TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2568 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.da Moccone, 3 CF: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Martellotta, del foro di Cosenza e presso C.F._1 il di Lei Studio, sito in Fagnano Castello, alla Via F.lli Rosselli n. 87, elettivamente domiciliato
Ricorrente
contro
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._2
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis c. 6 c.p.c. Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che il ricorrente in epigrafe ha proposto in data 9.9.2024 istanza di accertamento tecnico, ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c. al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il suo diritto al conseguimento della pensione di inabilità, quale invalido civile in misura pari al 100 per cento ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza quale invalido in misura non inferiore al
74 per cento ovvero, in ulteriore subordine, dell'assegno ordinario di invalidità in ragione della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
L' contestava l'ammissibilità del ricorso in relazione al requisito sanitario utile per l'assegno CP_1 mensile posta la carenza dei requisiti extrasanitari;
nel resto contestava la fondatezza del ricorso alla luce degli accertamenti sanitari compiuti dalla competente commissione medica che ha valutato l'istante invalido civile nella misura del 67 per cento.
Ammessa CTU medico legale, l'ausiliare officiato dal Tribunale, esaminata scrupolosamente la documentazione sanitaria allegata e sottoposto a visita il periziando, ha concluso accertando in capo al ricorrente una invalidità civile pari all'80 per cento con decorrenza dal dicembre 2024 (data della visita peritale).
Parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e, quindi, introdotto il presente giudizio di merito per contestare le conclusioni del CTU, asserendo che, stanti le patologie da cui è affetto, ove correttamente valutate, si perviene ad una inabilità totale, essendo egli invalido in misura pari al 100 per cento, concludendo per la condanna dell' al pagamento della pensione di inabilità con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso. CP_1
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Occorre, preliminarmente, rilevare che il presente ricorso è stato depositato in data 17.6.2025 tempestivamente, vale a dire nel rispetto del termine ex art. 445 bis c.p.c. di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso (12.6.2025), anch'essa tempestiva (avuto riguardo al termine assegnato dal giudice, 25.6.2025). Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente, con istanza ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto in via subordinata di accertarsi il requisito sanitario utile al fine di prestazione (assegno ordinario di cui all'art. 1 della legge n. 222/84) in assenza di presentazione di previa conforme domanda amministrativa.
Invero, al ricorso è allegata la presentazione di domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile e dagli atti di causa non vi è prova di domanda amministrativa per il conseguimento dell'assegno ex art. 1 della legge n. 222/84.
In difetto di prova della previa presentazione di specifica domanda amministrativa ai sensi del D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47 (Cass. n. 20664/2011), la domanda in parte qua deve essere dichiarata improponibile.
Dagli atti risulta, invero, soltanto la presentazione di domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile in data 5.2.2024; come da verbale del 18.4.2024, la competente commissione medica ha valutato il ricorrente con riduzione permanente della capacità lavorativa dal Pt_2
74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 Percentuale: 67% Data decorrenza: 5/2/2024.
Per quanto concerne il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/71, difetta l'interesse ad agire per tale mero accertamento sanitario, siccome il ricorrente – per come comprovato – è privo dei requisiti extrasanitari per il conseguimento di tale prestazione assistenziale, posto il reddito (pari a circa 15.000,00) da lavoro dipendente.
Basti qui richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale «l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario» (Cass. n.
2587 del 2020; n. 9876 del 2019).
La Suprema Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell' che il giudice adito accerti CP_2 sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass.
n.98742019, ed ivi ulteriori richiami, principi ribaditi da Cass. n. 14629/2021); nel dare continuità all'orientamento sopra richiamato, da ultimo con sentenza n. 36382/2021, la Corte di legittimità, richiamando i propri precedenti arresti (Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019), ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario ( vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del
2020).
Nel caso di specie, stante la documentata carenza dei requisiti extra sanitari, l'istanza è priva, in parte qua, di interesse ad agire, siccome lavoratore e percettore di reddito di gran lunga superiore ai limiti per poter conseguire l'assegno mensile di assistenza.
Va ricordato che, in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011); con le modifiche apportate all'art. 13 della l,. n. 118/1971 dall'art. 1, co. 35, della L. n. 247/2007, il requisito sociale è cambiato: non si richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo 'stato di inoccupazione'; la legge, infatti, individua il requisito in questi termini: invalidi 'che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste'.
Tra i due concetti vi è una differenza, perché il disabile incollocato al lavoro non semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l'assunzione obbligatoria
(cfr. Cass. n. 19833/2013)- la nuova disciplina, pur non esigendo più l'attivazione del meccanismo per l'assunzione obbligatoria, ha invece lasciato immutato l'onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta.
E' noto che l'articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118; infatti, l'articolo 12-ter dispone espressamente che il requisito dell'attività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13. Più precisamente, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un'attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980;
Nel caso di specie, parte ricorrente è lavoratore con reddito di circa 15.000 mila euro annui, pertanto ictu oculi privo dei requisiti extra sanitari per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza;
per tali ragioni, non può procedersi alla declaratoria, in questa sede, del requisito sanitario (invalidità pari all'80 per cento, secondo le conclusioni del CTU) essendo l'istanza inammissibile per assenza di interesse ad agire, ribadendosi che l'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie deve essere strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale.
Tanto ritenuto, la domanda è ammissibile soltanto in relazione all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/71, essendo al contempo del tutto inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione. CP_1
Sul punto, valga rilevare che secondo consolidato orientamento della SC, In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni. Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, avuto riguardo alla natura meramente contrappositiva delle contestazioni formulate in ricorso.
Orbene, i motivi di contestazione contenuti nel ricorso sono la pedissequa riproposizione delle osservazioni già svolte dal CT di parte attrice in seno al sub procedimento ex art. 195 c.p.c. cui il ctu ha risposto, ribadendo che il grado di invalidità civile è pari all'80 per cento.
Il CT di parte attrice sostiene che il ricorrente sia invalido in misura pari al 97 per cento, asserendo che il grado di invalidità debba valutarsi in misura pari al 100 per cento così affermando: Il risultato ottenibile dal Calcolo Riduzionistico di Balthazard dell'ipotesi precedente potrebbe essere quindi il seguente:
90%+30%+40%+20% = 96,64% da arrotondarsi in questo caso all'intero per eccesso del 97% . Ad un valore del genere solitamente si aggiungono i punti mancanti attingendo dai 5 discrezionali concessi al
CTU, tenendo in considerazione la giovane età di insorgenza della patologia (38 anni), gli oltre venti anni di malattia progressivamente invalidante che ha funestato l'età di solito più proficua nella vita di un individuo e le indubbie quotidiane ed ingravescenti impotenze funzionali.
Osserva sul punto il giudice che in base alle previsioni del DM 5.2.1992 Il danno funzionale permanente e' riferito alla capacita' lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 Nov.
1988 n. 509) che deve intendersi come capacita' lavorativa generica con possibilita' di variazioni in piu' del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacita' cosiddetta semispecifica) e sulla capacita' lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermita' risulti non avere incidenza sulla capacita' lavorativa semispecifica e specifica e nel caso di specie l'assunto del ctp non appare argomentato dal punto di vista medico legale, affermandosi tale incidenza – invocandosi ulteriori punti percentuali- per le patologie da cui è affetto senza alcuna allegazione dal punto di vista medico legale in ordine alla loro incidenza sulla capacità lavorativa specifica e semispecifica atta a contrastare la valutazione del ctu.
Peraltro, il ctu ha – in radice – disatteso le osservazioni critiche ex art. 195 c.p.c. siccome la ctp si fonda su patologie ritenute insussistenti, avendo chiarito che L'elaborato del Collega, che è privo di valutazione oggettiva del paziente, si limita a riportare dati anamnestici, legandoli alla descrizione generale da “letteratura” delle patologie denunciate. Anche i codici proposti dal CTP ricorrente appaiono imprecisi, non potendosi confondere l'ipertrofia prostatica benigna con il tumore della prostata o con l'incontinenza urinaria… stesso dicasi per la confusione tra l'obesità con BMI da 35 e complicanze artrosiche, e l'obesità di primo grado non complicata… Si ricordi che il compito del CTU è quello di ricercare una verità obiettiva dei deficit prestativi determinati dalle patologie sofferte e valutarli in termini percentuali…
Abbia quindi certezza il Collega (che non ha presenziato alla visita), che l'esame clinico del paziente è stato completo e meticoloso, il che ha permesso di attribuire (con assoluta obiettività) le giuste percentuali per ogni deficit constatato. Tutto questo processo clinico – deduttivo, porta ad una percentuale globale invalidante di 80%, con decorrenza dalla visita del CTU (20.12.2024), che incrementa la percentuale (67%) già riconosciuta ed avverso la quale è stato proposto ricorso. Detto incremento di percentuale invalidante è secondario proprio alle limitazioni obiettivabili e non deducibili, ma che in ogni caso non raggiunge il 100% richiesto dalla parte ricorrente.
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente si è limitata a reiterare le osservazioni critiche già disattese dal CTU, senza alcun confronto critico con la risposta alle stesse fornita esaurientemente dall'ausiliare officiato dal Tribunale.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Nel caso di specie, il ricorso è la riproposizione delle osservazioni critiche già svolte nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c., superate con ampie argomentazioni supportate da evidenze medico legali, tenuto conto anche della obiettività emersa in sede di visita peritale, dall'ausiliare officiato dal
Tribunale.
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente in ottica meramente contrappositiva ripropone le medesime osservazioni critiche già superate dal CTU, con argomentazioni ampie e immuni da vizi;
pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto, evidenziandosi che alle note sostitutive di udienza parte ricorrente insiste nella rinnovazione allegando certificato medico di recente formazione ma, osserva il giudice, che non è dedotta alcuna nuova patologia ovvero aggravamento di quelle già valutate, non essendo certamente sufficiente limitarsi a produrre nuovi certificati senza alcuna prospettare alcuna evidenza di novità rispetto agli accertamenti peritali già compiuti.
Il ricorso si rivela, quindi, in parte inammissibile e nel resto infondato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente soccombente e sono liquidate nella misura di euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Tale importo risulta dalla somma delle spese del giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c. (Euro
1.168,50 per la fase di istruzione preventiva -risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico- legale- ridotti ad euro 934,80, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. -) e dalle spese del presente giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (liquidati in euro 1.347,75 così calcolati: euro 2695,50 per il giudizio di merito
(risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n.
147/2022), con ulteriore riduzione della metà dei minimi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”, applicabile nella presente controversia in ragione dell'assenza di qualsivoglia questione che non sia quella demandata alla valutazione del CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, il 12.12.2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2568 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.da Moccone, 3 CF: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Martellotta, del foro di Cosenza e presso C.F._1 il di Lei Studio, sito in Fagnano Castello, alla Via F.lli Rosselli n. 87, elettivamente domiciliato
Ricorrente
contro
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._2
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis c. 6 c.p.c. Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che il ricorrente in epigrafe ha proposto in data 9.9.2024 istanza di accertamento tecnico, ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c. al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il suo diritto al conseguimento della pensione di inabilità, quale invalido civile in misura pari al 100 per cento ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza quale invalido in misura non inferiore al
74 per cento ovvero, in ulteriore subordine, dell'assegno ordinario di invalidità in ragione della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
L' contestava l'ammissibilità del ricorso in relazione al requisito sanitario utile per l'assegno CP_1 mensile posta la carenza dei requisiti extrasanitari;
nel resto contestava la fondatezza del ricorso alla luce degli accertamenti sanitari compiuti dalla competente commissione medica che ha valutato l'istante invalido civile nella misura del 67 per cento.
Ammessa CTU medico legale, l'ausiliare officiato dal Tribunale, esaminata scrupolosamente la documentazione sanitaria allegata e sottoposto a visita il periziando, ha concluso accertando in capo al ricorrente una invalidità civile pari all'80 per cento con decorrenza dal dicembre 2024 (data della visita peritale).
Parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e, quindi, introdotto il presente giudizio di merito per contestare le conclusioni del CTU, asserendo che, stanti le patologie da cui è affetto, ove correttamente valutate, si perviene ad una inabilità totale, essendo egli invalido in misura pari al 100 per cento, concludendo per la condanna dell' al pagamento della pensione di inabilità con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso. CP_1
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Occorre, preliminarmente, rilevare che il presente ricorso è stato depositato in data 17.6.2025 tempestivamente, vale a dire nel rispetto del termine ex art. 445 bis c.p.c. di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso (12.6.2025), anch'essa tempestiva (avuto riguardo al termine assegnato dal giudice, 25.6.2025). Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente, con istanza ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto in via subordinata di accertarsi il requisito sanitario utile al fine di prestazione (assegno ordinario di cui all'art. 1 della legge n. 222/84) in assenza di presentazione di previa conforme domanda amministrativa.
Invero, al ricorso è allegata la presentazione di domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile e dagli atti di causa non vi è prova di domanda amministrativa per il conseguimento dell'assegno ex art. 1 della legge n. 222/84.
In difetto di prova della previa presentazione di specifica domanda amministrativa ai sensi del D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47 (Cass. n. 20664/2011), la domanda in parte qua deve essere dichiarata improponibile.
Dagli atti risulta, invero, soltanto la presentazione di domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile in data 5.2.2024; come da verbale del 18.4.2024, la competente commissione medica ha valutato il ricorrente con riduzione permanente della capacità lavorativa dal Pt_2
74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 Percentuale: 67% Data decorrenza: 5/2/2024.
Per quanto concerne il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/71, difetta l'interesse ad agire per tale mero accertamento sanitario, siccome il ricorrente – per come comprovato – è privo dei requisiti extrasanitari per il conseguimento di tale prestazione assistenziale, posto il reddito (pari a circa 15.000,00) da lavoro dipendente.
Basti qui richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale «l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario» (Cass. n.
2587 del 2020; n. 9876 del 2019).
La Suprema Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell' che il giudice adito accerti CP_2 sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass.
n.98742019, ed ivi ulteriori richiami, principi ribaditi da Cass. n. 14629/2021); nel dare continuità all'orientamento sopra richiamato, da ultimo con sentenza n. 36382/2021, la Corte di legittimità, richiamando i propri precedenti arresti (Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019), ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario ( vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del
2020).
Nel caso di specie, stante la documentata carenza dei requisiti extra sanitari, l'istanza è priva, in parte qua, di interesse ad agire, siccome lavoratore e percettore di reddito di gran lunga superiore ai limiti per poter conseguire l'assegno mensile di assistenza.
Va ricordato che, in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011); con le modifiche apportate all'art. 13 della l,. n. 118/1971 dall'art. 1, co. 35, della L. n. 247/2007, il requisito sociale è cambiato: non si richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo 'stato di inoccupazione'; la legge, infatti, individua il requisito in questi termini: invalidi 'che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste'.
Tra i due concetti vi è una differenza, perché il disabile incollocato al lavoro non semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l'assunzione obbligatoria
(cfr. Cass. n. 19833/2013)- la nuova disciplina, pur non esigendo più l'attivazione del meccanismo per l'assunzione obbligatoria, ha invece lasciato immutato l'onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta.
E' noto che l'articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118; infatti, l'articolo 12-ter dispone espressamente che il requisito dell'attività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13. Più precisamente, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un'attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980;
Nel caso di specie, parte ricorrente è lavoratore con reddito di circa 15.000 mila euro annui, pertanto ictu oculi privo dei requisiti extra sanitari per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza;
per tali ragioni, non può procedersi alla declaratoria, in questa sede, del requisito sanitario (invalidità pari all'80 per cento, secondo le conclusioni del CTU) essendo l'istanza inammissibile per assenza di interesse ad agire, ribadendosi che l'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie deve essere strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale.
Tanto ritenuto, la domanda è ammissibile soltanto in relazione all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/71, essendo al contempo del tutto inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione. CP_1
Sul punto, valga rilevare che secondo consolidato orientamento della SC, In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni. Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, avuto riguardo alla natura meramente contrappositiva delle contestazioni formulate in ricorso.
Orbene, i motivi di contestazione contenuti nel ricorso sono la pedissequa riproposizione delle osservazioni già svolte dal CT di parte attrice in seno al sub procedimento ex art. 195 c.p.c. cui il ctu ha risposto, ribadendo che il grado di invalidità civile è pari all'80 per cento.
Il CT di parte attrice sostiene che il ricorrente sia invalido in misura pari al 97 per cento, asserendo che il grado di invalidità debba valutarsi in misura pari al 100 per cento così affermando: Il risultato ottenibile dal Calcolo Riduzionistico di Balthazard dell'ipotesi precedente potrebbe essere quindi il seguente:
90%+30%+40%+20% = 96,64% da arrotondarsi in questo caso all'intero per eccesso del 97% . Ad un valore del genere solitamente si aggiungono i punti mancanti attingendo dai 5 discrezionali concessi al
CTU, tenendo in considerazione la giovane età di insorgenza della patologia (38 anni), gli oltre venti anni di malattia progressivamente invalidante che ha funestato l'età di solito più proficua nella vita di un individuo e le indubbie quotidiane ed ingravescenti impotenze funzionali.
