Art. 5. (Collaterali) 1. La lettera c) dell'articolo 57 e l' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , relativi alle condizioni per beneficiare di pensione, a titolo di assegno alimentare, a favore dei fratelli o sorelle quando il militare morto per causa di guerra o attinente alla guerra o il civile deceduto per fatti di guerra non abbia lasciato coniuge o figli e non vi sia padre o madre, sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Coloro che gia' beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire il relativo importo secondo l'allegata tabella T. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai beneficiari di cui alla tabella T a titolo di assegno personale.
3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa.
2. Coloro che gia' beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire il relativo importo secondo l'allegata tabella T. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai beneficiari di cui alla tabella T a titolo di assegno personale.
3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa.