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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. r. g 2377/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott. Ruggiero Berardi Giudice dott. Luca Staricco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n° r. g. 2377/ 2024 avente ad oggetto l'adozione di maggiorenni, promossa da: nata a [...] il [...] CP_1
ADOTTANTE nato a [...] il [...] CP_2
ADOTTANDO
Con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO in Sede
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ha concluso apponendo il visto e parere favorevole.
1
In data 06/09/2024 depositava ricorso per l'adozione di maggiorenni CP_1
nel quale esponeva che:
- la sig.ra è felicemente sposata da oltre 15 anni con il sig. CP_1 Parte_1
nato a [...] il [...]. Dal matrimonio non sono nati figli e la ricorrente ha sempre vissuto una vita serena e tranquilla, senza particolare interesse per i social network;
- circa quattro anni fa, in modo del tutto casuale, ha conosciuto sui social un CP_2
ragazzo pakistano che in quel periodo lavorava ad Abu Dhabi. Rimase subito colpita dalla particolare situazione del povero ragazzo: faceva il manovale e lavorava CP_2
per 10/12 ore al giorno, senza avere un giorno libero e guadagnando una miseria che spediva prontamente alla sua famiglia di origine, per poter mantenere i genitori, due fratelli e cinque sorelle. Il datore di lavoro gli aveva anche ritirato il passaporto. A causa di ciò non aveva potuto rientrare in Pakistan neanche in occasione delle nozze del fratello e della sorella;
- la situazione di diede inizio ad un rapporto di reciproco affetto. La ricorrente CP_2
capiva che per quel ragazzo era diventata la sua forza, colei che gli dava coraggio, che lo incitava a non arrendersi e a credere in un futuro migliore. Le conversazioni, sebbene telematiche, divennero sempre più frequenti ed il rapporto sempre più stretto. CP_2
vedeva nella ricorrente un punto di riferimento e di forza, e per la ricorrente quel ragazzo cominciava a rappresentare per lei il figlio che non aveva mai avuto.
Nonostante l'età, era un ragazzo che aveva bisogno di essere guidato ed aiutato e la persona che poteva farlo era la ricorrente;
-ad Abu Dhabi, nell'aprile 2023, finalmente la ricorrente incontrò e si rividero CP_2
anche l'anno successivo. Inoltre, i nuovi strumenti tecnologici hanno contribuito mantenere un rapporto costante e continuo;
- la ricorrente conosce tutta la famiglia di e con l'accordo del ragazzo ha CP_2
manifestato ai genitori ed alle sorelle la volontà di adottarlo e tutti sono stati felicissimi
2 di questa scelta. Anche il marito della sig.ra è contento ed approva la scelta della moglie;
- la ricorrente sostiene economicamente (come dimostrano i bonifici effettuati CP_2
in favore del ragazzo) e lo aiuta nelle sue scelte. Vuole garantirgli un futuro migliore e pertanto, in virtù del legame affettivo oramai forte, intende oggi chiedere l'adozione di nato il [...] in [...], per poter procedere al CP_2
suggello legale dell'amore filiale, sussistendone i presupposti di legge.
Chiedeva quindi che sensi dell'art. 311 cc, fosse fissata l'udienza per la comparizione della ricorrente e dell'adottando, ed assunte le opportune informazioni e omessa ogni altra formalità, si dichiarasse l'adozione del sig. da parte dell'istante, con CP_2
richiesta di disporre che il cognome della ricorrente fosse anteposto al cognome dell'adottando.
All'udienza del 31/10/2024 compariva la ricorrente al fine di verificare il consenso all'adozione. In occasione della suddetta udienza la ricorrente ribadiva sostanzialmente quanto riportato in ricorso e manifestava il proprio consenso.
L' adottando non era presente e il difensore della ricorrente, in ragione del fatto che non aveva ottenuto il visto per entrare in Italia, chiedeva un rinvio;
mentre per CP_2
quanto riguardava il consenso del marito dell'adottante-ricorrente, lo riteneva validamente prestato attraverso la dichiarazione già presente agli atti.
Veniva fissata ulteriore udienza, nelle more della quale l'avvocato di parte ricorrente informava il giudice del diniego del visto ad entrare in Italia, tra l'altro non notificabile a perché non raggiungibile. Veniva chiesto che fosse emanato provvedimento CP_2
affinché l'ambasciata permettesse la presenza dell'adottando in udienza, ed in subordine l'applicazione dell'art. 32 d.lgs. 71/011.
All'udienza prevista del 22 maggio 2025, in ragione dell'assenza dell'adottando,
l'avvocato della ricorrente chiedeva nuovamente che fosse emesso un provvedimento per consentire ad di entrare in Italia. Il Giudice relatore rimetteva gli atti al CP_2
collegio. Nelle more veniva presentata richiesta di applicazione dell'art. 127 bis cpc
3 per permettere la manifestazione del consenso all'adozione mediante collegamento da remoto.
Il P.M. apponeva il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione non può essere accolta sotto diversi aspetti procedurali e sostanziali.
Partendo dai primi si evidenzia che:
- in merito al consenso all'adozione da parte dell'adottando, dal combinato disposto degli articoli 296 e 311 del codice civile, emerge che il consenso deve essere prestato personalmente davanti al Presidente del tribunale e, come ha precisato la Cassazione, si tratta di atto personalissimo che deve riflettere la definitiva determinazione volitiva del soggetto, per di più sottoposto ad una precipua formalità quale la personale manifestazione della volontà raccolta dal Presidente del Tribunale competente. (ord.
Sez. I n° 24888/2023). L'applicabilità invocata dell'art 32 d.lgs. 71/011 deve essere esclusa poiché, come precisato dal primo comma, la norma si applica solamente ai casi in cui l'adottante sia un cittadino italiano residente all'estero. Per quanto riguarda l'applicabilità del “consenso da remoto” sono di ostacolo: i combinati disposti normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, che richiedono la presenza fisica e personale davanti al giudice;
il disposto dell'art. 127 bis c.p.c., che recita:” Lo svolgimento dell'udienza anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice ……tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza….”; l'art. 196 duodecies disp. att. cpc che prescrive le modalità tecniche di svolgimento dell'udienza da remoto tali da garantire il contraddittorio e l'identificazione dei presenti;
nonché il richiamato art 84 disp. att. cpc sulla necessaria presenza dei difensori delle parti attraverso i quali vengono veicolate le istanze di interloquire.
- in merito all'assenso del coniuge dell'adottando si rinviene agli atti una dichiarazione resa da , nato il 2 giugno del 1943, avanti al notaio Parte_1 Testimone_1
nella quale viene prestato l'assenso all'adozione. Tale assenso non risulta conforme al
4 dettato normativo di cui all'art. 311 cc che prevede:” L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”. Quella agli atti non è una procura speciale a rilasciare l'assenso, ma una mera dichiarazione raccolta da un notaio.
***
Per quanto riguarda il rapporto tra le parti, la ricorrente ha dichiarato di aver conosciuto l'adottando attraverso i social intraprendendo una relazione virtuale seguita da un incontro nell'aprile del 2023 e poi da un altro l'anno successivo.
Orbene, la giurisprudenza ha precisato che l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art.8 della
CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato, «al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris»; Cass.
3577/2024).
La Corte Costituzionale, da ultimo, si è nuovamente occupata dell'istituto con la recentissima sentenza n. 5/2024, del 18/1/2024 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando), nella quale si è ribadita la linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, secondo la quale l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem): «L'adozione di persone
5 maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto -suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo- solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata».
La Corte Costituzionale ha evidenziato come «le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione» e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.»
Quanto sopra richiesto, ai fini di poter disporre l'adozione di maggiorenne, non si rinviene nel rapporto tra le parti, per come descritto dalla ricorrente, laddove limitato a due incontri di persona avvenuti nel paese di origine dell'adottando e a comunicazioni virtuali, che non possono aver creato una comunanza di vita e una relazione sociale e morale.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla sulle spese.
PQM
6 Il Tribunale, definitivamente giudicando, ogni istanza, eccezione e deduzione respinte: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di Consiglio del Tribunale, il 29/05/2025
Il giudice estensore
Dott. Luca Staricco La Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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