Osserva sul punto il giudice che in base alle previsioni del DM 5.2.1992 Il danno funzionale permanente e' riferito alla capacita' lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 Nov.
1988 n. 509) che deve intendersi come capacita' lavorativa generica con possibilita' di variazioni in piu' del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacita' cosiddetta semispecifica) e sulla capacita' lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermita' risulti non avere incidenza sulla capacita' lavorativa semispecifica e specifica e nel caso di specie l'assunto del ctp non appare argomentato dal punto di vista medico legale, affermandosi tale incidenza – invocandosi ulteriori punti percentuali- per le patologie da cui è affetto senza alcuna allegazione dal punto di vista medico legale in ordine alla loro incidenza sulla capacità lavorativa specifica e semispecifica atta a contrastare la valutazione del ctu.
Peraltro, il ctu ha – in radice – disatteso le osservazioni critiche ex art. 195 c.p.c. siccome la ctp si fonda su patologie ritenute insussistenti, avendo chiarito che L'elaborato del Collega, che è privo di valutazione oggettiva del paziente, si limita a riportare dati anamnestici, legandoli alla descrizione generale da “letteratura” delle patologie denunciate. Anche i codici proposti dal CTP ricorrente appaiono imprecisi, non potendosi confondere l'ipertrofia prostatica benigna con il tumore della prostata o con l'incontinenza urinaria… stesso dicasi per la confusione tra l'obesità con BMI da 35 e complicanze artrosiche, e l'obesità di primo grado non complicata… Si ricordi che il compito del CTU è quello di ricercare una verità obiettiva dei deficit prestativi determinati dalle patologie sofferte e valutarli in termini percentuali…
Abbia quindi certezza il Collega (che non ha presenziato alla visita), che l'esame clinico del paziente è stato completo e meticoloso, il che ha permesso di attribuire (con assoluta obiettività) le giuste percentuali per ogni deficit constatato. Tutto questo processo clinico – deduttivo, porta ad una percentuale globale invalidante di 80%, con decorrenza dalla visita del CTU (20.12.2024), che incrementa la percentuale (67%) già riconosciuta ed avverso la quale è stato proposto ricorso. Detto incremento di percentuale invalidante è secondario proprio alle limitazioni obiettivabili e non deducibili, ma che in ogni caso non raggiunge il 100% richiesto dalla parte ricorrente.
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente si è limitata a reiterare le osservazioni critiche già disattese dal CTU, senza alcun confronto critico con la risposta alle stesse fornita esaurientemente dall'ausiliare officiato dal Tribunale.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Nel caso di specie, il ricorso è la riproposizione delle osservazioni critiche già svolte nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c., superate con ampie argomentazioni supportate da evidenze medico legali, tenuto conto anche della obiettività emersa in sede di visita peritale, dall'ausiliare officiato dal
Tribunale.
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente in ottica meramente contrappositiva ripropone le medesime osservazioni critiche già superate dal CTU, con argomentazioni ampie e immuni da vizi;
pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto, evidenziandosi che alle note sostitutive di udienza parte ricorrente insiste nella rinnovazione allegando certificato medico di recente formazione ma, osserva il giudice, che non è dedotta alcuna nuova patologia ovvero aggravamento di quelle già valutate, non essendo certamente sufficiente limitarsi a produrre nuovi certificati senza alcuna prospettare alcuna evidenza di novità rispetto agli accertamenti peritali già compiuti.
Il ricorso si rivela, quindi, in parte inammissibile e nel resto infondato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente soccombente e sono liquidate nella misura di euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Tale importo risulta dalla somma delle spese del giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c. (Euro
1.168,50 per la fase di istruzione preventiva -risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico- legale- ridotti ad euro 934,80, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. -) e dalle spese del presente giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (liquidati in euro 1.347,75 così calcolati: euro 2695,50 per il giudizio di merito
(risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n.
147/2022), con ulteriore riduzione della metà dei minimi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”, applicabile nella presente controversia in ragione dell'assenza di qualsivoglia questione che non sia quella demandata alla valutazione del CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.815,15 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, il 12.12.2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti