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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11728 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGN. 32775 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Salvago e CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. De Luca Tamajo e M. Quaranta
all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
La parte ricorrente dovrà seguire, salvi casi eccezionali, l'orario indicatole dalla parte resistente, con un mese di anticipo, tra le 6.00 e le 15.00, per cinque giorni a settimana con due giorni di riposo a scalare;
Condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma di € 555,00 a titolo di risarcimento, oltre interessi;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede l'accertamento dell'illegittimità della collocazione dell'orario di lavoro, con conseguente diversa collocazione temporale, per il futuro, e risarcimento del danno, per il passato.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale stipulato tra le parti si legge:
“[…] Orario di lavoro - durata settimanale della prestazione: considerata l'effettiva necessità aziendale di utilizzare le Sue prestazioni lavorative a tempo parziale, le parti convengono e si impegnano reciprocamente affinché la prestazione lavorativa sia effettuata per un numero di 28 ore medie settimanali distribuite su 5 (cinque) giorni con 2 (due) giorni di riposo a scalare secondo turni preventivamente comunicati dall'azienda nelle seguenti fasce orarie: 06:00 – 12:00, 12:00 – 18:00 e 18:00 – 22:00 […]” (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
La legge (art. 5 D. lgs. 81/2015) prevede che:
“
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale é stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro é articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”.
Orbene, chiaramente la clausola contrattuale non rispetta il dettato legislativo.
La ratio di semplice comprensione è che chi ha un contratto di lavoro a tempo parziale sappia quale sia il suo orario di lavoro così a) da poter stipulare altro contratto di lavoro a tempo parziale per completare l'orario a tempo pieno e, quindi, godere di uno stipendio idoneo a garantire le esigenze di vita;
b) ovvero, sacrificando parte della remunerazione che avrebbe percepito se lavorasse a tempo pieno, soddisfare i propri interessi o dedicarsi alle proprie necessità.
Nel caso in esame come si potrebbe cercare un altro lavoro o programmare le proprie diverse attività se non si sa fino (nella migliore delle ipotesi) ad un mese prima se si lavora di mattina, di pomeriggio o di sera e nell'ambito del mese o della settimana se si lavora a volte di mattina, a volte di pomeriggio, altre volte di sera. Senza considerare cambi di turni a ridosso della prestazione o con orari diversi dalle fasce su indicate (fatti pacifici, giustificati dalla società datrice da esigenze aziendali).
In tal senso la pacifica giurisprudenza: “…lecita appare la clausola prevista nel contratto del 1/10/2021 (20 ore settimanali con distribuzione dalle 10 alle 13,33 o dalle 18 alle 21,33, o dalle 12 alle 15,33). Anche in questo caso appare evidente che, anche senza ricorrere al lavoro supplementare, la società teneva nella propria disponibilità la lavoratrice per 9 ore al giorno per 7 giorni a settimana pagandola per 20. Né ad avviso del giudicante clausole siffatte possono essere considerate valide in base alla considerazione che il terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. n.81/2015 prevede che <<quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite>>. Ed invero le considerazioni sopra svolte escludono, quantomeno sul piano della necessità di una esegesi costituzionalmente conforme, che tale disposizione possa essere interpretata nel senso che se si lavora a turno, basti indicare i turni possibili che il datore possa di volta in volta scegliere;
esclusione nel senso della quale depone d'altronde il riferimento letterale alla necessità di <>, che a sua volta va necessariamente interpretato nel senso che se e quando un lavoratore dovrà lavorare in un turno, deve essere prestabilito “ab origine” per contratto ed in modo non unilateralmente modificabile dal datore. In tal senso e con detti limiti tale possibilità era d'altronde già ammessa dalla S.C. nel vigore del decreto 61 che tale regola non prevedeva, ed anche prima (Cass. 17009/2014, 4229/2016). Per l'aggiunta entrambi i contratti prevedevano che <<eventuali possibili diverse turnazioni saranno comunque predisposte ed esposte preventivamente sull'appalto>>, il che vale a dire che il datore si è riservato apertamente di stabilire di volta in volta persino turni diversi da quelli stabiliti nel contratto;
cosa che non pare non poter apparire del tutto inammissibile … ” (così Trib. Roma, sent. n. 73 dell'8/1/2024).
“… Considerata la rubrica dell'art. 10 D. lgs n. 81/2015 (<>), deve ritenersi che il danno abbia anche una connotazione cd. punitiva, nel senso che il legislatore presume l'esistenza di un danno al precipuo fine di sanzionare il danneggiante (con funzione deterrente) piuttosto che riparare soltanto la sfera del soggetto danneggiato (v. App. Roma n. 507 del 22/3/2022; App. Milano n. 44 del 10/5/2023; App- Milano n. 763 del 5/9/2023) …” (così Trib. Roma, sent. 3781 del 28/3/2024).
L'art. 10, c. 2, dlgs. 81/15, prevede: “…Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.”.
La ricorrente presta assistenza a parente invalido al 100% con handicap grave (v. doc. 7 fascicolo parte ricorrente), pertanto, devono essere considerate prioritariamente le richieste della stessa nell'ambito delle fasce indicate nel ricorso (quella di mattina sostanzialmente, v. p. 9 del ricorso). Occorre, considerare anche le esigenze dell'impresa che richiede di poter allungare il turno mattutino sino alle 15.00 al massimo per due giorni a settimana (v. p. 7 della memoria di costituzione).
Cercando di lasciare un minimo di flessibilità sia ordinaria sia straordinaria può determinarsi il seguente orario: La parte ricorrente dovrà seguire, salvi casi eccezionali, l'orario indicatole dalla parte resistente, con un mese di anticipo, tra le 6.00 e le 15.00, per cinque giorni a settimana con due giorni di riposo a scalare.
Quanto al risarcimento del danno esso è in re ipsa per la mancata preventiva collacazione dell'orario a tempo parziale.
Seppure con riferimento a regimi normativi precedenti, ed in particolare a quello già posto dall'art.8, co.2, del d.lgs n.61/2000, che peraltro aveva contenuto del tutto analogo, la S.C. ha condivisibilmente stabilito che trattasi di risarcimento sanzionatorio, come tale non richiedente prova di danno sofferto (Cass. 8882/2015, 9229/2021) da determinare in via equitativa tenendo conto della maggiore onerosità e penosità assunta dalla messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo superiore al lavoro effettivo, delle difficoltà di programmazione di altre attività, dell'esistenza e della durata del preavviso, della quantità delle chiamate “a comando”, l'eventuale interesse contrario del prestatore;
comunque sotto il limite del valore delle prestazioni effettive (Cass. 6900/2018). Per il quantum può equitativamente farsi riferimento all'art. 33, ccnl di settore (v. doc. 15 fascicolo parte ricorrente) che prevede in caso di ore prestate al di fuori degli orari concordati in regime di clausola elastica una maggiorazione del 10%.
Per il calcolo occorre fare riferimento alle ore effettivamente prestate che nell'arco di tempo oggetto di giudizio (ottobre 2023 – agosto 2024) sono state 652 (v. doc. 5 fascicolo parte resistente): 10% di maggiorazione su paga oraria pari a € 8,5126, per il numero di ore = € 555,00 (circa), oltre interessi.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Salvago e CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. De Luca Tamajo e M. Quaranta
all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
La parte ricorrente dovrà seguire, salvi casi eccezionali, l'orario indicatole dalla parte resistente, con un mese di anticipo, tra le 6.00 e le 15.00, per cinque giorni a settimana con due giorni di riposo a scalare;
Condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma di € 555,00 a titolo di risarcimento, oltre interessi;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede l'accertamento dell'illegittimità della collocazione dell'orario di lavoro, con conseguente diversa collocazione temporale, per il futuro, e risarcimento del danno, per il passato.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale stipulato tra le parti si legge:
“[…] Orario di lavoro - durata settimanale della prestazione: considerata l'effettiva necessità aziendale di utilizzare le Sue prestazioni lavorative a tempo parziale, le parti convengono e si impegnano reciprocamente affinché la prestazione lavorativa sia effettuata per un numero di 28 ore medie settimanali distribuite su 5 (cinque) giorni con 2 (due) giorni di riposo a scalare secondo turni preventivamente comunicati dall'azienda nelle seguenti fasce orarie: 06:00 – 12:00, 12:00 – 18:00 e 18:00 – 22:00 […]” (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
La legge (art. 5 D. lgs. 81/2015) prevede che:
“
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale é stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro é articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”.
Orbene, chiaramente la clausola contrattuale non rispetta il dettato legislativo.
