisamente, la vettura OPEL non rispettava il segnale di “dare precedenza” CP_6
senso di marcia e investiva il veicolo nella parte anteriore laterale sinistra;
che, a Pt_2 causa dell'urto subito, il veicolo iportava danni alla parte anteriore laterale sinistra;
che in via Pt_2 stragiudiziale la compagnia co , pur avendo rappresentato di essere disponibile ad una soluzione transattiva, non mostrava alcun interesse per giungere ad una soluzione bonaria della vertenza.
Alla prima udienza del 16.11.2021 dinanzi al Giudice di Pace di Milano si costituiva in giudizio la compagnia quale mandante della Controparte_2 Controparte_5 deducendo la carenza di legittimazione attiva della società attrice in quanto mera locataria del veicolo i proprietà della Lease Plan. La compagnia convenuta eccepiva altresì la decadenza dal diritto Pt_2 al risarcimento ex artt. 1913-1915 c.c. atteso che, in assenza della denuncia di sinistro da parte Cont dell'attrice, aveva accolto la richiesta di risarcimento diretto ex art. 149 d.Lgs 209/2005 del sig. Cont
in relazione al medesimo sinistro e aveva già rimborsato quanto versato da CP_4 CP_5 se della responsabilità esclusiva del e del veicolo di proprietà della Lease Veniva, inoltre, contestata dalla compagnia convenuta la genericità della descrizione del sinistro e la prova del quantum debeatur.
La causa veniva iscritta a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e assegnata al dott. Alberto Bagero con R.G. n. 30864/2021.
2 Alla prima udienza dinanzi al Giudice di Pace di Milano, constatata la regolarità della notificazione, veniva dichiarata la contumacia di e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. CP_7
320 c.p.c.. La causa veniva istr sizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
Con sentenza di primo grado n. 2205/2023, depositata in data 27 marzo 2023, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda principale formulata da parte attrice condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 633,00 per compensi, Euro 125,00 per spese esenti ed Euro 94,95 per spese generali.
Avverso la predetta sentenza n. 2205/2023, la società attrice Parte_1 proponeva appello dinanzi a questo Tribunale formulando il seguente motivo di appello: 1) Errata, infondata e contraddittoria motivazione con violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art 13 della Legge 247/2012 e del D.M. 55/2014 come aggiornato al D.M. 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
In particolare, parte appellante allegava e deduceva che il giudice di prime cure aveva errato nella liquidazione delle spese di giudizio a favore della società Parte_1 applicando equitativamente in maniera infondata i minimi tariffari e riconoscendo esborsi inferiori rispetto a quelli documentati nel fascicolo attoreo.
Si costituiva in giudizio la compagnia quale mandante della Controparte_2 [...]
eccependo in via pr o di citazione ai sensi d Controparte_5
c.p.c. a causa dell'erroneità dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.. Nel merito, la compagnia convenuta eccepiva l'infondatezza dell'appello e la mala fede della società appellante chiedendone, dunque, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa veniva assegnata a questo Giudice che all'udienza del 14.11.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione CP_7 delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 19.12.2023. Successivamente, con decreto del 30.11.2023, questo Giudice fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 28.01.2025.
A quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con Ordinanza del 31.01.2025, questo Giudice rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, giova rilevare che l'appello è ammissibile in quanto proposto entro i limiti prescritti dall'art. 327 c.p.c. e parte appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame.
3. Ciò posto, quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata in via preliminare dalla compagnia convenuta, la stessa deve ritenersi infondata.
Al riguardo, l'intestato Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte in forza del quale “l'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata” (cfr. ex multis Cass. civ. 7772/2022 e Cass. civ., sezioni unite, 9407/2013).
3 La predetta eccezione è dunque infondata.
4. Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo rigettarsi il ricorso sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.
4.1. Preliminarmente, in punto di diritto devono condividersi principi giurisprudenziali della Suprema Corte in materia di liquidazione delle spese di lite, in base ai quali: “In caso di richiesta generica non accompagnata da analitica nota spese, il giudice liquiderà le stesse con la semplice indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso, senza alcun obbligo di motivazione, salvo il caso di scostamento significativo dai parametri medi (cfr. Cass. n. 10343/2020; Cass. n. 20712/2020; Cass. n. 30286/2017) che individuano la misura standard del valore della prestazione professionale e costituiscono meri criteri di orientamento non vincolanti” (cfr. Cass. n. 30087/2021; Cass. n. 28325/2022).
4.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la liquidazione operata, secondo equità, dal giudice di prime cure nella sentenza appellata pari ad Euro 633,00 per compensi tiene conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, il quale, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 147/2022, deve applicarsi limitatamente alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero il 23.10.2022.
Ebbene, in particolare, la predetta liquidazione tiene conto, in primo luogo, della applicazione del D.M. 55/2014 in relazione alla fase di studio, introduttiva e istruttoria (l'attività istruttoria svolta in primo grado si è sostanzialmente conclusa prima dell'entrata in vigore del nuovo D.M.), mentre con riguardo sola fase decisionale deve tenersi conto del D.M. 147/2022 (udienza di precisazione delle conclusioni fissata in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022).
Ancora, la predetta liquidazione tiene conto, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 55/2014 e succ. modifiche, delle caratteristiche dell'attività prestata ovvero, nella fase di studio e introduttiva della causa, della redazione di un atto di citazione composto da due pagine con trattazione di questioni giuridiche e di fatto di scarsa complessità (v. atto di citazione, fasc. primo grado).
Inoltre, con riguardo alla fase istruttoria del giudizio di primo grado, la predetta liquidazione tiene conto della sola redazione della memoria ex art. 320 c.p.c., che consta di due pagine, nonché dell'assunzione della prova orale limitatamente a due testi (sig.ri e Testimone_1 Tes_2
), oltre l'interrogatorio formale di parte attrice.
[...]
Infine, con riguardo alla fase decisionale, la liquidazione operata dal Giudice di Pace tiene conto della stesura di note conclusionali sostanzialmente riproduttive delle questioni già trattate e, in ogni caso, del valore dell'affare, pari a Euro 1.500,00, prossimo allo scaglione inferiore.
Dunque, tenuto conto del procedimento dinanzi al Giudice di pace, dello scaglione da Euro 1.101 ad Euro 5.200, considerati i valori minimi per tutti i motivi sopra espressi, tenuto conto dell'applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, con riguardo alla fase di studio (Euro 113,00), introduttiva (Euro 120,00) ed istruttoria (Euro 167,50) e dell'applicazione del D.M. 147/2022 per la sola fase decisionale (Euro 213), deve ritenersi che l'importo di Euro 633,00 liquidato dal Giudice di Pace è conforme ai parametri normativi.
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il Giudice di Pace ha fatto corretta applicazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale di cui all'art. 4 4 del DM 55/2014 e succ. modifiche e, pertanto, la decisione assunta in primo grado deve essere confermata.
Con riguardo, inoltre, agli esborsi sostenuti nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha liquidato la complessiva somma di Euro 125,00 considerando l'importo di Euro 98,00 per il pagamento del contributo unificato, come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo, e l'importo di Euro 27,00 di cui alla marca da bollo.
Nel proprio atto di appello, l'appellante chiede il rimborso della maggiore somma pari a Euro 273,32 per esborsi senza, tuttavia, dedurre quali sarebbero gli ulteriori esborsi che avrebbe sostenuto nel giudizio di primo grado.
Inoltre, si rileva che l'eventuale pagamento da parte dell'attrice/appellante di ulteriori spese avrebbe dovuto essere indicato in apposita nota spesa da depositarsi ex art. 75 disp. att. c.p.c., disposto normativo che consente alle parti la facoltà di indicare in modo distinto e specifico gli onorari e le spese sostenute.
In difetto di tale deposito, in ogni caso, il giudice del merito non è neppure tenuto a liquidare le spese sostenute per il pagamento del contributo unificato in quanto trattasi, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, di obbligazione ex lege gravante sul soccombente per effetto della condanna alle spese sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, restando il pagamento verificabile con la corrispondente ricevuta (cfr. Cass. n. 18828/2015).
5. Quanto, infine, alla domanda formulata da parte appellata ex art. 96 c.p.c. nei confronti della società appellante, questa è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Al riguardo deve rilevarsi che ai fini dell'applicazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., occorre che la parte che la invoca deduca e dimostri la ricorrenza del dolo o della colpa grave nella condotta della controparte, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa né una coscienza dell'infondatezza della domanda, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato. Ne consegue l'insussistenza dei presupposti indispensabili ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Pertanto, la predetta domanda è infondata e non meritevole di accoglimento.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado n. 2205/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, dott. Alberto Bagero, nel procedimento civile di cui al n. R.G.N. 30864/2021, deve essere integralmente confermata seppur con differente motivazione.
7. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (Euro 780,32) e dell'effettiva attività difensiva espletata ex D.M. 147/2022 (considerati i valori minimi per la sola fase istruttoria e i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto dal
5 procuratore di parte appellata con nota spese depositata in data 13.01.2025 ex art. 75 disp. att. cod. civ..
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla società , per l'effetto, Parte_1 Parte_1 CP_1 conferma la sentenza del Giudice di n. 2205/2023 pronunciata nel procedimento civile di cui al n. R.G.N. 30864/2021;
- rigetta la domanda formulata da parte appellata ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellante;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata
[...]
quale mandante di che sono liquida Controparte_2 Controparte_5
Euro 562,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.se dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15525/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vietri ed elettivamente domiciliata in Salerno, lungomare Cristofaro Colombo n. 78, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Francavilla ed elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n.31, come da procura in atti;
APPELLATO
(C.F. ), domiciliato in Cava Dei Tirreni, via P. Senatore CP_4 C.F._1
1;
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, con deposito delle rispettive note scritte, hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte appellante:
“CHIEDE l' accoglimento delle seguenti conclusioni: a) dichiarare viziata in fatto e in diritto l' impugnata sentenza n. 2205/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 27 marzo 2023, nella causa con n. di R.G. 30864/2021, in quanto la stessa ha manifestamente violato ha violato l' art 2233 C C , l' art 13 della Legge 247/2012 e del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022; b) per l'effetto, previa riforma della sentenza n. 2205/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 27 marzo 2023, nella causa con n. di R.G. 30864/2021, ai sensi dell' art
1 2233 C C e dell' art 13 della Legge 247/2012 e del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 come aggiornato al DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre dichiararsi la condanna in solido dei convenuti Controparte_2
[...
, in persona del legale rapp.te p.t., e il Sig. al pagamento della differenza a titolo di spese di CP_4 izio a favore della società l' i o di E 780,32 di cui E 632,00 per compenso CP_1 professionale ed E 148,32 per differenza esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio d' appello, accessori di legge con attribuzione, in sentenza esecutiva ex lege”.
Parte appellata:
“chiede in via preliminare che venga dichiarata la nullità della citazione con fissazione di nuova udienza nel rispetto dell'art. 163 n. 7 c.p.c. e degli artt. 342 e 343 c.p.c., ovvero, in subordine, che la causa venga rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 in qualità di possessore, utilizzatore, nonché soggetto che ha provveduto alle riparazioni del
[...] lo MINI (tg. FL817KT), conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Milano la società quale mandante della e , al Controparte_2 Controparte_5 CP_4 mento dei danni pati ale occorso in data 09.02.2020.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 09.02.2020, alle ore 02:30 circa, in Cava dei Tirreni, si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva la vettura MINI (tg. FL817KT) e la vettura OPEL (tg. EH86ING), di proprietà di e assicurata per la r.c.a. presso CP_4 CP_4 [...]
che, più precisamente, la vettura OPEL non rispettava il segnale di “dare precedenza” CP_6
senso di marcia e investiva il veicolo nella parte anteriore laterale sinistra;
che, a Pt_2 causa dell'urto subito, il veicolo iportava danni alla parte anteriore laterale sinistra;
che in via Pt_2 stragiudiziale la compagnia co , pur avendo rappresentato di essere disponibile ad una soluzione transattiva, non mostrava alcun interesse per giungere ad una soluzione bonaria della vertenza.
Alla prima udienza del 16.11.2021 dinanzi al Giudice di Pace di Milano si costituiva in giudizio la compagnia quale mandante della Controparte_2 Controparte_5 deducendo la carenza di legittimazione attiva della società attrice in quanto mera locataria del veicolo i proprietà della Lease Plan. La compagnia convenuta eccepiva altresì la decadenza dal diritto Pt_2 al risarcimento ex artt. 1913-1915 c.c. atteso che, in assenza della denuncia di sinistro da parte Cont dell'attrice, aveva accolto la richiesta di risarcimento diretto ex art. 149 d.Lgs 209/2005 del sig. Cont
in relazione al medesimo sinistro e aveva già rimborsato quanto versato da CP_4 CP_5 se della responsabilità esclusiva del e del veicolo di proprietà della Lease Veniva, inoltre, contestata dalla compagnia convenuta la genericità della descrizione del sinistro e la prova del quantum debeatur.
La causa veniva iscritta a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e assegnata al dott. Alberto Bagero con R.G. n. 30864/2021.
2 Alla prima udienza dinanzi al Giudice di Pace di Milano, constatata la regolarità della notificazione, veniva dichiarata la contumacia di e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. CP_7
320 c.p.c.. La causa veniva istr sizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
Con sentenza di primo grado n. 2205/2023, depositata in data 27 marzo 2023, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda principale formulata da parte attrice condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 633,00 per compensi, Euro 125,00 per spese esenti ed Euro 94,95 per spese generali.
Avverso la predetta sentenza n. 2205/2023, la società attrice Parte_1 proponeva appello dinanzi a questo Tribunale formulando il seguente motivo di appello: 1) Errata, infondata e contraddittoria motivazione con violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art 13 della Legge 247/2012 e del D.M. 55/2014 come aggiornato al D.M. 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
In particolare, parte appellante allegava e deduceva che il giudice di prime cure aveva errato nella liquidazione delle spese di giudizio a favore della società Parte_1 applicando equitativamente in maniera infondata i minimi tariffari e riconoscendo esborsi inferiori rispetto a quelli documentati nel fascicolo attoreo.
Si costituiva in giudizio la compagnia quale mandante della Controparte_2 [...]
eccependo in via pr o di citazione ai sensi d Controparte_5
c.p.c. a causa dell'erroneità dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.. Nel merito, la compagnia convenuta eccepiva l'infondatezza dell'appello e la mala fede della società appellante chiedendone, dunque, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa veniva assegnata a questo Giudice che all'udienza del 14.11.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione CP_7 delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 19.12.2023. Successivamente, con decreto del 30.11.2023, questo Giudice fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 28.01.2025.
A quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con Ordinanza del 31.01.2025, questo Giudice rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, giova rilevare che l'appello è ammissibile in quanto proposto entro i limiti prescritti dall'art. 327 c.p.c. e parte appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame.
3. Ciò posto, quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata in via preliminare dalla compagnia convenuta, la stessa deve ritenersi infondata.
Al riguardo, l'intestato Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte in forza del quale “l'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata” (cfr. ex multis Cass. civ. 7772/2022 e Cass. civ., sezioni unite, 9407/2013).
3 La predetta eccezione è dunque infondata.
4. Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo rigettarsi il ricorso sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.
4.1. Preliminarmente, in punto di diritto devono condividersi principi giurisprudenziali della Suprema Corte in materia di liquidazione delle spese di lite, in base ai quali: “In caso di richiesta generica non accompagnata da analitica nota spese, il giudice liquiderà le stesse con la semplice indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso, senza alcun obbligo di motivazione, salvo il caso di scostamento significativo dai parametri medi (cfr. Cass. n. 10343/2020; Cass. n. 20712/2020; Cass. n. 30286/2017) che individuano la misura standard del valore della prestazione professionale e costituiscono meri criteri di orientamento non vincolanti” (cfr. Cass. n. 30087/2021; Cass. n. 28325/2022).
4.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la liquidazione operata, secondo equità, dal giudice di prime cure nella sentenza appellata pari ad Euro 633,00 per compensi tiene conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, il quale, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 147/2022, deve applicarsi limitatamente alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero il 23.10.2022.
Ebbene, in particolare, la predetta liquidazione tiene conto, in primo luogo, della applicazione del D.M. 55/2014 in relazione alla fase di studio, introduttiva e istruttoria (l'attività istruttoria svolta in primo grado si è sostanzialmente conclusa prima dell'entrata in vigore del nuovo D.M.), mentre con riguardo sola fase decisionale deve tenersi conto del D.M. 147/2022 (udienza di precisazione delle conclusioni fissata in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022).
Ancora, la predetta liquidazione tiene conto, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 55/2014 e succ. modifiche, delle caratteristiche dell'attività prestata ovvero, nella fase di studio e introduttiva della causa, della redazione di un atto di citazione composto da due pagine con trattazione di questioni giuridiche e di fatto di scarsa complessità (v. atto di citazione, fasc. primo grado).
Inoltre, con riguardo alla fase istruttoria del giudizio di primo grado, la predetta liquidazione tiene conto della sola redazione della memoria ex art. 320 c.p.c., che consta di due pagine, nonché dell'assunzione della prova orale limitatamente a due testi (sig.ri e Testimone_1 Tes_2
), oltre l'interrogatorio formale di parte attrice.
[...]
Infine, con riguardo alla fase decisionale, la liquidazione operata dal Giudice di Pace tiene conto della stesura di note conclusionali sostanzialmente riproduttive delle questioni già trattate e, in ogni caso, del valore dell'affare, pari a Euro 1.500,00, prossimo allo scaglione inferiore.
Dunque, tenuto conto del procedimento dinanzi al Giudice di pace, dello scaglione da Euro 1.101 ad Euro 5.200, considerati i valori minimi per tutti i motivi sopra espressi, tenuto conto dell'applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, con riguardo alla fase di studio (Euro 113,00), introduttiva (Euro 120,00) ed istruttoria (Euro 167,50) e dell'applicazione del D.M. 147/2022 per la sola fase decisionale (Euro 213), deve ritenersi che l'importo di Euro 633,00 liquidato dal Giudice di Pace è conforme ai parametri normativi.
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il Giudice di Pace ha fatto corretta applicazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale di cui all'art. 4 4 del DM 55/2014 e succ. modifiche e, pertanto, la decisione assunta in primo grado deve essere confermata.
Con riguardo, inoltre, agli esborsi sostenuti nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha liquidato la complessiva somma di Euro 125,00 considerando l'importo di Euro 98,00 per il pagamento del contributo unificato, come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo, e l'importo di Euro 27,00 di cui alla marca da bollo.
Nel proprio atto di appello, l'appellante chiede il rimborso della maggiore somma pari a Euro 273,32 per esborsi senza, tuttavia, dedurre quali sarebbero gli ulteriori esborsi che avrebbe sostenuto nel giudizio di primo grado.
Inoltre, si rileva che l'eventuale pagamento da parte dell'attrice/appellante di ulteriori spese avrebbe dovuto essere indicato in apposita nota spesa da depositarsi ex art. 75 disp. att. c.p.c., disposto normativo che consente alle parti la facoltà di indicare in modo distinto e specifico gli onorari e le spese sostenute.
In difetto di tale deposito, in ogni caso, il giudice del merito non è neppure tenuto a liquidare le spese sostenute per il pagamento del contributo unificato in quanto trattasi, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, di obbligazione ex lege gravante sul soccombente per effetto della condanna alle spese sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, restando il pagamento verificabile con la corrispondente ricevuta (cfr. Cass. n. 18828/2015).
5. Quanto, infine, alla domanda formulata da parte appellata ex art. 96 c.p.c. nei confronti della società appellante, questa è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Al riguardo deve rilevarsi che ai fini dell'applicazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., occorre che la parte che la invoca deduca e dimostri la ricorrenza del dolo o della colpa grave nella condotta della controparte, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa né una coscienza dell'infondatezza della domanda, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato. Ne consegue l'insussistenza dei presupposti indispensabili ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Pertanto, la predetta domanda è infondata e non meritevole di accoglimento.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado n. 2205/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, dott. Alberto Bagero, nel procedimento civile di cui al n. R.G.N. 30864/2021, deve essere integralmente confermata seppur con differente motivazione.
7. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (Euro 780,32) e dell'effettiva attività difensiva espletata ex D.M. 147/2022 (considerati i valori minimi per la sola fase istruttoria e i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto dal
5 procuratore di parte appellata con nota spese depositata in data 13.01.2025 ex art. 75 disp. att. cod. civ..
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla società , per l'effetto, Parte_1 Parte_1 CP_1 conferma la sentenza del Giudice di n. 2205/2023 pronunciata nel procedimento civile di cui al n. R.G.N. 30864/2021;
- rigetta la domanda formulata da parte appellata ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellante;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata
[...]
quale mandante di che sono liquida Controparte_2 Controparte_5
Euro 562,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.se dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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