La ratio di semplice comprensione è che chi ha un contratto di lavoro a tempo parziale sappia quale sia il suo orario di lavoro così a) da poter stipulare altro contratto di lavoro a tempo parziale per completare l'orario a tempo pieno e, quindi, godere di uno stipendio idoneo a garantire le esigenze di vita;
b) ovvero, sacrificando parte della remunerazione che avrebbe percepito se lavorasse a tempo pieno, soddisfare i propri interessi o dedicarsi alle proprie necessità.
Nel caso in esame come si potrebbe cercare un altro lavoro o programmare le proprie diverse attività se non si sa fino (nella migliore delle ipotesi) ad un mese prima se si lavora di mattina, di pomeriggio o di sera e nell'ambito del mese o della settimana se si lavora a volte di mattina, a volte di pomeriggio, altre volte di sera. Senza considerare cambi di turni a ridosso della prestazione o con orari diversi dalle fasce su indicate (fatti pacifici, giustificati dalla società datrice da esigenze aziendali).
In tal senso la pacifica giurisprudenza: “…lecita appare la clausola prevista nel contratto del 1/10/2021 (20 ore settimanali con distribuzione dalle 10 alle 13,33 o dalle 18 alle 21,33, o dalle 12 alle 15,33). Anche in questo caso appare evidente che, anche senza ricorrere al lavoro supplementare, la società teneva nella propria disponibilità la lavoratrice per 9 ore al giorno per 7 giorni a settimana pagandola per 20. Né ad avviso del giudicante clausole siffatte possono essere considerate valide in base alla considerazione che il terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. n.81/2015 prevede che <<quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite>>. Ed invero le considerazioni sopra svolte escludono, quantomeno sul piano della necessità di una esegesi costituzionalmente conforme, che tale disposizione possa essere interpretata nel senso che se si lavora a turno, basti indicare i turni possibili che il datore possa di volta in volta scegliere;
esclusione nel senso della quale depone d'altronde il riferimento letterale alla necessità di <
cosa che non pare non poter apparire del tutto inammissibile …
“… Considerata la rubrica dell'art. 10 D. lgs n. 81/2015 (<
L'art. 10, c. 2, dlgs. 81/15, prevede: “…Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.”.
La ricorrente presta assistenza a parente invalido al 100% con handicap grave (v. doc. 7 fascicolo parte ricorrente), pertanto, devono essere considerate prioritariamente le richieste della stessa nell'ambito delle fasce indicate nel ricorso (quella di mattina sostanzialmente, v. p. 9 del ricorso). Occorre, considerare anche le esigenze dell'impresa che richiede di poter allungare il turno mattutino sino alle 15.00 al massimo per due giorni a settimana (v. p. 7 della memoria di costituzione).
Cercando di lasciare un minimo di flessibilità sia ordinaria sia straordinaria può determinarsi il seguente orario: La parte ricorrente dovrà seguire, salvi casi eccezionali, l'orario indicatole dalla parte resistente, con un mese di anticipo, tra le 6.00 e le 15.00, per cinque giorni a settimana con due giorni di riposo a scalare.
Quanto al risarcimento del danno esso è in re ipsa per la mancata preventiva collacazione dell'orario a tempo parziale.
Seppure con riferimento a regimi normativi precedenti, ed in particolare a quello già posto dall'art.8, co.2, del d.lgs n.61/2000, che peraltro aveva contenuto del tutto analogo, la S.C. ha condivisibilmente stabilito che trattasi di risarcimento sanzionatorio, come tale non richiedente prova di danno sofferto (Cass. 8882/2015, 9229/2021) da determinare in via equitativa tenendo conto della maggiore onerosità e penosità assunta dalla messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo superiore al lavoro effettivo, delle difficoltà di programmazione di altre attività, dell'esistenza e della durata del preavviso, della quantità delle chiamate “a comando”, l'eventuale interesse contrario del prestatore;
comunque sotto il limite del valore delle prestazioni effettive (Cass. 6900/2018). Per il quantum può equitativamente farsi riferimento all'art. 33, ccnl di settore (v. doc. 15 fascicolo parte ricorrente) che prevede in caso di ore prestate al di fuori degli orari concordati in regime di clausola elastica una maggiorazione del 10%.
Per il calcolo occorre fare riferimento alle ore effettivamente prestate che nell'arco di tempo oggetto di giudizio (ottobre 2023 – agosto 2024) sono state 652 (v. doc. 5 fascicolo parte resistente): 10% di maggiorazione su paga oraria pari a € 8,5126, per il numero di ore = € 555,00 (circa), oltre interessi.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro